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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/12/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Dott.ssa CI NI Presidente
Dott. ET Di RO Giudice rel.
Dott. Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. 349/2022 R.G.A.C. avente per oggetto:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE TRA CONIUGI promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Zanghì
- RICORRENTE -
nei confronti di
, nato a [...] l'[...], c.f.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Oleg Traclò
- RESISTENTE -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“si chiede che l'On.le Tribunale voglia: Pronunciare la separazione coniugale della ricorrente dal resistente, con addebito al resistente;
dare atto che non vi è più nulla a provvedere sulla assegnazione della casa coniugale;
disporre l'affido in atto esclusivo del figlio minore con domiciliazione presso la madre;
dare atto che non vi è più nulla a provvedere sull'affido della figlia, ormai maggiorenne;
fissare le modalità dell'esercizio del diritto di visita da parte del padre nei confronti del figlio minore nelle forme e tempi che si riterranno di giustizia;
fissare un assegno di mantenimento a carico del resistente ed a favore della ricorrente non inferiore ad € 500,00 e per i figli in misura non inferiore ad € 400,00 per ciascuno da corrispondersi alla ricorrente, ovvero in quell'altra maggiore o minore misura che si riterrà di giustizia, determinando l'assegno anche in ragione della mancata
1 assegnazione della casa familiare e della necessità della ricorrente di reperire e paga un alloggio per la famiglia;
disporre in ogni caso il pagamento diretto dell'assegno con ritenuta alla fonte sui trattamenti retributivi erogati dal datore di lavoro del resistente;
Liquidare gli onorari di difesa in favore del sottoscritto procuratore e a carico dell'Erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio per non abbienti;
Con vittoria di spese e compensi di lite da liquidarsi in favore dell'Erario”.
Per il resistente:
“Vorrà l'On.le Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza: 1) Dare atto che il Sig. CP_1 non si oppone alla domanda di separazione personale proposta dalla coniuge, , Parte_1 con rigetto della domanda di addebito a carico del Sig. in quanto infondata in fatto e CP_1 diritto, e non opportunamente provata;
2) Confermare l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, per la cui regolamentazione dei rapporti con il padre ci si rimette alle valutazioni di S.S. alla luce di quanto sopra rappresentato, e tenuto altresì conto della possibilità rappresentata dalla
Comunità che il Sig. possa mantenere costanti rapporti con i propri figli;
- In merito, si CP_1 chiede sin d'ora che la S.V. Voglia autorizzare il Sig. ad incontrare il figlio minore presso CP_1 la Comunità accompagnato dalla sorella o dai nonni paterni;
- Ed altresì, autorizzare il Sig.
ad effettuare colloqui via Skype con il figlio minore;
3) Confermare, comunque, la
CP_1 collocazione dei figli prevalentemente presso i nonni materni;
4) Ritenere e dichiarare non dovuto da parte del Sig. l'assegno chiesto e stabilito a titolo di mantenimento ordinario in favore
CP_1 della Sig.ra in quanto quest'ultima è soggetto che lavora o comunque dotata di sufficiente Pt_1 capacità lavorativa come in atti ampiamente argomentato, ed inoltre il allo stato non
CP_1 svolge alcuna attività lavorativa e non produce reddito;
5) Parimenti, ritenere e dichiarare non dovuta da parte del Sig. la partecipazione nella misura del 70% alle spese straordinarie,
CP_1 in quanto infondata e sproporzionata, tanto più che lo stesso in Comunità non produce reddito;
6)
Conseguentemente, stante il sopravvenuto mutamento delle capacità economiche e reddituali di entrambi i coniugi, ed in particolare del Sig. , attualmente disoccupato, in Comunità per CP_1 seguire un percorso riabilitativo della cui durata allo stato non è dato sapersi ed affrancarsi definitivamente dallo stato di tossicodipendenza, ci si rimette alle valutazioni di S.S. affinchè provveda a ridurre sensibilmente il mantenimento stabilito in favore dei figli, nonché proporzionalmente alle attuali nonché future capacità economiche del resistente. 7) Revocare e/o rigettare la domanda di ingiunzione diretta formulata da controparte alla luce proprio del sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche e reddituale, nonché lavorative delle parti. 8)
Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
2 e hanno contratto matrimonio in data 20.09.2008 in Messina. Pt_1 CP_1
Dalla loro unione sono nati due figli, (28.12.2006) e (01.01.2011). Per_1 Persona_2
Il presente giudizio di separazione è stato introdotto da con ricorso del 21.2.2022. Pt_1
La parte ha dedotto: che il rapporto matrimoniale nei primi anni è stato caratterizzato da reciproca soddisfazione e gradimento;
che il tenore di vita della famiglia è sempre stato agiato, stanti gli elevati redditi del marito;
che da tempo, tuttavia, è andata persa l'unione affettiva e sentimentale tra i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni (dovute anche all'impulsività di ); che CP_1 tale situazione, via via aggravatasi, è, infine, divenuta insostenibile negli ultimi mesi del 2020, tanto che l'odierno convenuto ha abbandonato il tetto coniugale, iniziando a condurre una vita autonoma e facendo improvvisamente e deliberatamente mancare ogni mezzi di sostentamento per il nucleo;
di essere alla ricerca di un lavoro e di dover ricorrere all'aiuto economico di famigliari e amici. nel proprio atto introduttivo ha quindi chiesto al Tribunale: di pronunciare la separazione, Pt_1 con addebito della stessa al marito;
di disporre l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione preferenziale presso di sé; di fissare le modalità dell'esercizio del diritto di visita da parte del padre,
“nelle forme e tempi di ordinaria prassi di Codesto Tribunale”; di determinare l'assegno dovuto per il mantenimento proprio (di 500,00 euro) e per quello dei figli (in misura non inferiore ad € 400,00 per ciascuno di essi).
Il convenuto non si è costituito nei termini concessi.
La ricorrente, interrogata liberamente in sede di udienza presidenziale (cfr. verbale del 21.7.2022) ha, tra le altre cose, dichiarato: che l'ultima casa coniugale, sita alla Spezia e già condotta in locazione,
è stata da tempo abbandonata;
di vivere con i genitori (e i figli) a Messina ormai da più di un anno;
che il marito “è praticamente sempre imbarcato”, facendo il marittimo per varie società, come elettricista di bordo;
di lavorare a chiamata nella ristorazione, come cameriera;
di non aver mai avuto un impiego stabile durante il matrimonio.
I provvedimenti temporanei e urgenti del caso sono stati assunti con ordinanza in data 22.7.2022, con l'autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente e con la previsione: della condivisione dell'affidamento e collocazione prevalente di e presso la madre;
del Per_1 Persona_2 calendario delle visite paterne (a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera e in due pomeriggi infrasettimanali), da attuare nei periodi in cui non sia imbarcato;
di un CP_1 contributo a carico del resistente di 400,00 euro al mese per il mantenimento della moglie e di 600,00 euro complessivamente per quello ordinario dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Dopo il deposito della memoria integrativa da parte della ricorrente, con ordinanza del 24.11.2022 è stata dichiarata la contumacia del convenuto e sono stati concessi i termini per le memorie istruttorie.
Successivamente, acquisiti l'estratto conto contributivo di e le dichiarazioni dei redditi CP_1
3 presentate negli ultimi tre anni dallo stesso, si è provveduto, previa notifica al contumace, sull'istanza
“per pagamento diretto” proposta da accertando l'inadempimento ai provvedimenti Pt_1 presidenziali del convenuto ed emettendo quindi il relativo ordine al suo datore di lavoro dell'epoca,
(cfr. decreto del 17.6.2023). Controparte_2
Detto provvedimento è stato più volte modificato, per adeguarlo alla situazione di volta in volta mutata, stanti i continui cambi di lavoro di , impiegatosi in seguito con ADI Servizi CP_1
Marittimi S.r.l., poi con Fincantieri Spa, infine con Vard Electro Italy S.r.l. (cfr., da ultimo, il decreto del 20.3.2024)
In data 7.4.2024 il resistente si è finalmente costituito in giudizio: non opponendosi alla domanda di separazione personale proposta dalla moglie e alle richieste in punto di affidamento e frequentazione della prole;
chiedendo il rigetto della domanda avversaria di addebito;
sostenendo l'eccessività degli importi posti in via provvisoria a suo carico a titolo di mantenimento, insistendo quindi per la revoca del contributo per la moglie e per una ripartizione paritaria delle spese straordinarie.
