CASS
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2025, n. 18345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18345 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NI ZI nato a [...] il [...] LE QU AN LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso riportandosi alla requisitoria depositata in atti e chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. Udito Inavv. MARIO TADDEUCCI SASSOLINI, difensore di fiducia della parte civile cur.la fall.to FA s.r.I., che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e ha depositato conclusioni e nota spese;
l'avv. FRANCESCO BELLUCCI, sostituto processuale dell'avv. SIGFRIDO FENYES difensore di fiducia dell'imputato NI ZI, il quale si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso;
l'avv. GIANLUCA GAMBOGI, anche quale sostituto processuale dell'avv. ROBERTO ROMEO, entrambi difensori di fiducia della imputata LE QU AN LE, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Letta la memoria a firma dell'avv. GIANLUCA GAMBOGI. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18345 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 07/02/2025 Ritenuto in fatto Con sentenza in data 23 maggio 2024, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze con la quale HL QU NE HE e EL RI sono stati ritenuti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (artt. 219 cpv. n. 1, 223, cpv. n. 1 e n. 2), R.d. n. 267 del 1942), perché il EL quale liquidatore della società FA srl, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze in data 2.2.2011, e la HL quale Presidente del consiglio di amministrazione fino al 23.10.2007, e successivamente amministratrice della società OR srl, compivano in concorso operazioni dolose, concorrendo a cagionare ed aggravare il dissesto della FA a solo vantaggio alla OR. Tali operazioni erano individuate: nella cessione da parte della fallita alla OR del contratto di leasing immobiliare, già pagato per circa 1/3 della FA, ad un prezzo inferiore al valore dell'immobile, cagionando un danno alla FA pari a circa 450.000 euro, con correlativo vantaggio della OR (punto 1 del capo di imputazione); nella cessione alla medesima del leasing mobiliare senza che questa versasse alcun corrispettivo e nell'impiego di somme pervenute durante la fase di liquidazione, pari a 480.000 euro per pagamenti volti a scongiurare il fallimento, o per pagamenti indicati dalla HL in favore della OR (punto 2); nella conclusione di vendite con la OR per il valore di circa 630.000 euro a fronte delle quali pervenivano pagamenti per circa 180.000 euro, spesso mediante compensazioni di crediti della OR verso SEFATE, assunti comunque nell'interesse della HL (punto 3); nella cessione frazionata del magazzino ad esclusivo vantaggio della OR, che si riservava il diritto di richiederne via via la cessione (punto 4, oggetto di contestazione suppletiva). Veniva altresì riconosciuta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219 legge fa Il. 2. Avverso la citata sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. 3. Il ricorso nell'interesse di HL QU NE HE si articola in tre motivi di censura. 3.1. Con il primo motivo si deduce l'assenza e manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione delle censure prospettate con l'atto di appello in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Premesso che l'argomento centrale su cui si fonda la sentenza impugnata sarebbe costituito dalla esatta datazione dello stato di insolvenza della società FA srl, la ricorrente 2 afferma che la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con l'eccezione difensiva con cui si affermava l'insussistenza dello stato di insolvenza alla data del 23.10.2007 allorché la società fu messa in liquidazione. Invero, la situazione di «profonda crisi aziendale» in cui a quel momento versava la società e riconosciuta dalla ricorrente, come risulta dal verbale del consiglio di amministrazione svoltosi in quella data, non equivaleva ad affermarne lo stato di insolvenza, attesa la diversità dei due concetti. Inoltre, a seguito dei provvedimenti di cui all'art. 2447 cod. civ. adottati dall'assemblea straordinaria in data 23.10.2007, che aveva deliberato la riduzione del capitale e la trasformazione della società in una srl, la copertura delle perdite con l'utilizzo delle riserve del patrimonio netto e la riduzione del capitale sociale, la società era tornata in bonis con un patrimonio netto positivo di euro 115.000, sicché la successiva messa in liquidazione, avvenuta in pari data, era stata decisa non per la perdita del capitale sociale, ma per la mancanza di prospettive di una gestione economica, a causa di iniziative anticompetitive poste in essere da ditte concorrenti. La Corte distrettuale avrebbe altresì trascurato di considerare che nella specie non ricorreva alcuno degli indici dello stato di insolvenza, atteso che, alla data della messa in liquidazione, non vi erano state revoche del credito, la società godeva di quattro affidamenti bancari e l'accesso al credito era agevole, non erano state intraprese azioni esecutive da parte di eventuali creditori;
inoltre, FA continuava ad adempiere alle proprie obbligazioni, e, tramite la stipula del contratto di affitto di azienda, aveva ceduto alla società OR srl i contratti di franchising con i negozi affiliati che generavano perdite. Ancora, la sentenza impugnata non aveva tenuto conto della analitica ricostruzione del patrimonio della società operata dal consulente della difesa, il quale aveva rilevato come - a differenza di quanto affermato dal curatore fallimentare - solo una minima percentuale dei crediti della società risultava irrecuperabile. Inoltre, non avrebbe considerato le deduzioni difensive in ordine ai rilievi del curatore circa le immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio, il cui valore sarebbe stato erroneamente desunto dal valore di realizzo attraverso le vendite tipiche delle procedure concorsuali. Anche le considerazioni circa l'asserita sopravvalutazione delle immobilizzazioni immateriali non avrebbero tenuto conto delle prospettazioni difensive. La Corte territoriale avrebbe fondato le proprie valutazioni su due sentenze pronunciate nel giudizio civile promosso dal fallimento FA nei confronti degli imputati, estrapolando i dati della CTU in esse riportati, senza che tale consulenza sia mai stata prodotta in sede penale, né oggetto di contraddittorio. La ricorrente deduce, inoltre, l'inutilizzabílità di tali sentenze, per violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen., atteso che le stesse non sarebbero definitive. 3 Si sostiene, altresì, che lo stato di insolvenza si sarebbe palesato solo in sede di redazione del bilancio al 31.12.2009, allorché si era preso atto del protrarsi dei tempi per il recupero giudiziario dei crediti e il socio unico, la Tidegreen LLC, non aveva accordato il finanziamento richiesto dal liquidatore EL. Sotto un secondo profilo si deduce l'assenza di motivazione in relazione alle deduzioni difensive con cui si evidenziava l'inattendibilità dei giudizi espressi dal primo liquidatore della società, FA EL, nei fax inviati alla HL e all'avv. Serra sullo stato economico della FA e da cui la Corte d'appello aveva dedotto la sussistenza dello stato di insolvenza già al momento della messa in liquidazione. In particolare, la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del comportamento dallo stesso tenuto durante il suo incarico e che contrastava con il tenore delle suddette comunicazioni, avendo egli provveduto, tra l'altro, a pagare tutti i creditori chirografari utilizzando gli affidamenti bancari. Ha rilevato, altresì, l'assenza di motivazione in ordine alla doglianza con cui si evidenziava la contraddittorietà tra la ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza e la mancata attribuzione di responsabilità a carico dei due liquidatori che avevano preceduto il Rosellíní, nessuno dei quali aveva avanzato richiesta di fallimento. Con riguardo alla condotta contestata al punto 1) del capo di imputazione, concernente la cessione alla società OR del contratto di leasing avente ad oggetto porzione di un immobile sito in Firenze, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe desunto il valore di tale immobile dalla perizia elaborata nell'ambito della procedura fallimentare e da quella effettuata nel giudizio civile, senza tenere in alcun conto, se non in modo parziale ed errato, le valutazioni espresse nelle due perizie di stima della difesa, la cui attendibilità sarebbe invece confermata dal prezzo cui la OR aveva successivamente ceduto il contratto di leasing e che aveva determinato una perdita ingente per tale società. Proprio tale perdita, secondo la difesa, porterebbe ad escludere ogni addebito nei confronti della ricorrente. Quanto alla condotta di cui al punto 2), con cui si contesta l'impiego di circa 480.000 euro pervenuti durante la liquidazione per effettuare pagamenti indicati dall'imputata, necessari per consentire la prosecuzione della società OR, si lamenta l'omessa considerazione delle censure difensive con cui si evidenziava che parte consistente di tali somme era stata utilizzata dai precedenti liquidatori della società, dott. EL e d.ssa IS. Con riguardo alle disposizioni che KA AR, per conto della HL, dava al EL sui pagamenti da effettuare, la difesa sostiene che destinatari ne sarebbero stati non i creditori della OR, come sostenuto dalla sentenza impugnata, ma i clienti della FA e che si trattava di crediti sorti anteriormente al subentro della società OR nella 4 gestione del ramo d'azienda. In tal senso deponevano le dichiarazioni rese in dibattimento dalla AR. Del tutto assente sarebbe la motivazione in ordine alle deduzioni difensive concernenti la condotta di cui al punto 3) del capo di imputazione, in relazione al quale la sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado, senza considerare la documentazione relativa alla legittimità delle compensazioni opposte dalla OR alla FA a fronte delle vendite intercorse tra le due società. Analoga omissione è denunciata con riguardo alla condotta di cui al punto 4) dell'imputazione, concernente la vendita frazionata del magazzino, realizzata in danno della FA. La Corte territoriale non avrebbe considerato che al momento della nomina del Roselliní il contratto di affitto di azienda, che prevedeva la cessione di prodotti dalla fallita alla OR al prezzo di costo maggiorato del 10%, era già in corso. Inoltre, non avrebbe considerato che non sarebbe stato possibile prevedere la cessione dell'intero magazzino in ragione della peculiarità dei beni, trattandosi di arredi e macchinari per centri estetici affiliati che già erano allestiti. La ricorrente ha altresì rilevato che dal ricavo conseguito dalla vendita di tali prodotti emergerebbe che essi erano stati venduti al prezzo indicato nel contratto di affitto. 