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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 4383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4383 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 4.11.2025:
Visto il provvedimento del 26.6.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 11173/2021 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di ausa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,15, decide la causa come di seguito.
Il Got
NA IZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del got NA
IZ ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11173/2021 R.G.A.C. vertente
Tra
ammesso al Gratuito Patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo prot. N. 20577 del 2.7.2021, elettivamente domiciliato in
Palermo, via Gioacchino Ventura n. 5, presso lo studio dell'Avv.
EF RA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
Attore
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Catania n. 5, presso lo studio dell'Avv. Enrico Gentile che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
E
e , n.q. di eredi di , CP_2 CP_3 Persona_1
residenti in [...];
Convenuti Contumaci
2 E
, n.q. di erede di , residente in Controparte_4 Persona_1
Palermo, via Avicenna n. 10;
Convenuta Contumace
Oggetto: Domanda di risarcimento danni.
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo-III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando:
Dichiara la contumacia di , e CP_2 CP_3 [...]
n.q., ritualmente evocati in giudizio e non costituiti;
CP_4
In accoglimento delle domande avanzate dall'attore:
ND , , , n.q, di eredi CP_2 CP_3 Controparte_4
di e , in persona del legale Persona_1 Controparte_5
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento – in favore dell'attore della somma di € 4.242,09 oltre interessi al saggio legale per come indicato in parte motiva;
ND , , , n.q. di eredi CP_2 CP_3 Controparte_4
di e , in persona del legale Persona_1 Controparte_5
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore – e per esso all'Erario – delle spese processuali liquidate ex D.M. n. 55/2014 in € 2.552,00 oltre rimborso del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della espletata c.t.u.
3 Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Parte_1
conveniva in giudizio , e
[...] CP_2 CP_3 [...]
(n.q. di eredi di ) e , CP_4 Persona_1 Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi, in Palermo, piazza
Indipendenza in data 26.3.2009 alle ore 15,15 circa.
Allegava l'attore che, nelle circostanze di tempo e luogo sopra descritte “…………..si trovava in piazza Indipendenza quando giunto all'altezza del noto , mentre si accingeva ad Parte_2
attraversare la strada per raggiungere il ciglio opposto della Parte carreggiata, ossia verso il sulle strisce pedonali, veniva investito da un motociclo Honda SH 150 targato BY13508, di proprietà del Sig. e condotto dallo stesso Persona_1
(assicurato per la rca con la IA EN) che a causa dell'imprudente condotta di guida e dell'alta velocità sostenuta, non si avvedeva della presenza del pedone e lo investiva…………A
4 causa del violento impatto e della rovinosa caduta il sig. Parte_1
, riportava lesioni fisiche per la cura delle quali veniva
[...]
immediatamente accompagnato al pronto Soccorso dell'Ospedale
Civico di Palermo ove gli veniva diagnosticato trauma cranio- facciale non commotivo con frattura delle ossa proprie del naso,
l'avulsione degli elementi dentari dell'arcata superiore, un trauma contusivo della spalla destra e un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro……..”: concludeva chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti nell'occorso, vinte le spese del giudizio.
Ritualmente costituita in giudizio la , negava la Controparte_5
fondatezza delle domande formulate dell'attore delle quali chiedeva il rigetto, spese vinte.
Preliminarmente, va dichiarata di contumacia di , CP_2 CP_3
e n.q. di eredi di
[...] Controparte_4 Persona_1
(regolarmente evocati in giudizio e non costituiti) e deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria dell'attore, alla luce delle richieste stragiudiziali ritualmente inoltrate alla compagnia EN a norma dell'art. 145 del Codice delle assicurazioni private emanato con D.Lgs. 209/2005.
Del pari va dato atto della attivata definizione stragiudiziale della lite.
Tanto premesso, può dirsi provato il fatto storico allegato dall'attore, la cui verificazione – secondo la dinamica descritta
5 nell'atto introduttivo – ha trovato piena conferma, all'udienza del
18.7.2024, nelle dichiarazioni rese dalla teste la Testimone_1
quale ha riferito di avere visto un ragazzo che attraversava sulle strisce pedonali e un motore che nel girare – direzione Monreale – andava a colpire il pedone facendolo cadere al suolo.
