Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2002, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
0 1 560 /02 REPUBBLICA ITALIADA IN NOME DEL PO LO I CORTE SUP M DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI ca dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ☑Dott. Aldo VESSIA Presidente aggiunto - R.G.N. 3329/01 Presidente di sezione Cron.2018 Dott. Francesco AMIRANTE CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere- Rep. Dott. Francesco Dott. Antonio VELLA -Consigliere- Ud.15/11/01 Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere- Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO - Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Consigliere- Dott. Michele VARRONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OS LEONARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO AMBROSIO 4, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BELLOMI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIO CONTICELLI, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente contro 2001 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI FIRENZE, .593 CONSIGLIO -1- J PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati avverso la decisione n. 244/00 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 13/12/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Giulio CONTICELLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con ricorso al Consiglio nazionale forense l'avv. Leonardo Rossi si opponeva alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi tre, inflittagli, il 19 febbraio 1997, dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze in relazione a due diversi episodi. Il Consiglio nazionale forense, con la decisione depositata il 13 dicembre 2000, accoglieva il ricorso dell'avv. Rossi per uno dei due episodi e lo rigettava per l'altro, riducendo la sanzione della sospensione alla durata di mesi due. La responsabilità disciplinare dell'avv. Rossi era dal Consiglio nazionale affermata per la “violazione degli artt. 12 e 38 legge professionale: - per avere ricevuto nell'anno 1995 la sig.ra ER EL presso la Carrozzeria G.T.S. di Montemurlo, ove, ogni mercoledì, l'avv. Rossi si recava per ricevere i clienti segnalatigli dal - per avere presentato alla stessa sig.ra titolare di detta carrozzeria;
EL, a conclusione della propria attività professionale, una notula non rispondente alla tariffa professionale, né contenente dettagliata specificazione e giustificazione delle proprie pretese”. Il Consiglio nazionale affermava che l'importo richiesto dall'avv. Rossi alla sig.ra EL “non era certamente adeguato alla qualità dell'opera prestata ed all'impegno profuso”, né “proporzionato al valore dei danni conseguenti al sinistro stradale”; in ordine alla "frequentazione da parte dell'avv. Rossi della carrozzeria al fine di reperire clientela, riteneva che le dichiarazioni rese dalla EL al Consiglio dell'Ordine di Firenze erano "assolutamente attendibili" e meritavano 3 "piena credibilità rispetto al contenuto delle deposizioni dei testi addotti a difesa (segretaria e carrozziere)". Avverso la decisione del Consiglio nazionale forense l'avv. Leonardo Rossi ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione. 1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione, da parte della decisione impugnata, delle norme vigenti in materia di inderogabilità della tariffa forense, sostenendo che la nota spese da lui presentata alla sig.ra EL rispettava la detta tariffa nelle singole 5 voci (che nel ricorso vengono analiticamente esaminate) e nella somma complessiva richiesta. Deduce, altresì, la violazione dell'art.2233, primo کھا e secondo comma, c.c., in ordine alla pattuizione consensuale del corrispettivo, osservando che il compenso chiesto dall'avv. Rossi era stato inizialmente accettato dalla sig.ra EL. Il motivo di ricorso è infondato. Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., di recente, le sentenze di queste Sezioni unite 25 maggio 1999 n.289; 22 marzo 1999 n.175; 18 marzo 1999 n.148), le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono ricorribili per cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (art.56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 convertito dalla legge 22 gennaio 11934 n.36 e art. 111 della Costituzione), con la conseguenza che detto rimedio non è esperibile per denunziare, ex art.360 n.5 c.p.c., 4 l'inadeguatezza o altri vizi della motivazione, ferma restando, peraltro, la possibilità che tali vizi si risolvano in una violazione di legge, come nel caso di totale mancanza o di mera apparenza della motivazione, il quale concreta l'inosservanza dell'obbligo, imposto al giudice dall'art. 132 n.4 c.p.c., di esporre concisamente i motivi in fatto ed in diritto della decisione. In ordine al mancato rispetto della tariffa professionale, da parte della nota spese presentata dal ricorrente avv. Rossi alla sua cliente sig.ra EL, la decisione impugnata ha affermato che "la