3.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. Invero, fino al momento in cui l'imputata aveva rivestito il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione della FA, e cioè fino al 23.10.2007, ella non poteva avere consapevolezza del dissesto della società, in quanto questo non si era manifestato. Inoltre, le operazioni asseritamente dolose erano state compiute successivamente a tale data. In ogni caso, esse si erano rivelate vantaggiose per la fallita e non per la OR e, comunque, non avevano né generato il dissesto della FA, né lo avevano aggravato. 3.3. Il terzo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. La ricorrente attacca la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la proposizione dell'azione in sede civile da parte della curatela nei confronti degli imputati avesse determinato la revoca della costituzione di parte civile nel processo penale sul presupposto della mancanza di identità del petitum delle due azioni. Secondo la difesa, la domanda proposta dalla curatela in sede civile sarebbe comprensiva anche del danno provocato dalla cessione frazionata del magazzino, come emergerebbe dalla sentenza della Corte d'appello civile, la quale aveva quantificato il danno attraverso la differenza matematica del patrimonio netto alla data del fallimento rispetto a quello alla data della conoscibilità dello stato di 5 insolvenza, il quale - secondo la prospettazione difensiva - ricomprenderebbe necessariamente anche il magazzino. 4. Il ricorso proposto da EL RI svolge quattro motivi di censura. 4.1. Il primo motivo lamenta vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza della FA srl al momento della messa in liquidazione della stessa alla data del 23.10.2007, nonché in relazione alla omessa valutazione dei motivi d'appello. Il ricorrente, premessa la diversità della nozione di insolvenza rispetto a quella di crisi aziendale, lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe esplicitato le ragioni della ritenuta decozione della società, né si sarebbe confrontata con i dati tecnici, concernenti í crediti extra contabili, e neppure con rilievi dei consulenti di parte. Inoltre, non avrebbe dato risposta alle censure difensive con cui si deduceva l'inattendibilità del teste EL, le cui comunicazioni alla HL e all'avv. Serra erano state valutate dalla Corte territoriale come elemento da cui desumere detta insolvenza, laddove lo stesso aveva comunque svolto una significativa attività liquidatoria. Deduce altresì l'inutilizzabilità, per violazione degli artt. 238-bis e 191 cod. proc. pen., delle sentenze pronunciate nel giudizio civile richiamate dalla sentenza impugnata, in quanto prive di definitività. 4.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Al momento dell'assunzione dell'incarico di liquidatore della società, il EL non era consapevole dello stato di insolvenza della FA, di cui non ricorrevano i presupposti. L'imputato rileva, inoltre, che la sua nomina risaliva al maggio 2008 e che egli aveva proseguito l'attività di liquidazione già iniziata dai due liquidatori che prima di lui si erano avvicendati nella carica, il EL e la IS, i quali avevano svolto attività di dismissione del patrimonio e di liquidazione, effettuando pagamenti a creditori privilegiati e chirografari. Doveva pertanto escludersi il ruolo di esecutore consapevole di un progetto di dismissione della società in favore di OR. 4.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo in relazione alle singole operazioni contestate, che non sarebbe ravvisabile a fronte della dimostrata utilità per la FA delle operazioni contestate e tutt'altro che proficue per OR. Riguardo alla cessione del contratto di leasing immobiliare, la sentenza impugnata fonderebbe le proprie valutazioni sulle perizie di stima disposta in sede civile e sul raffronto tra l'operazione effettuata dal EL e l'ipotetico realizzo che sarebbe stato ricavato dalla vendita dell'immobile oggetto di leasing da parte della curatela. 6 Quanto ai pagamenti contestati al punto 2) dell'imputazione, la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con le deduzioni difensive che evidenziavano che i fornitori indicati dalla mail inviata al EL da KA AR erano in realtà clienti di FA e che i pagamenti si riferivano a forniture effettuate nei confronti di tale società. Con riguardo alla contestazione di cui al punto 3) si sostiene che la consulenza di parte aveva evidenziato che dei pagamenti effettuati per la somma di 480.000 euro, circa la metà si riferiva a pagamenti fatti dai due precedenti liquidatori e che la compensazione dei crediti effettuata era legittima. Per il punto 4), si deduceva l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato, avendo EL dato esecuzione al contratto stipulato prima del suo subentro. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta il vizio di violazione dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione riguardo alla mancata estromissione della parte civile per il danno da cessione frazionata del magazzino, con censure sovrapponibili a quelle già esposte dalla ricorrente HL alle quali si rinvia. 5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. 6. La Curatela del fallimento Sefatel srl, ha depositato una memoria con la quale rileva l'infondatezza della eccezione di inammissibilità della costituzione di parte civile, rilevando come la stessa fosse stata proposta tardivamente aviti al giudice di primo grado. Nel merito essa sarebbe comunque infondata, come rilevato nel giudizio civile dalla Corte d'appello di Firenze, ove era stata sollevata eccezione speculare. Invero, il giudice civile aveva ritenuto che non sussistevano í presupposti di cui all'art. 75, comma 1, cod. proc. pen., atteso che non vi era identità di petitum tra l'azione proposta in sede civile e quella avanzata in sede penale. 7. Con memoria in data 27.01.2025, la ricorrente HL ha svolto ulteriori argomentazioni in replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per raccoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati e devono pertanto essere rigettati. 2. Occorre muovere dalla premessa che l'esito conforme delle decisioni pronunciate nei due gradi di giudizio consente di operare una lettura congiunta 7 delle sentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte. Ricorre, invero, la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex plurimis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. 3. È altresì necessario rilevare che, benché la sentenza impugnata richiami singoli passaggi motivazionali del provvedimento di primo grado, è da escludersi che essa possa ricondursi alla categoria degli atti processuali per relationem. Al riguardo questa Corte regolatrice ha precisato che l'appello - a differenza del ricorso per cassazione - introduce un giudizio a critica libera, nel quale i motivi di impugnazione non sono predeterminati o tipizzati dal legislatore;
il giudice di appello, infatti, pur nell'ambito del principio di devoluzione, possiede una cognizione piena con incondizionato accesso agli atti dell'istruttoria ed agli elementi acquisiti al processo, cui può e deve attingere per confrontarsi con le argomentazioni della difesa, condividendole o dissentendo da esse. In presenza di un atto di appello che non sia da ritenere inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche ove l'atto di gravame riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto devoluto (ex plurimis, Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406 - 02; Sez. 2, n. 43496 del 17/09/2021; Sez. 2, n. 20451 del 04/02/2020; Sez. 2, p. 39486 del 07/05/2020; Sez. 2, n. 254 del 12/07/2019). Ciò posto, si è precisato che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: a) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, ad un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimenti di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
c) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione 8 (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216664; Sez. 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Rv. 2 1839). Tali considerazioni impongono di escludere, nel caso di specie, la sussistenza di una sentenza di appello motivata per relationem, essendo i richiami alla decisione di primo grado operata dai giudici di appello circoscritti a limitati e puntuali aspetti descrittivi, ricorrendo per il resto ampia e autonoma motivazione in ordine alle censure svolte con gli atti di appello. 4. Ancora in via preliminare, è necessario richiamare il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui con il ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.,2021, F., 9 Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01). È conseguentemente sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. 5. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche è possibile esaminare le censure prospettate. Gli imputati sono chiamati a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose di cui all'art. 223, comma, n. 2, legge fall. Tali operazioni, secondo la giurisprudenza di legittimità, attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria dell'impresa, e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente, non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione, che può anche non esserci), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Rv. 279071 - 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247316). A differenza della bancarotta patrimoniale - in cui la condotta distrattiva (o dissipativa) deve consistere in una diminuzione del patrimonio sociale, a prescindere dalla circostanza che abbia determinato il fallimento, che è sufficiente intervenga - nella bancarotta impropria cagionata da operazioni dolose, queste, che non necessariamente costituiscono distrazione o dissipazione di attività, devono porsi in nesso eziologico con il fallimento;
ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, non è l'immediato depauperamento della società, bensì la creazione, o l'aggravamento, di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della società (in tal senso, Sez.5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv.262188, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223, comma secondo n. 2, legge fai!. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano, comunque, un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa). Le sentenze di merito hanno concordemente ravvisato nella condotta degli imputati gli estremi di tale delitto per aver posto in essere una serie di atti destinati ad aggravare il dissesto della società FA srl in liquidazione. 10 6. Il primo motivo del ricorso HL e il primo motivo del ricorso Roselliní, in quanto svolgono analoghe censure, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. Entrambi denunciano il vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto plurimi profili. Innanzitutto, gli imputati contestano la nozione di insolvenza accolta dalla Corte territoriale, nonché la sussistenza di tale condizione al momento in cui la FA fu posta in liquidazione nonché al momento in cui fu nominato liquidatore il EL. 6.1. Le censure sono infondate. Esse, invero, si risolvono nella riproposizione delle medesime doglianze già puntualmente e adeguatamente valutate sia dai giudici di primo grado, sia dalla Corte d'appello la quale - ha differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti - si è con esse confrontata, ritenendole infondate. In particolare, i giudici del merito hanno correttamente ritenuto che lo stato di insolvenza ricorre allorché la società versi in uno stato non transitorio di impotenza funzionale a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si manifesta nella impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali;
hanno, inoltre, puntualmente individuato gli elementi in ragione dei quali hanno ritenuto che la FA versasse in tale condizione già al momento della sua messa in liquidazione, escludendo che si trattasse di una semplice crisi aziendale. In particolare, la Corte territoriale ha dato conto della circostanza che già nel verbale del consiglio di amministrazione della società in data 10 ottobre 2007, risultava che la HL aveva dato atto della perdita di gestione per oltre 127 mila euro nel corso dei primi sette mesi di attività del 2007; dell'esistenza di crediti divenuti inesigibili;
dell'appostazione di un fondo svalutazione dei crediti di euro 850 mila;
dell'esistenza di prodotti e attrezzature non più commerciabili e destinati allo smaltimento;
di un livello di ricavi tale da non consentire il mantenimento della struttura organizzativa e commerciale della società; dell'impossibilità di adempiere agli impegni derivanti dai contratti di franchising, e di assicurare il mantenimento dei posti di lavoro per i dipendenti. Proprio il quadro tratteggiato da tali dichiarazioni è stato ineccepibilmente valorizzato dalla Corte territoriale come dimostrativo della situazione di dissesto in cui la società versava già al quel momento. Inoltre, è stata rinvenuta conferma di tale situazione nelle dichiarazioni di FA EL, il primo liquidatore della FA, nominato il 1.10.2007, e rimasto in carica per pochi mesi, il quale, nei fax inviati alla HL nel gennaio 2008, aveva evidenziato come la situazione debitoria della società fosse «più grave del previso, in quanto la società ha contratti attivi che non vengono onorati», clienti che oppongono la richiesta di pagamento 11 e «debiti correnti che non dispongono della liquidità necessaria per la copertura». Aveva altresì affermato di ravvisare in tale condizione lo stato di insolvenza della società e la necessità di procedere con l'istanza di fallimento in proprio (fax del 07/01/2008). Inoltre, nel fax del 14/01/2008 aveva ribadito l'impossibilità di gestire la liquidazione chiedendo la sua immediata sostituzione «in quanto di fatto la liquidazione ed il portafoglio attivo vengono amministrati da terzi». Tali affermazioni sono state sostanzialmente ribadite dal Capelli in dibattimento, secondo quanto emerge dalla sentenza di primo grado. Inoltre, si è correttamente escluso che tali dichiarazioni si ponessero in contraddizione rispetto alle condotte tenute dal medesimo liquidatore, il quale aveva eseguito pagamenti in favore dei creditori della società; si è infatti rilevato che egli, avendo seguito l'ordine dei privilegi e pagato stipendi e tredicesime dei dipendenti, nonché i debiti INPS, aveva agito secondo «modalità consone ad una gestione liquidatoria» (pag. 16 della sentenza di primo grado), in ciò distinguendosi la sua posizione rispetto a quella del EL. Ulteriore conferma dello stato di dissesto della FA è stata rinvenuta dai giudici dell'appello nei dati di bilancio al 31.12 2007, escludendosi che i rilievi sollevati dai ricorrenti con l'appello potessero portare a conclusioni diverse, stante il carattere incerto dei crediti extracontabili richiamati dalle difese e la presenza di consistenti debiti gravanti sulla società a 12 mesi (per euro 3.042.747), comunque superiori ai crediti (di importo pari a euro 2.139.966). Infine, a conferma delle conclusioni già raggiunte, la Corte territoriale ha richiamato gli esiti della CTU disposta nel giudizio civile promosso dal fallimento FA contro gli odierni imputati, dalla quale era emerso che già alla data di messa in liquidazione della società (23.10.2007), il deficit patrimoniale ammontava almeno a euro 143.746,33. A ciò si aggiunga che - come evidenziato dai giudici di primo grado - nel dicembre 2007 e nel gennaio 2008 IC e NT SA avevano revocato gli affidamenti bancari, cui altre revoche erano seguite nei mesi successivi, deducendosene la compromissione della liquidità disponibile e che, già anteriormente la società aveva maturato ingenti debiti fiscali (pagg. 24-25 sentenza di primo grado). Del tutto fuori fuoco è la censura con cui i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen., il quale regola l'efficacia ai fini della prova dei fatti accertati in sentenze divenute irrevocabili, stabilendo che esse devono essere valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3. In disparte la considerazione che l'applicabilità della disposizione richiamata anche con riferimento alle sentenze civili è oggetto di controversia in dottrina ed in giurisprudenza (in senso negativo, ex plurimis, Sez. 3, n. 17855 del 12 19/03/2019, Cavelli, Rv. 275702 - 01; Sez. 5, n. 41796 del 17/06/2016, Crisafulli, Rv. 268041-01; Sez. 5, n. 14042 del 04/03/2013, Simona, Rv. 254981-01. In senso favorevole, Sez. 3, n. 1628 del 28/10/2015, dep. 2016, Campedelli, Rv. 266328-01; Sez. 6, n. 10210 del 24/02/2011, Musumeci, Rv. 249592-01; Sez. 3, n. 39358 del 24/09/2008, Sciacchitano, Rv. 241038-01), si osserva che, nella specie, assume rilievo dirimente la circostanza che le sentenze pronunciate nel giudizio civile nei confronti degli odierni imputati, oltre a non essere definitive, non sono state in alcun modo utilizzate ai fini della prova di un fatto in esse accertato. Piuttosto, ad esse - ed anzi alla CTU disposta nel processo civile di responsabilità - i giudici del merito hanno fatto riferimento come elemento per corroborare la conclusione cui erano pervenuti sulla base di elementi acquisiti nel processo penale in ordine allo stato di dissesto in cui versava la fallita alla data del 23 ottobre 2007. In definitiva, a fronte del quadro dettagliatamente ricostruito dalle sentenze di merito in modo logicamente corretto e coerente con le risultanze probatorie, le censure prospettate dai ricorrenti si risolvono sostanzialmente in doglianze prevalentemente in fatto, che sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità. 6.2. Infondate sono altresì le censure rivolte avverso la ritenuta sussistenza della condotta contestata al punto 1) del capo di imputazione, in relazione alla cessione alla società OR srl del contratto di leasing immobiliare per una somma inferiore al valore dell'immobile, e comunque non interamente corrisposta. I rilievi difensi si appuntano sulle modalità di determinazione di tale valore, avendolo la Corte territoriale parametrato alle risultanze della CTU disposta nel giudizio civile e senza tenere in alcun conto le perizie di parte. Si deve al riguardo osservare che, non solo la Corte territoriale ha dato atto di aver preso in considerazione dette perizie, ed in particolare quella del consulente Mancini, rilevando tuttavia che essa faceva riferimento ai valori OMI, i quali forniscono indicazioni di massima e non possono sostituire la stima diretta eseguita dal perito, ma risulta dirimente la considerazione operata dalla sentenza impugnata la quale ha ritenuto che, a prescindere dal valore dell'immobile, era la stessa cessione dei contratti di leasing a non comportare alcun vantaggio alla FA;
vantaggio che invece sarebbe conseguito alla tempestiva dichiarazione di fallimento. In tal senso, e ancora più chiaramente, i giudici di merito hanno coerentemente affermato l'irrilevanza delle divergenze in ordine al valore dell'immobile, atteso che era l'operazione complessiva a determinare l'aggravamento del dissesto della FA (pag. 30 sentenza di primo grado, nonché pagg. 23 e 24 della sentenza impugnata). 6.3. Infondate sono le censure svolte con riguardo al punto 2) dell'imputazione, nel quale si contesta l'impiego di somme pari ad euro 480.000, 13 pervenute durante la fase di liquidazione della società fallita, per eseguire i pagamenti indicati dalla HL per la prosecuzione dell'attività della OR. Quanto alla lamentata omessa considerazione dei motivi di appello con cui si deduceva che parte consistente di tali somme era stata utilizzata dai precedenti liquidatori della società, il dott. EL e la d.ssa IS, i quali non erano stati tuttavia incriminati, si rileva che già la sentenza di primo grado, cui la decisione impugnata rinvia, aveva sottolineato che costoro erano rimasti in carica per un arco temporale assai ridotto e che, come affermato dallo stesso consulente di parte Mancini, non avevano operato con meccanismi compensativi tra FA e OR, a differenza di quanto fatto dal EL. Inoltre, l'attività di costui aveva avuto durata temporale ben più ampia ed aveva riguardato in massima parte i rapporti tra le due società (pag. 34-35 della sentenza di primo grado). La sentenza impugnata ha, altresì, correttamente rilevato che l'imputazione si incentra sui pagamenti effettuati dal EL secondo le indicazioni della HL necessari per la prosecuzione dell'attività di OR e pertanto sulla qualificabilità di tali pagamenti quali operazioni dolose ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. Non consentita in sede di legittimità risulta invece la doglianza con cui si contesta l'interpretazione delle dichiarazioni rese da KA AR, in ordine al significato delle direttive da essa impartite tramite mail al EL, con riguardo ai creditori da pagare;
