Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 06/02/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sezione Giurisdizionale Campania Giudizio n. 74806
Sent. 31/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
MI ORICCHIO Presidente IO ME CE IE PEPE CE - relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74806 R.G. instaurato ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti di IA RR NZ, (c.f. [...]), nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. Gianfranco Mobilio ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Salerno, via F. Cantarella n. 7 (pec: g.mobilio@pec.giuffre.it);
LETTI l’atto di citazione, gli altri atti e documenti di causa;
CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 13 gennaio 2026, con l'assistenza del segretario Alessandra Polese, sono presenti il P.M. nella persona del S.P.G. Raffaele Cangiano e l’avv. Gianfranco Mobilio per il convenuto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell’8.9.2025, la Procura regionale evocava in giudizio il prof. ES RA NZ, ricercatore medico a tempo pieno in regime di esclusiva presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, per sentirlo condannare al pagamento, in favore del suddetto Ateneo, della complessiva somma di euro 626.668,87, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali nonché spese di giustizia in relazione agli addebiti contestati.
La vicenda trae origine dalla nota prot. 45296, del 5.5.2021, acquisita dalla Procura in data 6.5.2021, con la quale l’Ateneo federiciano ha evidenziato una fattispecie di danno erariale per attività extraistituzionali incompatibili, non autorizzate né comunicate, di cui veniva ipotizzato lo svolgimento tra l’1.2.2009 ed il 31.12.2018, in spregio della normativa in tema di cumulo di incarichi per i professori universitari.
Con precedente nota rettorale prot. n. 15629 del 14.2.2019, era stato disposto in sede amministrativa il recupero delle differenze retributive tra tempo pieno e tempo definito indebitamente corrisposte e in seguito con nota prot. 41363 del 18.4.2019 era stato diffidato il docente al pagamento del ritenuto addebito quantificato nell’importo di euro 90.684,59.
Successivamente, con nota rettorale prot. n. 53048, del 30.6.2020, regolarmente notificata a mezzo pec in pari data, l’Ateneo rappresentava di aver comunicato al docente gli esiti dell'istruttoria relativa al distinto procedimento, avviato ai sensi dell'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, finalizzato al recupero di quanto percepito per l’attività esterna incompatibile svolta nell’anno 2016 per un totale di euro 18.158,00. Riferiva altresì come il docente avesse omesso di fornire la documentazione richiesta in ordine ai compensi introitati dal 2009 al 2015 e dal 2017 al 2018.
Nella medesima segnalazione di Ateneo veniva, poi, rappresentato che, con pec del 7.7.2020 acquisita al protocollo il 10.7.2020, il ES RA, in riscontro alla nota rettorale prot. n. 53048 del 30.6.2020, avesse evidenziato di aver formulato apposita domanda di rateizzazione dell’importo di euro 90.684,59 in ordine alle contestate differenze retributive nonché di aver effettuato un primo bonifico di pagamento di euro 15.684,00; veniva inoltre riferito come l’istante avesse successivamente domandato una proroga per il versamento dell’importo di euro 18.158,00 richiesto nel distinto procedimento di recupero.
A causa del mancato pagamento delle somme imputate nel termine assegnato, l’Ateneo, con nota dirigenziale prot. n. 107417 del 18.12.2020, notificata a mezzo pec in data 21.12.2020, aveva costituito in mora il ES RA per la complessiva somma di euro 18.158,00 e, stante il mancato riscontro, aveva successivamente notificato all’interessato, ai sensi del r.d. n. 639/1910, ordinanza-ingiunzione, datata 1.2.2021, per il recupero di complessivi euro 18.162,76 (di cui euro 4,76 a titolo di interessi).
Ancora nella medesima segnalazione di danno, l’Università rappresentava che, con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli, notificato in data 22.3.2021, il ES RA aveva proposto opposizione avverso la sopra citata ordinanza, eccependo, tra l’altro, la non debenza degli emolumenti percepiti in quanto riconducibili alla partecipazione a due attività di consulenza scientifica liberamente esercitabili anche in regime del tempo pieno.
Infine, con note prot. n. 29529, del 23.3.2021e n. 34851, del 7.4.2021, l’Ateneo aveva chiesto all'Ufficio legale di procedere nei confronti del docente al recupero forzoso dell'importo, ancora dovuto, di euro 80.000,00 per le differenze stipendiali indebitamente lucrate oggetto di istanza di rateizzazione avanzata dall’interessato con pec del 7.5.2019.
A seguito della notifica dell’invito a dedurre in data 16.4.2025, l’intimato depositava proprie deduzioni difensive, ritenute idonee dal requirente a correggere soltanto taluni importi di danno, con conseguente esercizio della odierna azione erariale in data 8.9.2025.