documentazione prodotta dall'avv. Rossi si limita a due lettere spedite per conto della cliente” e, in relazione a siffatta prova, ha ritenuto che l'importo richiesto dall'avvocato (L.3.417.500) "non era certamente adeguato alla qualità з dell'opera prestata ed all'impegno profuso”, né “proporzionato al valore и dei danni conseguenti al sinistro stradale". Tutte le altre voci incluse nella nota spese redatta dall'avv. Rossi sono state ritenute dal Consiglio nazionale prive di giustificazione ovvero di “dettagliata specificazione", secondo quanto indicato nel capo di incolpazione. Questa motivazione non può giudicarsi inesistente o meramente apparente. La mancata analisi, da parte della decisione impugnata, delle singole voci incluse nella nota spese dell'avv. Rossi - che nel ricorso viene analiticamente compiuta al fine di dimostrare che la detta nota non - trova il proprio fondamento violava la tariffa professionale nell'accertamento di fatto - rientrante nei poteri del giudice del merito – che l'attività professionale documentata dall'avv. Rossi si è limitata alla spedizione di due lettere per conto della cliente. Il controllo sul rispetto della tariffa legale, che il ricorrente chiede a questa Corte, presuppone che le voci della nota spese da lui presentata alla cliente siano corrispondenti in fatto all'attività da lui compiuta, presupposto che non può essere accertato in questa sede di legittimità. Per quanto attiene alla dedotta violazione dell'art.2233 c.c., è sufficiente osservare che irrilevante è l'eventuale accettazione, da parte della cliente, del compenso chiesto dall'avvocato, perché l'autonomia privata prevista dalla citata disposizione normativa trova un limite nell'inderogabilità dei massimi della tariffa forense, onde il superamento dei detti massimi, anche se accettato dal cliente, concretizza un illecito disciplinare. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di کیا legge (artt. 1176 e 2236 c.c.), che egli ravvisa nell'avere il Consiglio nazionale forense valutato esclusivamente la deposizione della sig.ra EL, disattendendo quanto era stato deposto dai testi NÒ e NN, le cui dichiarazioni, trascritte nel ricorso, dimostrano la "eccezionalità, occasionalità e casualità dell'incontro" tra l'avv. Rossi e la EL, escludendo pertanto la pluralità di fatti indicati nel capo di incolpazione. In tal modo la decisione impugnata è incorsa anche nel vizio di omesso esame di punti decisivi della controversia (art.360 n.5 c.p.c.). Il ricorrente, poi, lamenta l'omissione di motivazione in ordine "alla quantificazione del corrispettivo dovuto", perché la decisione impugnata si è limitata a rinviare al provvedimento sanzionatorio, senza procedere ad un esame analitico delle voci elencate nella nota spese inviata alla sig.ra EL. 7 Il motivo di ricorso è infondato. Per quanto attiene alla prima censura, il Consiglio nazionale ha ritenuto che l'esposto e le dichiarazioni rese dalla signora EL “sono assolutamente attendibili e meritano, quindi, piena credibilità rispetto al contenuto delle deposizioni dei testi addotti a difesa” dall'avv. Rossi (sua segretaria e carrozziere ritenuto intermediario tra legale e cliente). Tale convincimento del giudice del merito è stato motivato con riferimento ad "elementi oggettivi di riscontro” individuati “nella firma di quietanza da parte della EL nella carrozzeria” e “nella successiva consegna dell'assegno alla stessa EL nella medesima officina". Il Consiglio nazionale ha, poi, escluso che l'episodio denunziato dalla EL fosse occasionale e casuale, perché ha ritenuto che l'avv. Rossi “acquisiva clienti attraverso un carrozziere, che delegava all'artigiano compiti propri (quietanza ed assegno), che incontrava clienti nell'officina”. Anche su questo altro aspetto dell'illecito disciplinare contestato al ricorrente la motivazione della decisione impugnata non può dirsi inesistente o apparente. Per quanto attiene, specificamente, alla pluralità dei fatti indicati nel capo di incolpazione, è vero che, dalla decisione impugnata non risulta che il legale si recava "ogni mercoledì” nella carrozzeria ove ebbe i rapporti con la EL (come addebitato al legale nell'incolpazione), ma l'episodio con la EL è stato ritenuto dal Consiglio nazionale espressivo di una condotta lesiva del decoro dell'avvocato, dato che è stato escluso il suo carattere casuale o eccezionale. 7 8 Con la seconda censura il ricorrente ritorna sull'aspetto dell'illecito disciplinare relativo al mancato rispetto della tariffa forense, in ordine al quale si è già affermata, nell'esame del primo motivo di ricorso, la sussistenza della motivazione della decisione impugnata, che pertanto non può ritenersi omessa. 3.- In conclusione, il ricorso per cassazione, essendo infondato, va rigettato. Poiché nessun intimato si è costituito, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 15 novembre 2001. Il Presidente Il Relatore-Estensore Ementa lup Marvin's 1. CELLERE Lava Giambattistɛ 9801 R 6 FEB. 2002