tale censura, invero, tende ad ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, a fronte della motivazione logica e congruente resa sul punto. Da dette dichiarazioni si è ineccepibilmente desunto sia che le somme pervenute durante la fase di liquidazione della FA venivano utilizzate per effettuare pagamenti in favore della OR, sia la intromissione della HL nell'attività liquidatoria della fallita, a tutto vantaggio della OR. Invero, la diversa interpretazione prospettata dai ricorrenti, specificamente presa in considerazione da entrambi i giudici del merito, si scontra - come correttamente rilevato dalla decisione impugnata - con il testo delle e-mail prodotte in giudizio, dal cui tenore emergeva chiaramente che le indicazioni di pagamento rivolte al Roselliní provenivano dalla HL e che i beneficiari di tali pagamenti erano creditori della OR. 6.4. La censura concernente il punto 3) del capo di imputazione, con la quale si contesta il difetto di motivazione in ordine alle argomentazioni difensive, essendosi la Corte territoriale limitata a rinviare alla sentenza di primo grado, è infondato. Il semplice richiamo, ancorché sintetico, a singoli passaggi motivazionali del provvedimento del Tribunale risulta legittimo, avendo comunque i giudici d'appello affrontato e autonomamente valutato la questione dei pagamenti effettuati dalla 14 fallita in favore dei creditori della OR, evidenziando come il EL, su specifiche indicazioni della HL, provvedeva ad effettuare pagamenti dei fornitori della OR (pagg. 24-25 della sentenza impugnata). Si consideri inoltre che il Tribunale aveva puntualmente esaminato e valutato le considerazioni critiche svolte dalla difesa e sostanzialmente riproposte con l'atto di appello, laddove - richiamando le dichiarazioni del curatore fallimentare - aveva evidenziato che, rispetto agli importi fatturati da FA a fronte delle vendite effettuate alla OR, alcuni venivano pagati per circa 170 mila euro, mentre buona parte della differenza era operata in compensazione con crediti derivanti da pagamenti fatti da OR a creditori di FA. I giudici di primo grado hanno, inoltre, escluso la rilevanza dell'argomento difensivo per cui il Tribunale di Firenze aveva respinto la domanda di fallimento di OR presentata dalla curatela del fallimento FA, evidenziando come la delibazione del Tribunale non si fosse estesa all'accertamento del credito vantato dalla curatela (pagg. 34-35 sentenza di primo grado). 6.5. Le doglianze relative alle condotte contestate al punto 4), concernenti la vendita frazionata del magazzino di FA a tutto vantaggio della OR, sono infondate. La Corte territoriale ha richiamato le risultanze della relazione redatta dal curatore fallimentare, dalla quale emergeva che la società fallita aveva dovuto affrontare ingenti spese di custodia, nonostante che, trattandosi di prodotti commerciabili solo in forza di contratto di licenza trasferito alla OR, solo quest'ultima, ovvero la licenziante avrebbero potuto acquistare tali prodotti;
inoltre, tempi e quantità di cessione erano stabiliti unicamente dalla OR, alla quale, per di più, i prodotti erano venduti senza applicare la maggiorazione contrattuale prevista. La sentenza impugnata, inoltre, facendosi carico dei rilievi difensivi, con cui si sosteneva che il EL si sarebbe limitato a dare attuazione ad un contratto che non era stato dal medesimo stipulato, ha sottolineato come l'imputato, anziché richiedere tempestivamente il fallimento, pur in presenza della situazione di dissesto, aveva protratto indebitamente per oltre due anni la liquidazione della società, in tal modo aggravandone il dissesto e rinvenendo proprio in tale condotta gli estremi del reato contestato. 7. Il secondo motivo del ricorso HL e il secondo e il terzo motivo del ricorso EL, con cui si contesta la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sono infondati. 7.1. Secondo l'insegnamento di questa Corte regolatrice, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. attengono al comportamento degli amministratori che cagionino il dissesto con abusi o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero con atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" 15 economico-finanziaria della impresa;
l'elemento soggettivo richiesto, pertanto, non è la volontà diretta a provocare lo stato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volontà del comportamento sopra indicato (Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, dep. 1999, Carrino G, Rv. 212613). Questa Corte ha inoltre affermato che in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, che si sostanzia in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell'astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a., Rv. 247315). Nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrína, Rv. 265510). 7.2. La Corte d'appello si è attenuta a tali principi. Dopo avere compiutamente ricostruito le vicende che hanno coinvolto la FA e i suoi rapporti con la OR, ha messo in luce la circostanza che HL, socia e presidente del consiglio di amministrazione della fallita fino all'ottobre 2007, allorché cedeva le proprie azioni al socio di minoranza (Tidegreen LLC), e dal dicembre dello stesso anno amministratrice della OR, aveva costantemente preso parte a tutte le operazioni poste in essere dalla FA a sostanziale vantaggio della OR. La sentenza impugnata ha sottolineato come proprio dalla relazione svolta dall'imputata al consiglio di amministrazione della fallita emergeva che la stessa fosse ben consapevole dello stato di insolvenza in cui versava la società già a quel momento e come, trovando nel EL un liquidatore compiacente, aveva procrastinato tale situazione per circa due anni, nel frattempo ponendo in essere le attività che avevano portato ad aggravare il dissesto della società. La partecipazione, ed anzi la stessa ideazione di tali condotte da parte dell'imputata è chiaramente evidenziata dalle dichiarazioni del liquidatore EL, il quale aveva affermato che i suoi referenti per la liquidazione erano la HL e l'avv. Serra, suo legale (pa9. 17 della sentenza di primo grado); dalle disposizioni che costei dava al Rosellil‘n ordine ai pagamenti da effettuare in favore dei creditori di OR e più in generale dall'intreccio dei rapporti tra le due società, indirizzati a vantaggio dellik OR di cui ella era amministratrice. 7.3. Analoghe considerazioni valgono con riguardo al EL. Anche in tal caso, la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che quanto meno alla data 16 di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2007, il ricorrente aveva avuto consapevolezza della situazione in cui versava la società e, anziché avanzare istanza di fallimento, aveva posto in essere le operazioni descritte, che avevano determinato un ulteriore aggravamento del dissesto della FA. Inammissibili risultano le censure volte a sostenere la astratta vantaggiosità dei singoli atti di disposizione compiuti durante la gestione dell'imputato, atteso che le stesse si risolvono in una non consentita lettura alternativa del materiale probatorio, che - come si è più sopra evidenziato - i giudici di merito hanno ricostruito e valutato in modo logico e coerente. 8. Il terzo motivo del ricorso HL e il quarto motivo del ricorso EL, con i quali si afferma la inammissibilità della costituzione di parte civile della curatela del fallimento FA, sono infondati. 8.1. Questa Corte regolatrice ha da tempo chiarito i rapporti intercorrenti fra l'azione risarcitoria esercitata nel processo civile e quella proposta in sede penale, osservando che deve escludersi che il danneggiato dal reato che abbia esercitato l'azione risarcitoria nel processo civile sia legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale per far valere ulteriori (e diversi) profili di danno derivanti dalla stessa causa, qualora sia intervenuta la pronuncia di una sentenza di merito, anche non passata ,-- V in giudicato, nella sede civile (Sez. 2, n. 7126 del 26/05/2000, Ferri, Rv. 216356; più recentemente, Sez. 4, n. 24215 del 19/05/2015, Petteruti e altro, Rv. 263735). L'effetto preclusivo sancito dall'art. 75, comma 1, cod. proc. pen., in base al quale il trasferimento dell'azione civile nel processo penale comporta l'automatica rinuncia agli atti del giudizio civile che, di conseguenza, deve essere dichiarato estinto, opera nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di merito, anche non definitiva, nel giudizio civile e allorché tra l'azione promossa in sede civile e quella esercitata con la costituzione di parte civile nel processo penale sussista identità di soggetti e di causa petendi (Sez. 4, n. 35604 del 28/05/2003, BB e altro, Rv. 226370; Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, dep. 2014, Montalti, Rv. 258201 - 01). 8.2. Nel caso di specie corretta risulta la conclusione cui sono pervenuti entrambi i giudici del merito, i quali hanno ritenuto che la domanda di risarcimento del danno proposta dalla curatela in sede civile aveva un oggetto diverso rispetto a quella proposta nel presente procedimento penale, la quale attiene unicamente alle condotte contestate al punto 4) dell'imputazione, concernenti la cessione frazionata del magazzino e oggetto di contestazione suppletiva all'udienza del 23.10.2014. Tale conclusione risulta confermata dalla decisione assunta nel giudizio civile dalla Corte d'appello di Firenze (il cui contenuto è riprodotto nella 17 memoria della parte civile), la quale ha escluso che la costituzione di parte civile della curatela nel presente giudizio penale aveva determinato il trasferimento in quella sede dell'azione civile sul rilievo della diversità di oggetto delle due domande. Ha infatti evidenziato che la domanda proposta dalla curatela nel giudizio civile ha ad oggetto «il mancato ricorso alla procedura fallimentare e la consumazione di somme realizzate nel periodo 2007-2011» (tra cui la cessione di contratti di leasing immobiliare e mobiliare), mentre la domanda avanzata in sede penale è circoscritta alla condotta di cessione frazionata del magazzino in favore della OR. Tale constatazione, operata dal giudice civile, priva di valore i rilievi difensivi, confermando la correttezza della decisione assunta nel presente giudizio dai giudici del merito. 9. Alle considerazioni svolte consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio. Consegue, altresì, la condanna dei medesimi imputati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che, tenuto conto dell'impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivo.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile curatela fallimento FA che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 07/02/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso riportandosi alla requisitoria depositata in atti e chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. Udito Inavv. MARIO TADDEUCCI SASSOLINI, difensore di fiducia della parte civile cur.la fall.to FA s.r.I., che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e ha depositato conclusioni e nota spese;