A questo punto, deve osservarsi che la fattispecie concreta in esame
è sussumibile sotto il disposto di cui al primo comma dell'art. 2054
c.c., che sancisce una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo per i danni provocati a persone o cose dalla circolazione dello stesso, a meno che questi non dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento.
Secondo la Corte il semplice avvistamento del pedone implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere tutta una serie di accorgimenti come moderare la velocità o, se occorre, arrestare il veicolo.
Tali obblighi comportamentali sono posti a carico del conducente: egli ha infatti l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di superarle senza recare danni.
Tanto premesso il conducente non è responsabile per l'investimento del pedone solo quando il comportamento di quest'ultimo sia risultato del tutto imprevedibile come una vera e propria causa eccezionale (Cass. N. 20231/2012).
6 Nel presente giudizio, invece, una prova siffatta non è stata raggiunta.
E allora, alla luce del mancato superamento della citata presunzione di cui all'art. 2054, primo comma, c.c., i convenuti n.q., vanno dichiarati responsabili dell'infortunio occorso all'attore; responsabilità che deve ritenersi esclusiva, non essendo emerso, nel corso del presente giudizio, alcun elemento da cui desumere l'intervento di un concorrente comportamento colposo dell'attore.
Tanto basta per ritenere integralmente fondata – sotto il profilo dell'an debeatur – la domanda risarcitoria proposta nei confronti dei convenuti, n.q., che devono essere quindi condannati a risarcire l'attore dei danni sofferti in conseguenza dell'incidente.
Al risarcimento dei suddetti danni va condannata, in solido, anche la IA EN , stante l'operatività Controparte_5
della polizza assicurativa in atti.
Per le voci di danno si procede con i criteri che si vanno a specificare.
In ordine al quantum debeatur, nel caso di specie, il ctu Dott.
– con motivazione che in quanto logica, coerente Persona_2
e lineare, va integralmente recepita con riferimento sia alle conclusioni sia alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati, che non risultano in alcun modo intaccate dalle osservazioni critiche mosse – ha accertato che in seguito al sinistro l'attore ha riportato postumi permanenti quantificabili nella misura del 3%.
7 Il ctu ha inoltre dichiarato che “….la contusione della regione nasale con frattura delle ossa nasali sia in nesso di causalità (e, quindi, sono da ritenere conseguenza del sinistro stradale del
26/03/2009 i disturbi soggettivi attualmente lamentati e i segni clinici patologici obiettivati alla regione nasale con la visita medica svolta per codesta consulenza tecnica d'ufficio), mentre non si può ritenere, anche per il principio del “più probabile che non”, che la mancanza dei tre elementi dentari (1.1, 2.1 e 2.2) certificata alla visita odontoiatrica del 27/03/2009 sia in nesso di causalità con il riferito trauma ed il riferito sinistro stradale del 26/03/2009
(non si ritiene verosimile che un trauma buccale di entità tale da causare l'avulsione completa di tre elementi dentari non abbia contemporaneamente causato delle lesioni cutanee labiali o delle lesioni gengivali importanti;
ebbene, né alla visita effettuata in P.S. il 26/03/2009, né alla visita odontoiatrica eseguita il giorno dopo, erano certificate lesioni cutanee a carico del labbro superiore, e, alla visita odontoiatrica si scriveva solo di tumefazione gengivale che, probabilmente, era causata da una flogosi cronica in un soggetto con edentulia, mentre, in caso di lesione dentaria traumatica recente, ci si sarebbe dovuto attendere lacerazioni gengivali e sanguinamento che quel giorno, invece, non erano certificati;
inoltre, appare poco probabile che in un trauma vi sia un avulsione intera di ben tre denti, e, solitamente, un trauma
8 buccale causa delle lesioni parziali della corona dentaria con conservazione della radice)………………. Per quanto sopra esplicitato si ritiene che in conseguenza del riferito politrauma subito con l'incidente stradale del 26/03/2009 siano presenti, per il
Sig. , dei postumi permanenti alla sola regione Parte_1
nasale…..”.
