Sentenza 14 febbraio 2001
Massime • 1
La sopravvenuta omologazione del concordato fallimentare incide sulle condizioni di ammissibilità delle azioni fallimentari proposte dalla curatela e dirette alla declaratoria di inefficacia, ai sensi degli articoli 64 o 67 della Legge Fall., di atti pregiudizievoli posti in essere dal fallito, venendo meno in tale ipotesi l'interesse dei creditori alla prosecuzione di dette azioni, finalizzate alla ricostruzione della massa attiva, le quali devono pertanto dichiararsi improseguibili.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. VINCENZO FERRO - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IL ER GI, non in proprio ma in qualità di Curatore del FALLIMENTO V. CH & FI Srl, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso l'avvocato GIAMMARIA CAMICI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO LENSI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA DI ROMA SpA, GRUPPO BANCAROMA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso l'avvocato MARCO MACHETTA, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO GAVIRAGHI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1361/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 12/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2000 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il resistente, l'Avvocato GAVIRAGHI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza emessa il 19.7.1996 il tribunale di Pistoia, accogliendo la domanda proposta, ai sensi dell'art. 67 l.f., dalla curatela del fallimento della S.r.l. V. CH e LI revocò "gli accreditamenti eseguiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento sul c.c. n. 12941 intestato alla società fallita presso la filiale di Lucca della Banca di Roma, descritti nell'atto di citazione del 12.5.1995, e condannò la banca convenuta al pagamento, in via di restituzione alla curatela, della somma di lire 1.693.207.507 oltre interessi dalla domanda al saldo..". La Banca suddetta propose appello (citazione del 8.1.1997) e nel corso del giudizio di gravame sopravvenne - documentata dalla stessa Banca - l'omologazione (sentenza emessa il 25.1.1998 dal tribunale di Pistoia) del concordato fallimentare proposto dalla fallita. Preso atto della suddetta omologazione del concordato, e richiamando il disposto degli artt. 131 e 140 della legge fallimentare, la Corte di Firenze, con sentenza emessa il 12.12.1998, ha dichiarato improcedibile l'azione revocatoria promossa dalla curatela fallimentare della stessa s.r.l. CH e figli, spiegando nella motivazione della sentenza che "dall'impossibilità di prosecuzione dell'azione restava travolta anche la sentenza del primo giudice" - in riforma della quale la stessa Corte ha in effetti pronunciato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la curatela del fallimento.
Resiste la Banca di Roma, costituitasi con controricorso. Motivi della decisione
Con l'unico mezzo proposto, la curatela ricorrente ha denunziato la violazione degli artt. 120 comma 1^ l.f., 300 e 304 c.p.c.. A sostegno della censura deduce che, una volta preso atto della chiusura del fallimento, a seguito dell'omologazione del concordato, e della decadenza degli organi della procedura, la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare non già improcedibile l'azione revocatoria bensì interrotto il processo instaurato con la proposizione della domanda revocatoria, atteso che "la decadenza dell'ufficio fallimentare comportava la perdita della capacità di stare in giudizio del curatore, sicché nemmeno avrebbe dovuto giungersi alla fase collegiale decisoria ma, appunto, far luogo, invece, all'interruzione del processo "nel momento in cui l'omologazione del concordato, da eguagliarsi, negli effetti, ad un evento interruttivo ex art. 300 c.p.c., era stata dedotta e formalmente dichiarata. Il motivo è infondato.
È principio giuridico ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità (v. le sentenze n. 1452 del 1965, n. 538 e 558 del 1974, n. 2130 del 1978, n. 951 del 1992, n. 8255 del 1993, n. 2459 del 1995) quello secondo il quale la sopravvenuta omologazione del concordato fallimentare incide sulle condizioni di ammissibilità delle azioni fallimentari proposte dalla curatela e dirette alla declaratoria di inefficacia, ex art. 64 o ex art. 67 l.f., di atti pregiudizievoli posti in essere dal fallito, donde anche l'improseguibilità del giudizio.
Di tale principio si dà ragione sulla base tanto dello stretto collegamento funzionale delle azioni revocatorie con le finalità di tutela della par condicio creditorum e con il soddisfacimento, nel fallimento, dei creditori in concorso, quanto delle conseguenze che da tale collegamento funzionale si traggono in termini di insussistenza sopravvenuta di ogni interesse alla prosecuzione di dette azioni, segnatamente dell'interesse dei creditori, essendo le azioni stesse finalizzate alla ricostruzione della massa attiva. Risulta da ciò evidente che la sopravvenienza del concordato fallimentare è evento destinato ad incidere, più che sulla soggettività delle azioni e del processo, in termini di "perdita della capacità di stare in giudizio del curatore", per effetto della decadenza dell'ufficio fallimentare, sulle stesse condizioni di ammissibilità delle azioni in conseguenza del venir meno dell'interesse sostanziale alla cui tutela in vista di una declaratoria di inefficacia degli atti pregiudizievoli del fallito le azioni e il processo sono rivolti, onde anche resta esclusa la necessità di una pronuncia sulla domanda revocatoria. E del resto la stessa norma dell'art. 140 l.f. nel prevedere, per il caso di riapertura del fallimento per risoluzione o per annullamento del concordato, che le azioni revocatorie possano essere riproposte, dà ragione del suddetto orientamento giurisprudenziale così come del principio giuridico che di esso costituisce la materia. Tale orientamento giurisprudenziale dev'essere dunque ancora una volta riaffermato, per il caso di specie, non trovando la Corte ragioni che ne consiglino l'abbandono.
Il ricorso va dunque rigettato e le spese del giudizio poste a carico della ricorrente curatela.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 317.900, oltre lire 5.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 25 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2001