Nella prospettazione accusatoria, l'illecito amministrativo in esame discende dalla condotta dolosa, trasgressiva degli obblighi di servizio, con cui il ES RA avrebbe svolto, all’insaputa dell’Ateneo, attività extraistituzionali incompatibili e vietate, senza mai richiedere peraltro alcuna autorizzazione, con indebita ritenzione dei compensi percepiti e non riversati.
Nello specifico, viene contestato:
a) la partecipazione alla associazione tra professionisti denominata "Studio Medico Centro Neurologico";
b) lo svolgimento di attività libero - professionale specialistica in due Studi medici privati;
c) lo svolgimento di collaborazioni scientifiche e consulenze in modo sistematico ed abituale in favore di committenti per lo più privati;
d) la percezione di dividendi societari.
Ciò risulterebbe comprovato da alcuni elementi, tra i quali la titolarità di partita IVA, l’esercizio organizzato della professione medica, l’emissione di fatture per ripetuti e ben retribuiti incarichi principalmente a favore di Aziende farmaceutiche.
In punto di prescrizione risarcitoria, il requirente evidenzia il doloso occultamento del danno, quantomeno di natura obiettiva, discendente dal contegno omissivo serbato dall’interessato nei confronti dell’Ateneo, ravvisando, per l’effetto, il termine iniziale della prescrizione al momento della trasmissione della nota di Ateneo alla Procura contabile in data 5.5.2021.
Il danno addebitato per l’ammontare di euro 626.668,87 è suddiviso nelle seguenti voci:
1) Danno da attività libero-professionale extramuraria nell'ambito di una associazione tra professionisti denominata "Studio Medico Centro Neurologico" e nell’ambito di Studi medici specialistici per complessivi euro 286.781,5;
2) Danno da collaborazioni scientifiche e consulenze per un totale di euro 251.668,52;
3) Danno da partecipazione societaria corrispondente ad euro 4.523,00;
4) Danno da differenze retributive per violazione dell’obbligo di esclusiva pari ad euro 80.001,00;
5) Danno da disservizio riconducibile al costo delle indagini compiute dall’Ateneo con proprio personale per un totale di euro 3.694,85.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 23.12.2025, si costituiva in giudizio l’odierno convenuto deducendo il libero esercizio ex art. 6, comma 10, l. n. 240/2010 delle collaborazioni e consulenze effettuate, in modo personale ed occasionale - come affermato, altresì, dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 7417/2021 - il cui carattere scientifico risulta confermato dalle pubblicazioni e dai progetti di ricerca ad esse correlati e dai conseguenti finanziamenti incamerati a beneficio dell’Ateneo.
Rimarcava in ogni caso come lo svolgimento delle attività extramurarie, oggetto di addebito, non avesse cagionato alcun detrimento alle attività accademiche precisando di aver pienamente assolto ai propri obblighi ed arrecato soltanto utilità al proprio Ateneo.
In diritto, preliminarmente eccepiva la prescrizione dell’azione erariale, censurando l’ipotizzato doloso occultamento e ritenendo la maggior parte delle attività contestate (docenze, convegni etc..) conosciute o conoscibili da parte dell’Ateneo in quanto svolte presso sedi istituzionali pubbliche (Università Vanvitelli, Ospedale Monaldi, etc..), con utilizzo autorizzato delle sale convegni e del logo di Ateneo per locandine ed attestati di partecipazione, tenuto conto, altresì, delle comunicazioni e della rimessa di fatture da parte delle case farmaceutiche SE e AY.
Più nello specifico, ravvisava il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità al momento della diffida del 18.4.2019 trasmessa dal Rettore al convenuto ai fini del recupero dell’importo di euro 90.684,59, sul presupposto che tale atto dimostrerebbe l’effettiva conoscenza da parte dell’Ateneo del presunto danno erariale.
Nel merito, negava la sussistenza degli elementi della ipotizzata responsabilità tra cui:
a) l’elemento psicologico del dolo, rappresentando di aver sempre agito nella piena consapevolezza di osservare la normativa vigente in tema di attività extramuraria;
b) il nocumento patrimoniale, sul presupposto dell’assenza a monte di qualsivoglia obbligo di riversamento dei compensi guadagnati, avendo svolto attività liberamente esercitabili senza autorizzazione ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dell’Ateneo, in ragione altresì dell’esatto adempimento degli obblighi accademici sottesi al regime del tempo pieno, con diritto alla percezione di una retribuzione maggiorata.
Concludeva per la reiezione della pretesa attorea, chiedendo, in subordine, la limitazione del risarcimento del danno agli importi introitati, computati al netto e non al lordo degli oneri fiscali e previdenziali e, in via ulteriormente subordinata, l’applicazione del potere riduttivo nella misura massima, con vittoria di spese.
In via istruttoria, chiedeva disporsi apposita CTU per individuare natura e tipologia delle attività esercitate.
