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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2025, n. 40496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40496 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da CA OR - Presidente - Sent. n. sez. 1326/2025 IR SC CC - 23/09/2025 PIERANGELO IR - Relatore - R.G.N. 17491/2025 VA LI AR OR ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: AM SI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/02/2025 del TRIBIBUNALE DEL RIESAME di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO IR;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udite le conclusioni dell’avv. Angelo Barone, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. 1. Con ordinanza del 25 febbraio 2025, il Tribunale di Palermo – Sezione Riesame –, nel rigettare il ricorso proposto da MO TA, ha confermato l'ordinanza emessa il 27 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1), di tentata estorsione (capo 7) e di lesioni personali aggravate (capo 8). Penale Sent. Sez. 5 Num. 40496 Anno 2025 Presidente: OR CA Relatore: IR PIERANGELO Data Udienza: 23/09/2025 2 Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’MO sarebbe uno dei dirigenti e degli organizzatori del mandamento mafioso di Bagheria, che includerebbe anche il territorio di AR. I giudici di merito hanno ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di associazione mafiosa di tipo mafioso, nonché ai reati-fine di tentata estorsione e di lesioni personali gravi. Hanno ritenuto che MO TA avesse assunto un ruolo apicale all’interno del mandamento mafioso di Bagheria, con specifico riferimento al controllo del territorio di AR, desumendolo dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dalle conversazioni intercettate e dalle attività di osservazione e pedinamento. Secondo i giudici di merito, l’indagato sarebbe stato indicato da più collaboratori come “uomo d’onore” e referente mafioso di AR, con funzioni direttive e organizzative, tra cui la gestione del traffico di stupefacenti, la risoluzione di controversie private, l’affiliazione di nuovi membri, il sostegno economico ai detenuti e il collegamento tra le diverse articolazioni del sodalizio criminoso. Sarebbe stato, altresì, direttamente coinvolto in alcuni episodi di intimidazione e violenza finalizzati al controllo economico del territorio. La tentata estorsione ai danni dell’imprenditore edile D’IC ER: MO TA e ET ND, «mediante violenza e minaccia consistita nel rivendicare l'appartenenza all'associazione mafiosa Cosa nostra e nel prospettare danni ingiusti», avrebbero commesso «atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere ER D'IC ad avvalersi della loro opera nell'esecuzione di lavori edili a lui commissionati». Le lesioni personali gravi ai danni di ON AN: l’indagato sarebbe stato il mandante di una brutale aggressione, avvenuta il giorno successivo a un diverbio per motivi economici. Il ON avrebbe riportato un trauma oculare, con indebolimento permanente della vista. L’indagato sarebbe intervenuto anche per la risoluzione di controversie private e per il recupero di beni rubati: avrebbe agito da mediatore in diverse situazioni, tra cui il recupero di un furgone rubato e la gestione di una palazzina occupata abusivamente, dimostrando la sua capacità di influenzare dinamiche locali e di rapportarsi con altri esponenti mafiosi. Avrebbe fornito sostegno economico ai familiari dei detenuti mafiosi, provvedendo personalmente alla consegna di somme di denaro alla moglie di un detenuto e imponendo anche la destinazione di un immobile a favore della stessa. 3 Avrebbe intrattenuto rapporti con esponenti di altri mandamenti mafiosi, incontrando soggetti appartenenti alle famiglie mafiose di BA, Resuttana, Corso dei Mille e Brancaccio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con il primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 416-bis, 582 e 629 cod. pen. Il ricorrente contesta l’ordinanza impugnata, sostenendo che il Tribunale non si sarebbe confrontato con le specifiche e documentate argomentazioni difensive, limitandosi a un generico richiamo alla motivazione dell’ordinanza genetica. In particolare, il Tribunale non avrebbe considerato la dichiarazione del collaboratore di giustizia Colletti, che aveva riferito di avere proposto ad MO l’affiliazione e la reggenza del territorio di AR, ricevendo un netto rifiuto. Così come non avrebbe adeguatamente e correttamente valutato gli ulteriori elementi forniti dalle dichiarazioni del collaboratore LI – che aveva definito MO un “cane stroitu” (cane sciolto), a indicarne l’estraneità a contesti mafiosi – e da una conversazione tra AD NC e AN IL, dalla quale emergerebbe che l’MO avrebbe manifestato al AN la sua volontà di non essere più convolto in vicende illecite. Il Tribunale avrebbe omesso di valutare tali elementi o avrebbe attribuito loro significati errati. Il Tribunale, infine, avrebbe omesso di confrontarsi con il rilievo che «AR, località in cui l’MO aveva sempre vissuto, non faceva parte del mandamento di Bagheria ma di quello di BA e che in ragione di questa competenza territoriale il collaborante Colletti (capo mandamento di BA) aveva cercato di cooptare l'odierno ricorrente». 