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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
IO AN PAOLO, Relatore
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 433/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia - Via Delle Casaccie, 1 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 209/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05676202200000527000 IRPEF-ALIQUOTE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620120002247426 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620120003387076 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620130002339189 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620160003422281 TASSA AUTOM.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620160004835376 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620170000703937 IRPEF-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620170002190119 TASS AUTOM.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620170003775058 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620180000471925 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620180002249437 TASSA AUTOM.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620180003112620 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620190001761166 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620190003506031 TASSA AUTOM.
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
insistono come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza impugnata dalla parte contribuente concerne una comunicazione preventiva di ipoteca n
05676202200000527000 e le sottese cartelle,per un importo complessivo pari a € 48.111,97.
La Corte di Giustizia Tributaria nel giudizio di primo grado aveva infatti respinto il ricorso di parte contribuente .con condanna al rimborso spese liquidate in euro 2000,00.
Appella parte contribuente su numerosi punti meglio analiticamente riportati in punto motivazione
Resiste l'Ufficio sui punti al richiamo di cui sopra
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva sui seguenti punti appellati:
-Nullità della sentenza. violazione di legge. omessa/insufficiente motivazione in ordine alla tardiva costituzione con avvocato del libero foro.
Nessuna tardività è ravvisabile nella costituzione del resistente, avvenuta in data
22/02/2023, assolutamente tempestiva rispetto alla data della udienza di discussione svoltasi il
16/09/2024.
La costituzione è avvenuta non tramite Legale del libero foro, ma per il tramite di avvocato dipendente da Agenzia della riscossione come chiaramente esplicitato dalla procura.
-Nullità della sentenza. violazione di legge-. travisamento di prove. omessa insufficiente motivazione in ordine al difetto di notifica degli atti prodromici e sulla maturata prescrizione- decadenza.
L'avvenuta notifica dell'intimazione in data successiva al decorso della prescrizione, lungi dall'essere causa di annullamento della pretesa, fa decorrere, in caso si mancata impugnazione, un nuovo periodo per la maturazione della prescrizione.
Con la sentenza n. 6436/2025 pubblicata l'11/03/2025 i giudici di legittimità hanno ribadito e confermato questo principio
- Nullità della sentenza. violazione di legge. omessa illogica decisione in ordine alla necessità di indicazione dell'immobile e della sospensione in pendenza di rateazione. Violazione diritto di difesa.
Nullita' della sentenza . Violazione di legge per insufficiente illogica decisione in ordine al vizio di motivazione dell'atto.
Si rileva che la comunicazione impugnata contiene la puntuale indicazione della/e cartella/e di pagamento presupposta/e, ritualmente notificata/e al contribuente, il carico iscritto a ruolo, notificato e non pagato, e ciò appare sufficiente ad esaudire la motivazione dell'adozione, da parte dell'Agenzia della Riscossione, della misura in parola;
il preavviso di ipoteca reca, altresì, l'indicazione del debito scaduto e della sua composizione, le causali dello stesso, la descrizione degli importi inevasi, le modalità di estinzione della posizione debitoria, unitamente all'avvertimento che, nell'ipotesi di mancato adempimento nel termine fissato, si procederà ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29/9/1973, ad iscrivere ipoteca, nonché i termini e le modalità di impugnazione dello stesso.
Parte contribuente si duole dell'asserita sproporzione tra il valore del bene sottoposto a garanzia ipotecaria e l'ammontare del debito tutelato con l'atto opposto.
L'eccezione è infondata.
Contrariamente a quanto dedotto, infatti, l'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 non prescrive che debba sussistere proporzionalità tra la misura del credito per cui si procede ed il valore dell'immobile colpito dalla misura cautelare.
Inoltre nella fattispecie nessuna domanda di riduzione dell'ipoteca è stata proposta, con ogni conseguenza di legge.
Tutte le eccezioni sollevate sono pertanto da rigettare.
Valore controversia euro 46.761,86
Le spese seguono la soccombenza ..
P.Q.M.
