Sentenza 6 giugno 2003
Massime • 1
La fattispecie di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) della legge n. 516 del 1982, che sanzionava la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'I.V.A. o di conseguire un indebito rimborso, ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi, avesse utilizzato fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti, può essere ricondotta alla nuova previsione dell'art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti) che però richiede la presentazione di una dichiarazione annuale mendace, nella quale ci si avvalga della fattura o del documento per la falsa indicazione di elementi passivi fittizi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2003, n. 27849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27849 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. COSENTINO GIUSEPPE PRESIDENTE
1. Dott. ESPOSITO ANTONIO CONSIGLIERE
2. Dott. DE CHIARA FRANCESCO "
3. Dott. PAGANO FILIBERTO "
4. Dott. MACCHIA ALBERTO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA LE N. IL 21/07/1960;
avverso SENTENZA del 13/11/2002 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere MACCHIA ALBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Vito Monetti che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Giovannino Guagliamone del Foro di Roma. OSSERVA
Con sentenza del 13 novembre 2002, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata il 26 ottobre 2001 dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, con la quale CA IE è stato dichiarato responsabile dei reati al medesimo ascritti, unificati sotto il vincolo della continuazione, e condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e lire 1.000.000 di multa. Nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte napoletana riqualificava, peraltro, il reato di cui al capo B) della rubrica - concernente la violazione dell'art. 4, lett. J, del d.l. n. 429 del 1982 - nella ipotesi di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, ed il reato di cui al capo C) - relativo alla violazione dell'art. 2621 n. 1) cod. civ. - in quello previsto dall'art. 2622, come modificato ad opera del d.lgs. n. 61 del 2002. Quanto, in particolare, al più grave addebito di estorsione contestato al capo A), i giudici dell'appello sottolineavano come, sulla base della ricostruzione dei fatti operata in prime cure, fosse emerso che il CA, quale legale rappresentante della "Irpinia Security" S.n.c., avesse escogitato un meccanismo estorsivo attraverso il quale aveva per vario tempo lucrato illeciti guadagni con pari danno per i dipendenti della società, giacchè questi ultimi, nel ricevere la busta paga con un assegno corrispondente alla retribuzione sindacale, venivano poi costretti, sotto minaccia di licenziamento, realizzata anche attraverso il possibile impiego di fogli firmati in bianco, che potevano essere riempiti con dichiarazioni di dimissioni, a restituire allo stesso CA parte del denaro incassato.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vari motivi di gravame. Nel primo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, nonchè travisamento delle risultanze istruttorie, in quanto la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente e alternativamente messo sullo stesso piano diverse qualificazioni della minaccia, considerandole tra loro omogenee ed interscambiabili: donde - prospetta il ricorrente - la difficile percepibilità della ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata. Si lamenta, poi, vizio di motivazione e violazione di legge in quanto il giudizio di responsabilità si sarebbe fondato sulla categoria della cosiddetta "estorsione ambientale". Non risulterebbe, infatti, acquisito in modo univoco che i lavoratori abbiano adempiuto per paura di un paventato provvedimento di licenziamento, nè sarebbe emerso, ugualmente in modo univoco, che i fogli in bianco siano stati utilizzati a fini di minaccia, piuttosto che a finalità consentite. D'altra parte, osserva il ricorrente, l'ipotesi di specie - estranea a collegamenti con il crimine organizzato - non si presterebbe all'impiego della categoria della minaccia implicita sulla base della cosiddetta estorsione ambientale. La minaccia, sottolinea al riguardo il ricorrente, deve essere empiricamente riscontrabile come fatto, e non potrebbe dedursi apoditticamente dal senso comune o dalla posizione di debolezza della parte che riceve la richiesta. Si contesta, inoltre, la possibilità di applicare la nuova figura delineata dall'art. 2622, come novellato, difettando anche i presupposti relativi alla originaria contestazione di falso in bilancio, e si deduce la insussistenza del reato di frode fiscale - anche a voler ammettere la continuità di disciplina con riferimento alla nuova previsione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 - in quanto gli importi pagati per la retribuzione dei dipendenti non rientrano nelle previsioni di legge, trattandosi di operazioni che non transitano attraverso fatturazione, nè potrebbe qualificarsi come fattura per operazione inesistente l'acquisto di pistole o divise, quando il pagamento è avvenuto da parte del dipendente e non anche della società.
