Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00158/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01500/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1500 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
contro
Comune di Taurisano (Le), non costituito in giudizio ;
per l'annullamento
dell’Ordinanza del Comune di Taurisano n. -OMISSIS-, notificata in data 30 agosto 2019, che ingiunge la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire, nonché di tutti i relativi atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa EN AR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 28 ottobre 2019 e depositato in data 22 novembre 2019 la signora -OMISSIS- ha impugnato l’ordinanza del Comune di Taurisano (Le) n. -OMISSIS-, che ha ordinato la demolizione entro 90 giorni delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire, indicate in:
- viabilità interna rurale con la stesura di materiale tufaceo di lunghezza pari a mt 935 e larghezza mt 3,5/4;
- piazzola con la stesura di materiale tufaceo della superficie pari a circa mq 420; recinzione di un fondo pari a circa mq 1.500 con conci di tufo per una altezza di circa ml 3,25;
- tettoia in struttura metallica e pannelli coibentati della superficie di circa mq 186.
L’ordinanza, assunta sulla base degli accertamenti eseguiti in data 21 dicembre 2018 e 26 marzo 2019 dal Nucleo investigativo di Polizia ambientale Agroalimentare e Forestale – Gruppo di Lecce unitamente a personale del Comune, in qualità di Ausiliari di PG, reca l’avvertenza delle conseguenze previste dalla legge per l’ipotesi di inottemperanza.
La ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto comunale impugnato per i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; perplessità dell’azione amministrativa nell’esercizio del potere sanzionatorio in materia edilizia ex artt. 31 e ss. TUE.
Sostiene la deducente che nessuna delle opere indicate nell’ordinanza comunale richiede il rilascio di permesso di costruire, essendo per contro tutti gli interventi edilizi contestati soggetti a CILA. Si tratterebbe infatti di opere accessorie e/o pertinenziali, prive di rilevanza volumetrica. Conseguentemente il regime sanzionatorio applicabile non è quello della demolizione ex art. 31 del d.P.R. 380/2001 ma, al più, quello della sanzione pecuniaria ex art. 37 del medesimo d.P.R. In particolare la tettoia, completamente aperta su più lati e avente funzione di mera protezione dagli agenti atmosferici, secondo la ricorrente non può essere qualificata come intervento di “nuova costruzione”. Analoghe considerazioni valgono per gli altri interventi edilizi contestati, costituenti opere minori prive di rilevanza volumetrica. Ne consegue l’illegittimità non solo della prevista sanzione acquisitiva, ma anche della prefigurata applicazione della sanzione pecuniaria.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 sotto ulteriore profilo.
Data la natura accessoria e/o pertinenziale delle opere ritenute abusive e la loro consistenza è illegittima l’avvertenza contenuta nell’ordinanza impugnata, della sanzione acquisitiva per il caso di inottemperanza.
Il Comune di Taurisano, pur regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.
Successivamente al deposito del ricorso la parte ricorrente non ha spiegato ulteriori difese.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 28 gennaio 2026, alla quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’odierno gravame ha ad oggetto l’ordinanza con cui il Comune di Taurisano ha ordinato alla ricorrente la rimozione di una pluralità di opere edilizie realizzate in assenza di titolo sull’area di sua proprietà.
Con i due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente, la deducente contesta la qualificazione degli abusi, come effettuata dal comune e, conseguentemente, l’applicabilità al caso di specie delle previsioni dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 e delle sanzioni acquisitiva e pecuniaria ivi previste per il caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
Le doglianze della ricorrente non possono trovare accoglimento.
Anzitutto va richiamato il consolidato orientamento interpretativo secondo cui gli abusi edilizi vanno valutati in modo unitario e non parcellizzato; infatti il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio non deriva da ciascun intervento a sé stante, bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni (Cons. Stato, Sez. IV, 3 giugno 2025, n. 4832).