2.2. Con il secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 416 e 416-bis cod. pen. e 275 cod. proc. pen. Sostiene che non vi sarebbe alcun elemento concreto che dimostri l’esercizio da parte dell’MO di funzioni dirigenziali o organizzative. L’ordinanza impugnata si limiterebbe a enunciazioni astratte sui caratteri del sodalizio mafioso. La contestazione sarebbe stata formulata in modo cumulativo e impersonale, rendendo impossibile distinguere le condotte attribuite ad MO da quelle di altri coindagati. Il ricorrente evidenzia l’assenza di contatti, incontri o comunicazioni tra MO e gli altri presunti vertici del mandamento di Bagheria. 4 I giudici di merito, in maniera superficiale, avrebbero sorvolato «sull'intima contraddittorietà dell'incolpazione laddove agli imputati Di FI, AG, SI e TI si contesta di aver garantito il mantenimento dei ruoli di vertice da parte di HI NE e di US AD, con ciò escludendosi TA MO da ogni posizione apicale». Allo stesso modo, il Tribunale avrebbe omesso di considerare «che all'indagato Cinà si contesta (capo 13) di avere "aiutato TO AG, HI NE e US AD ad eludere le investigazioni dell'Autorità», favorendo «le comunicazioni tra costoro, al fine di consentire riunioni mafiose senza la loro diretta interlocuzione». Da tale contestazione, emergerebbe «esplicita attestazione di estraneità di TA MO al contesto bagherese, visto che non partecipava a tali riunioni». Analogamente, a NG FR (capo 14) e TA ST (capo 15), si contesta di avere favorito le comunicazioni tra AG, NE e Di FI, «al fine di consentire riunioni mafiose senza la loro diretta interlocuzione». Da tale contestazione, sarebbe desumibile ulteriore conferma che TA MO non partecipava alle «riunioni mafiose» tra i presunti affiliati bagheresi. 2.3. Con il terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente, con particolare riferimento ai reati di cui ai capi 7 e 8 della contestazione provvisoria, censura l’ordinanza per essere priva di adeguata motivazione in ordine alla sussistenza e all’attualità delle esigenze cautelari. Sostiene che i fatti contestati risalirebbero al 2018 e al 2019 e da allora non vi sarebbero stati ulteriori comportamenti sintomatici di pericolosità. Il Tribunale avrebbe fatto ricorso alla presunzione di cui all’art. 275, comma 3 cod. proc. pen., senza, tuttavia, valutare la concreta attualità del pericolo. Valutazione che, in caso di reati risalenti nel tempo, come quelli in questione, sarebbe necessaria anche in presenza di presunzioni legali. Sostiene, infine, che, in relazione alla posizione del ET e del Russo (accusati di avere commesso i reati di cui ai capi 7 e 8 in concorso con l’MO), il Tribunale avrebbe annullato la misura cautelare proprio in considerazione del tempo trascorso. 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi versati in fatto, sono inammissibili. 5 Con essi, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Va evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ha motivato in maniera adeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico. Dall’ordinanza, emerge che svariati sono gli indizi analizzati e rigorosamente valutati dal Tribunale, costituiti dalle dichiarazioni convergenti di collaboratori di giustizia, dalle conversazioni intercettate, dalle attività di osservazione e pedinamento nonché da plurimi riscontri oggettivi, che delineano un quadro indiziario solido e articolato, dal quale risulta la stabile appartenenza dell’indagato al sodalizio mafioso denominato “Cosa Nostra”, con specifico riferimento al mandamento di Bagheria e al territorio di AR (cfr. pagine 4-18 dell’ordinanza impugnata). Dall’ordinanza emerge con chiarezza come l’indagato abbia assunto un ruolo direttivo e organizzativo all’interno dell’associazione, esercitando funzioni di controllo del territorio, di gestione delle attività economiche, di risoluzione di controversie, di sostegno ai detenuti e di collegamento tra le diverse articolazioni mafiose. Il Tribunale ha evidenziato come tali condotte, reiterate nel tempo e connotate