Le doglianze del ricorrente in relazione alla ritenuta penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di estorsione continuata contestato al capo A) della rubrica sono infondate. Contrariamente all'assunto del ricorrente, infatti, tanto nella sentenza di primo grado che in quella di appello, i caratteri denotativi della condotta intimidatoria non soltanto sono stati adeguatamente sviluppati alla luce delle acquisizioni processuali e, segnatamente, dell'articolato corredo dichiarativo promanante dalle varie fonti di prova, ma hanno formato oggetto di puntuale sviluppo critico, del tutto esente da quelle segnalate oscillazioni o alternative di apprezzamento che, sempre ad avviso del ricorrente, minerebbero, al tempo stesso, l'intrinseca coerenza dello sviluppo motivazionale e la identificabilità del criterio logico che dovrebbe sostenere la decisione. Le dichiarazioni testimoniali evocate, infatti, non sono affatto nè oscillanti nè vaghe nel delineare il tipo di "pressione" cui i dipendenti erano sottoposti per accondiscendere ad una pretesa, la cui ontologica e plateale illiceità è stata correttamente valutata come in sè dimostrativa della assenza di "spontaneità" circa la inusitata datio imposta ai lavoratori. Il tutto aggravato dalla circostanza che -- come hanno correttamente evidenziato i giudici del merito - non soltanto il CA si era premunito di fogli firmati in bianco, evidentemente "agitabili" come univoco e potente strumento di pressione, ma aveva predisposto un meccanismo che non lasciava tracce documentali compromettenti, al punto da avergli consentito di intervenire nei confronti di alcuni testi per indurli a modificare le dichiarazioni accusatorie rese alla polizia giudiziaria, prospettando la possibilità di denunciarli per calunnia proprio facendo leva sul fatto che costoro non avrebbero "potuto dimostrare il contrario di quanto risultante dai documenti in suo possesso". Nè si sarebbe comunque potuto evocare - come pure prospetta il ricorrente - un accordo inquadrabile nell'ambito di una peculiare condizione del mercato del lavoro e di contesto aziendale, avendo i giudici del merito escluso, in linea di fatto, che l'impresa versasse in particolari difficoltà, e considerato che l'illecita condotta era proseguita per anni e non poteva quindi ritenersi correlata a specifiche e momentanee congiunture. Quanto, poi, all'insistito riferimento alla figura della "estorsione ambientale", evocata quale ipotesi che impropriamente avrebbe trovato applicazione nel caso di specie, le deduzioni del ricorrente si rivelano del tutto inconsistenti, perchè estranee agli elementi tipizzanti che i giudici a quibus hanno posto a base della impugnata decisione. Questa Corte, infatti, ha assai di recente avuto modo di affermare che la condotta del datore di lavoro il quale pretenda dai lavoratori che questi sottoscrivano delle quietanze nelle quali è indicato quale importo della retribuzione mensile una somma superiore a quella effettivamente erogata, non integra gli estremi del delitto di estorsione, a meno che non venga dimostrata concretamente la violenza o la minaccia nei confronti dei dipendenti stessi. Ove, dunque, nessuna coercizione sia stata posta in essere nei confronti dei dipendenti per ottenere la sottoscrizione delle quietanze, ed il rischio di perdita del posto di lavoro sia stato percepito come dato che induceva ad accettare le condizioni economiche offerte, anche se si trattava di retribuzione inferiore alle tariffe sindacali, "e non come dato che induceva alla sottoscrizione indebita delle quietanze", il delitto di estorsione non può dirsi configurato (Cass., Sez. V, 28 marzo 2003, n. 20082, ric. Lavornia). Una ipotesi di specie, dunque, che correttamente esclude il risalto di condizioni "ambientali" specifiche, come elemento sufficiente ad integrare i connotati di coartazione di cui all'art. 629 cod. pen., ma che, al tempo stesso, palesemente diverge dal quadro fattuale descritto dai giudici del merito, ove la minaccia della perdita del posto di lavoro non promana certo da fattori congiunturali o "ambientali", ma, esclusivamente e direttamente, dalla condotta posta in essere dall'imputato. Si rivela infondata anche l'ulteriore censura del ricorrente secondo la quale non sussisterebbero gli estremi per ritenere integrata la contestazione di frode fiscale, sia pure sotto la nuova qualificazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, posto che le retribuzioni dei dipendenti non prevedono l'emissione di fattura, mentre l'acquisto di pistole e divise non porrebbe un problema di falsa fatturazione, trattandosi di operazione reale, ma evidenzierebbe esclusivamente un profilo di natura obbligatoria tra società e dipendente. Deve anzitutto rilevarsi - contrariamente all'assunto "dubitativo" al riguardo espresso dal ricorrente - la correttezza della riqualificazione del fatto alla luce della nuova previsione sancita, in tema di infrazioni tributarie, dall'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000: va infatti qui ribadito che in seguito alla introduzione della nuova ipotesi criminosa di dichiarazione fraudolenta ad opera dell'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ed alla abolitio criminis disposta