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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2025, n. 11229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11229 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AI AT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/07/2024 del TRIB. LIBERTÀ di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
sentiti il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di Cassazione Francesca Ceroni, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare del ricorso;
l'avvocato Fabrizio D'Amico che, nell'interesse del ricorrente, ha esposto i motivi di impugnazione e ne ha chiesto l'accoglimento; 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 11229 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 18/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 luglio 2024 il Tribunale di Roma - a seguito della richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di AT IT - ha confermato l'ordinanza in data 27 giugno 2024 con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva applicato alla medesima persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata dei delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (capo 11) nonché di trasporto, detenzione e cessione di dette sostanze (capi 20, 50, 51). 2. Avverso il provvedimento collegiale è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse della persona sottoposta a indagini, articolando due motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo, in particolare con riguardo all'attribuzione al ricorrente del ruolo di organizzatore. Ad avviso della difesa, il compendio - tratto dagli esiti delle attività di intercettazione e dalle deposizioni dei collaboratori di giustizia ES e AR (che non hanno mai menzionato il ricorrente) e già descritto dall'ordinanza genetica - potrebbe deporre per il concorso di persone nei diversi reati in incolpazione e non per la sussistenza di un'associazione punibile ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e, comunque, non consentirebbe l'attribuzione all'IT del ruolo di organizzatore: difetterebbero, infatti, gli elementi inerenti all'esistenza di una societas (e, anzitutto, la sussistenza di una struttura sia pure rudimentale e dei mezzi destinati all'attività di essa, che non possono trarsi dall'impiego di telefoni cellulari, che ben può caratterizzare anche il concorso eventuale), sia al detto ruolo - nell'ambito di essa -del ricorrente (come dimostrato viepiù dai consigli a lui impartiti per la gestione dell'attività illecita da TR TI, ritenuto il vertice dell'associazione, a seguito del proprio arresto). L'iter argomentativo dell'ordinanza impugnata sarebbe poi mancante con riferimento all'elemento soggettivo (segnatamente al dolo specifico), tratto dall'attribuzione all'IT dei reati fine e per il tramite del riferimento a dati parziali, nonostante l'arco di tempo limitato in cui avrebbe avuto luogo il suo agire e senza considerare il suo legame familiare con il suocero TI (profilo disatteso con una motivazione di stile, che avrebbe omesso ogni valutazione sull'effettività del ruolo e dell'apporto dell'IT, valorizzandone la presenza nella casa del congiunto e il fatto che ne eseguisse gli ordini). Inoltre, la motivazione dell'ordinanza sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la prospettazione difensiva volta ad ottenere la qualificazione dell'IT come mero partecipe, piuttosto che come organizzatore, quantunque si tratti di un profilo che incide anche sulla scelta della misura (a fortiori, nei confronti di un soggetto giovane e incensurato come l'IT); e tale ruolo non potrebbe attribuirsi al ricorrente, il quale non ha assunto «poteri di gestione del tutto autonomi in un settore operativo dell'associazione» ma di mero «esecutore delle richieste» del TI. 2 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine all'attualità del pericolo di reiterazione, profilo rispetto al quale il Tribunale avrebbe recepito la decisione del G.i.p. che aveva applicato in maniera indistinta la custodia in carcere a tutti i soggetti coinvolti (quantunque abbiano un diverso curriculum criminale e diversi precedenti penali), non considerando la giovane età dell'IT. Inoltre, il Collegio del riesame avrebbe argomentato solo in relazione al reato associativo senza considerare in alcun modo i reati fine, adducendo la carenza di interesse al riguardo della prospettazione difensiva (alla luce dei princìpi giurisprudenziali in tema di esigenze cautelari quando vi siano gravi indizi di colpevolezza del reato associativo) e così omettendo di pronunciarsi su quanto esposto nella memoria difensiva. Inoltre, i reati fine attribuiti all'IT si collocherebbero in periodo limitato dell'anno 2020 (anteriore di quattro anni all'applicazione della cautela) e nella specie difetterebbe ogni considerazione sulla scelta della misura e sull'incidenza del tempo sulla presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso, con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (anche sub specie dell'elemento soggettivo del delitto associativo), non ha mosso effettive censure di legittimità all'ordinanza impugnata e all'iter su cui essa si fonda ma ha sollecitato una diversa valutazione delle circostanze di fatto, in questa sede non consentita, affidandosi a enunciati assertivi (che non hanno neppure allegato il travisamento degli elementi in atti), inidonei a costituire una compiuta critica al piano argomentativo esposto nell'ordinanza impugnata, la quale ha dato conto degli elementi da cui ha tratto, nell'ottica indiziaria che qui rileva: - l'esistenza di un'associazione punibile ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della predisposizione di risorse umane e materiali finalizzate alla commissione dei delitti in discorso, ossia l'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta dello stesso programma criminoso, oltre che la permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti (cfr. Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 275550; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Rv. 273008; Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Rv. 270564), in particolare facendo riferimento non solo al numero dei reati fine, ma anche all'impiego di telefoni criptati e utenze dedicate, all'utilizzo di luoghi dove collocare lo stupefacente, all'uso di un linguaggio criptico comune, considerato dimostrativo di modalità operative concordate, alla ripartizione dei ruoli, alla prosecuzione dell'attività illecita anche dopo gli arresti di taluni dei membri;
- l'intraneità ad essa da parte del ricorrente, evidenziandone - segnatamente alla luce dei dialoghi oggetto di captazione - il ruolo attivo nelle riunioni tra sodali e nell'occultamento dello stupefacente in attesa di collocarlo in un magazzino, nonché le dirette relazioni con il vertice dell'associazione (cui ha riportato l'attività svolta) e la commissione in prima persona - 3 sempre nella prospettiva della gravità indiziaria - di reati fine;
e sulla scorta di ciò affermando la disponibilità duratura ed indefinita nel tempo dell'IT al perseguimento del programma criminoso del sodalizio (Sez. 6, n. 17467/2018, cit.). Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che il controllo di legittimità delle ordinanze cautelari è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato (per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento) e tale controllo deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; cfr. pure Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino;
Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.). Quanto alla qualificazione dell'IT come organizzatore e non come partecipe, è dirimente osservare che: - «in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il ruolo di organizzatore» spetta «a colui che coordina il contributo degli associati» ed esso, «a differenza di quello di promotore e di capo, assume una connotazione esecutiva e non richiede che chi lo rivesta si trovi sullo stesso piano dei capi e dei promotori, essendo compatibile, ove l'organizzazione del sodalizio abbia una struttura verticale, con un'attività svolta in posizione di subalternità rispetto al vertice associativo» (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736 - 02; cfr. pure Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476 - 02; Sez. 1, n. 47741 del 29/11/2017 - dep. 2018, Mohamed Abdel Rahman Rv. 274369 - 01); «la qualifica di organizzatore in un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti» deve attribuirsi anche «a chi assum[a] poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo» (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271707 - 01); - dunque, la prospettazione difensiva è manifestamente infondata, poiché ha inteso escludere tale qualifica per il difetto di «poteri del tutto autonomi» in capo all'IT in quanto egli avrebbe agito secondo le istruzioni del suocero TI (capo dell'associazione). Peraltro, tale qualificazione, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non ha avuto rilievo sub specie delle esigenze cautelari, non solo perché essa non incide sull'operatività del regime presuntivo dettato dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sia in relazione all'organizzatore sia al partecipe ex art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 309 del 1990; ma anche perché, comunque - come si esporrà pure appena infra - nella specie il Tribunale ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari in ragione delle specifiche condotte attribuite al ricorrente e non della sua qualità in seno all'associazione criminale. Ragion per cui non è necessario immorare per aggiungere che dalla qualificazione in termini di partecipe (e non anche di organizzatore) dell'IT non conseguirebbe neppure, in 4 relazione al suo fatto (sussunto comunque nell'art. 74 cit.), una minore durata dei termini della misura, atteso che: - la pena massima per il reato di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) - per il quale è espressamente prevista dalla legge la sola pena edittale minima - «va individuata in ventiquattro anni di reclusione, secondo la regola generale dettata dall'art. 23, comma primo, cod. pen.» (Sez. U, n. 26350 del 24/04/2002, Fiorenti, Rv. 221656 - 01; Sez. 3, n. 7931 del 30/01/2015, Lo Giudice, Rv. 262519 - 01); - dunque, il termine di durata massima della custodia cautelare è in ogni caso: di un anno nel corso delle indagini preliminari, trattandosi di un delitto punito con pena superiore a venti anni e, per vero, contemplato dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. (art. 303, comma 1, lett. a), n. 3), cod. proc. pen.), per cui rileva soltanto che la pena edittale massima sia superiore a sei anni;
nonché di un anno e sei mesi nella fase del giudizio dibattimentale (art. 303, comma 1, lett. b), n. 3), cod. proc. pen.) e di nove mesi (art. 303, comma 1, lett. b-bis), cod. proc. pen.) nel caso di giudizio abbreviato, poiché la pena edittale massima nella specie è comunque superiore a venti anni;
e lo stesso è a dirsi, per il medesimo ordine di considerazioni, per la durata complessiva della custodia cautelare, comunque pari a sei anni (art. 303, comma 4, cod. proc. pen.). 2. Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata che, in relazione alle esigenze cautelari (e alla scelta della misura), non ha fatto soltanto riferimento alle presunzioni poste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il delitto associativo e al tempus e alle modalità delle condotte attribuite all'IT (compresi, i reati fine), oltre ad escludere la sussistenza di elementi atti ad elidere le dette presunzioni, ha fondato la conferma della prima decisione sulla più recente violazione della disciplina in materia di stupefacenti (segnatamente, sulla detenzione presso la propria abitazione di una quantità non esigua di hashish) per cui il ricorrente è stato tratto in arresto in flagranza nel mese di luglio del 2024 (osservando pure come, nell'occorso, l'IT - che ha dichiarato di non svolgere attività lavorativa - sia stato trovato nella disponibilità di 4 orologi di pregio e di euro 4.000 in contanti), traendo da essa la conferma del suo pieno inserimento in tale settore illecito e, dunque, dell'attualità delle esigenze cautelari. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.), atteso che l'evidente inammissibilità delle censure dedotte impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/12/2024.
sentiti il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di Cassazione Francesca Ceroni, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare del ricorso;
l'avvocato Fabrizio D'Amico che, nell'interesse del ricorrente, ha esposto i motivi di impugnazione e ne ha chiesto l'accoglimento; 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 11229 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 18/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 luglio 2024 il Tribunale di Roma - a seguito della richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di AT IT - ha confermato l'ordinanza in data 27 giugno 2024 con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva applicato alla medesima persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata dei delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (capo 11) nonché di trasporto, detenzione e cessione di dette sostanze (capi 20, 50, 51). 2. Avverso il provvedimento collegiale è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse della persona sottoposta a indagini, articolando due motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo, in particolare con riguardo all'attribuzione al ricorrente del ruolo di organizzatore. Ad avviso della difesa, il compendio - tratto dagli esiti delle attività di intercettazione e dalle deposizioni dei collaboratori di giustizia ES e AR (che non hanno mai menzionato il ricorrente) e già descritto dall'ordinanza genetica - potrebbe deporre per il concorso di persone nei diversi reati in incolpazione e non per la sussistenza di un'associazione punibile ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e, comunque, non consentirebbe l'attribuzione all'IT del ruolo di organizzatore: difetterebbero, infatti, gli elementi inerenti all'esistenza di una societas (e, anzitutto, la sussistenza di una struttura sia pure rudimentale e dei mezzi destinati all'attività di essa, che non possono trarsi dall'impiego di telefoni cellulari, che ben può caratterizzare anche il concorso eventuale), sia al detto ruolo - nell'ambito di essa -del ricorrente (come dimostrato viepiù dai consigli a lui impartiti per la gestione dell'attività illecita da TR TI, ritenuto il vertice dell'associazione, a seguito del proprio arresto). L'iter