CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5154/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bagheria - Corso Umberto I N. 165 90011 Bagheria PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.RT PA - Concessionaria Del Servizio Di Riscossione - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF.Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/18103 del 10.09.2024 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/18103 del 10.09.2024 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/18103 del 10.09.2024 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/18103 del 10.09.2024 TARI 2017
- INGIUNZ. PAGAM. n. 2022/2834 TARI 2013 - INGIUNZ. PAGAM. n. 2022/2834 TARI 2014
- INGIUNZ. PAGAM. n. 2022/2834 TARI 2015
- INGIUNZ. PAGAM. n. 2022/2834 TARI 2016
- INGIUNZ. PAGAM. n. 2022/2834 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3033/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna l'intimazione di pagamento n. 2024/18103 del 10.09.2024, notificata il 26.09.2024, relativa a TARI 2014-2017 (€ 3.067,79).
Motivi di ricorso
Omessa notifica dell'atto presupposto (ingiunzione n. 2834/2022).
Prescrizione quinquennale del credito.
Mancanza di avviso di accertamento prodromico.
Controdeduzioni Comune di Bagheria
Conferma che l'avviso di accertamento TARI n. 220 del 14.03.2019 è stato emesso e consegnato al servizio postale il 20.04.2019. Non può esibire la ricevuta, ma sostiene la legittimità della pretesa. Chiede rigetto del ricorso.
Controdeduzioni SO.GE.R.T. S.p.A. Eccepisce:
1 - l'inammissibilità per tardività (art. 21 D.lgs. 546/92).
2 - il difetto di legittimazione passiva (vizi imputabili al Comune).
3 - l'irretrattabilità del credito: l'ingiunzione n. 2834/2022 è stata notificata via PEC e non impugnata nei termini cristallizzando la pretesa.
4 - Inoltre nessuna prescrizione maturata.
Chiede rigetto con spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Benchè il Comune sia in possesso soltanto di un estratto telematico relativo all'avviso di accertamento notificato nel 2019, la condizione legittimante dell'atto impugnato riposa nell'atto presupposto che è non l'avviso prodromico bensì l'ingiunzione di pagamento n. 2834/2022 , atto presupposto notificato nel 2022 per PEc come da documentazione in atti e non impugnato entro 60 giorni consolidando la pretesa.
Secondo consolidata giurisprudenza l'omessa tempestiva impugnazione dell'atto presupposto comporta l'irretrattabilità del credito e l'infondatezza del ricorso avverso l'atto consequenziale.
Compensa le spese nei confronti del Comune di Bagheria.
Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore di So.RT PA - Concessionaria del Servizio Di Riscossione - nella misura di € 300,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv.
Difensore_2 procuratore antistatario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese nei confronti del Comune di Bagheria. Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore di So.RT PA - Concessionaria del Servizio Di Riscossione - nella misura di € 300,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Difensore_2
procuratore antistatario. Palermo 9.12.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5154/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bagheria - Corso Umberto I N. 165 90011 Bagheria PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.RT PA - Concessionaria Del Servizio Di Riscossione - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF.Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/18103 del 10.09.2024 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/18103 del 10.09.2024 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/18103 del 10.09.2024 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/18103 del 10.09.2024 TARI 2017
- INGIUNZ. PAGAM. n. 2022/2834 TARI 2013 - INGIUNZ. PAGAM. n. 2022/2834 TARI 2014
- INGIUNZ. PAGAM. n. 2022/2834 TARI 2015
- INGIUNZ. PAGAM. n. 2022/2834 TARI 2016
- INGIUNZ. PAGAM. n. 2022/2834 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3033/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna l'intimazione di pagamento n. 2024/18103 del 10.09.2024, notificata il 26.09.2024, relativa a TARI 2014-2017 (€ 3.067,79).
Motivi di ricorso
Omessa notifica dell'atto presupposto (ingiunzione n. 2834/2022).
Prescrizione quinquennale del credito.
Mancanza di avviso di accertamento prodromico.
Controdeduzioni Comune di Bagheria
Conferma che l'avviso di accertamento TARI n. 220 del 14.03.2019 è stato emesso e consegnato al servizio postale il 20.04.2019. Non può esibire la ricevuta, ma sostiene la legittimità della pretesa. Chiede rigetto del ricorso.
Controdeduzioni SO.GE.R.T. S.p.A. Eccepisce:
1 - l'inammissibilità per tardività (art. 21 D.lgs. 546/92).
2 - il difetto di legittimazione passiva (vizi imputabili al Comune).
3 - l'irretrattabilità del credito: l'ingiunzione n. 2834/2022 è stata notificata via PEC e non impugnata nei termini cristallizzando la pretesa.
4 - Inoltre nessuna prescrizione maturata.
Chiede rigetto con spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Benchè il Comune sia in possesso soltanto di un estratto telematico relativo all'avviso di accertamento notificato nel 2019, la condizione legittimante dell'atto impugnato riposa nell'atto presupposto che è non l'avviso prodromico bensì l'ingiunzione di pagamento n. 2834/2022 , atto presupposto notificato nel 2022 per PEc come da documentazione in atti e non impugnato entro 60 giorni consolidando la pretesa.
Secondo consolidata giurisprudenza l'omessa tempestiva impugnazione dell'atto presupposto comporta l'irretrattabilità del credito e l'infondatezza del ricorso avverso l'atto consequenziale.
Compensa le spese nei confronti del Comune di Bagheria.
Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore di So.RT PA - Concessionaria del Servizio Di Riscossione - nella misura di € 300,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv.
Difensore_2 procuratore antistatario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese nei confronti del Comune di Bagheria. Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore di So.RT PA - Concessionaria del Servizio Di Riscossione - nella misura di € 300,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Difensore_2
procuratore antistatario. Palermo 9.12.25 IL GIUDICE MONOCRATICO