All’odierna pubblica udienza, sentito il relatore, il P.M., nel riportarsi al contenuto del proprio atto di citazione, si è opposto alle deduzioni ed eccezioni formulate dal convenuto, evidenziando, tra le altre cose, la tempestività dell’azione di responsabilità, a fronte del doloso occultamento serbato dall’interessato, sia in relazione a ciascuna tipologia di incarichi professionali svolti che in relazione alle differenze retributive tra tempo pieno e tempo definito.
Nel merito, ha rimarcato come, nel caso di specie, la normativa vigente stabilisca per i professori universitari a tempo pieno il divieto di svolgere attività professionali autonome stante l’incompatibilità assoluta con i compiti di servizio, prevedendo, altresì, in caso di violazione, il riversamento integrale dei compensi percepiti; ciò indipendentemente da qualsivoglia valutazione di demerito nei confronti dell'attività clinica universitaria o della produzione scientifica del docente.
L’avv. Mobilio, per il convenuto, dopo aver reiterato l’eccezione di prescrizione già formulata, ha ribadito il libero esercizio delle 36 collaborazioni scientifiche e consulenze rese, come peraltro confermato dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 7417/2021. Ha, poi, evidenziato il mancato assolvimento dell’onere della prova, da parte della Procura, in ordine alla abitualità e sistematicità dell’attività libero-professionale asseritamente realizzata presso gli indicati Studi medici privati. Per il resto si è riportato al contenuto della propria comparsa, concludendo come in atti.
All’esito della discussione la causa è stata trattenuta per la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La fattispecie di responsabilità sottoposta all’odierno esame concerne il nocumento finanziario per complessivi euro 626.668,87, presuntivamente cagionato all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, per effetto dello svolgimento di innumerevoli attività extraistituzionale incompatibili e vietate da parte del prof. ES RA e del conseguente mancato riversamento dei compensi percepiti in spregio della disciplina in tema di esclusività del rapporto dei docenti universitari medici.
2. In via preliminare, dev’essere scrutinata l’eccezione di prescrizione della odierna azione di responsabilità sollevata dalla difesa del convenuto.
La proposta eccezione non può essere accolta.
Come emerge dalle risultanze in atti, il termine iniziale della prescrizione con riferimento alle attività extraistituzionali rese dall’odierno convenuto va individuato nel momento della acquisizione, da parte della Procura contabile, della nota di Ateneo prot. n. 45296/2021, avvenuta il 6.5.2021, con conseguente tempestività dell’azione di responsabilità successivamente proposta in data 8.9.2025, nel rispetto del termine quinquennale fissato dalla legge. Ciò sul presupposto che soltanto all’esito dell’indagine interna condotta dall’Università si assisterebbe alla scoperta e, quindi, al disvelamento della fattispecie dannosa nei suoi elementi essenziali, versandosi, pertanto, in un’ipotesi di doloso occultamento del danno stante l’omessa informativa dell’interessato al proprio Ateneo in ordine allo svolgimento di attività ed incarichi esterni.
In altri termini, il contegno omissivo serbato dall’interessato, in spregio degli obblighi di comunicazione e di autorizzazione normativamente stabiliti, integra ex se un’ipotesi di doloso occultamento, quantomeno di natura obiettiva, non richiedendosi, al riguardo, ulteriori e diverse attività volte a dissimulare l’esistenza del pregiudizio (I Sez. Appello, sent. n. 81/2021; Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 100/2022; Sez. Giur. Campania, sent. n. 683/2023). Tale principio rinviene, altresì, applicazione nelle ipotesi, come quella oggetto di odierno scrutinio, in cui, da un lato, siano state emesse regolari fatture e, dall’altro, siano stati dichiarati all’Agenzia delle Entrate i compensi percetti, atteso che l’Ateneo federiciano, unico soggetto legittimato unitamente alla Procura a conoscere il danno e a compiere atti interruttivi, è rimasto estraneo a tali attività informative trovandosi per anni nell’impossibilità di avere piena contezza dell’illecito, in assenza di apposite comunicazioni dell’interessato.
Per quanto riguarda l’eccezione di prescrizione relativa alle differenze retributive stipendiali, la stessa dev’essere dichiarata inammissibile in quanto formulata dalla difesa del convenuto in modo del tutto generico.
3. Prima di procedere allo scrutinio degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità amministrativa contestata in questa sede, appare utile una breve illustrazione della normativa vigente applicabile alla vicenda in esame.
L’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto”. Prevede, poi, che in caso di inosservanza del divieto “il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.
Il successivo comma 7-bis, introdotto con legge n. 190/2012, ha chiarito che “l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”.
Il quadro normativo appena richiamato risulta integrato da una serie di ulteriori interventi normativi di settore.
In primo luogo, l’art. 11 d.p.r. n. 382/1980 ha previsto che l’impegno dei professori ordinari possa essere a tempo pieno o a tempo definito e che ciascun professore possa optare tra uno dei due regimi, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Per compensare le limitazioni che derivano dalla scelta per il regime a tempo pieno, a partire dal citato d.p.r. sono state introdotte maggiorazioni stipendiali per i professori universitari che abbiano scelto tale regime, principalmente per l’obbligo di svolgimento di un maggior numero di ore di attività didattica.