l'avv. FRANCESCO BELLUCCI, sostituto processuale dell'avv. SIGFRIDO FENYES difensore di fiducia dell'imputato NI ZI, il quale si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso;
l'avv. GIANLUCA GAMBOGI, anche quale sostituto processuale dell'avv. ROBERTO ROMEO, entrambi difensori di fiducia della imputata LE QU AN LE, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Letta la memoria a firma dell'avv. GIANLUCA GAMBOGI. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18345 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 07/02/2025 Ritenuto in fatto Con sentenza in data 23 maggio 2024, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze con la quale HL QU NE HE e EL RI sono stati ritenuti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (artt. 219 cpv. n. 1, 223, cpv. n. 1 e n. 2), R.d. n. 267 del 1942), perché il EL quale liquidatore della società FA srl, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze in data 2.2.2011, e la HL quale Presidente del consiglio di amministrazione fino al 23.10.2007, e successivamente amministratrice della società OR srl, compivano in concorso operazioni dolose, concorrendo a cagionare ed aggravare il dissesto della FA a solo vantaggio alla OR. Tali operazioni erano individuate: nella cessione da parte della fallita alla OR del contratto di leasing immobiliare, già pagato per circa 1/3 della FA, ad un prezzo inferiore al valore dell'immobile, cagionando un danno alla FA pari a circa 450.000 euro, con correlativo vantaggio della OR (punto 1 del capo di imputazione); nella cessione alla medesima del leasing mobiliare senza che questa versasse alcun corrispettivo e nell'impiego di somme pervenute durante la fase di liquidazione, pari a 480.000 euro per pagamenti volti a scongiurare il fallimento, o per pagamenti indicati dalla HL in favore della OR (punto 2); nella conclusione di vendite con la OR per il valore di circa 630.000 euro a fronte delle quali pervenivano pagamenti per circa 180.000 euro, spesso mediante compensazioni di crediti della OR verso SEFATE, assunti comunque nell'interesse della HL (punto 3); nella cessione frazionata del magazzino ad esclusivo vantaggio della OR, che si riservava il diritto di richiederne via via la cessione (punto 4, oggetto di contestazione suppletiva). Veniva altresì riconosciuta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219 legge fa Il. 2. Avverso la citata sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. 3. Il ricorso nell'interesse di HL QU NE HE si articola in tre motivi di censura. 3.1. Con il primo motivo si deduce l'assenza e manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione delle censure prospettate con l'atto di appello in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Premesso che l'argomento centrale su cui si fonda la sentenza impugnata sarebbe costituito dalla esatta datazione dello stato di insolvenza della società FA srl, la ricorrente 2 afferma che la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con l'eccezione difensiva con cui si affermava l'insussistenza dello stato di insolvenza alla data del 23.10.2007 allorché la società fu messa in liquidazione. Invero, la situazione di «profonda crisi aziendale» in cui a quel momento versava la società e riconosciuta dalla ricorrente, come risulta dal verbale del consiglio di amministrazione svoltosi in quella data, non equivaleva ad affermarne lo stato di insolvenza, attesa la diversità dei due concetti. Inoltre, a seguito dei provvedimenti di cui all'art. 2447 cod. civ. adottati dall'assemblea straordinaria in data 23.10.2007, che aveva deliberato la riduzione del capitale e la trasformazione della società in una srl, la copertura delle perdite con l'utilizzo delle riserve del patrimonio netto e la riduzione del capitale sociale, la società era tornata in bonis con un patrimonio netto positivo di euro 115.000, sicché la successiva messa in liquidazione, avvenuta in pari data, era stata decisa non per la perdita del capitale sociale, ma per la mancanza di prospettive di una gestione economica, a causa di iniziative anticompetitive poste in essere da ditte concorrenti. La Corte distrettuale avrebbe altresì trascurato di considerare che nella specie non ricorreva alcuno degli indici dello stato di insolvenza, atteso che, alla data della messa in liquidazione, non vi erano state revoche del credito, la società godeva di quattro affidamenti bancari e l'accesso al credito era agevole, non erano state intraprese azioni esecutive da parte di eventuali creditori;
inoltre, FA continuava ad adempiere alle proprie obbligazioni, e, tramite la stipula del contratto di affitto di azienda, aveva ceduto alla società OR srl i contratti di franchising con i negozi affiliati che generavano perdite. Ancora, la sentenza impugnata non aveva tenuto conto della analitica ricostruzione del patrimonio della società operata dal consulente della difesa, il quale aveva rilevato come - a differenza di quanto affermato dal curatore fallimentare - solo una minima percentuale dei crediti della società risultava irrecuperabile. Inoltre, non avrebbe considerato le deduzioni difensive in ordine ai rilievi del curatore circa le immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio, il cui valore sarebbe stato erroneamente desunto dal valore di realizzo attraverso le vendite tipiche delle procedure concorsuali. Anche le considerazioni circa l'asserita sopravvalutazione delle immobilizzazioni immateriali non avrebbero tenuto conto delle prospettazioni difensive. La Corte territoriale avrebbe fondato le proprie valutazioni su due sentenze pronunciate nel giudizio civile promosso dal fallimento FA nei confronti degli imputati, estrapolando i dati della CTU in esse riportati, senza che tale consulenza sia mai stata prodotta in sede penale, né oggetto di contraddittorio. La ricorrente deduce, inoltre, l'inutilizzabílità di tali sentenze, per violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen., atteso che le stesse non sarebbero definitive. 3 Si sostiene, altresì, che lo stato di insolvenza si sarebbe palesato solo in sede di redazione del bilancio al 31.12.2009, allorché si era preso atto del protrarsi dei tempi per il recupero giudiziario dei crediti e il socio unico, la Tidegreen LLC, non aveva accordato il finanziamento richiesto dal liquidatore EL. Sotto un secondo profilo si deduce l'assenza di motivazione in relazione alle deduzioni difensive con cui si evidenziava l'inattendibilità dei giudizi espressi dal primo liquidatore della società, FA EL, nei fax inviati alla HL e all'avv. Serra sullo stato economico della FA e da cui la Corte d'appello aveva dedotto la sussistenza dello stato di insolvenza già al momento della messa in liquidazione. In particolare, la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del comportamento dallo stesso tenuto durante il suo incarico e che contrastava con il tenore delle suddette comunicazioni, avendo egli provveduto, tra l'altro, a pagare tutti i creditori chirografari utilizzando gli affidamenti bancari. Ha rilevato, altresì, l'assenza di motivazione in ordine alla doglianza con cui si evidenziava la contraddittorietà tra la ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza e la mancata attribuzione di responsabilità a carico dei due liquidatori che avevano preceduto il Rosellíní, nessuno dei quali aveva avanzato richiesta di fallimento. Con riguardo alla condotta contestata al punto 1) del capo di imputazione, concernente la cessione alla società OR del contratto di leasing avente ad oggetto porzione di un immobile sito in Firenze, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe desunto il valore di tale immobile dalla perizia elaborata nell'ambito della procedura fallimentare e da quella effettuata nel giudizio civile, senza tenere in alcun conto, se non in modo parziale ed errato, le valutazioni espresse nelle due perizie di stima della difesa, la cui attendibilità sarebbe invece confermata dal prezzo cui la OR aveva successivamente ceduto il contratto di leasing e che aveva determinato una perdita ingente per tale società. Proprio tale perdita, secondo la difesa, porterebbe ad escludere ogni addebito nei confronti della ricorrente. Quanto alla condotta di cui al punto 2), con cui si contesta l'impiego di circa 480.000 euro pervenuti durante la liquidazione per effettuare pagamenti indicati dall'imputata, necessari per consentire la prosecuzione della società OR, si lamenta l'omessa considerazione delle censure difensive con cui si evidenziava che parte consistente di tali somme era stata utilizzata dai precedenti liquidatori della società, dott. EL e d.ssa IS. Con riguardo alle disposizioni che KA AR, per conto della HL, dava al EL sui pagamenti da effettuare, la difesa sostiene che destinatari ne sarebbero stati non i creditori della OR, come sostenuto dalla sentenza impugnata, ma i clienti della FA e che si trattava di crediti sorti anteriormente al subentro della società OR nella 4 gestione del ramo d'azienda. In tal senso deponevano le dichiarazioni rese in dibattimento dalla AR. Del tutto assente sarebbe la motivazione in ordine alle deduzioni difensive concernenti la condotta di cui al punto 3) del capo di imputazione, in relazione al quale la sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado, senza considerare la documentazione relativa alla legittimità delle compensazioni opposte dalla OR alla FA a fronte delle vendite intercorse tra le due società. Analoga omissione è denunciata con riguardo alla condotta di cui al punto 4) dell'imputazione, concernente la vendita frazionata del magazzino, realizzata in danno della FA. La Corte territoriale non avrebbe considerato che al momento della nomina del Roselliní il contratto di affitto di azienda, che prevedeva la cessione di prodotti dalla fallita alla OR al prezzo di costo maggiorato del 10%, era già in corso. Inoltre, non avrebbe considerato che non sarebbe stato possibile prevedere la cessione dell'intero magazzino in ragione della peculiarità dei beni, trattandosi di arredi e macchinari per centri estetici affiliati che già erano allestiti. La ricorrente ha altresì rilevato che dal ricavo conseguito dalla vendita di tali prodotti emergerebbe che essi erano stati venduti al prezzo indicato nel contratto di affitto. 