Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 71
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Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità della sentenza per tardiva costituzione con avvocato del libero foro

    La Corte rileva che la costituzione del resistente non è avvenuta tramite legale del libero foro, ma per il tramite di avvocato dipendente da Agenzia della riscossione, e che la costituzione è stata tempestiva rispetto alla data dell'udienza di discussione.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per difetto di notifica degli atti prodromici e maturata prescrizione/decadenza

    La Corte osserva che l'avvenuta notifica dell'intimazione in data successiva al decorso della prescrizione, lungi dall'essere causa di annullamento della pretesa, fa decorrere un nuovo periodo per la maturazione della prescrizione in caso di mancata impugnazione, come confermato dalla sentenza n. 6436/2025 della Cassazione.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per omessa/illogica decisione in ordine alla necessità di indicazione dell'immobile e alla sospensione in pendenza di rateazione; violazione diritto di difesa

    La Corte rileva che la comunicazione impugnata contiene la puntuale indicazione della/e cartella/e di pagamento presupposta/e, ritualmente notificata/e, il carico iscritto a ruolo, notificato e non pagato, e ciò è sufficiente ad esaudire la motivazione dell'adozione della misura. Il preavviso di ipoteca reca altresì l'indicazione del debito scaduto, la sua composizione, le causali, gli importi inevasi, le modalità di estinzione e i termini di impugnazione.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per insufficiente/illogica decisione in ordine al vizio di motivazione dell'atto

    La Corte rileva che la comunicazione impugnata contiene la puntuale indicazione della/e cartella/e di pagamento presupposta/e, ritualmente notificata/e, il carico iscritto a ruolo, notificato e non pagato, e ciò è sufficiente ad esaudire la motivazione dell'adozione della misura. Il preavviso di ipoteca reca altresì l'indicazione del debito scaduto, la sua composizione, le causali, gli importi inevasi, le modalità di estinzione e i termini di impugnazione.

  • Rigettato
    Asserita sproporzione tra valore del bene ipotecato e debito tutelato

    La Corte ritiene l'eccezione infondata, poiché l'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 non prescrive proporzionalità tra la misura del credito e il valore dell'immobile colpito dalla misura cautelare. Inoltre, nessuna domanda di riduzione dell'ipoteca è stata proposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 71
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 71
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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