Il regime delle limitazioni, dapprima delineato dall’art. 11 d.p.r. cit., è stato aggiornato ad opera della l. n. 240/2010 che all'art. 6, commi 9 e 10, testualmente recita: “l'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo”. Aggiunge, poi, che “i professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del Rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso Enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università di appartenenza”.
Il successivo comma 12, invece, in linea con il regime previgente (art. 11, comma 4, lett. b, d.p.r. n. 382/1980), ha confermato per i professori a tempo definito la possibilità di “svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza”.
Il sistema normativo, complessivamente descritto, intende, quindi, individuare un punto di equilibrio tra lo svolgimento di attività extra-istituzionali da parte del docente ed alcuni principi di rango costituzionale, quali:
- il dovere di esclusività della prestazione lavorativa (art. 98 Cost.) in favore del datore pubblico, al fine di preservare il livello qualitativo e quantitativo della prestazione istituzionalmente dovuta in virtù del rapporto d’impiego;
- la tutela del buon andamento amministrativo (art. 97 Cost.), onde non attenuare con attività caratterizzate da impegno professionale continuativo l'indipendenza del lavoratore pubblico e il prestigio dell’Amministrazione.
Di recente, il legislatore è nuovamente intervenuto, in subiecta materia, con l’art. 9, comma 2-ter, d.l. n. 44/2023, convertito nella legge n. 74/2023, al fine di chiarire l’ambito applicativo dell’art. 6, comma 10, primo periodo, l. n. 240/2010, precisando, al riguardo, che: il riferimento alle attività di consulenza “si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati o enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento”.
In particolare, per i professori universitari medici il regime di esercizio dell’attività extraistituzionale assistenziale ha formato oggetto di apposita disciplina da parte del d.lgs. n. 517/1999, stante la necessità di coordinare la normativa prevista per il personale universitario (d.p.r. n. 382/1980, successivamente rivisitato ed integrato dalla l. n. 240/2010) con quella stabilita per il personale sanitario dal d.lgs. n. 502/1992.
Con particolare riferimento ai profili di incompatibilità tra attività istituzionale ed attività professionali esterne, l’esigenza di una regolazione specifica si è resa necessaria in ragione del differente regime di articolazione del rapporto di lavoro in ambito universitario (distinzione tra lavoro a tempo pieno e a tempo definito) e in ambito sanitario (distinzione tra lavoro in regime di esclusività ovvero di non esclusività).
Nello specifico, l’art. 5, comma 12, d.l.gs. n. 517/1999 ha stabilito per i professori e i ricercatori universitari che lo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno mentre lo svolgimento dell'attività extramoenia comporta l'opzione per il tempo definito.
L’art. 8 ha, inoltre, previsto che i docenti in servizio alla data di entrata in vigore della norma potessero esercitare l’opzione tra il regime di esclusività intramurario ovvero il regime di non esclusività extramurario.
In definitiva, i professori e i ricercatori universitari a tempo pieno possono svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva o intramuraria.
4. Così delineato il quadro normativo di riferimento, nella fattispecie in esame risultano non contestate e quindi provate le seguenti circostanze nei confronti dell’odierno convenuto:
a) è stato titolare di partita IVA n. 00781030655, dall’1.1.1980 al 31.12.2018 per l’esercizio dell’attività di “altri studi medici specialistici e poliambulatori”;
b) è stato rappresentante legale dall’1.1.1983 all’1.2.2016, della associazione tra professionisti “Studio Medico Centro Neurologico1”, cessata in data 27.2.2019;
c) è stato socio fino all’ 18.11.2010 della “RE Edilizia di AN RE S.n.c.”, esercente l’attività di “lavori generali, costruzione edifici e lavori di ingegneria civile; socio dall’1.2.2009 e per parte del 2010, della “RE 1918 di ED e RI RE S.n.c.”, avente per oggetto, dal 1984 al 4.10.2010, attività di lavori generali, costruzione edifici e lavori di ingegneria civile. In virtù di tali partecipazioni societarie, il ES RA ha dichiarato importi nel quadro RH delle dichiarazioni Persone Fisiche relative agli anni d’imposta 2009 e 2010 per l’ammontare complessivo di euro 4.523,00;
d) dal 2009 al 2018 ha svolto 36 collaborazioni scientifiche e consulenze in favore di terzi, incamerando compensi regolarmente dichiarati alla Agenzia delle Entrate;
e) ha continuativamente optato per il regime di impiego pubblico a tempo pieno dal 2009 al 2018.