argomentativo dell'ordinanza impugnata sarebbe poi mancante con riferimento all'elemento soggettivo (segnatamente al dolo specifico), tratto dall'attribuzione all'IT dei reati fine e per il tramite del riferimento a dati parziali, nonostante l'arco di tempo limitato in cui avrebbe avuto luogo il suo agire e senza considerare il suo legame familiare con il suocero TI (profilo disatteso con una motivazione di stile, che avrebbe omesso ogni valutazione sull'effettività del ruolo e dell'apporto dell'IT, valorizzandone la presenza nella casa del congiunto e il fatto che ne eseguisse gli ordini). Inoltre, la motivazione dell'ordinanza sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la prospettazione difensiva volta ad ottenere la qualificazione dell'IT come mero partecipe, piuttosto che come organizzatore, quantunque si tratti di un profilo che incide anche sulla scelta della misura (a fortiori, nei confronti di un soggetto giovane e incensurato come l'IT); e tale ruolo non potrebbe attribuirsi al ricorrente, il quale non ha assunto «poteri di gestione del tutto autonomi in un settore operativo dell'associazione» ma di mero «esecutore delle richieste» del TI. 2 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine all'attualità del pericolo di reiterazione, profilo rispetto al quale il Tribunale avrebbe recepito la decisione del G.i.p. che aveva applicato in maniera indistinta la custodia in carcere a tutti i soggetti coinvolti (quantunque abbiano un diverso curriculum criminale e diversi precedenti penali), non considerando la giovane età dell'IT. Inoltre, il Collegio del riesame avrebbe argomentato solo in relazione al reato associativo senza considerare in alcun modo i reati fine, adducendo la carenza di interesse al riguardo della prospettazione difensiva (alla luce dei princìpi giurisprudenziali in tema di esigenze cautelari quando vi siano gravi indizi di colpevolezza del reato associativo) e così omettendo di pronunciarsi su quanto esposto nella memoria difensiva. Inoltre, i reati fine attribuiti all'IT si collocherebbero in periodo limitato dell'anno 2020 (anteriore di quattro anni all'applicazione della cautela) e nella specie difetterebbe ogni considerazione sulla scelta della misura e sull'incidenza del tempo sulla presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso, con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (anche sub specie dell'elemento soggettivo del delitto associativo), non ha mosso effettive censure di legittimità all'ordinanza impugnata e all'iter su cui essa si fonda ma ha sollecitato una diversa valutazione delle circostanze di fatto, in questa sede non consentita, affidandosi a enunciati assertivi (che non hanno neppure allegato il travisamento degli elementi in atti), inidonei a costituire una compiuta critica al piano argomentativo esposto nell'ordinanza impugnata, la quale ha dato conto degli elementi da cui ha tratto, nell'ottica indiziaria che qui rileva: - l'esistenza di un'associazione punibile ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della predisposizione di risorse umane e materiali finalizzate alla commissione dei delitti in discorso, ossia l'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta dello stesso programma criminoso, oltre che la permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti (cfr. Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 275550; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Rv. 273008; Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Rv. 270564), in particolare facendo riferimento non solo al numero dei reati fine, ma anche all'impiego di telefoni criptati e utenze dedicate, all'utilizzo di luoghi dove collocare lo stupefacente, all'uso di un linguaggio criptico comune, considerato dimostrativo di modalità operative concordate, alla ripartizione dei ruoli, alla prosecuzione dell'attività illecita anche dopo gli arresti di taluni dei membri;
- l'intraneità ad essa da parte del ricorrente, evidenziandone - segnatamente alla luce dei dialoghi oggetto di captazione - il ruolo attivo nelle riunioni tra sodali e nell'occultamento dello stupefacente in attesa di collocarlo in un magazzino, nonché le dirette relazioni con il vertice dell'associazione (cui ha riportato l'attività svolta) e la commissione in prima persona - 3 sempre nella prospettiva della gravità indiziaria - di reati fine;
e sulla scorta di ciò affermando la disponibilità duratura ed indefinita nel tempo dell'IT al perseguimento del programma criminoso del sodalizio (Sez. 6, n. 17467/2018, cit.). Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che il controllo di legittimità delle ordinanze cautelari è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato (per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento) e tale controllo deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; cfr. pure Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino;
Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.). Quanto alla qualificazione dell'IT come organizzatore e non come partecipe, è dirimente osservare che: - «in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il ruolo di organizzatore» spetta «a colui che coordina il contributo degli associati» ed esso, «a differenza di quello di promotore e di capo, assume una connotazione esecutiva e non richiede che chi lo rivesta si trovi sullo stesso piano dei capi e dei promotori, essendo compatibile, ove l'organizzazione del sodalizio abbia una struttura verticale, con un'attività svolta in posizione di subalternità rispetto al vertice associativo» (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736 - 02; cfr. pure Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476 - 02; Sez. 1, n. 47741 del 29/11/2017 - dep. 2018, Mohamed Abdel Rahman Rv. 274369 - 01); «la qualifica di organizzatore in un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti» deve attribuirsi anche «a chi assum[a] poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo» (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271707 - 01); - dunque, la prospettazione difensiva è manifestamente infondata, poiché ha inteso escludere tale qualifica per il difetto di «poteri del tutto autonomi» in capo all'IT in quanto egli avrebbe agito secondo le istruzioni del suocero TI (capo dell'associazione). Peraltro, tale qualificazione, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non ha avuto rilievo sub specie delle esigenze cautelari, non solo perché essa non incide sull'operatività del regime presuntivo dettato dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sia in relazione all'organizzatore sia al partecipe ex art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 309 del 1990; ma anche perché, comunque - come si esporrà pure appena infra - nella specie il Tribunale ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari in ragione delle specifiche condotte attribuite al ricorrente e non della sua qualità in seno all'associazione criminale. Ragion per cui non è necessario immorare per aggiungere che dalla qualificazione in termini di partecipe (e non anche di organizzatore) dell'IT non conseguirebbe neppure, in 4 relazione al suo fatto (sussunto comunque nell'art. 74 cit.), una minore durata dei termini della misura, atteso che: - la pena massima per il reato di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) - per il quale è espressamente prevista dalla legge la sola pena edittale minima - «va individuata in ventiquattro anni di reclusione, secondo la regola generale dettata dall'art. 23, comma primo, cod. pen.» (Sez. U, n. 26350 del 24/04/2002, Fiorenti, Rv. 221656 - 01; Sez. 3, n. 7931 del 30/01/2015, Lo Giudice, Rv. 262519 - 01); - dunque, il termine di durata massima della custodia cautelare è in ogni caso: di un anno nel corso delle indagini preliminari, trattandosi di un delitto punito con pena superiore a venti anni e, per vero, contemplato dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. (art. 303, comma 1, lett. a), n. 3), cod. proc. pen.), per cui rileva soltanto che la pena edittale massima sia superiore a sei anni;
nonché di un anno e sei mesi nella fase del giudizio dibattimentale (art. 303, comma 1, lett. b), n. 3), cod. proc. pen.) e di nove mesi (art. 303, comma 1, lett. b-bis), cod. proc. pen.) nel caso di giudizio abbreviato, poiché la pena edittale massima nella specie è comunque superiore a venti anni;
e lo stesso è a dirsi, per il medesimo ordine di considerazioni, per la durata complessiva della custodia cautelare, comunque pari a sei anni (art. 303, comma 4, cod. proc. pen.). 2. Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata che, in relazione alle esigenze cautelari (e alla scelta della misura), non ha fatto soltanto riferimento alle presunzioni poste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il delitto associativo e al tempus e alle modalità delle condotte attribuite all'IT (compresi, i reati fine), oltre ad escludere la sussistenza di elementi atti ad elidere le dette presunzioni, ha fondato la conferma della prima decisione sulla più recente violazione della disciplina in materia di stupefacenti (segnatamente, sulla detenzione presso la propria abitazione di una quantità non esigua di hashish) per cui il ricorrente è stato tratto in arresto in flagranza nel mese di luglio del 2024 (osservando pure come, nell'occorso, l'IT - che ha dichiarato di non svolgere attività lavorativa - sia stato trovato nella disponibilità di 4 orologi di pregio e di euro 4.000 in contanti), traendo da essa la conferma del suo pieno inserimento in tale settore illecito e, dunque, dell'attualità delle esigenze cautelari. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.), atteso che l'evidente inammissibilità delle censure dedotte impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/12/2024.