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Sentenza 21 luglio 2023
Sentenza 21 luglio 2023
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 24 luglio 2023 (reg. ord. n. 127 del 2023), la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi alla Cassa previdenziale di riferimento (cosiddetta Inarcassa), in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, per effetto del divieto di cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2023, n. 21962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21962 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 19525-2017 proposto da: GG CA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI N.46, presso lo studio dell'avvocato STEFANO ISIDORI, rappresentato e difeso dall'avvocato ISIDORO ISIDORI;
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, Oggetto Contributi gestione separata R.G.N. 19525/2017 Cron. Rep. Ud. 14/06/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 21962 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 21/07/2023 2 LI IT, TE DA IP, RL D'ALOISIO, AN DE RO, SE AN;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 320/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 27/04/2017 R.G.N. 615/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 27.4.2017, la Corte d’appello dell’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’obbligo dell’Ing. LO GE di iscriversi presso la Gestione Separata INPS in relazione all’attività libero professionale svolta in aggiunta a quella di socio lavoratore di azienda commerciale, per la quale è iscritto alla Gestone commercianti. Avverso tale pronuncia l’Ing. LO GE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, con cui ha variamente contestato la sussistenza del proprio obbligo di iscrizione alla Gestione separata e riproposto l’eccezione di prescrizione dei contributi relativi all’anno 2006, già negativamente scrutinata dai giudici territoriali. L’INPS ha resistito con controricorso. A seguito di infruttuosa trattazione camerale, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza del 26.1.2023. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. In vista dell’udienza, l’INPS ha depositato memoria. 3 RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 26, l. n. 335/1995, e 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/11), per avere la Corte di merito ritenuto che gli ingegneri professionisti iscritti alla Gestione commercianti, che versino all’INARCASSA il contributo integrativo, debbano comunque iscriversi alla Gestione separata. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte territoriale considerato la previsione dell’art. 1, comma 208, l. n. 662/1996, secondo cui, in caso di esercizio contemporaneo di varie attività autonome, l’iscrizione obbligatoria è dovuta esclusivamente per l’attività in relazione alla quale l’assicurato presta la propria opera professionale in modo prevalente, con conseguente incompatibilità della coesistenza di plurime iscrizioni. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che i contributi oggetto della domanda non fossero prescritti, ritenendo erroneamente decisiva, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è ormai saldamente consolidata nel ritenere che gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie per i quali è preclusa l'iscrizione all'INARCASSA e che restano tenuti a versare a quest’ultima soltanto il contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto 4 iscritti agli albi professionali, cui non segue la costituzione di alcuna posizione assicurativa, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, giusta la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell’iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale: il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata va infatti costruito infatti non già in termini di alternatività, bensì di complementarità, atteso che, ai sensi dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), anche coloro che sono iscritti ad albi ed elenchi hanno l'obbligo di iscriversi alla gestione separata quando non effettuino agli enti della categoria professionale di appartenenza alcun “versamento contributivo” suscettibile di dar luogo ad una posizione previdenziale (così, tra le più recenti, Cass. nn. 5826 del 2021, 20288 del 2022 e 10286 del 2023, tutte sulla scorta di Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018). Da tale interpretazione del dato normativo, che è stata fatta propria anche dal giudice delle leggi allorché ne ha positivamente vagliato la conformità ai precetti costituzionali (cfr. Corte cost. n. 238 del 2022), non vi sono ovviamente ragioni per discostarsi;
semmai, è il caso di aggiungere, in relazione alla censura di cui al secondo motivo (che lamenta sostanzialmente una violazione di legge, ancorché la rubrica erroneamente denunci un omesso esame circa un fatto decisivo), che contrari argomenti non possono desumersi allorché il divieto di iscriversi presso la cassa professionale derivi dal contemporaneo esercizio di attività di lavoro 5 autonomo per il quale è prevista l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione commercianti, atteso che l’art. 12, comma 11, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), recante interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208, l. n. 662/1996, ha stabilito che “le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps”, con la conseguenza che “restano […] esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/1996, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”; e dovendo pertanto ritenersi definitivamente superato il principio di diritto affermato al riguardo da Cass. S.U. n. 3240 del 2010, che aveva all’opposto affermato che l’art. 1, comma 208, l. n. 662/1996, si applicasse anche alle attività che danno luogo ad iscrizione alla Gestione separata, nessun dubbio può ormai residuare circa la necessità della doppia iscrizione (cfr. in tal senso già Cass. nn. 8474 del 2017, 26811 del 2018, 35181 del 2021), senza che al riguardo possano sorgere dubbi di legittimità costituzionale (cfr. Corte cost. n. 15 del 2012). È infine infondato il terzo motivo: è sufficiente al riguardo rilevare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 10273 del 2021 e succ. conf.), la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della sua decorrenza, anche il differimento dei termini stessi, quale 6 quello previsto, per i contributi relativi all’anno 2006, dalla disposizione di cui all'art. l'art. 1, comma 1, d.P.C.M. 14.6.2007, emanato giusta la previsione generale dell’art. 18, d.lgs. n. 241/1997, che ha stabilito, per quanto qui rileva, che i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi entro il 18 giugno 2007, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis, d.l. n. 331/1993 (conv. con l. n. 427/1993), debbano effettuare i versamenti “entro il 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione”; ed essendo stato nel caso di specie il provvedimento di iscrizione notificato il 12.6.2012 (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), è evidente che nessuna prescrizione dei contributi richiesti poteva essersi verificata (cfr., per un caso analogo, Cass. n. 36289 del 2022). Corretta nei suesposti termini la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso va conclusivamente rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza. Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono inoltre i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a 7 titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.6.2023.
