Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 06/02/2026, n. 31
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Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Danno da attività libero-professionale extramuraria

    Le attività di partecipazione ad un'associazione professionale medica e titolarità di uno studio medico specialistico sono risultate continuative, abituali e organizzate, incompatibili con lo status di docente universitario a tempo pieno e non autorizzate. I relativi proventi devono essere riversati all'Ateneo.

  • Rigettato
    Danno da collaborazioni scientifiche e consulenze

    Le collaborazioni scientifiche e consulenze sono state ritenute occasionali, personali e scientifiche, svolgibili liberamente senza autorizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 10, l. n. 240/2010 e dell'art. 9, comma 2-ter, d.l. n. 44/2023. Pertanto, non sussiste danno erariale per mancato riversamento dei compensi. L'omessa comunicazione ha rilievo solo disciplinare.

  • Rigettato
    Danno da partecipazione societaria

    I dividendi societari costituiscono redditi da capitale e non redditi da lavoro, pertanto non sono soggetti alla disciplina sulle incompatibilità nel pubblico impiego. Non sussiste danno erariale.

  • Accolto
    Danno da differenze retributive per violazione dell'obbligo di esclusività

    I cospicui compensi percepiti per attività libero-professionali assistenziali svolte in regime di tempo pieno, in violazione dell'obbligo di esclusività, hanno causato un danno erariale pari alle differenze stipendiali indebitamente percepite.

  • Rigettato
    Danno da disservizio

    Non è stata fornita prova che le attività di indagine abbiano comportato costi straordinari o esborsi aggiuntivi rispetto all'ordinaria retribuzione del personale impiegato. Non sussiste danno erariale.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    Il termine iniziale della prescrizione è stato individuato nella data di acquisizione della nota di Ateneo da parte della Procura contabile, in quanto solo da quel momento si è avuto il disvelamento della fattispecie dannosa. L'omessa informativa da parte del convenuto integra un doloso occultamento del danno. L'eccezione è respinta.

  • Inammissibile
    Eccezione di prescrizione per differenze retributive

    L'eccezione è stata formulata in modo generico e pertanto dichiarata inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 06/02/2026, n. 31
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania
    Numero : 31
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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