Art. 13.
Le condizioni per la concessione della pensione di riversibilita' debbono sussistere al momento del decesso del dipendente o del pensionato e, nel caso in cui vengano a cessare, la pensione viene revocata.
Le condizioni per la concessione della pensione di riversibilita' debbono sussistere al momento del decesso del dipendente o del pensionato e, nel caso in cui vengano a cessare, la pensione viene revocata.