Nelle more è stato avviato davanti al Tribunale per i Minorenni di Messina un procedimento relativo ai figli delle parti (n. R.V.G. 11/2024).
Con ricorso del 2.1.2024 la Procura della Repubblica ha, infatti, formulato richiesta di affidamento dei due minori al Servizio Sociale territorialmente competente (per attività di vigilanza e monitoraggio), con mandato in particolare per elaborare, in collaborazione con il Cf e il , un CP_3 percorso di recupero delle competenze genitoriali paterne ( essendo risultato in carico dal CP_1
Con 30.3.2023 presso il T di Ragusa per disturbo da uso di sostanze).
Il T.M.: non ha emesso alcun provvedimento in via d'urgenza a tutela della prole, attese le confortanti risultanze dalla relazione in data 21.3.2024 del Servizio Sociale (ove veniva rappresentata, nonostante le criticità già riscontrate, una condizione dei due minori, all'epoca delle indagini di fatto collocati presso i nonni materni, fondamentalmente serena, senza alcuna segnalazione di pregiudizio); ha disposto, con provvedimento del 9.4.2024, la trasmissione degli atti a questo Tribunale, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c.
Riuniti i due procedimenti, il G.I. ha proceduto all'ascolto di e (cfr. Per_1 Persona_2 verbale d'udienza del 4.12.2024).
E', infine, risultato l'ingresso di , a far data dal 28.2.2025, nella Comunità terapeutica di CP_1
San Patrignano, per un programma di recupero di tipo residenziale.
Anche alla luce di tale sopravvenienza, con ordinanza del 9.4.2025 si è provveduto alla modifica delle condizioni provvisoriamente in essere, con previsione: dell'affidamento esclusivo di
[...] in favore della madre ( è divenuta nelle more maggiorenne); della sospensione Per_2 Per_1 delle frequentazioni padre-figlio fino all'esito positivo del percorso riabilitativo intrapreso dall'uomo.
4 Le parti hanno quindi precisato le rispettive conclusioni e depositato le memorie finali di rito.
Venendo a decidere la causa, va senz'altro pronunciata la separazione dei coniugi.
E', infatti, indubbia, sulla scorta del tenore delle allegazioni in atti, ai sensi dell'art. 151 c.c.,
l'obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, presupposto il cui accertamento giudiziale, come noto, va condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Quanto alla domanda di addebito formulata da si ritiene che essa non meriti accoglimento. Pt_1
La ricorrente, come premesso, sul punto ha lamentato l'avvenuto abbandono del tetto coniugale da parte del marito, ma ha anche ammesso l'esistenza di una situazione di crisi pregressa della coppia, divenuta intollerabile.
Nella specie, dunque, può escludersi, sulla scorta della stessa prospettazione di parte, che il suddetto abbandono possa aver direttamente causato la crisi in oggetto.
Può quindi richiamarsi il preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui (cfr., ex multis, Cass. n. 19328/2015): “In tema di separazione personale dei coniugi,
l'allontanamento dal domicilio coniugale, in quanto violazione dell'obbligo coniugale di convivenza, può costituire causa di addebito della separazione, a meno che sia avvenuto per giusta causa, che può essere rappresentata dalla stessa proposizione della domanda di separazione, di per sé indicativa di pregresse tensioni tra i coniugi e, quindi, dell'intollerabilità della convivenza, sicché, in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza”.
Anche l'asserita violazione del dovere di assenza materiale della famiglia in ricorso è stata collocata in una fase successiva all'allontanamento di , sicché pure essa appare priva di rilevanza CP_1 decisiva ai fini di addebito.