Parimenti condivisibile è la determinazione della durata della ITP in
30 gg. al 50%.
Quindi sotto il profilo del danno biologico, in ossequio al disposto di cui all'art. 139 Cod. Ass. (aggiornato al DM 18.7.2025 per la liquidazione del danno biologico di lieve entità), questo giudice, considerata l'invalidità permanente del 3% e l'età all'epoca del sinistro - anni 33 – ritiene equo liquidare il danno da postumi stabilizzati sofferto dall'attore in € 3.069,39.
Quanto al danno derivante da inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma di euro 842,70 in valori attuali per ogni giorno di inabilità parziale in applicazione dei nuovi parametri approvati con DM 18.7.2025.
Si liquida per spese mediche la somma di euro 330,00 riconosciuta congrua dal ctu. Il risarcimento complessivo sarà allora pari ad euro 4.242,09.
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della
9 compromissione di beni giuridicamente protetti tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione (nei debiti di valore come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto).
Tale interesse va tuttavia applicato non già sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì conformemente al noto principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza nn. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass.
Civ. n. 2796/2000, n. 5234/2006 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno: pertanto all'attore, va corrisposta la somma di € 4.242,09 oltre interessi compensativi
10 dalla data del sinistro alla data della presente sentenza calcolati
(secondo il criterio di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 1712/1995) sulla base di un saggio di interesse pari a quello legale in vigore nel periodo di riferimento ed oltre ancora interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
I convenuti vanno inoltre condannati, in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore – e per esso all'Erario - in applicazione del criterio legale della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo (liquidate ex D.M. n. 55/2014).
Sempre in virtù del medesimo criterio legale della soccombenza, vengono poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di ctu liquidate come da decreto in atti.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 4.11.2025
Il Got
NA IZ
11
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 4.11.2025:
Visto il provvedimento del 26.6.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 11173/2021 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di ausa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,15, decide la causa come di seguito.
Il Got
NA IZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del got NA
IZ ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11173/2021 R.G.A.C. vertente
Tra
ammesso al Gratuito Patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo prot. N. 20577 del 2.7.2021, elettivamente domiciliato in
Palermo, via Gioacchino Ventura n. 5, presso lo studio dell'Avv.
EF RA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
Attore
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Catania n. 5, presso lo studio dell'Avv. Enrico Gentile che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
E
e , n.q. di eredi di , CP_2 CP_3 Persona_1
residenti in [...];
Convenuti Contumaci
2 E
, n.q. di erede di , residente in Controparte_4 Persona_1
Palermo, via Avicenna n. 10;
Convenuta Contumace
Oggetto: Domanda di risarcimento danni.
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo-III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando:
Dichiara la contumacia di , e CP_2 CP_3 [...]
n.q., ritualmente evocati in giudizio e non costituiti;
CP_4
In accoglimento delle domande avanzate dall'attore:
ND , , , n.q, di eredi CP_2 CP_3 Controparte_4
di e , in persona del legale Persona_1 Controparte_5
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento – in favore dell'attore della somma di € 4.242,09 oltre interessi al saggio legale per come indicato in parte motiva;
ND , , , n.q. di eredi CP_2 CP_3 Controparte_4
di e , in persona del legale Persona_1 Controparte_5
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore – e per esso all'Erario – delle spese processuali liquidate ex D.M. n. 55/2014 in € 2.552,00 oltre rimborso del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della espletata c.t.u.
3 Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Parte_1
conveniva in giudizio , e
[...] CP_2 CP_3 [...]
(n.q. di eredi di ) e , CP_4 Persona_1 Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi, in Palermo, piazza
Indipendenza in data 26.3.2009 alle ore 15,15 circa.