da modalità tipicamente mafiose, siano state confermate da fonti plurime e indipendenti, tra cui le dichiarazioni di Colletti NC, NO SA, LI LV e MB EA. Oltre alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il giudice del riesame ha attribuito rilievo anche alle conversazioni intercettate, dalle quali emergeva che 6 l’indagato rappresentava un vero e proprio punto di riferimento per la soluzione di problematiche interne. Episodi di violenza e intimidazione, come la tentata estorsione a D’IC ER e l’aggressione a ON AN, sono stati coerentemente ritenuti evidenti manifestazioni del controllo mafioso sul territorio. Al pari delle attività di mediazione e di “gestione” di controversie tra affiliati, con azioni di recupero di beni rubati. A fronte di tale rigorosa motivazione, il ricorrente si è limitato a “offrire” dei frammenti di alcune dichiarazioni e letture alternative di taluni elementi indiziari che tendono a sollecitare un’inammissibile rivalutazione dei fatti, senza, in realtà, dedurre alcun travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Al riguardo, deve essere ribadito che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). Va, infine, rilevato che il ricorrente non ha neppure dimostrato che le deduzioni difensive abbiano rilevanza decisiva, al punto da pregiudicare completamente la tenuta del grave quadro indiziario. 1.2. Il terzo motivo è infondato. Il ricorrente sostiene che i reati contestati ai capi 7 e 8 sarebbero risalenti nel tempo, omettendo di considerare che si tratta di reati-fine e che il reato associativo è contestato con condotta perdurante. Con riferimento a quest’ultimo profilo va evidenziato che, nell’ordinanza impugnata, si dà largo spazio a episodi recenti significativi della persistenza della partecipazione dell’indagato al sodalizio criminoso (cfr. pagine 17 e 18 dell’ordinanza impugnata, nelle quali vengono ricostruiti fatti del maggio e del giugno 2024). Del tutto generico, infine, è il riferimento al ET e al Russo, atteso che la loro posizione non può essere equiparata a quella dell’MO per il mero fatto che anche loro sono accusati di avere commesso i reati di cui ai capi 7 e 8. Sotto tale profilo, è sufficiente rilevare che l’MO è chiamato a rispondere anche del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, nella “qualità” di dirigente e di organizzatore del mandamento mafioso di Bagheria. 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
7 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 23 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente PI LO LU IS
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO IR;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udite le conclusioni dell’avv. Angelo Barone, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. 1. Con ordinanza del 25 febbraio 2025, il Tribunale di Palermo – Sezione Riesame –, nel rigettare il ricorso proposto da MO TA, ha confermato l'ordinanza emessa il 27 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1), di tentata estorsione (capo 7) e di lesioni personali aggravate (capo 8). Penale Sent. Sez. 5 Num. 40496 Anno 2025 Presidente: OR CA Relatore: IR PIERANGELO Data Udienza: 23/09/2025 2 Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’MO sarebbe uno dei dirigenti e degli organizzatori del mandamento mafioso di Bagheria, che includerebbe anche il territorio di AR. I giudici di merito hanno ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di associazione mafiosa di tipo mafioso, nonché ai reati-fine di tentata estorsione e di lesioni personali gravi. Hanno ritenuto che MO TA avesse assunto un ruolo apicale all’interno del mandamento mafioso di Bagheria, con specifico riferimento al controllo del territorio di AR, desumendolo dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dalle conversazioni intercettate e dalle attività di osservazione e pedinamento. Secondo i giudici di merito, l’indagato sarebbe stato indicato da più collaboratori come “uomo d’onore” e referente mafioso di AR, con funzioni direttive e organizzative, tra cui la gestione del traffico di stupefacenti, la risoluzione di controversie private, l’affiliazione di nuovi membri, il sostegno economico ai detenuti e il collegamento tra le diverse articolazioni del sodalizio criminoso. Sarebbe stato, altresì, direttamente coinvolto in alcuni episodi di intimidazione e violenza finalizzati al controllo economico del territorio. La tentata estorsione ai danni dell’imprenditore edile D’IC ER: MO TA e ET ND, «mediante violenza e minaccia consistita nel rivendicare l'appartenenza all'associazione mafiosa Cosa nostra e nel prospettare danni