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, Oggetto Contributi gestione separata R.G.N. 19525/2017 Cron. Rep. Ud. 14/06/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 21962 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 21/07/2023 2 LI IT, TE DA IP, RL D'ALOISIO, AN DE RO, SE AN;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 320/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 27/04/2017 R.G.N. 615/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 27.4.2017, la Corte d’appello dell’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’obbligo dell’Ing. LO GE di iscriversi presso la Gestione Separata INPS in relazione all’attività libero professionale svolta in aggiunta a quella di socio lavoratore di azienda commerciale, per la quale è iscritto alla Gestone commercianti. Avverso tale pronuncia l’Ing. LO GE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, con cui ha variamente contestato la sussistenza del proprio obbligo di iscrizione alla Gestione separata e riproposto l’eccezione di prescrizione dei contributi relativi all’anno 2006, già negativamente scrutinata dai giudici territoriali. L’INPS ha resistito con controricorso. A seguito di infruttuosa trattazione camerale, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza del 26.1.2023. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. In vista dell’udienza, l’INPS ha depositato memoria. 3 RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 26, l. n. 335/1995, e 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/11), per avere la Corte di merito ritenuto che gli ingegneri professionisti iscritti alla Gestione commercianti, che versino all’INARCASSA il contributo integrativo, debbano comunque iscriversi alla Gestione separata. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte territoriale considerato la previsione dell’art. 1, comma 208, l. n. 662/1996, secondo cui, in caso di esercizio contemporaneo di varie attività autonome, l’iscrizione obbligatoria è dovuta esclusivamente per l’attività in relazione alla quale l’assicurato presta la propria opera professionale in modo prevalente, con conseguente incompatibilità della coesistenza di plurime iscrizioni. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che i contributi oggetto della domanda non fossero prescritti, ritenendo erroneamente decisiva, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è ormai saldamente consolidata nel ritenere che gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie per i quali è preclusa l'iscrizione all'INARCASSA e che restano tenuti a versare a quest’ultima soltanto il contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto 4 iscritti agli albi professionali, cui non segue la costituzione di alcuna posizione assicurativa, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, giusta la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell’iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale: il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata va infatti costruito infatti non già in termini di alternatività, bensì di complementarità, atteso che, ai sensi dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), anche coloro che sono iscritti ad albi ed elenchi hanno l'obbligo di iscriversi alla gestione separata quando non effettuino agli enti della categoria professionale di appartenenza alcun “versamento contributivo” suscettibile di dar luogo ad una posizione previdenziale (così, tra le più recenti, Cass. nn. 5826 del 2021, 20288 del 2022 e 10286 del 2023, tutte sulla scorta di Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018). Da tale interpretazione del dato normativo, che è stata fatta propria anche dal giudice delle leggi allorché ne ha positivamente vagliato la conformità ai precetti costituzionali (cfr. Corte cost. n. 238 del 2022), non vi sono ovviamente ragioni per discostarsi;
semmai, è il caso di aggiungere, in relazione alla censura di cui al secondo motivo (che lamenta sostanzialmente una violazione di legge, ancorché la rubrica erroneamente denunci un omesso esame circa un fatto decisivo), che contrari argomenti non possono desumersi allorché il divieto di iscriversi presso la cassa professionale derivi dal contemporaneo esercizio di attività di lavoro 5 autonomo per il quale è prevista l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione commercianti, atteso che l’art. 12, comma 11, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), recante interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208, l. n. 662/1996, ha stabilito che “le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps”, con la conseguenza che “restano […] esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/1996, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”; e dovendo pertanto ritenersi definitivamente superato il principio di diritto affermato al riguardo da Cass. S.U. n. 3240 del 2010, che aveva all’opposto affermato che l’art. 1, comma 208, l. n. 662/1996, si applicasse anche alle attività che danno luogo ad iscrizione alla Gestione separata, nessun dubbio può ormai residuare circa la necessità della doppia iscrizione (cfr. in tal senso già Cass. nn. 8474 del 2017, 26811 del 2018, 35181 del 2021), senza che al riguardo possano sorgere dubbi di legittimità costituzionale (cfr. Corte cost. n. 15 del 2012). È infine infondato il terzo motivo: è sufficiente al riguardo rilevare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 10273 del 2021 e succ. conf.), la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della sua decorrenza, anche il differimento dei termini stessi, quale 6 quello previsto, per i contributi relativi all’anno 2006, dalla disposizione di cui all'art. l'art. 1, comma 1, d.P.C.M. 14.6.2007, emanato giusta la previsione generale dell’art. 18, d.lgs. n. 241/1997, che ha stabilito, per quanto qui rileva, che i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi entro il 18 giugno 2007, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis, d.l. n. 331/1993 (conv. con l. n. 427/1993), debbano effettuare i versamenti “entro il 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione”; ed essendo stato nel caso di specie il provvedimento di iscrizione notificato il 12.6.2012 (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), è evidente che nessuna prescrizione dei contributi richiesti poteva essersi verificata (cfr., per un caso analogo, Cass. n. 36289 del 2022). Corretta nei suesposti termini la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso va conclusivamente rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza. Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono inoltre i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a 7 titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.6.2023.