Allegava l'attore che, nelle circostanze di tempo e luogo sopra descritte “…………..si trovava in piazza Indipendenza quando giunto all'altezza del noto , mentre si accingeva ad Parte_2
attraversare la strada per raggiungere il ciglio opposto della Parte carreggiata, ossia verso il sulle strisce pedonali, veniva investito da un motociclo Honda SH 150 targato BY13508, di proprietà del Sig. e condotto dallo stesso Persona_1
(assicurato per la rca con la IA EN) che a causa dell'imprudente condotta di guida e dell'alta velocità sostenuta, non si avvedeva della presenza del pedone e lo investiva…………A
4 causa del violento impatto e della rovinosa caduta il sig. Parte_1
, riportava lesioni fisiche per la cura delle quali veniva
[...]
immediatamente accompagnato al pronto Soccorso dell'Ospedale
Civico di Palermo ove gli veniva diagnosticato trauma cranio- facciale non commotivo con frattura delle ossa proprie del naso,
l'avulsione degli elementi dentari dell'arcata superiore, un trauma contusivo della spalla destra e un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro……..”: concludeva chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti nell'occorso, vinte le spese del giudizio.
Ritualmente costituita in giudizio la , negava la Controparte_5
fondatezza delle domande formulate dell'attore delle quali chiedeva il rigetto, spese vinte.
Preliminarmente, va dichiarata di contumacia di , CP_2 CP_3
e n.q. di eredi di
[...] Controparte_4 Persona_1
(regolarmente evocati in giudizio e non costituiti) e deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria dell'attore, alla luce delle richieste stragiudiziali ritualmente inoltrate alla compagnia EN a norma dell'art. 145 del Codice delle assicurazioni private emanato con D.Lgs. 209/2005.
Del pari va dato atto della attivata definizione stragiudiziale della lite.
Tanto premesso, può dirsi provato il fatto storico allegato dall'attore, la cui verificazione – secondo la dinamica descritta
5 nell'atto introduttivo – ha trovato piena conferma, all'udienza del
18.7.2024, nelle dichiarazioni rese dalla teste la Testimone_1
quale ha riferito di avere visto un ragazzo che attraversava sulle strisce pedonali e un motore che nel girare – direzione Monreale – andava a colpire il pedone facendolo cadere al suolo.
A questo punto, deve osservarsi che la fattispecie concreta in esame
è sussumibile sotto il disposto di cui al primo comma dell'art. 2054
c.c., che sancisce una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo per i danni provocati a persone o cose dalla circolazione dello stesso, a meno che questi non dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento.
Secondo la Corte il semplice avvistamento del pedone implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere tutta una serie di accorgimenti come moderare la velocità o, se occorre, arrestare il veicolo.
Tali obblighi comportamentali sono posti a carico del conducente: egli ha infatti l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di superarle senza recare danni.
Tanto premesso il conducente non è responsabile per l'investimento del pedone solo quando il comportamento di quest'ultimo sia risultato del tutto imprevedibile come una vera e propria causa eccezionale (Cass. N. 20231/2012).
6 Nel presente giudizio, invece, una prova siffatta non è stata raggiunta.
E allora, alla luce del mancato superamento della citata presunzione di cui all'art. 2054, primo comma, c.c., i convenuti n.q., vanno dichiarati responsabili dell'infortunio occorso all'attore; responsabilità che deve ritenersi esclusiva, non essendo emerso, nel corso del presente giudizio, alcun elemento da cui desumere l'intervento di un concorrente comportamento colposo dell'attore.
Tanto basta per ritenere integralmente fondata – sotto il profilo dell'an debeatur – la domanda risarcitoria proposta nei confronti dei convenuti, n.q., che devono essere quindi condannati a risarcire l'attore dei danni sofferti in conseguenza dell'incidente.
Al risarcimento dei suddetti danni va condannata, in solido, anche la IA EN , stante l'operatività Controparte_5
della polizza assicurativa in atti.
Per le voci di danno si procede con i criteri che si vanno a specificare.
In ordine al quantum debeatur, nel caso di specie, il ctu Dott.
