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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1236/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
COSTA GI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 986/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004592448000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 500/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Dichiarare :
1.La nullità dell'atto impugnato per omessa allegazione dell'atto prodromico.
2. La nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione quale conseguenza della violazione degli art. 7 e 17 l.
212/2000 e dell'art. 8 d. lgs n.32/2001. .3
.l'illegittimit à /nullit à dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito per tributi locali TARI. -
Condannare l'Agenzia delle entrate SS e l'ATO ME1 SpA in Liquidazione in solido al pagamento del le spese di giudizio, da distrarre infavore del procuratore a ntistatario dott. Difensore_1 che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.
Resistente ADER: Mancanza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione .
Dichiarare legittima la procedura di riscossione.
Resistente ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione : 1) Dichiarare la cessata materia del contendere;
2) Compensare le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso la signora Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina la cartella di pagamento n. 295202 40004592448 000, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA RACCOLTA RIFIUTI 2006 2007, emessa da Agenzia delle Entrate-
SS su incarico di Ato Me1 S.p.a. in liquidazione. Eccepiva l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione per la tardiva notifica dell'intimazione di pagamento.
Si costituiva Agenzia delle Entrate SS deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva in giudizio anche ATO Me 1 s.p.a in liquidazione chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Con successiva memoria illustrativa il ricorrente insisteva nelle proprie richieste e difese.
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'ente impositore nel costituirsi assume soltanto di aver emesso un provvedimento integrale di sgravio che, tuttavia, non risulta prodotto in atti. Le deduzioni difensive volte a contestare l'omessa notifica degli atti prodromici e la conseguente prescrizione sono pertanto pacificamente fondate, attese le remote annualità
d'imposta e la data di notifica dell'atto impugnato ed in carenza di prova di alcun atto interruttivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del solo ente impositore, nei termini di cui in dispositivo, trattandosi di condotta maturata interamente prima della consegna del ruolo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
condanna ATO ME 1 s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario della ricorrente, liquidate in complessivi € 400,00 oltre IVA ed accessori come per legge.
Messina 29 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico dr.EP ST
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
COSTA GI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 986/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004592448000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 500/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Dichiarare :
1.La nullità dell'atto impugnato per omessa allegazione dell'atto prodromico.
2. La nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione quale conseguenza della violazione degli art. 7 e 17 l.
212/2000 e dell'art. 8 d. lgs n.32/2001. .3
.l'illegittimit à /nullit à dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito per tributi locali TARI. -
Condannare l'Agenzia delle entrate SS e l'ATO ME1 SpA in Liquidazione in solido al pagamento del le spese di giudizio, da distrarre infavore del procuratore a ntistatario dott. Difensore_1 che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.
Resistente ADER: Mancanza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione .
Dichiarare legittima la procedura di riscossione.
Resistente ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione : 1) Dichiarare la cessata materia del contendere;
2) Compensare le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso la signora Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina la cartella di pagamento n. 295202 40004592448 000, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA RACCOLTA RIFIUTI 2006 2007, emessa da Agenzia delle Entrate-
SS su incarico di Ato Me1 S.p.a. in liquidazione. Eccepiva l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione per la tardiva notifica dell'intimazione di pagamento.
Si costituiva Agenzia delle Entrate SS deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva in giudizio anche ATO Me 1 s.p.a in liquidazione chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Con successiva memoria illustrativa il ricorrente insisteva nelle proprie richieste e difese.
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'ente impositore nel costituirsi assume soltanto di aver emesso un provvedimento integrale di sgravio che, tuttavia, non risulta prodotto in atti. Le deduzioni difensive volte a contestare l'omessa notifica degli atti prodromici e la conseguente prescrizione sono pertanto pacificamente fondate, attese le remote annualità
d'imposta e la data di notifica dell'atto impugnato ed in carenza di prova di alcun atto interruttivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del solo ente impositore, nei termini di cui in dispositivo, trattandosi di condotta maturata interamente prima della consegna del ruolo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
condanna ATO ME 1 s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario della ricorrente, liquidate in complessivi € 400,00 oltre IVA ed accessori come per legge.
Messina 29 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico dr.EP ST