5. Tanto chiarito e passando ad esaminare il merito della causa, il Collegio può procedere ad esaminare partitamente le singole poste di danno, oggetto di addebito, unitamente alle correlate attività extraistituzionali che ad esse hanno dato causa:
La prima posta di danno, pari a complessivi euro 286.781,5, concerne l’attività libero - professionale riconducibile alla:
a) Partecipazione ad una associazione professionale “Studio Medico Centro Neurologico dei dottori NZ IA RR e RI MARANO”, in Salerno avente come scopo sociale l’esercizio in forma associata della professione di specialista neurologo sulla base di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa fra i due medici, ai quali spettava la firma e l’Amministrazione della stessa associazione; dalle dichiarazioni dei redditi si evincono compensi imputabili, pro quota, nei confronti dell’odierno convenuto per un totale di euro 142.967,50;
b) Titolarità da parte del ES RA di uno Studio medico specialistico di neurologia con sedi in Salerno e Vietri sul Mare per lo svolgimento di attività libero-professionale medica, con percezione di redditi dichiarati per euro 143.814,00.
Ad avviso del Collegio, le menzionate attività di cui alle lettere a) e b) risultano comprovate in giudizio, oltre che dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni in contestazione, anche dalle indagini svolte dai militari inquirenti mediante contatti telefonici preliminari, appostamenti in loco e acquisizione di informazioni dai pazienti all’uscita di Studio, (pp. 71-73 della informativa G.d.F. n. 521290 del 28.9.2023 nonché all’allegato 1 della informativa G.d.F. n. 493738 del 5.9.2025).
Sulla scorta di quanto riversato in atti, il Collegio ritiene di poter affermare il carattere continuativo, abituale ed organizzato delle suddette attività le quali, oltre a non essere state autorizzate dall’Ateneo di appartenenza, risultano incompatibili con lo status di docente universitario a tempo pieno e, dunque, vietate ai sensi dell’art. 53, comma 7 e 7 bis, d.lgs. n. 165/2001.
Ne consegue che i proventi acquisiti per effetto di tali attività devono essere interamente riversati all’Ateneo federiciano e il loro mancato riversamento integra gli estremi di un pregiudizio erariale imputabile all’odierno convenuto.
Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, la condotta del ES RA risulta sorretta da dolo eventuale a fronte della accettazione del rischio che le espletate attività esterne potessero essere vietate o incompatibili in difetto di preventiva autorizzazione.
Al riguardo, l’anzidetto atteggiamento psicologico risulta dimostrato dall’intento di intraprendere e proseguire, anno dopo anno, in modo abituale, lo svolgimento di una sistematica attività libero – professionale, nella consapevolezza, giustificata dalla competenza professionale del docente, che tale attività fosse incompatibile con la disciplina del pubblico impiego per effetto dell’opzionato impegno a tempo pieno da cui, come noto, discendono preclusioni e limiti all’esercizio di attività esterne.
Per le considerazioni illustrate, il pregiudizio quantificato in complessivi euro 286.781,5, dev’essere causalmente imputato alla condotta illecita perpetrata dall’odierno convenuto in spregio della disciplina di legge e, segnatamente, dell’art. 5, comma 12, d.lgs. n. 517/1999 che vieta l’opzione per il tempo pieno ai professori universitari medici che intendano svolgere attività assistenziale extramuraria.
La seconda posta di danno, oggetto di addebito per l’ammontare di euro 251.668,52, corrisponde ai compensi, percepiti e non riversati, con riferimento a 36 collaborazioni scientifiche e consulenze, effettuate tra il 2009 ed il 2018 riassunte secondo il prospetto sottostante (pp. 18 e 19 dell’atto di citazione) per gruppi di committenti:
AY s.p.a.
