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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 19/02/2026, n. 2604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2604 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2604/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica: RONDONI CRISTIANA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3900/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T007520000P002 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione n.22/1T/007520/000/P002
contro
Agenzia delle entrate e
contro
ADER.
Il Sig. Ricorrente_1, senza fare acquiescenza o riconoscimento del debito, riferisce di avere provveduto a disporre il pagamento di quanto ingiunto nell'avviso liquidazione per Euro 1.540,75, in data 28.01.2025 al solo fine di evitare successivi atti espropriativi in proprio danno.
L'avviso di cui sopra è ritenuto errato e, pertanto, se ne contesta integralmente e radicalmente il contenuto perché posto in violazione dell'art. 64 del D.L. Nominativo_1 (convertito in L. 106/2021 del 23.07.21), rubricato "Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile", nonché della Circolare 12/E del 14.10.21 dell'Agenzia delle Entrate, in quanto al momento della stipulazione dell'atto era in possesso di tutti i requisiti.
L'amministrazione resistente nelle controdeduzioni ha chiesto sia dichiarata cessata la materia del contendere in quanto l'odierno Ricorrente, ha provato la sussistenza del requisito reputato mancante dall'Ufficio producendo, l'ISEE in corso di validità alla data dell'atto e pertanto la medesima resistente, preso atto della sussistenza del requisito, ha annullato l'avviso impugnato.
Con l'annullamento dell'avviso di liquidazione è cessata la materia del contendere.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 11 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'amministrazione ha annullato il provvedimento impugnato, data la sussistenza in capo al ricorrente di tutti i requisiti per cui deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.
Il TO Estensore
(Cristiana Rondoni)
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica: RONDONI CRISTIANA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3900/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T007520000P002 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione n.22/1T/007520/000/P002
contro
Agenzia delle entrate e
contro
ADER.
Il Sig. Ricorrente_1, senza fare acquiescenza o riconoscimento del debito, riferisce di avere provveduto a disporre il pagamento di quanto ingiunto nell'avviso liquidazione per Euro 1.540,75, in data 28.01.2025 al solo fine di evitare successivi atti espropriativi in proprio danno.
L'avviso di cui sopra è ritenuto errato e, pertanto, se ne contesta integralmente e radicalmente il contenuto perché posto in violazione dell'art. 64 del D.L. Nominativo_1 (convertito in L. 106/2021 del 23.07.21), rubricato "Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile", nonché della Circolare 12/E del 14.10.21 dell'Agenzia delle Entrate, in quanto al momento della stipulazione dell'atto era in possesso di tutti i requisiti.
L'amministrazione resistente nelle controdeduzioni ha chiesto sia dichiarata cessata la materia del contendere in quanto l'odierno Ricorrente, ha provato la sussistenza del requisito reputato mancante dall'Ufficio producendo, l'ISEE in corso di validità alla data dell'atto e pertanto la medesima resistente, preso atto della sussistenza del requisito, ha annullato l'avviso impugnato.
Con l'annullamento dell'avviso di liquidazione è cessata la materia del contendere.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 11 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'amministrazione ha annullato il provvedimento impugnato, data la sussistenza in capo al ricorrente di tutti i requisiti per cui deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.
Il TO Estensore
(Cristiana Rondoni)