Quanto, poi, all'imputabilità all'odierno convenuto della situazione di sopravvenuta intollerabilità della convivenza, si osserva che nei suoi atti introduttivi si è limitata a fare generico Pt_1 riferimento al carattere particolarmente impulsivo dell'uomo, senza descrivere specifiche condotte illecite (né, in ogni caso, avendo offerto una qualche prova al riguardo.
Tanto basta per ritenere infondata la domanda, precisandosi che il Collegio ai presenti fini deve limitarsi a valutare le circostanze tempestivamente dedotte, non potendo, di contro, utilizzare le risultanze degli atti relativi al procedimento davanti al T.M. qui riunito (in particolare, le relazioni dei servizi sociali;
mentre i due procedimenti penali avviati nei confronti del - per stalking, CP_1 all'esito del quale è stata applicata ex art. 444 e ss c.p.p. la pena di un anno di reclusione e per i reati di cui all'art. 572 e 612 c.p., con archiviazione finale – hanno riguardato fatti tutti successivi alla fine
5 della convivenza coniugale).
Le risultanze del procedimento già pendente davanti al Tribunale per i Minorenni di Messina, invece, devono essere poste a fondamento delle odierne decisioni riguardanti l'affidamento della prole.
Vi è ormai luogo a provvedere solo sul figlio minore delle parti, atteso che nelle more del Per_1 giudizio è divenuta maggiorenne.
Ebbene, il Collegio ritiene di confermare quanto da ultimo stabilito in via provvisoria, con l'affidamento esclusivo di in favore della madre. Persona_2
Si precisa che l'affidamento così disposto deve intendersi di tipo c.d. “super”, con la concentrazione, cioè, delle competenze genitoriali anche in ordine alle scelte più importanti riguardanti la prole quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, come consentito dall'art. 337-quater comma 3 c.c.
Tale misura eccezionale nella specie è senz'altro giustificata alla luce delle gravi inadeguatezze manifestate dall'odierno convenuto nel recente passato, quali emerse in corso di causa, a cui si è già fatto cenno nelle premesse.
E ad ogni modo decisiva l'attuale condizione della parte, che, come detto, si trova in Comunità, per seguire un percorso di recupero, con tutte le note limitazioni conseguenti rispetto ad eventuali contatti con l'esterno e con le insuperabili difficoltà operative che ne discendono, avuto riguardo alle necessità di pronta gestione delle esigenze di un figlio.
D'altro canto, va ribadito che non sono emersi profili di possibile criticità rispetto alla figura materna.
Venendo a regolamentare le frequentazioni tra il convenuto e va evidenziato come Persona_2 il rapporto tra i due, anche prima degli ultimi accadimenti, non fosse positivo.
Al riguardo possono richiamarsi alcune delle dichiarazioni rese in udienza dal ragazzo: “Papà non lo sento quasi mai e lo vedo ancora di meno … io preferisco non vederlo, sono arrabbiato perché lui si arrabbia alza la voce e alza anche le mani verso mamma, l'ultima volta è stata quella volta a casa a
Messina di cui ho detto sopra. Anche la sera del sushi era venuto fuori il discorso della mamma, chiedeva dov'era, cosa faceva, quando fa così mi dà fastidio, sono separati, cosa gli interessa, io glielo dico, lui dice che lo fa così per sapere, ma non mi dà una spiegazione vera e propria. Io non vorrei avere rapporti con papà, vorrei solo averlo con mamma”.
Il fatto che nella relazione del 17.6.2025 sottoscritta dall'ufficio accoglienza di San Patrignano, in atti, venga riportato che , superata la fase iniziale di inserimento, si sta impegnando al CP_1 cambiamento (per superare le fragilità e le insicurezze del passato), avvertendo in particolare la necessità di crescere nel ruolo genitoriale (anche scrivendo regolarmente ai figli), non pare sufficiente a far ritenere opportuna un calendarizzazione dei contatti e delle visite (nel caso da effettuarsi, come indicato dai responsabili della struttura, tramite videochiamate Skype e visite periodiche presso la
6 comunità, con madre o altra persona di fiducia ad accompagnare il minore).