3.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. Invero, fino al momento in cui l'imputata aveva rivestito il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione della FA, e cioè fino al 23.10.2007, ella non poteva avere consapevolezza del dissesto della società, in quanto questo non si era manifestato. Inoltre, le operazioni asseritamente dolose erano state compiute successivamente a tale data. In ogni caso, esse si erano rivelate vantaggiose per la fallita e non per la OR e, comunque, non avevano né generato il dissesto della FA, né lo avevano aggravato. 3.3. Il terzo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. La ricorrente attacca la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la proposizione dell'azione in sede civile da parte della curatela nei confronti degli imputati avesse determinato la revoca della costituzione di parte civile nel processo penale sul presupposto della mancanza di identità del petitum delle due azioni. Secondo la difesa, la domanda proposta dalla curatela in sede civile sarebbe comprensiva anche del danno provocato dalla cessione frazionata del magazzino, come emergerebbe dalla sentenza della Corte d'appello civile, la quale aveva quantificato il danno attraverso la differenza matematica del patrimonio netto alla data del fallimento rispetto a quello alla data della conoscibilità dello stato di 5 insolvenza, il quale - secondo la prospettazione difensiva - ricomprenderebbe necessariamente anche il magazzino. 4. Il ricorso proposto da EL RI svolge quattro motivi di censura. 4.1. Il primo motivo lamenta vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza della FA srl al momento della messa in liquidazione della stessa alla data del 23.10.2007, nonché in relazione alla omessa valutazione dei motivi d'appello. Il ricorrente, premessa la diversità della nozione di insolvenza rispetto a quella di crisi aziendale, lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe esplicitato le ragioni della ritenuta decozione della società, né si sarebbe confrontata con i dati tecnici, concernenti í crediti extra contabili, e neppure con rilievi dei consulenti di parte. Inoltre, non avrebbe dato risposta alle censure difensive con cui si deduceva l'inattendibilità del teste EL, le cui comunicazioni alla HL e all'avv. Serra erano state valutate dalla Corte territoriale come elemento da cui desumere detta insolvenza, laddove lo stesso aveva comunque svolto una significativa attività liquidatoria. Deduce altresì l'inutilizzabilità, per violazione degli artt. 238-bis e 191 cod. proc. pen., delle sentenze pronunciate nel giudizio civile richiamate dalla sentenza impugnata, in quanto prive di definitività. 4.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Al momento dell'assunzione dell'incarico di liquidatore della società, il EL non era consapevole dello stato di insolvenza della FA, di cui non ricorrevano i presupposti. L'imputato rileva, inoltre, che la sua nomina risaliva al maggio 2008 e che egli aveva proseguito l'attività di liquidazione già iniziata dai due liquidatori che prima di lui si erano avvicendati nella carica, il EL e la IS, i quali avevano svolto attività di dismissione del patrimonio e di liquidazione, effettuando pagamenti a creditori privilegiati e chirografari. Doveva pertanto escludersi il ruolo di esecutore consapevole di un progetto di dismissione della società in favore di OR. 4.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo in relazione alle singole operazioni contestate, che non sarebbe ravvisabile a fronte della dimostrata utilità per la FA delle operazioni contestate e tutt'altro che proficue per OR. Riguardo alla cessione del contratto di leasing immobiliare, la sentenza impugnata fonderebbe le proprie valutazioni sulle perizie di stima disposta in sede civile e sul raffronto tra l'operazione effettuata dal EL e l'ipotetico realizzo che sarebbe stato ricavato dalla vendita dell'immobile oggetto di leasing da parte della curatela. 6 Quanto ai pagamenti contestati al punto 2) dell'imputazione, la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con le deduzioni difensive che evidenziavano che i fornitori indicati dalla mail inviata al EL da KA AR erano in realtà clienti di FA e che i pagamenti si riferivano a forniture effettuate nei confronti di tale società. Con riguardo alla contestazione di cui al punto 3) si sostiene che la consulenza di parte aveva evidenziato che dei pagamenti effettuati per la somma di 480.000 euro, circa la metà si riferiva a pagamenti fatti dai due precedenti liquidatori e che la compensazione dei crediti effettuata era legittima. Per il punto 4), si deduceva l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato, avendo EL dato esecuzione al contratto stipulato prima del suo subentro. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta il vizio di violazione dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione riguardo alla mancata estromissione della parte civile per il danno da cessione frazionata del magazzino, con censure sovrapponibili a quelle già esposte dalla ricorrente HL alle quali si rinvia. 5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. 6. La Curatela del fallimento Sefatel srl, ha depositato una memoria con la quale rileva l'infondatezza della eccezione di inammissibilità della costituzione di parte civile, rilevando come la stessa fosse stata proposta tardivamente aviti al giudice di primo grado. Nel merito essa sarebbe comunque infondata, come rilevato nel giudizio civile dalla Corte d'appello di Firenze, ove era stata sollevata eccezione speculare. Invero, il giudice civile aveva ritenuto che non sussistevano í presupposti di cui all'art. 75, comma 1, cod. proc. pen., atteso che non vi era identità di petitum tra l'azione proposta in sede civile e quella avanzata in sede penale. 7. Con memoria in data 27.01.2025, la ricorrente HL ha svolto ulteriori argomentazioni in replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per raccoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati e devono pertanto essere rigettati. 2. Occorre muovere dalla premessa che l'esito conforme delle decisioni pronunciate nei due gradi di giudizio consente di operare una lettura congiunta 7 delle sentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte. Ricorre, invero, la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex plurimis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. 3. È altresì necessario rilevare che, benché la sentenza impugnata richiami singoli passaggi motivazionali del provvedimento di primo grado, è da escludersi che essa possa ricondursi alla categoria degli atti processuali per relationem. Al riguardo questa Corte regolatrice ha precisato che l'appello - a differenza del ricorso per cassazione - introduce un giudizio a critica libera, nel quale i motivi di impugnazione non sono predeterminati o tipizzati dal legislatore;
il giudice di appello, infatti, pur nell'ambito del principio di devoluzione, possiede una cognizione piena con incondizionato accesso agli atti dell'istruttoria ed agli elementi acquisiti al processo, cui può e deve attingere per confrontarsi con le argomentazioni della difesa, condividendole o dissentendo da esse. In presenza di un atto di appello che non sia da ritenere inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche ove l'atto di gravame riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto devoluto (ex plurimis, Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406 - 02; Sez. 2, n. 43496 del 17/09/2021; Sez. 2, n. 20451 del 04/02/2020; Sez. 2, p. 39486 del 07/05/2020; Sez. 2, n. 254 del 12/07/2019). Ciò posto, si è precisato che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: a) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, ad un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimenti di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
c) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione 8 (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216664; Sez. 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Rv. 2 1839). Tali considerazioni impongono di escludere, nel caso di specie, la sussistenza di una sentenza di appello motivata per relationem, essendo i richiami alla decisione di primo grado operata dai giudici di appello circoscritti a limitati e puntuali aspetti descrittivi, ricorrendo per il resto ampia e autonoma motivazione in ordine alle censure svolte con gli atti di appello. 4. Ancora in via preliminare, è necessario richiamare il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui con il ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.,2021, F., 9 Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01). È conseguentemente sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. 5. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche è possibile esaminare le censure prospettate. Gli imputati sono chiamati a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose di cui all'art. 223, comma, n. 2, legge fall. Tali operazioni, secondo la giurisprudenza di legittimità, attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria dell'impresa, e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente, non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione, che può anche non esserci), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Rv. 279071 - 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247316). A differenza della bancarotta patrimoniale - in cui la condotta distrattiva (o dissipativa) deve consistere in una diminuzione del patrimonio sociale, a prescindere dalla circostanza che abbia determinato il fallimento, che è sufficiente intervenga - nella bancarotta impropria cagionata da operazioni dolose, queste, che non necessariamente costituiscono distrazione o dissipazione di attività, devono porsi in nesso eziologico con il fallimento;
ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, non è l'immediato depauperamento della società, bensì la creazione, o l'aggravamento, di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della società (in tal senso, Sez.5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv.262188, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223, comma secondo n. 2, legge fai!. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano, comunque, un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa). Le sentenze di merito hanno concordemente ravvisato nella condotta degli imputati gli estremi di tale delitto per aver posto in essere una serie di atti destinati ad aggravare il dissesto della società FA srl in liquidazione. 10 6. Il primo motivo del ricorso HL e il primo motivo del ricorso Roselliní, in quanto svolgono analoghe censure, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. Entrambi denunciano il vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto plurimi profili. Innanzitutto, gli imputati contestano la nozione di insolvenza accolta dalla Corte territoriale, nonché la sussistenza di tale condizione al momento in cui la FA fu posta in liquidazione nonché al momento in cui fu nominato liquidatore il EL. 6.1. Le censure sono infondate. Esse, invero, si risolvono nella riproposizione delle medesime doglianze già puntualmente e adeguatamente valutate sia dai giudici di primo grado, sia dalla Corte d'appello la quale - ha differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti - si è con esse confrontata, ritenendole infondate. In particolare, i giudici del merito hanno correttamente ritenuto che lo stato di insolvenza ricorre allorché la società versi in uno stato non transitorio di impotenza funzionale a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si manifesta nella impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali;
hanno, inoltre, puntualmente individuato gli elementi in ragione dei quali hanno ritenuto che la FA versasse in tale condizione già al momento della sua messa in liquidazione, escludendo che si trattasse di una semplice crisi aziendale. In particolare, la Corte territoriale ha dato conto della circostanza che già nel verbale del consiglio di amministrazione della società in data 10 ottobre 2007, risultava che la HL aveva dato atto della perdita di gestione per oltre 127 mila euro nel corso dei primi sette mesi di attività del 2007; dell'esistenza di crediti divenuti inesigibili;
dell'appostazione di un fondo svalutazione dei crediti di euro 850 mila;
dell'esistenza di prodotti e attrezzature non più commerciabili e destinati allo smaltimento;
di un livello di ricavi tale da non consentire il mantenimento della struttura organizzativa e commerciale della società; dell'impossibilità di adempiere agli impegni derivanti dai contratti di franchising, e di assicurare il mantenimento dei posti di lavoro per i dipendenti. Proprio il quadro tratteggiato da tali dichiarazioni è stato ineccepibilmente valorizzato dalla Corte territoriale come dimostrativo della situazione di dissesto in cui la società versava già al quel momento. Inoltre, è stata rinvenuta conferma di tale situazione nelle dichiarazioni di FA EL, il primo liquidatore della FA, nominato il 1.10.2007, e rimasto in carica per pochi mesi, il quale, nei fax inviati alla HL nel gennaio 2008, aveva evidenziato come la situazione debitoria della società fosse «più grave del previso, in quanto la società ha contratti attivi che non vengono onorati», clienti che oppongono la richiesta di pagamento 11 e «debiti correnti che non dispongono della liquidità necessaria per la copertura». Aveva altresì affermato di ravvisare in tale condizione lo stato di insolvenza della società e la necessità di procedere con l'istanza di fallimento in proprio (fax del 07/01/2008). Inoltre, nel fax del 14/01/2008 aveva ribadito l'impossibilità di gestire la liquidazione chiedendo la sua immediata sostituzione «in quanto di fatto la liquidazione ed il portafoglio attivo vengono amministrati da terzi». Tali affermazioni sono state sostanzialmente ribadite dal Capelli in dibattimento, secondo quanto emerge dalla sentenza di primo grado. Inoltre, si è correttamente escluso che tali dichiarazioni si ponessero in contraddizione rispetto alle condotte tenute dal medesimo liquidatore, il quale aveva eseguito pagamenti in favore dei creditori della società; si è infatti rilevato che egli, avendo seguito l'ordine dei privilegi e pagato stipendi e tredicesime dei dipendenti, nonché i debiti INPS, aveva agito secondo «modalità consone ad una gestione liquidatoria» (pag. 16 della sentenza di primo grado), in ciò distinguendosi la sua posizione rispetto a quella del EL. Ulteriore conferma dello stato di dissesto della FA è stata rinvenuta dai giudici dell'appello nei dati di bilancio al 31.12 2007, escludendosi che i rilievi sollevati dai ricorrenti con l'appello potessero portare a conclusioni diverse, stante il carattere incerto dei crediti extracontabili richiamati dalle difese e la presenza di consistenti debiti gravanti sulla società a 12 mesi (per euro 3.042.747), comunque superiori ai crediti (di importo pari a euro 2.139.966). Infine, a conferma delle conclusioni già raggiunte, la Corte territoriale ha richiamato gli esiti della CTU disposta nel giudizio civile promosso dal fallimento FA contro gli odierni imputati, dalla quale era emerso che già alla data di messa in liquidazione della società (23.10.2007), il deficit patrimoniale ammontava almeno a euro 143.746,33. A ciò si aggiunga che - come evidenziato dai giudici di primo grado - nel dicembre 2007 e nel gennaio 2008 IC e NT SA avevano revocato gli affidamenti bancari, cui altre revoche erano seguite nei mesi successivi, deducendosene la compromissione della liquidità disponibile e che, già anteriormente la società aveva maturato ingenti debiti fiscali (pagg. 24-25 sentenza di primo grado). Del tutto fuori fuoco è la censura con cui i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen., il quale regola l'efficacia ai fini della prova dei fatti accertati in sentenze divenute irrevocabili, stabilendo che esse devono essere valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3. In disparte la considerazione che l'applicabilità della disposizione richiamata anche con riferimento alle sentenze civili è oggetto di controversia in dottrina ed in giurisprudenza (in senso negativo, ex plurimis, Sez. 3, n. 17855 del 12 19/03/2019, Cavelli, Rv. 275702 - 01; Sez. 5, n. 41796 del 17/06/2016, Crisafulli, Rv. 268041-01; Sez. 5, n. 14042 del 04/03/2013, Simona, Rv. 254981-01. In senso favorevole, Sez. 3, n. 1628 del 28/10/2015, dep. 2016, Campedelli, Rv. 266328-01; Sez. 6, n. 10210 del 24/02/2011, Musumeci, Rv. 249592-01; Sez. 3, n. 39358 del 24/09/2008, Sciacchitano, Rv. 241038-01), si osserva che, nella specie, assume rilievo dirimente la circostanza che le sentenze pronunciate nel giudizio civile nei confronti degli odierni imputati, oltre a non essere definitive, non sono state in alcun modo utilizzate ai fini della prova di un fatto in esse accertato. Piuttosto, ad esse - ed anzi alla CTU disposta nel processo civile di responsabilità - i giudici del merito hanno fatto riferimento come elemento per corroborare la conclusione cui erano pervenuti sulla base di elementi acquisiti nel processo penale in ordine allo stato di dissesto in cui versava la fallita alla data del 23 ottobre 2007. In definitiva, a fronte del quadro dettagliatamente ricostruito dalle sentenze di merito in modo logicamente corretto e coerente con le risultanze probatorie, le censure prospettate dai ricorrenti si risolvono sostanzialmente in doglianze prevalentemente in fatto, che sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità. 6.2. Infondate sono altresì le censure rivolte avverso la ritenuta sussistenza della condotta contestata al punto 1) del capo di imputazione, in relazione alla cessione alla società OR srl del contratto di leasing immobiliare per una somma inferiore al valore dell'immobile, e comunque non interamente corrisposta. I rilievi difensi si appuntano sulle modalità di determinazione di tale valore, avendolo la Corte territoriale parametrato alle risultanze della CTU disposta nel giudizio civile e senza tenere in alcun conto le perizie di parte. Si deve al riguardo osservare che, non solo la Corte territoriale ha dato atto di aver preso in considerazione dette perizie, ed in particolare quella del consulente Mancini, rilevando tuttavia che essa faceva riferimento ai valori OMI, i quali forniscono indicazioni di massima e non possono sostituire la stima diretta eseguita dal perito, ma risulta dirimente la considerazione operata dalla sentenza impugnata la quale ha ritenuto che, a prescindere dal valore dell'immobile, era la stessa cessione dei contratti di leasing a non comportare alcun vantaggio alla FA;
vantaggio che invece sarebbe conseguito alla tempestiva dichiarazione di fallimento. In tal senso, e ancora più chiaramente, i giudici di merito hanno coerentemente affermato l'irrilevanza delle divergenze in ordine al valore dell'immobile, atteso che era l'operazione complessiva a determinare l'aggravamento del dissesto della FA (pag. 30 sentenza di primo grado, nonché pagg. 23 e 24 della sentenza impugnata). 6.3. Infondate sono le censure svolte con riguardo al punto 2) dell'imputazione, nel quale si contesta l'impiego di somme pari ad euro 480.000, 13 pervenute durante la fase di liquidazione della società fallita, per eseguire i pagamenti indicati dalla HL per la prosecuzione dell'attività della OR. Quanto alla lamentata omessa considerazione dei motivi di appello con cui si deduceva che parte consistente di tali somme era stata utilizzata dai precedenti liquidatori della società, il dott. EL e la d.ssa IS, i quali non erano stati tuttavia incriminati, si rileva che già la sentenza di primo grado, cui la decisione impugnata rinvia, aveva sottolineato che costoro erano rimasti in carica per un arco temporale assai ridotto e che, come affermato dallo stesso consulente di parte Mancini, non avevano operato con meccanismi compensativi tra FA e OR, a differenza di quanto fatto dal EL. Inoltre, l'attività di costui aveva avuto durata temporale ben più ampia ed aveva riguardato in massima parte i rapporti tra le due società (pag. 34-35 della sentenza di primo grado). La sentenza impugnata ha, altresì, correttamente rilevato che l'imputazione si incentra sui pagamenti effettuati dal EL secondo le indicazioni della HL necessari per la prosecuzione dell'attività di OR e pertanto sulla qualificabilità di tali pagamenti quali operazioni dolose ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. Non consentita in sede di legittimità risulta invece la doglianza con cui si contesta l'interpretazione delle dichiarazioni rese da KA AR, in ordine al significato delle direttive da essa impartite tramite mail al EL, con riguardo ai creditori da pagare;
