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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 16/02/2026, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2588/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 19/03/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 19/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21114/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1641134177042021 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5134/2025 depositato il
21/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso promosso dal ricorrente ex art. 18 D.L.vo 546/92 innanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di I grado, notificato, in data 19.10.2024, alla Regione Campania.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alla parte costituita della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
Si costituisce regolarmente la Regione Campania.
All'udienza fissata per la trattazione il giudice ha assunto la decisione compendiata nel dispositivo in atti.
Il ricorrente dichiarava di impugnare un atto di accertamento per il mancato pagamento della tassa auto, per l'anno 2021, per un importo complessivo di € 149,32;
parte ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impugnato per l'omessa sottoscrizione da parte del dirigente dell'ufficio; omessa notificazione degli atti presupposti e l' intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva la Regione Campania che, controdeducendo alla obiezioni di parte ricorrente, chiedeva rigettarsi il ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
quanto alla eccezione di omessa sottoscrizione dell'atto impugnato si ribadisce, in conformità tra l'altro all'indirizzo di questa Corte, come già ribadito dalla Suprema Corte (da ultimo vedasi anche sentenza n.
25773/2014 della Corte di Cassazione, e sentenza Corte di Cassazione, sez. trib., del 27/07/2012, n.
13461), come da un lato, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporti l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, di là da questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo;
quanto all'eccezione sull'omessa notifica degli atti presupposti ed alla consequenziale prescrizione deve rilevarsi che la parte resistente, la Regione Campania, ha correttamente evidenziato che l'atto impugnato
è il primo atto con cui si è dato l'abbrivio alla procedura di recupero della pretesa tributaria ed è stato emesso nel rispetto del termine di prescrizione triennale;
ed invero per la tassa riferibile all'anno 2021 il termine ultimo è il 31.12.2024 e la notifica è stata effettuata il27.9.2024.
Per le suddette ragioni il ricorso deve rigettarsi. Le spese di giudizio seguono, come per legge, la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la resistente alle spese che liquida in euro 120,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 19/03/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 19/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21114/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1641134177042021 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5134/2025 depositato il
21/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso promosso dal ricorrente ex art. 18 D.L.vo 546/92 innanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di I grado, notificato, in data 19.10.2024, alla Regione Campania.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alla parte costituita della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
Si costituisce regolarmente la Regione Campania.
All'udienza fissata per la trattazione il giudice ha assunto la decisione compendiata nel dispositivo in atti.
Il ricorrente dichiarava di impugnare un atto di accertamento per il mancato pagamento della tassa auto, per l'anno 2021, per un importo complessivo di € 149,32;
parte ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impugnato per l'omessa sottoscrizione da parte del dirigente dell'ufficio; omessa notificazione degli atti presupposti e l' intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva la Regione Campania che, controdeducendo alla obiezioni di parte ricorrente, chiedeva rigettarsi il ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
quanto alla eccezione di omessa sottoscrizione dell'atto impugnato si ribadisce, in conformità tra l'altro all'indirizzo di questa Corte, come già ribadito dalla Suprema Corte (da ultimo vedasi anche sentenza n.
25773/2014 della Corte di Cassazione, e sentenza Corte di Cassazione, sez. trib., del 27/07/2012, n.
13461), come da un lato, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporti l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, di là da questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo;
quanto all'eccezione sull'omessa notifica degli atti presupposti ed alla consequenziale prescrizione deve rilevarsi che la parte resistente, la Regione Campania, ha correttamente evidenziato che l'atto impugnato
è il primo atto con cui si è dato l'abbrivio alla procedura di recupero della pretesa tributaria ed è stato emesso nel rispetto del termine di prescrizione triennale;
ed invero per la tassa riferibile all'anno 2021 il termine ultimo è il 31.12.2024 e la notifica è stata effettuata il27.9.2024.
Per le suddette ragioni il ricorso deve rigettarsi. Le spese di giudizio seguono, come per legge, la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la resistente alle spese che liquida in euro 120,00.