dal successivo art. 25, le condotte di utilizzazione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, già punite dall'art. 4, lett. d), del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in quanto meramente prodromiche o strumentali rispetto alla fraudolenta indicazione di elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non sono più, in sè, penalmente rilevanti, non potendo in alcun modo essere ricondotte nella previsione della più recente disposizione incriminatrice che individua nella presentazione della dichiarazione annuale la condotta tipica della fattispecie ed il momento in cui si verifica la lesione dell'interesse erariale alla integrale riscossione delle imposte. Tuttavia - si è puntualizzato - qualora, come nella specie, i dati delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti siano stati recepiti dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi, della quale costituiscano il supporto fraudolento per la mendace indicazione di componenti negativi in misura diversa da quella effettiva, tale condotta - già sanzionata dall'art. 4, lett. f), del d.l. n. 429 del 1982 - rimane interamente compresa nella nuova ipotesi criminosa e conserva, pertanto, rilievo penale, con l'ulteriore conseguenza che, in applicazione della disciplina sulla successione di leggi penali nel tempo di cui al terzo comma dell'art. 2 cod. pen., il trattamento sanzionatorio per i fatti anteriormente commessi deve essere individuato in quello più favorevole al reo (Cass., Sez. un., 25 ottobre 2000, Di Mauro). Nella specie, posto che l'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 punisce la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nelle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi, avvalendosi di "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", occorrerà soltanto verificare se le false indicazioni delle retribuzioni sui prospetti paga integri o meno il requisito "documentale" richiesto dalla figura incriminatrice. Al riguardo, va rilevato che la nozione di "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" è offerta, in termini generali, dalla previsione definitoria dettata dall'art. 1, comma 1, lett. a), dello stesso d.lgs. n. 74 del 2000, in forza della quale si intendono per tali "le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi". Posto, quindi, che la prestazione della attività lavorativa, ove svolta in forma autonoma in favore dell'impresa, equivale evidentemente ad una prestazione di servizio che comporta la relativa fatturazione, mentre se svolta quale lavoro dipendente presuppone un obbligo retributivo a fronte del quale stanno gli obblighi di registrazione sui libri paga o equipollenti ed il rilascio dei relativi prospetti paga (artt. 1 e segg. della legge 5 gennaio 1953, n. 4), ne deriva che siffatta documentazione, in quanto destinata ad attestare anche gli oneri (e quindi le passività) a quel titolo sopportati dall'impresa soggetto d'imposta, ben può integrare - se volta ad attestare, come nel caso in esame, elementi passivi fittizi del reddito - la nuova fattispecie incriminatrice, correttamente ravvisata dai giudici dell'appello. Quanto, poi, all'acquisto di vestiario e di armi in realtà posti a carico dei dipendenti, ne è evidente la falsa fatturazione, posto che si è fatto figurare come sopportato dalla società un onere per essa inesistente, a prescindere, evidentemente, da qualsiasi eventuale successivo obbligo risarcitorio, del tutto inconferente sul piano che qui rileva.
Deve invece accogliersi la doglianze del ricorrente in ordine alla ritenuta responsabilità con riferimento al reato di falso in bilancio contestato al capo C), in ordine al quale i giudici dell'appello hanno ritenuto permanesse "la punibilità ai sensi dell'art. 2622 c.c. come riscritto dal d.lgs. n. 61 del 2002" avendo ravvisato nella condotta "il fine di profitto che l'imputato intendeva perseguire per sè". Anche a voler prescindere, infatti, dagli elementi strutturali che rendono la nuova disposizione dettata dall'art. 2622 cod. civ. non poco diversa dal reato di cui all'art.2621 cod. civ. nel suo testo previgente - elementi sui quali il giudice a quo non sembra essersi affatto soffermato, salvo un fugace accenno al dolo specifico - è dirimente osservare che la nuova fattispecie delineata dal richiamato art. 2622 cod. civ., come novellato, prevede la punibilità a querela della persona offesa. Posto, quindi, che, a norma dell'art. 5 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, per i reati perseguibili a querela commessi prima della data di entrata in vigore del decreto stesso il termine per la proposizione della querela decorre da quella stessa data, e considerato che la condizione di procedibilità non risulta essere tempestivamente intervenuta, ne deriva che il relativo capo della sentenza deve essere annullato, nella specie senza rinvio, potendo essere eliminata la relativa pena, così come determinata nella sentenza di primo grado.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente al reato sub C), così come riqualificato, per difetto di querela ed elimina la relativa pena di giorni quindici di reclusione e lire 50.000 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 GIUGNO 2003.