tale censura, invero, tende ad ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, a fronte della motivazione logica e congruente resa sul punto. Da dette dichiarazioni si è ineccepibilmente desunto sia che le somme pervenute durante la fase di liquidazione della FA venivano utilizzate per effettuare pagamenti in favore della OR, sia la intromissione della HL nell'attività liquidatoria della fallita, a tutto vantaggio della OR. Invero, la diversa interpretazione prospettata dai ricorrenti, specificamente presa in considerazione da entrambi i giudici del merito, si scontra - come correttamente rilevato dalla decisione impugnata - con il testo delle e-mail prodotte in giudizio, dal cui tenore emergeva chiaramente che le indicazioni di pagamento rivolte al Roselliní provenivano dalla HL e che i beneficiari di tali pagamenti erano creditori della OR. 6.4. La censura concernente il punto 3) del capo di imputazione, con la quale si contesta il difetto di motivazione in ordine alle argomentazioni difensive, essendosi la Corte territoriale limitata a rinviare alla sentenza di primo grado, è infondato. Il semplice richiamo, ancorché sintetico, a singoli passaggi motivazionali del provvedimento del Tribunale risulta legittimo, avendo comunque i giudici d'appello affrontato e autonomamente valutato la questione dei pagamenti effettuati dalla 14 fallita in favore dei creditori della OR, evidenziando come il EL, su specifiche indicazioni della HL, provvedeva ad effettuare pagamenti dei fornitori della OR (pagg. 24-25 della sentenza impugnata). Si consideri inoltre che il Tribunale aveva puntualmente esaminato e valutato le considerazioni critiche svolte dalla difesa e sostanzialmente riproposte con l'atto di appello, laddove - richiamando le dichiarazioni del curatore fallimentare - aveva evidenziato che, rispetto agli importi fatturati da FA a fronte delle vendite effettuate alla OR, alcuni venivano pagati per circa 170 mila euro, mentre buona parte della differenza era operata in compensazione con crediti derivanti da pagamenti fatti da OR a creditori di FA. I giudici di primo grado hanno, inoltre, escluso la rilevanza dell'argomento difensivo per cui il Tribunale di Firenze aveva respinto la domanda di fallimento di OR presentata dalla curatela del fallimento FA, evidenziando come la delibazione del Tribunale non si fosse estesa all'accertamento del credito vantato dalla curatela (pagg. 34-35 sentenza di primo grado). 6.5. Le doglianze relative alle condotte contestate al punto 4), concernenti la vendita frazionata del magazzino di FA a tutto vantaggio della OR, sono infondate. La Corte territoriale ha richiamato le risultanze della relazione redatta dal curatore fallimentare, dalla quale emergeva che la società fallita aveva dovuto affrontare ingenti spese di custodia, nonostante che, trattandosi di prodotti commerciabili solo in forza di contratto di licenza trasferito alla OR, solo quest'ultima, ovvero la licenziante avrebbero potuto acquistare tali prodotti;
inoltre, tempi e quantità di cessione erano stabiliti unicamente dalla OR, alla quale, per di più, i prodotti erano venduti senza applicare la maggiorazione contrattuale prevista. La sentenza impugnata, inoltre, facendosi carico dei rilievi difensivi, con cui si sosteneva che il EL si sarebbe limitato a dare attuazione ad un contratto che non era stato dal medesimo stipulato, ha sottolineato come l'imputato, anziché richiedere tempestivamente il fallimento, pur in presenza della situazione di dissesto, aveva protratto indebitamente per oltre due anni la liquidazione della società, in tal modo aggravandone il dissesto e rinvenendo proprio in tale condotta gli estremi del reato contestato. 7. Il secondo motivo del ricorso HL e il secondo e il terzo motivo del ricorso EL, con cui si contesta la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sono infondati. 7.1. Secondo l'insegnamento di questa Corte regolatrice, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. attengono al comportamento degli amministratori che cagionino il dissesto con abusi o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero con atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" 15 economico-finanziaria della impresa;
l'elemento soggettivo richiesto, pertanto, non è la volontà diretta a provocare lo stato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volontà del comportamento sopra indicato (Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, dep. 1999, Carrino G, Rv. 212613). Questa Corte ha inoltre affermato che in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, che si sostanzia in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell'astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a., Rv. 247315). Nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrína, Rv. 265510). 7.2. La Corte d'appello si è attenuta a tali principi. Dopo avere compiutamente ricostruito le vicende che hanno coinvolto la FA e i suoi rapporti con la OR, ha messo in luce la circostanza che HL, socia e presidente del consiglio di amministrazione della fallita fino all'ottobre 2007, allorché cedeva le proprie azioni al socio di minoranza (Tidegreen LLC), e dal dicembre dello stesso anno amministratrice della OR, aveva costantemente preso parte a tutte le operazioni poste in essere dalla FA a sostanziale vantaggio della OR. La sentenza impugnata ha sottolineato come proprio dalla relazione svolta dall'imputata al consiglio di amministrazione della fallita emergeva che la stessa fosse ben consapevole dello stato di insolvenza in cui versava la società già a quel momento e come, trovando nel EL un liquidatore compiacente, aveva procrastinato tale situazione per circa due anni, nel frattempo ponendo in essere le attività che avevano portato ad aggravare il dissesto della società. La partecipazione, ed anzi la stessa ideazione di tali condotte da parte dell'imputata è chiaramente evidenziata dalle dichiarazioni del liquidatore EL, il quale aveva affermato che i suoi referenti per la liquidazione erano la HL e l'avv. Serra, suo legale (pa9. 17 della sentenza di primo grado); dalle disposizioni che costei dava al Rosellil‘n ordine ai pagamenti da effettuare in favore dei creditori di OR e più in generale dall'intreccio dei rapporti tra le due società, indirizzati a vantaggio dellik OR di cui ella era amministratrice. 7.3. Analoghe considerazioni valgono con riguardo al EL. Anche in tal caso, la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che quanto meno alla data 16 di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2007, il ricorrente aveva avuto consapevolezza della situazione in cui versava la società e, anziché avanzare istanza di fallimento, aveva posto in essere le operazioni descritte, che avevano determinato un ulteriore aggravamento del dissesto della FA. Inammissibili risultano le censure volte a sostenere la astratta vantaggiosità dei singoli atti di disposizione compiuti durante la gestione dell'imputato, atteso che le stesse si risolvono in una non consentita lettura alternativa del materiale probatorio, che - come si è più sopra evidenziato - i giudici di merito hanno ricostruito e valutato in modo logico e coerente. 8. Il terzo motivo del ricorso HL e il quarto motivo del ricorso EL, con i quali si afferma la inammissibilità della costituzione di parte civile della curatela del fallimento FA, sono infondati. 8.1. Questa Corte regolatrice ha da tempo chiarito i rapporti intercorrenti fra l'azione risarcitoria esercitata nel processo civile e quella proposta in sede penale, osservando che deve escludersi che il danneggiato dal reato che abbia esercitato l'azione risarcitoria nel processo civile sia legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale per far valere ulteriori (e diversi) profili di danno derivanti dalla stessa causa, qualora sia intervenuta la pronuncia di una sentenza di merito, anche non passata ,-- V in giudicato, nella sede civile (Sez. 2, n. 7126 del 26/05/2000, Ferri, Rv. 216356; più recentemente, Sez. 4, n. 24215 del 19/05/2015, Petteruti e altro, Rv. 263735). L'effetto preclusivo sancito dall'art. 75, comma 1, cod. proc. pen., in base al quale il trasferimento dell'azione civile nel processo penale comporta l'automatica rinuncia agli atti del giudizio civile che, di conseguenza, deve essere dichiarato estinto, opera nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di merito, anche non definitiva, nel giudizio civile e allorché tra l'azione promossa in sede civile e quella esercitata con la costituzione di parte civile nel processo penale sussista identità di soggetti e di causa petendi (Sez. 4, n. 35604 del 28/05/2003, BB e altro, Rv. 226370; Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, dep. 2014, Montalti, Rv. 258201 - 01). 8.2. Nel caso di specie corretta risulta la conclusione cui sono pervenuti entrambi i giudici del merito, i quali hanno ritenuto che la domanda di risarcimento del danno proposta dalla curatela in sede civile aveva un oggetto diverso rispetto a quella proposta nel presente procedimento penale, la quale attiene unicamente alle condotte contestate al punto 4) dell'imputazione, concernenti la cessione frazionata del magazzino e oggetto di contestazione suppletiva all'udienza del 23.10.2014. Tale conclusione risulta confermata dalla decisione assunta nel giudizio civile dalla Corte d'appello di Firenze (il cui contenuto è riprodotto nella 17 memoria della parte civile), la quale ha escluso che la costituzione di parte civile della curatela nel presente giudizio penale aveva determinato il trasferimento in quella sede dell'azione civile sul rilievo della diversità di oggetto delle due domande. Ha infatti evidenziato che la domanda proposta dalla curatela nel giudizio civile ha ad oggetto «il mancato ricorso alla procedura fallimentare e la consumazione di somme realizzate nel periodo 2007-2011» (tra cui la cessione di contratti di leasing immobiliare e mobiliare), mentre la domanda avanzata in sede penale è circoscritta alla condotta di cessione frazionata del magazzino in favore della OR. Tale constatazione, operata dal giudice civile, priva di valore i rilievi difensivi, confermando la correttezza della decisione assunta nel presente giudizio dai giudici del merito. 9. Alle considerazioni svolte consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio. Consegue, altresì, la condanna dei medesimi imputati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che, tenuto conto dell'impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivo.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile curatela fallimento FA che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 07/02/2025.