CASS
Sentenza 28 aprile 2021
Sentenza 28 aprile 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2021, n. 16142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16142 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UE NI IA nato a [...] ir 26/0411950 avverso la sentenza ìfel 07/03/2019 rjella CURI APPEI, di i-ORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ric,ors , udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PWARDP, Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. E presente l'avvocato PESCARMONA CHIARA del foro di ASTI in difesa di UE NI IA. Il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso. D;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16142 Anno 2021 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PICARDI FRANCESCA Data Udienza: 21/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado, con cui AN IA GU è stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre al risarcimento del danno, come liquidato, nei confronti delle costituite parti civili (EN CA, OG NA, EC TE, OR IN, NA IN), per il reato di cui all'art. 449 cod.pen. (per avere cagionato per colpa l'incendio dell'appartamento al quarto piano del condominio sito in Asti, Via Petrarca n. 53, di proprietà di EN CA e di OG NA, in quanto, dopo essersi accorta che un cuscino della camera da letto stava prendendo fuoco, verosimilmente in seguito al contatto con una sigaretta, riponeva il cuscino sul balcone dell'abitazione mettendosi a dormire sul divano senza accertarsi della reale condizione dei luoghi all'interno della amera da letto da dove si sviluppavano le fiamme ed il fumo, i quali si diffondevano dapprima all'interno dell'alloggio per poi propagarsi anche nell'attiguo appartamento di proprietà di OR IN e di AS TA, nonché in quello di proprietà di EC TE DO, in data 20 maggio 2012). 2. Avverso tale sentenza ha proposte ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputata, che ha dedotto la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della propria responsabilità, essendo stata fondata la prova della circostanza (ritenuta decisiva) che la stessa si sia assopita sul divano in base alla sua asserita ammissione, del tutto assente in tutte le sue dichiarazioni, rese nel corso del procedimento, ed essendosi conseguentemente affermato, in modo del tutto erroneo, che laddove non si fosse addormentata, avrebbe, con una condotta diligente, evitato l'incendio. 3.11 giudizio, originariamente fissato in Settima, è stato successivamente assegnato alla Sezione Quarta, all'esito del deposito dì una memoria della ricorrente. Sono pervenute le conclusioni della parte civile TE EC, con nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto a-specifico, non confrontandosi con la puntuale ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte di appellri, che è pervenuta ad affermare la negligente condotta dell'imputata, tardivamente intervenuta, in base non alla sua ammissione, ma piuttosto in base ad una pluralità di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, tutti convergenti in tal senso, consistenti nelle discordanti versioni fornite dalla stessa imputata, sentita più volte nel corso del procedimento, nelle dichiarazioni del teste Cassarà, che ha riferito quanto appreso dalla stessa imputata, negli accertamenti della polizia scientifica, che ha rivenuto nel salotto un cuscino ed una coperta sul divano, oggetti compatibili con la prosecuzione del sonno, da parte dell'imputata. L'asserito travisamento della prova è, dunque, del tutto inesistente. Va, pertanto, ribadito che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 Cc. - dep. 10/09/2007, Rv. 236945 - 01; v. anche Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 ud. - dep. 16/05/2012, Rv. 253849 - 01, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione). 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali non sussistendo cause di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalla parte civile EC TE, che si liquidano in euro tremila, oltre accessori come per legge. In proposito il Collegio ritiene di aderire all'orientamento secondo cui nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a cOntrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione all'udienza non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen, è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza (Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020 ud. - dep. 23/04/2020, Rv. 278834 - 01). 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalla parte civile EC TE, che liquida in euro tremila, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma il 21 aprile 2021
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16142 Anno 2021 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PICARDI FRANCESCA Data Udienza: 21/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado, con cui AN IA GU è stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre al risarcimento del danno, come liquidato, nei confronti delle costituite parti civili (EN CA, OG NA, EC TE, OR IN, NA IN), per il reato di cui all'art. 449 cod.pen. (per avere cagionato per colpa l'incendio dell'appartamento al quarto piano del condominio sito in Asti, Via Petrarca n. 53, di proprietà di EN CA e di OG NA, in quanto, dopo essersi accorta che un cuscino della camera da letto stava prendendo fuoco, verosimilmente in seguito al contatto con una sigaretta, riponeva il cuscino sul balcone dell'abitazione mettendosi a dormire sul divano senza accertarsi della reale condizione dei luoghi all'interno della amera da letto da dove si sviluppavano le fiamme ed il fumo, i quali si diffondevano dapprima all'interno dell'alloggio per poi propagarsi anche nell'attiguo appartamento di proprietà di OR IN e di AS TA, nonché in quello di proprietà di EC TE DO, in data 20 maggio 2012). 2. Avverso tale sentenza ha proposte ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputata, che ha dedotto la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della propria responsabilità, essendo stata fondata la prova della circostanza (ritenuta decisiva) che la stessa si sia assopita sul divano in base alla sua asserita ammissione, del tutto assente in tutte le sue dichiarazioni, rese nel corso del procedimento, ed essendosi conseguentemente affermato, in modo del tutto erroneo, che laddove non si fosse addormentata, avrebbe, con una condotta diligente, evitato l'incendio. 3.11 giudizio, originariamente fissato in Settima, è stato successivamente assegnato alla Sezione Quarta, all'esito del deposito dì una memoria della ricorrente. Sono pervenute le conclusioni della parte civile TE EC, con nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto a-specifico, non confrontandosi con la puntuale ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte di appellri, che è pervenuta ad affermare la negligente condotta dell'imputata, tardivamente intervenuta, in base non alla sua ammissione, ma piuttosto in base ad una pluralità di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, tutti convergenti in tal senso, consistenti nelle discordanti versioni fornite dalla stessa imputata, sentita più volte nel corso del procedimento, nelle dichiarazioni del teste Cassarà, che ha riferito quanto appreso dalla stessa imputata, negli accertamenti della polizia scientifica, che ha rivenuto nel salotto un cuscino ed una coperta sul divano, oggetti compatibili con la prosecuzione del sonno, da parte dell'imputata. L'asserito travisamento della prova è, dunque, del tutto inesistente. Va, pertanto, ribadito che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 Cc. - dep. 10/09/2007, Rv. 236945 - 01; v. anche Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 ud. - dep. 16/05/2012, Rv. 253849 - 01, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione). 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali non sussistendo cause di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalla parte civile EC TE, che si liquidano in euro tremila, oltre accessori come per legge. In proposito il Collegio ritiene di aderire all'orientamento secondo cui nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a cOntrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione all'udienza non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen, è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza (Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020 ud. - dep. 23/04/2020, Rv. 278834 - 01). 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalla parte civile EC TE, che liquida in euro tremila, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma il 21 aprile 2021