Sentenza 16 gennaio 2026
Decreto collegiale 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00049/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2023, proposto da:
OH UM, rappresentato e difeso dall'avv. Mersia Pelliccioni, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento:
1. del decreto del Prefetto di Ascoli Piceno protocollo nr. 0015115 del 16/03/2023 notificato in data 23/03/2023 dalla Questura di Ascoli Piceno con il quale è stata disposta la revoca della misura di accoglienza ai sensi dell'art. 14 c. 3 e dell'art. 23 c. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 142/2015 e della circolare del Ministero dell'Interno n. 2257 del 30/09/2015 (All. 1);
2. di tutti gli atti del procedimento ad esso presupposti, connessi, collegati e
susseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno e di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa Renata EM NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- in data 18.10.2025, è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte ricorrente e dal difensore medesimo, con richiesta di liquidazione delle spese conseguenti alla ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio come da decisione n. 20 del 7 giugno 2023 della Commissione deputata a delibare in via anticipata e provvisoria;
- la rinuncia al ricorso è stata notificata il 24.09.2025 all’Avvocatura dello Stato, che nulla ha opposto al riguardo;
Rilevato che la rinuncia è stata ritualmente proposta ai sensi dell’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm.;
Ritenuto, pertanto, che al Collegio non resti che prenderne atto e dichiarare l’estinzione del giudizio;
Ritenuto, altresì, che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per la fissazione di apposita camera di consiglio per la decisione da parte del Collegio sulla istanza di liquidazione delle spese di gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM NI, Presidente, Estensore
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Renata EM NI |
IL SEGRETARIO