La Corte respinge l' appello. Spese a carico parte contribuente liquidate in euro 2796,00 nel minimo di cui alla tabella DM 147/2022 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
IO AN PAOLO, Relatore
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 433/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia - Via Delle Casaccie, 1 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 209/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05676202200000527000 IRPEF-ALIQUOTE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620120002247426 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620120003387076 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620130002339189 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620160003422281 TASSA AUTOM.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620160004835376 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620170000703937 IRPEF-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620170002190119 TASS AUTOM.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620170003775058 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620180000471925 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620180002249437 TASSA AUTOM.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620180003112620 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620190001761166 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620190003506031 TASSA AUTOM.
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
insistono come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza impugnata dalla parte contribuente concerne una comunicazione preventiva di ipoteca n
05676202200000527000 e le sottese cartelle,per un importo complessivo pari a € 48.111,97.
La Corte di Giustizia Tributaria nel giudizio di primo grado aveva infatti respinto il ricorso di parte contribuente .con condanna al rimborso spese liquidate in euro 2000,00.
Appella parte contribuente su numerosi punti meglio analiticamente riportati in punto motivazione
Resiste l'Ufficio sui punti al richiamo di cui sopra
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva sui seguenti punti appellati:
-Nullità della sentenza. violazione di legge. omessa/insufficiente motivazione in ordine alla tardiva costituzione con avvocato del libero foro.
Nessuna tardività è ravvisabile nella costituzione del resistente, avvenuta in data
22/02/2023, assolutamente tempestiva rispetto alla data della udienza di discussione svoltasi il
16/09/2024.
La costituzione è avvenuta non tramite Legale del libero foro, ma per il tramite di avvocato dipendente da Agenzia della riscossione come chiaramente esplicitato dalla procura.
-Nullità della sentenza. violazione di legge-. travisamento di prove. omessa insufficiente motivazione in ordine al difetto di notifica degli atti prodromici e sulla maturata prescrizione- decadenza.
L'avvenuta notifica dell'intimazione in data successiva al decorso della prescrizione, lungi dall'essere causa di annullamento della pretesa, fa decorrere, in caso si mancata impugnazione, un nuovo periodo per la maturazione della prescrizione.
Con la sentenza n. 6436/2025 pubblicata l'11/03/2025 i giudici di legittimità hanno ribadito e confermato questo principio
- Nullità della sentenza. violazione di legge. omessa illogica decisione in ordine alla necessità di indicazione dell'immobile e della sospensione in pendenza di rateazione. Violazione diritto di difesa.
Nullita' della sentenza . Violazione di legge per insufficiente illogica decisione in ordine al vizio di motivazione dell'atto.
Si rileva che la comunicazione impugnata contiene la puntuale indicazione della/e cartella/e di pagamento presupposta/e, ritualmente notificata/e al contribuente, il carico iscritto a ruolo, notificato e non pagato, e ciò appare sufficiente ad esaudire la motivazione dell'adozione, da parte dell'Agenzia della Riscossione, della misura in parola;
il preavviso di ipoteca reca, altresì, l'indicazione del debito scaduto e della sua composizione, le causali dello stesso, la descrizione degli importi inevasi, le modalità di estinzione della posizione debitoria, unitamente all'avvertimento che, nell'ipotesi di mancato adempimento nel termine fissato, si procederà ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29/9/1973, ad iscrivere ipoteca, nonché i termini e le modalità di impugnazione dello stesso.
Parte contribuente si duole dell'asserita sproporzione tra il valore del bene sottoposto a garanzia ipotecaria e l'ammontare del debito tutelato con l'atto opposto.
L'eccezione è infondata.
Contrariamente a quanto dedotto, infatti, l'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 non prescrive che debba sussistere proporzionalità tra la misura del credito per cui si procede ed il valore dell'immobile colpito dalla misura cautelare.
Inoltre nella fattispecie nessuna domanda di riduzione dell'ipoteca è stata proposta, con ogni conseguenza di legge.
Tutte le eccezioni sollevate sono pertanto da rigettare.
Valore controversia euro 46.761,86
Le spese seguono la soccombenza ..
P.Q.M.
La Corte respinge l' appello. Spese a carico parte contribuente liquidate in euro 2796,00 nel minimo di cui alla tabella DM 147/2022 oltre accessori di legge se dovuti.