– con motivazione che in quanto logica, coerente Persona_2
e lineare, va integralmente recepita con riferimento sia alle conclusioni sia alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati, che non risultano in alcun modo intaccate dalle osservazioni critiche mosse – ha accertato che in seguito al sinistro l'attore ha riportato postumi permanenti quantificabili nella misura del 3%.
7 Il ctu ha inoltre dichiarato che “….la contusione della regione nasale con frattura delle ossa nasali sia in nesso di causalità (e, quindi, sono da ritenere conseguenza del sinistro stradale del
26/03/2009 i disturbi soggettivi attualmente lamentati e i segni clinici patologici obiettivati alla regione nasale con la visita medica svolta per codesta consulenza tecnica d'ufficio), mentre non si può ritenere, anche per il principio del “più probabile che non”, che la mancanza dei tre elementi dentari (1.1, 2.1 e 2.2) certificata alla visita odontoiatrica del 27/03/2009 sia in nesso di causalità con il riferito trauma ed il riferito sinistro stradale del 26/03/2009
(non si ritiene verosimile che un trauma buccale di entità tale da causare l'avulsione completa di tre elementi dentari non abbia contemporaneamente causato delle lesioni cutanee labiali o delle lesioni gengivali importanti;
ebbene, né alla visita effettuata in P.S. il 26/03/2009, né alla visita odontoiatrica eseguita il giorno dopo, erano certificate lesioni cutanee a carico del labbro superiore, e, alla visita odontoiatrica si scriveva solo di tumefazione gengivale che, probabilmente, era causata da una flogosi cronica in un soggetto con edentulia, mentre, in caso di lesione dentaria traumatica recente, ci si sarebbe dovuto attendere lacerazioni gengivali e sanguinamento che quel giorno, invece, non erano certificati;
inoltre, appare poco probabile che in un trauma vi sia un avulsione intera di ben tre denti, e, solitamente, un trauma
8 buccale causa delle lesioni parziali della corona dentaria con conservazione della radice)………………. Per quanto sopra esplicitato si ritiene che in conseguenza del riferito politrauma subito con l'incidente stradale del 26/03/2009 siano presenti, per il
Sig. , dei postumi permanenti alla sola regione Parte_1
nasale…..”.
Parimenti condivisibile è la determinazione della durata della ITP in
30 gg. al 50%.
Quindi sotto il profilo del danno biologico, in ossequio al disposto di cui all'art. 139 Cod. Ass. (aggiornato al DM 18.7.2025 per la liquidazione del danno biologico di lieve entità), questo giudice, considerata l'invalidità permanente del 3% e l'età all'epoca del sinistro - anni 33 – ritiene equo liquidare il danno da postumi stabilizzati sofferto dall'attore in € 3.069,39.
Quanto al danno derivante da inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma di euro 842,70 in valori attuali per ogni giorno di inabilità parziale in applicazione dei nuovi parametri approvati con DM 18.7.2025.
Si liquida per spese mediche la somma di euro 330,00 riconosciuta congrua dal ctu. Il risarcimento complessivo sarà allora pari ad euro 4.242,09.
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della
9 compromissione di beni giuridicamente protetti tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione (nei debiti di valore come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto).
Tale interesse va tuttavia applicato non già sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì conformemente al noto principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza nn. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass.
Civ. n. 2796/2000, n. 5234/2006 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno: pertanto all'attore, va corrisposta la somma di € 4.242,09 oltre interessi compensativi
10 dalla data del sinistro alla data della presente sentenza calcolati
(secondo il criterio di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 1712/1995) sulla base di un saggio di interesse pari a quello legale in vigore nel periodo di riferimento ed oltre ancora interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
I convenuti vanno inoltre condannati, in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore – e per esso all'Erario - in applicazione del criterio legale della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo (liquidate ex D.M. n. 55/2014).
Sempre in virtù del medesimo criterio legale della soccombenza, vengono poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di ctu liquidate come da decreto in atti.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 4.11.2025
Il Got
NA IZ
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