- anno 2009 - consulenza scientifica: Stesura relazione sul tema “IFN-B pathway gene polymorphisms identify multiple sclerosis patients who respond to IFN-B therapy: a multilayer perception approach” – compenso euro 10.000,00 pagato in data 11.10.2009;
- anno 2011 – consulenza scientifica - compenso euro 15.000,00 pagato in data 13.6.2011;
- anno 2012 - consulenza medico - scientifica: Stesura elaborato: “La sclerosi multipla in età pediatrica” -compenso euro 10.000,00 pagato in data 5.7.2012 e consulenza medico - scientifica: Stesura elaborato sul tema “Efficacy, safety and tolerability of Atorvastatin in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis in treatment with interferon-beta 1b (arianna): a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group-study” - compenso euro 10.000,00 pagato in data 2.11.2012;
- anno 2013 - consulenza medico-scientifica: Stesura elaborato sul tema “L’asse somatotropico in pazienti affetti da CIS: conversione a SM clinicamente definite durante trattamento con IFN beta 1b, dati a due anni” - compenso euro 10.000,00 pagato in data 15.7.2013 e consulenza medico-scientifica: Stesura elaborato dal titolo "INTERFERONE beta 1b versus INTERFERONE beta 1a, in relapsing-remitting multiple sclerosis naive patients: head to head retrospective study" - compenso euro 10.000,00 pagato in data 27.2.2014;
- anno 2014 - consulenza medico-scientifica: Stesura elaborato sul tema “Interferone alto dosaggio pluri-settimanale vs interferone basso dosaggio mono-somministrazione settimanale” - compenso euro 10.000,00 pagato in data 31.7.2014 e consulenza medico- scientifica: Stesura elaborato sul tema “Stress ossidativo e sclerosi multipla. L’importanza dell’interferone beta 1b” - compenso euro 10.000,00 pagato in data 3.2.2015;
- anno 2015 - consulenza scientifica - svolgimento attività: growth hormone axis in CIS patients treated with IFN beta 1b: a longitudianel prospective study - compenso euro 10.000,00 pagato in data 13.8.2015 e consulenza scientifica: Redazione scientifica su “Predictors of long-term interferon beta 1b, discontinuation in newly relapsing multiple sclerosis” -compenso euro 10.000,00 pagato in data 1.2.2016;
- anno 2016 - consulenza scientifica: Elaborato scientifico sul tema “Growth hormone-IGF-I Function in CIS patients is not associated to MS conversion in Interferon beta 1b Therapy”- compenso euro 10.000,00 pagato in data 7.10.2016; consulenza medico- scientifica: Realizzazione di 48 slide dal titolo “Valutazione dell’asse 4H-14F nei pazienti con sclerosi multipla” - compenso euro 5.000,00; consulenza scientifica: Training scientifico a personale AY sul tema “Sclerosi multipla in gravidanza” - compenso euro 5.000,00;
- anno 2017 - consulenza scientifica: Elaborato scientifico sul tema “Real World use of Interferons in the long term: clinical outcome of statin-add on and predictive MRI markers” - compenso euro 5.000,00; consulenza scientifica: Elaborato scientifico sul tema “A 8 year retrospective cohort study comparing Interferon-Beta formulations for relpsing-remitting multiple sclerosis” ed Elaborato scientifico sul tema “Gray/white matterratio at diagnosis and the risk of 10-year multiple sclerosis progression” - compenso euro 5.000,00;
- anno 2018 - consulenza scientifica: redazione elaborato scientifico sul tema “I farmaci iniettivi per il trattamento della sclerosi multipla. Efficacia, costi e sostenibilità per il SSN alla luce di un’esperienza di real life nel centro SM di Napoli (Federico Secondo)” - compenso euro 5.000,00 pagato in data 19.12.2018 e Predisposizione di 35 slides - compenso euro 3.500,00 pagato in data 19.12.2018;
Oltre a ciò, la Procura ha contestato, a titolo di danno per attività consulenziale incompatibile o comunque prestata senza autorizzazione, anche i compensi percepiti per quella svolta quale componente dei comitati consultivi per un totale di euro 5.200,00;
Novartis Farma s.p.a.
- anno 2012 - consulenza scientifica: preparazione di slide kit dal titolo “Sclerosi Multipla nell’età pediatrica” - compenso euro 3.000,00 pagato in data 18.9.2012;
Merck SE s.p.a.
- anno 2014 - consulenza con operatore sanitario per supporto al lancio della piattaforma web MSDialog sui bisogni italiani - compenso euro 25.000,00 pagato nelle date del 5.8.2014, 19.8.2014, 2.12.2014 e 10.2.2015;
- anno 2015 - consulenza per la revisione del materiale scientifico e la preparazione di presentazioni da utilizzare durante gli Hospital meeting - compenso euro 1.000,00 pagato in data 12.1.2016;
Inoltre, la Procura ha imputato al docente anche i compensi percetti in relazione agli incarichi di advisory board, per l’ammontare complessivo di euro 3.400,00;
Fondazione SA SE
- anno 2014 - medical consultant per il servizio “Gli esperti rispondono” - compenso euro 8.196,72 pagato nelle date del 30.3.2015 e 16.11.2015;
- anno 2016 - medical consultant per il servizio “Gli esperti rispondono” - compenso euro 8.196,72 pagato nelle date dell’1.3.2016 e 30.9.2016;
- anno 2017 - medical consultant per il servizio “Gli esperti rispondono” - compenso euro 8.196,72 pagato nelle date del 28.4.2017 e 17.11.2017;
- anno 2018 - medical consultant per il servizio “Gli esperti rispondono” - compenso euro 4.098,36 pagato in data 30.11.2018;
Teva Italia s.r.l.
- anno 2014 - incarico di consulenza professionale - compenso euro 10.000,00 pagato in data 26.2.2015;
Biogen Italia s.r.l.
- anno 2015 - consulenza scientifica sul tema “Consensus YES – Your Experience Sharing. Natalizumab le esperienze di oggi per le terapie di domani” - compenso euro 1.700,00 pagato in data 5.9.2017;
- anno 2018 - consulente per la preparazione e la partecipazione al “Focus Group su Cleo app” - compenso euro 1.375,00 pagato in data 21.1.2019;
Oltre a ciò, la Procura ha contestato i compensi introitati e non riversati in relazione alla partecipazione ad incarichi di advisory board per un totale di euro 5.005,00;
C.R.E.A. Sanità – Centro per la ricerca economica applicata in sanità s.r.l.
