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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 09/02/2026, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1127/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RU CO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3289/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 29320239026991202 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: come da motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto il ricorso in epigrafe avverso l'intimazione notificatagli in data 25.11.2023 dall'agente della riscossione, con la quale è stato intimato il pagamento della somma complessiva di euro
4.953,57 come indicata in precedente avviso di accertamento esecutivo relativo ad Irpef dell'anno 2013.
Il ricorrente assume di non aver mai ricevuto notifica – o rituale notifica – del predetto prodromico avviso di accertamento e conseguentemente denuncia: a) la nullità dell'intimazione, in quanto non preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento;
b) la prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi indicati nell'avviso.
Si è costituita in giudizio l'A.d.E.R. che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a censure che riguardano, in sostanza, l'operato dell'ente impositore. Ha poi eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto non notificato anche all'ente impositore;
in aggiunta, ha precisato di aver provveduto comunque ad evocare in giudizio quest'ultimo in applicazione dell'art. 39 del D. Lgs. 112/1999.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, deve rilevarsi che l'ente impositore (Agenzia delle entrate), benchè chiamato in giudizo dalla difesa dell'A.d.E.R. ai sensi della'rt. 39 del D. Lgs. 112/1999, non si è costituito.
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente
A.d.E.R. in ragione della mancata evocazione in giudizio dell'ente titolare del credito tributario (l'Agenzia delle entrate) al quale è stata imputata in ricorso l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sottostante alla impugnata intimazione.
Sul punto va detto, da una parte, che il comma 6 bis dell'art. 14 del D. Lgs. 546/1992 prevede che “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Da ciò potrebbe trarsi la conseguenza della inammissibilità del ricorso che sia stato proposto – come nel caso in esame – solo nei confronti dell'agente della riscossione, allorquando è stata postulata a monte l'inesistenza o la giuridica invalidità della notifica del sottostante avviso di accertamento.
Dall'altra parte, tuttavia, tale epilogo non può essere predicato nel caso in esame. Infatti, il citato comma 6 bis è stato introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 e risulta applicabile – per espressa scelta del legislatore (v. art. 4, co. 2, del medesimo D. Lgs. 220/202) – solo ai ricorsi notificati dopo l'1 settembre 2024.
Nella vicneda in esame, invece, il ricorso è stato notificato nel mese di dicembre 2023 e depositato il 15 aprile 2024,
Ne consegue: l'inapplicabilità della riforma introdotta con il D. Lgs. 220/23 e l'applicazione dell'opposto principio di matrice giurisprudenziale secondo il quale “In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore.” (ex multiis, Cass. Trib. 27737/2024). Chiarito ciò, il ricorso va esaminato nel merito.
Esso si rivela fondato per l'assorbente rilievo che non risulta provata la precedente notifica dall'avviso di accertamento sulla scorta del quale è stata emessa l'intimazione di pagamento inviata al ricorrente. L'atto impugnato è quindi illegititmo per mancata notifica del suo antecedente necessario.
Riguardo alle spese del giudizio, se ne dispone la compensazione, non potendo queste essere addossate all'agente della riscossione, e ciò in quanto: (i) l'A.d.E.R. non ha, nè aveva, il dominio sulla notifica dell'avviso di accertamento;
(ii) l'A.d.E.R. si è adoperata per sollecitare l'ente impositore a provare in giudizio l'eventuale avvenuta notifica del predetto avviso.
Nè le spese possono essere poste a carico dell'Agenzia delle entrate, giacchè il ricorrente ha omesso di evocarla in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, accoglie il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RU CO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3289/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 29320239026991202 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: come da motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto il ricorso in epigrafe avverso l'intimazione notificatagli in data 25.11.2023 dall'agente della riscossione, con la quale è stato intimato il pagamento della somma complessiva di euro
4.953,57 come indicata in precedente avviso di accertamento esecutivo relativo ad Irpef dell'anno 2013.
Il ricorrente assume di non aver mai ricevuto notifica – o rituale notifica – del predetto prodromico avviso di accertamento e conseguentemente denuncia: a) la nullità dell'intimazione, in quanto non preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento;
b) la prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi indicati nell'avviso.
Si è costituita in giudizio l'A.d.E.R. che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a censure che riguardano, in sostanza, l'operato dell'ente impositore. Ha poi eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto non notificato anche all'ente impositore;
in aggiunta, ha precisato di aver provveduto comunque ad evocare in giudizio quest'ultimo in applicazione dell'art. 39 del D. Lgs. 112/1999.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, deve rilevarsi che l'ente impositore (Agenzia delle entrate), benchè chiamato in giudizo dalla difesa dell'A.d.E.R. ai sensi della'rt. 39 del D. Lgs. 112/1999, non si è costituito.
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente
A.d.E.R. in ragione della mancata evocazione in giudizio dell'ente titolare del credito tributario (l'Agenzia delle entrate) al quale è stata imputata in ricorso l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sottostante alla impugnata intimazione.
Sul punto va detto, da una parte, che il comma 6 bis dell'art. 14 del D. Lgs. 546/1992 prevede che “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Da ciò potrebbe trarsi la conseguenza della inammissibilità del ricorso che sia stato proposto – come nel caso in esame – solo nei confronti dell'agente della riscossione, allorquando è stata postulata a monte l'inesistenza o la giuridica invalidità della notifica del sottostante avviso di accertamento.
Dall'altra parte, tuttavia, tale epilogo non può essere predicato nel caso in esame. Infatti, il citato comma 6 bis è stato introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 e risulta applicabile – per espressa scelta del legislatore (v. art. 4, co. 2, del medesimo D. Lgs. 220/202) – solo ai ricorsi notificati dopo l'1 settembre 2024.
Nella vicneda in esame, invece, il ricorso è stato notificato nel mese di dicembre 2023 e depositato il 15 aprile 2024,
Ne consegue: l'inapplicabilità della riforma introdotta con il D. Lgs. 220/23 e l'applicazione dell'opposto principio di matrice giurisprudenziale secondo il quale “In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore.” (ex multiis, Cass. Trib. 27737/2024). Chiarito ciò, il ricorso va esaminato nel merito.
Esso si rivela fondato per l'assorbente rilievo che non risulta provata la precedente notifica dall'avviso di accertamento sulla scorta del quale è stata emessa l'intimazione di pagamento inviata al ricorrente. L'atto impugnato è quindi illegititmo per mancata notifica del suo antecedente necessario.
Riguardo alle spese del giudizio, se ne dispone la compensazione, non potendo queste essere addossate all'agente della riscossione, e ciò in quanto: (i) l'A.d.E.R. non ha, nè aveva, il dominio sulla notifica dell'avviso di accertamento;
(ii) l'A.d.E.R. si è adoperata per sollecitare l'ente impositore a provare in giudizio l'eventuale avvenuta notifica del predetto avviso.
Nè le spese possono essere poste a carico dell'Agenzia delle entrate, giacchè il ricorrente ha omesso di evocarla in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, accoglie il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.