CASS
Ordinanza 23 agosto 2022
Ordinanza 23 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 23/08/2022, n. 31405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31405 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: RO RI nato il [...] avverso la sentenza del 12/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PERUGIA dàro avviso alle arti• i udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
) « Penale Ord. Sez. 7 Num. 31405 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 11/07/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Perugia ha applicato, ai sensi dell'art. art. 444 cod. proc. pen., a KA BI la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per due delitti di furto pluriaggravato e per il reato di porto di oggetto idoneo ad offendere, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicate le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti;
- che il ricorso dell'imputato, che si duole della erronea qualificazione del reato di porto di oggetto idoneo ad offendere, dovendo trovare applicazione l'art. 4, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, è manifestamente infondato, atteso che il citato terzo comma non prevede una ipotesi di reato autonoma, ma una mera attenuante;
- che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/2022.
) « Penale Ord. Sez. 7 Num. 31405 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 11/07/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Perugia ha applicato, ai sensi dell'art. art. 444 cod. proc. pen., a KA BI la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per due delitti di furto pluriaggravato e per il reato di porto di oggetto idoneo ad offendere, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicate le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti;
- che il ricorso dell'imputato, che si duole della erronea qualificazione del reato di porto di oggetto idoneo ad offendere, dovendo trovare applicazione l'art. 4, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, è manifestamente infondato, atteso che il citato terzo comma non prevede una ipotesi di reato autonoma, ma una mera attenuante;
- che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/2022.