- anno 2015 - consulenza, mediante intervista telefonica, sui percorsi diagnostici terapeutici nei reparti di neurologia - compenso euro 300,00 pagato in data 6.5.2015;
Nisotour s.r.l., in liquidazione
- anno 2016 - consulenza scientifica per la creazione di programmi ECM (Educazione Continua in Medicina) anno 2016 - compenso euro 3.000,00 pagato in data 14.3.2016 e consulenza scientifica per la creazione di programmi ECM (Educazione Continua in Medicina) anno 2016/2017 - compenso euro 2.000,00 pagato in data 3.6.2016;
- anno 2017 - consulenza scientifica per la creazione di programmi ECM (Educazione Continua in Medicina) anno 2017 - compenso euro 5.000,00 pagato in data 13.7.2017;
- anno 2018 - consulenza scientifica per la creazione di programmi ECM (Educazione Continua in Medicina) anno 2018 - compenso euro 2.500,00 pagato in data 10.1.2018;
EP Congressi
- anno 2016 - consulenza scientifica nell’ambito del Congresso “Sclerosi Multipla continuità assistenziale ospedale territorio” - compenso euro 1.000,00 pagato in data 9.5.2016;
Maya Idee s.r.l., in fallimento
- anno 2017 - collaborazione occasionale - compenso euro 1.000,00 pagato in data 31.8.2017;
Procure Solutions s.n.c. di RI D. e P. & C.
- anno 2017 - collaborazione scientifica per l’interpretazione di dati real world evidence sui pattern di trattamento e costi sanitari di pazienti affetti da sclerosi multipla - compenso euro 10.000,00 pagato in data 1.2.2018.
La Procura ritiene che le descritte collaborazioni scientifiche e consulenze siano idonee, per la loro sistematicità ed abitualità, a configurare una attività lavorativa professionale concorrente con quella di docente e ricercatore universitario a tempo pieno e dunque vietata ai sensi della normativa vigente, con la conseguenza che l’omesso riversamento dei compensi percepiti costituisce un’ipotesi di danno erariale risarcibile.
Il ES RA ha, per contro, evidenziato la natura scientifica ed occasionale delle ridette attività sul presupposto del loro libero esercizio ai sensi dell’art. 6, comma 10, l. n. 240/2010 e dell’art. 4 Regolamento di Ateneo, come pure confermato dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 7417/2021.
Sul punto, il Collegio reputa di poter affermare l’insussistenza dell’ipotizzato danno da mancato riversamento di compensi, atteso che i 36 incarichi di collaborazione scientifica e consulenza in rilievo possiedono i requisiti di occasionalità, personalità e scientificità tali da renderli pienamente svolgibili in assenza di preventiva autorizzazione, alla stregua di quanto previsto dalla giurisprudenza contabile (Sez. Giur. Lombardia, sent. nn. 11/2020 e 100/2022; II Sez. Appello, sent. n. 369/2021; III Sez. Appello, sent. n. 473/2023).
Nello specifico, gli anzidetti incarichi possono correttamente qualificarsi come:
a) occasionali vale a dire non abituali né continuativi per numero, considerata, altresì, l’omogeneità delle tematiche trattate, il reciproco collegamento per gruppi anche in ragione della comune identità di molti committenti;
b) scientifici ossia tali da involgere peculiari conoscenze e competenze maturate dal ES RA a un livello di altissima specializzazione della materia in stretta connessione e derivazione con attività universitarie dell’Ateneo federiciano (redazione di pubblicazioni ed acquisizione di finanziamenti per progetti di studio e di ricerca) su tematiche rientranti, a pieno titolo, nell’ambito disciplinare del docente;
c) personali vale a dire svolti direttamente dall’interessato senza alcuna organizzazione professionale di uomini e mezzi, in modo autonomo e senza vincolo di subordinazione.
Ciò in ossequio ad una interpretazione restrittiva dell’art. 9, comma 2-ter, d.l. n. 44/2023 a sua volta norma di interpretazione autentica della l. n. 240/2010, che vieta ai professori a tempo pieno di svolgere all’esterno consulenze ad eccezione di quelle occasionali e di natura scientifica se rese personalmente.
Peraltro, reputa il Collegio che la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7417/2021, che ha ritenuto liberamente svolgibili senza autorizzazione due incarichi retribuiti in favore della AY e della Fondazione SA SE, assuma portata generale, estensibile a tutti gli altri incarichi di collaborazione scientifica e di consulenza oggetto della odierna contestazione.
Per quanto riguarda, poi, gli effetti della mancata osservanza dell’obbligo di comunicazione delle collaborazioni scientifiche e delle consulenze, questo CE ritiene di poter escludere, ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001, che l’attività libera non comunicata diventi ex se vietata, assumendo detta omissione comunicativa esclusivamente rilievo disciplinare.