Certamente, nulla osta a che una frequentazione del genere si realizzi, una volta preso atto del positivo andamento del percorso intrapreso dall'odierno convenuto.
Tuttavia, allo stato, vista la delicatezza della situazione e le problematicità riscontrate ancora di recente, chiamate e incontri dovranno continuare ad essere rimessi al consenso della madre, sempre tenuto conto delle esigenze del minore.
Laddove i rapporti non dovessero evolversi in modo adeguato (pur con tutte le restrizioni del caso legate alle contingenze del momento), sarà onere di quello di attivarsi presso i servizi CP_1 competenti per l'avvio di tutti i percorsi atti a favorire le condizioni per un miglioramento degli stessi, agendo quindi giudizialmente per ottenere una modifica delle condizioni in essere.
Passando agli aspetti economici, si ritiene, alla luce della documentazione acquisita in corso di causa, che il convenuto successivamente alla separazione di fatto abbia continuato a percepire redditi significativi, tali da giustificare la misura dei contributi già posti in via provvisoria a suo carico;
tanto pur tenendo conto della capacità lavorativa della ricorrente, pure risultante in atti.
La situazione è necessariamente mutata a seguito dell'ingresso in Comunità di cui si è detto, presso la quale al momento la parte non sta svolgendo alcuna attività lavorativa produttiva di reddito.
Può, pertanto, prevedersi che a partire da marzo del 2025: il mantenimento dei figli sia ridotto a
400,00 euro complessivi, oltre al 50% (non più il 70%) delle spese straordinarie;
il mantenimento della moglie sia revocato, essendo venuta meno la precedente disparità di condizioni.
Si conferma la spettanza per intero alla ricorrente dell'assegno unico.
Infine, è da rigettare a domanda di pagamento diretto del contributo in oggetto reiterata da Pt_1 considerato che ad oggi non vi è un datore di lavoro dell'obbligato che possa essere reso destinatario dell'ordine.
Le spese di lite, stanti natura ed esito del giudizio, possono essere compensate in ragione di un terzo;
la parte restante dovendo essere posta a carico del convenuto.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non elevata complessità della stessa (scaglione dal 26.000,01
a 52.000,00 euro) e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori medi previsti in tabella (la n. 2) per le quattro fasi in rilievo.
Poiché la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione è effettuata a favore dell'Erario; richiamandosi Cass. ord. 22017/2018, secondo cui: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore
7 del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R.”.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1 generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in data 20.9.2008 in Messina, con trascrizione nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune per l'anno 2008 al n. 664, parte II, serie
A;
- manda al cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento;
- rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
- dispone l'affidamento esclusivo in favore della madre del figlio con Persona_2 possibilità per il genitore affidatario di assumere in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino;
- dispone la collocazione del minore presso il genitore affidatario;
- dispone che la frequentazione del padre con il figlio non possa avvenire se non con il consenso dell'altro genitore e sempre compatibilmente con le esigenze del minore, allo stato presso la
Comunità Terapeutica che sta ospitando l'odierno convenuto, alla presenza di accompagnatore di fiducia;
diversamente essendo subordinata all'attivazione da parte di stesso di un apposito intervento dei servizi sociali, secondo quanto specificato in CP_1 parte motiva;
- riduce, con effetto da marzo 2025, a 400,00 euro al mese complessivamente il contributo che deve corrispondere in favore di per il mantenimento ordinario di figli CP_1 Pt_1
(200,00 euro per ciascuno di essi), da versarsi entro il 5 di ogni mese, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT;
- dispone, con effetto da marzo 2025, che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo quanto specificato nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data
13.12.18;
- dispone che l'assegno unico per il nucleo sia percepito per intero dalla ricorrente;
- revoca, a far data da marzo 2025, il contributo già posto a carico del convenuto per il mantenimento della moglie, dichiarando che dalla data suddetta nulla è dovuto da CP_1 per il mantenimento della ricorrente;
8 - condanna a pagare allo Stato due terzi delle spese di lite, due terzi che si liquidano CP_1 in 5.077,33 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
compensa il restante terzo.
Così deciso alla Spezia in data 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ET Di RO CI NI
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