ingiusti», avrebbero commesso «atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere ER D'IC ad avvalersi della loro opera nell'esecuzione di lavori edili a lui commissionati». Le lesioni personali gravi ai danni di ON AN: l’indagato sarebbe stato il mandante di una brutale aggressione, avvenuta il giorno successivo a un diverbio per motivi economici. Il ON avrebbe riportato un trauma oculare, con indebolimento permanente della vista. L’indagato sarebbe intervenuto anche per la risoluzione di controversie private e per il recupero di beni rubati: avrebbe agito da mediatore in diverse situazioni, tra cui il recupero di un furgone rubato e la gestione di una palazzina occupata abusivamente, dimostrando la sua capacità di influenzare dinamiche locali e di rapportarsi con altri esponenti mafiosi. Avrebbe fornito sostegno economico ai familiari dei detenuti mafiosi, provvedendo personalmente alla consegna di somme di denaro alla moglie di un detenuto e imponendo anche la destinazione di un immobile a favore della stessa. 3 Avrebbe intrattenuto rapporti con esponenti di altri mandamenti mafiosi, incontrando soggetti appartenenti alle famiglie mafiose di BA, Resuttana, Corso dei Mille e Brancaccio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con il primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 416-bis, 582 e 629 cod. pen. Il ricorrente contesta l’ordinanza impugnata, sostenendo che il Tribunale non si sarebbe confrontato con le specifiche e documentate argomentazioni difensive, limitandosi a un generico richiamo alla motivazione dell’ordinanza genetica. In particolare, il Tribunale non avrebbe considerato la dichiarazione del collaboratore di giustizia Colletti, che aveva riferito di avere proposto ad MO l’affiliazione e la reggenza del territorio di AR, ricevendo un netto rifiuto. Così come non avrebbe adeguatamente e correttamente valutato gli ulteriori elementi forniti dalle dichiarazioni del collaboratore LI – che aveva definito MO un “cane stroitu” (cane sciolto), a indicarne l’estraneità a contesti mafiosi – e da una conversazione tra AD NC e AN IL, dalla quale emergerebbe che l’MO avrebbe manifestato al AN la sua volontà di non essere più convolto in vicende illecite. Il Tribunale avrebbe omesso di valutare tali elementi o avrebbe attribuito loro significati errati. Il Tribunale, infine, avrebbe omesso di confrontarsi con il rilievo che «AR, località in cui l’MO aveva sempre vissuto, non faceva parte del mandamento di Bagheria ma di quello di BA e che in ragione di questa competenza territoriale il collaborante Colletti (capo mandamento di BA) aveva cercato di cooptare l'odierno ricorrente». 2.2. Con il secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 416 e 416-bis cod. pen. e 275 cod. proc. pen. Sostiene che non vi sarebbe alcun elemento concreto che dimostri l’esercizio da parte dell’MO di funzioni dirigenziali o organizzative. L’ordinanza impugnata si limiterebbe a enunciazioni astratte sui caratteri del sodalizio mafioso. La contestazione sarebbe stata formulata in modo cumulativo e impersonale, rendendo impossibile distinguere le condotte attribuite ad MO da quelle di altri coindagati. Il ricorrente evidenzia l’assenza di contatti, incontri o comunicazioni tra MO e gli altri presunti vertici del mandamento di Bagheria. 4 I giudici di merito, in maniera superficiale, avrebbero sorvolato «sull'intima contraddittorietà dell'incolpazione laddove agli imputati Di FI, AG, SI e TI si contesta di aver garantito il mantenimento dei ruoli di vertice da parte di HI NE e di US AD, con ciò escludendosi TA MO da ogni posizione apicale». Allo stesso modo, il Tribunale avrebbe omesso di considerare «che all'indagato Cinà si contesta (capo 13) di avere "aiutato TO AG, HI NE e US AD ad eludere le investigazioni dell'Autorità», favorendo «le comunicazioni tra costoro, al fine di consentire riunioni mafiose senza la loro diretta interlocuzione». Da tale contestazione, emergerebbe «esplicita attestazione di estraneità di TA MO al contesto bagherese, visto che non partecipava a tali riunioni». Analogamente, a NG FR (capo 14) e TA ST (capo 15), si contesta di avere favorito le comunicazioni tra AG, NE e Di FI, «al fine di consentire riunioni mafiose senza la loro diretta interlocuzione». Da tale contestazione, sarebbe desumibile ulteriore conferma che TA MO non partecipava alle «riunioni mafiose» tra i presunti affiliati bagheresi. 