La terza posta di danno ipotizzata riguarda, poi, i redditi incamerati negli anni 2009 e 2010 per effetto delle partecipazioni societarie detenute dal convenuto per l’ammontare complessivo di euro 4.523,00.
Al riguardo, la Procura ha ritenuto che la partecipazione del docente, quale socio di società di persone, sia configurabile in termini di attività imprenditoriale incompatibile, foriera di un obbligo di riversamento dei dividendi percepiti che, se inadempiuto, integra gli estremi di un danno erariale.
Diversamente dalla prospettazione attorea, il Collegio nega la configurabilità di un pregiudizio risarcibile, atteso che i dividendi societari costituiscono redditi da capitale non soggetti all’applicazione della disciplina sulle incompatibilità nel pubblico impiego che, al contrario, riguarda esclusivamente redditi di natura lavorativa.
La quarta posta di danno contestata afferisce alle differenze stipendiali lucrate dal convenuto, il quale, nonostante l’opzione per il tempo pieno dall’1.1.2009 al 31.12.2018 avrebbe liberamente svolto plurime attività esterne agendo di fatto in regime di impegno a tempo definito, rendendo così prive di causa le maggiorazioni ricevute, in violazione dell’obbligo di esclusività previsto per dall’art. 5, comma 12, d.lgs. n. 517/1999 per le attività assistenziali.
Le Sezioni Riunite di questa Corte (sent. 1/2025), con riferimento alle attività non autorizzabili, ossia vietate ex lege, hanno affermato che la prova del danno da indebita percezione di emolumenti possa essere raggiunta dall’Attore pubblico anche attraverso indici presuntivi gravi, precisi e concordanti desumibili dalle risultanze in atti.
Tale prova si ricava, nel caso di specie, dai cospicui compensi percepiti dal ES RA per effetto sia della diuturna partecipazione alla associazione tra medici che della continuativa attività specialistica resa presso Studi privati, in violazione dell’obbligo di esclusività che impone al docente di astenersi dallo svolgimento all’esterno di attività professionale assistenziale se in regime del tempo pieno.
Ne consegue, pertanto, l’obbligo di restituzione a carico del docente delle differenze stipendiali indebitamente lucrate dal 2009 al 2018 e quantificate nel corretto, complessivo, importo di euro 80.001,00.
La quinta posta di danno, pari ad euro 3.694,85, deriverebbe - secondo la prospettazione attorea - dal costo del personale impiegato dall’Ateneo per le indagini interne finalizzate alla ricostruzione delle attività lavorative parallele del convenuto (10 unità di personale impiegato per un totale di 140 ore lavorate).
Ad avviso del Collegio, non risulta agli atti prova che la descritta attività di indagine compiuta dall’Ateneo, con proprie risorse umane, abbia avuto natura straordinaria rispetto alla attività ordinariamente rientrante nei compiti e nell’orario di servizio e già remunerata con riferimento a ciascuna unità impiegata. A tal proposito, non è stato dimostrato, del resto, alcun esborso pubblico a titolo di emolumenti straordinari erogati per effetto delle ipotizzate attività di indagine extra ordinem.
Per quanto concerne il profilo della liquidazione del pregiudizio erariale al lordo o al netto degli oneri previdenziali e fiscali, il Collegio ritiene di condividere l’orientamento delle Sezioni Riunite di questa Corte secondo cui “in ipotesi di danno erariale conseguente alla illecita erogazione di emolumenti lato sensu intesi in favore di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione), la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo” (Sez. Riun., sent. n. 24/2020 e n. 13/2021; Sez. Giur. Campania, sent. n. 123/2023).
Congrua e condivisibile appare, dunque, la quantificazione del danno risarcibile per l’ammontare di euro 366.781,5, corrispondente alla sommatoria di euro 286.781,5 a titolo di compensi non riversati per attività libero-professionale extramuraria ed euro 80.001,00 a titolo di differenze stipendiali.
In sede istruttoria, dev’essere infine respinta la formulata istanza di CTU, in quanto non rilevante e superflua ai fini del decidere.
6. Per tutti i motivi illustrati, in parziale accoglimento della domanda attorea, il Collegio condanna l’odierno convenuto al pagamento, in favore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, del complessivo importo di euro 366.781,5, comprensivo di rivalutazione, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all’effettivo soddisfo.
Assorbita ogni altra questione.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l’effetto, condanna l’odierno convenuto al pagamento, in favore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, del complessivo importo di euro 366.781,5, comprensivo di rivalutazione, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all’effettivo soddisfo.
Liquida, a carico dell’odierno convenuto ed in favore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, le spese di lite come da separata notula di segreteria.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, all’esito della camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
(IE EP) (MI CC)
Firma digitale Firma digitale
Depositata in Segreteria il giorno 06/02/2026
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(AU LI)
(Firma digitale)