Come evidenziato da recente pronuncia del TAR Lombardia, pertanto, “ l’intervento abusivo deve necessariamente essere considerato in senso unitario, sia da un punto di vista strutturale che funzionale, e quindi non può ammettersene un frazionamento a posteriori consentendo di conservarne una parte, poiché ciò impedirebbe all’Amministrazione di pianificare e governare correttamente il territorio, in violazione della regola che impone la preventiva acquisizione del titolo edilizio per effettuare interventi che impattano sull’assetto edilizio e urbanistico (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 217 del 21 ottobre 2022; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 10 giugno 2022, n. 1345); sul punto può richiamarsi la consolidata giurisprudenza, secondo la quale “la valutazione dell’abuso edilizio presuppone (…) una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, dovendosi valutare l’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio e non il singolo intervento (Cons. Stato, Sez. VI, 26.7.2018, n. 4568). Non è dato, infatti, scomporne una parte per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L’opera edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato (Cons. Stato, Sez. VI, 15.2.2021, n. 1350; Cons. Stato, Sez. II, 27.4.2020, n. 2670). Non si può pretendere di considerare in modo parcellizzato le singole difformità dal permesso di costruire per concludere che ognuna di esse rappresenta una difformità solo parziale dell’immobile assentito rispetto a quello realizzato. Seppure non ogni difformità tra progettato e realizzato può essere valutata come difformità totale, bisogna operare una valutazione complessiva (Cons. Stato, Sez. IV, 13.11.2017, n. 5204)” (Consiglio di Stato, II, 14 ottobre 2022, n. 8778; anche, VI, 25 gennaio 2021, n. 733; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 8 febbraio 2023, n. 315; 15 luglio 2019, n. 1628) .” (TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 9 marzo 2023, n. 2807).
Tanto premesso, con riferimento alla qualificazione delle singole opere non può poi trovare accoglimento l’argomentazione della deducente, secondo cui le stesse avrebbero natura meramente accessoria e costituirebbero opere “minori” non soggette a permesso di costruire, ma a CILA.
Per quanto riguarda nello specifico la realizzazione di tettoie, è univoco l’orientamento interpretativo secondo cui dette opere edilizie, ove non siano precarie ed abbiano dimensioni significative, sono subordinate al rilascio di permesso di costruire.
Pertanto gli “ interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono; tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni siano di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite .” (Cons. Stato, Sez. VII, 9 gennaio 2023, n. 237; Cons. Stato, Sez. VII, 18 dicembre 2025, n. 10051).
Va evidenziato che nel caso di specie la tettoia realizzata dalla ricorrente ha una dimensione significativa (186 mq) ed è costituita da una struttura metallica e pannelli coibentati. Le dimensioni tutt’altro che modeste e la metodologia costruttiva impiegata configurano un’opera non accessoria o pertinenziale.
Analoghe considerazioni valgono per la recinzione del fondo, realizzata in conci di tufo, dell’estensione di 1.500 mq e dell’altezza di 3,25 metri, che indubbiamente realizza una trasformazione non precaria del territorio ed è quindi qualificabile come “nuova costruzione”.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “ la realizzazione di opere murarie per recinzione e contenimento, per le loro caratteristiche e per il materiale di costruzione, determina un’apprezzabile alterazione estetica e funzionale dei luoghi e abbisognano del rilascio del titolo edilizio (cfr. in tal senso ex multis, T.A.R. Campania, Salerno, n. 1481/2023; T.A.R. Sicilia, Catania, I, n. 3023/2023; T.A.R. Veneto, II, n. 938/2023). ” (TAR Lazio, Latina, Sez. II, 24 gennaio 2026, n. 45).
Le opere descritte nell’ordinanza, pur identificate in modo sintetico, determinano non solo complessivamente ma anche nella loro individualità un impatto edilizio e urbanistico indubbiamente significativo, modificando una porzione molto estesa dell’area della ricorrente.
Essendo le opere abusive perché realizzate in assenza di permesso di costruire, risulta quindi legittima l’adozione di un’ordinanza di demolizione a termini dell’art. 31 del TU edilizia e l’espressa avvertenza, nell’atto, delle conseguenze di legge per il caso di inottemperanza.
Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.
Nulla va disposto per le spese, in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione comunale intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, tenutasi in modalità telematica da remoto, con l'intervento dei magistrati:
TO PA, Presidente
EN AR, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AR | TO PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.