2.3. Con il terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente, con particolare riferimento ai reati di cui ai capi 7 e 8 della contestazione provvisoria, censura l’ordinanza per essere priva di adeguata motivazione in ordine alla sussistenza e all’attualità delle esigenze cautelari. Sostiene che i fatti contestati risalirebbero al 2018 e al 2019 e da allora non vi sarebbero stati ulteriori comportamenti sintomatici di pericolosità. Il Tribunale avrebbe fatto ricorso alla presunzione di cui all’art. 275, comma 3 cod. proc. pen., senza, tuttavia, valutare la concreta attualità del pericolo. Valutazione che, in caso di reati risalenti nel tempo, come quelli in questione, sarebbe necessaria anche in presenza di presunzioni legali. Sostiene, infine, che, in relazione alla posizione del ET e del Russo (accusati di avere commesso i reati di cui ai capi 7 e 8 in concorso con l’MO), il Tribunale avrebbe annullato la misura cautelare proprio in considerazione del tempo trascorso. 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi versati in fatto, sono inammissibili. 5 Con essi, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Va evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ha motivato in maniera adeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico. Dall’ordinanza, emerge che svariati sono gli indizi analizzati e rigorosamente valutati dal Tribunale, costituiti dalle dichiarazioni convergenti di collaboratori di giustizia, dalle conversazioni intercettate, dalle attività di osservazione e pedinamento nonché da plurimi riscontri oggettivi, che delineano un quadro indiziario solido e articolato, dal quale risulta la stabile appartenenza dell’indagato al sodalizio mafioso denominato “Cosa Nostra”, con specifico riferimento al mandamento di Bagheria e al territorio di AR (cfr. pagine 4-18 dell’ordinanza impugnata). Dall’ordinanza emerge con chiarezza come l’indagato abbia assunto un ruolo direttivo e organizzativo all’interno dell’associazione, esercitando funzioni di controllo del territorio, di gestione delle attività economiche, di risoluzione di controversie, di sostegno ai detenuti e di collegamento tra le diverse articolazioni mafiose. Il Tribunale ha evidenziato come tali condotte, reiterate nel tempo e connotate da modalità tipicamente mafiose, siano state confermate da fonti plurime e indipendenti, tra cui le dichiarazioni di Colletti NC, NO SA, LI LV e MB EA. Oltre alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il giudice del riesame ha attribuito rilievo anche alle conversazioni intercettate, dalle quali emergeva che 6 l’indagato rappresentava un vero e proprio punto di riferimento per la soluzione di problematiche interne. Episodi di violenza e intimidazione, come la tentata estorsione a D’IC ER e l’aggressione a ON AN, sono stati coerentemente ritenuti evidenti manifestazioni del controllo mafioso sul territorio. Al pari delle attività di mediazione e di “gestione” di controversie tra affiliati, con azioni di recupero di beni rubati. A fronte di tale rigorosa motivazione, il ricorrente si è limitato a “offrire” dei frammenti di alcune dichiarazioni e letture alternative di taluni elementi indiziari che tendono a sollecitare un’inammissibile rivalutazione dei fatti, senza, in realtà, dedurre alcun travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Al riguardo, deve essere ribadito che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). Va, infine, rilevato che il ricorrente non ha neppure dimostrato che le deduzioni difensive abbiano rilevanza decisiva, al punto da pregiudicare completamente la tenuta del grave quadro indiziario. 1.2. Il terzo motivo è infondato. Il ricorrente sostiene che i reati contestati ai capi 7 e 8 sarebbero risalenti nel tempo, omettendo di considerare che si tratta di reati-fine e che il reato associativo è contestato con condotta perdurante. Con riferimento a quest’ultimo profilo va evidenziato che, nell’ordinanza impugnata, si dà largo spazio a episodi recenti significativi della persistenza della partecipazione dell’indagato al sodalizio criminoso (cfr. pagine 17 e 18 dell’ordinanza impugnata, nelle quali vengono ricostruiti fatti del maggio e del giugno 2024). Del tutto generico, infine, è il riferimento al ET e al Russo, atteso che la loro posizione non può essere equiparata a quella dell’MO per il mero fatto che anche loro sono accusati di avere commesso i reati di cui ai capi 7 e 8. Sotto tale profilo, è sufficiente rilevare che l’MO è chiamato a rispondere anche del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, nella “qualità” di dirigente e di organizzatore del mandamento mafioso di Bagheria. 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
7 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 23 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente PI LO LU IS