Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 5943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5943 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05943/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04748/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4748 del 2025, proposto da
-OMISSIS- elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliato in Roma, alla via XXIV Maggio 43, presso lo studio degli avvocati prof. Giulio Napolitano, Alfredo Vitale, Lavinia Zanghi Buffi, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
contro
Ente Nazionale per L’Aviazione Civile – EN, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliato presso la Direzione analisi giuridiche e contenzioso dell’EN, sita in Roma, viale Castro Pretorio n. 118, rappresentato e difeso dagli avvocati Eleonora Papi Rea, Gianluca Lo Bianco, Antonio Luca Santorelli, Paolo Felix Iurich, come da procura in atti;
per l'annullamento,
- della nota EN Ente Nazionale per l’Aviazione Civile prot. EN-AMM--OMISSIS---OMISSIS- recante “-OMISSIS- – -OMISSIS-– Audit -OMISSIS-. Comunicazione, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., di avvio del procedimento di limitazione delle attività connesse al Certificato -OMISSIS-a seguito rilievi di livello 1”;
- nei limiti dell’interesse, della nota EN-AMM- 13/12/2024--OMISSIS- e del relativo audit -OMISSIS-;
- della nota EN Ente Nazionale per l’Aviazione Civile prot. EN-AMM-28/02/2025--OMISSIS- recante “-OMISSIS- – -OMISSIS-– Audit -OMISSIS-. Comunicazione, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., di avvio del procedimento di limitazione delle attività connesse al Certificato -OMISSIS-a seguito rilievi di livello 1. Riscontro nota del -OMISSIS-”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o connesso.
nonche’ per la condanna di enac al risarcimento del danno ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Nazionale per L’Aviazione Civile – EN;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Benedetta BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente - “ Deputy ” (i.e. vice) della Flight Operations Post Holder (di seguito, “FOPH”) equivalente al ruolo di “ Flight Operation Nominated Person ” del vettore aereo italiano -OMISSIS- (nel prosieguo “-OMISSIS-”) - impugna gli atti in epigrafe e, significativamente, la nota del 17 gennaio 2025 con cui l’Ente nazionale per l’aviazione civile (d’ora innanzi “EN”), nel confermare i rilievi di “ livello 1 ” (ovvero di grave entità) già formulati nei confronti di -OMISSIS- con nota EN-AMM-13/12/2024--OMISSIS- in ragione dell’assenza di elementi di novità idonei a poter mutare le precedenti determinazioni, ha (tra l’altro) adottato nei confronti del ricorrente un “ formale richiamo…al rispetto della normativa di riferimento e delle procedure operative del vettore contenute nell’ Operations Manual del vettore -OMISSIS-, violate con i provvedimenti di cui sopra, anche alla luce della già pervenuta proposta di nomina dello stesso Com.te -OMISSIS-nel ruolo di Flight Operations Nominated Persons di -OMISSIS- ”.
Il ricorrente, nell’evidenziare la portata immediatamente lesiva dell’atto avversato, ne chiede per quanto di interesse l’annullamento, nella parte in cui le condotte ivi richiamate – relative ad una serie di ritardi a cascata subiti dai voli programmati da -OMISSIS- nelle giornate tra il 10 ed il 12 dicembre 2024 - sono state ritenute (anche) a lui ascrivibili quale soggetto coinvolto nei processi decisionali che hanno condotto alla riorganizzazione di detti voli in qualità di deputy della Flight Operations Nominated Person di tale compagnia aerea , “ sia al fine di eliminare il presupposto per l’esercizio di ogni conseguente azion (e) nei suoi confronti; sia al fine di non veder in alcun modo compromessa e/o messa in discussione la propria correttezza e capacità professionale ”.
L’illegittimità del provvedimento viene, inoltre, denunciata per i seguenti motivi:
I. Difetto assoluto di attribuzione. Nullità. Violazione del principio di legalità , in relazione al non essere “ il disposto richiamo … supportato da alcuna disposizione normativa di rango primario; non a caso, infatti, EN non indica alcun referente normativo a giustificazione di tale potere e ciò per la banale considerazione che una disposizione in tal senso non si rinviene, né nelle fonti nazionali, né in quelle di rango eurounitario ”;
II. Violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio. Sviamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. Violazione e falsa applicazione del diritto di difesa, attesa “ l’adozione di tale rilievo disciplinare … direttamente con il provvedimento del 17 gennaio 2025, senza alcun previo coinvolgimento diretto del Comandante -OMISSIS-nel procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione del provvedimento e, pertanto, in plateale violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ”;
III. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione della norma ARO.GEN.350 dell’Allegato II recante “Requisiti relativi alle autorità per le operazioni di volo” del Regolamento della comunità Europea 5 ottobre 2012, n. 965/2012 recante “regolamento della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio”. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Illogicità manifesta , criticando il Comandante -OMISSIS-la qualificazione di “ livello 1 ” delle contestazioni mosse a -OMISSIS-, da cui è scaturito il rilievo formale nei suoi confronti, sostanzialmente sull’assunto che le condotte contestate non avrebbero gravemente compromesso la sicurezza delle operazioni di volo;
IV. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione della norma ORO.FTL.110 dell’Allegato III recante “Requisiti relativi alle organizzazioni per le operazioni di volo” del Regolamento della comunità Europea 5 ottobre 2012, n. 965/2012 recante “regolamento della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio”. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Illogicità manifesta , evidenziando il ricorrente, con riferimento al rilievo n. 1 mosso a -OMISSIS- – afferente alle modalità di determinazione di un nuovo turno di un intero equipaggio (occasionato dalla sostituzione improvvisa di altro a causa di un malore che aveva colpito uno dei componenti e in assenza di equipaggi in s tand by ), perché avvenuta “ in assenza del preavviso necessario ad assicurare il corretto percorso sonno/veglia (il cambio del turno è stato notificato nel corso del posizionamento dell’equipaggio) ” e con l’imposizione di nuove condizioni di impiego più gravose rispetto a quelle previste dal turno originario - come la condotta contestata sia stata comunque coerente con i precetti di riferimento, atteso peraltro “ il rispetto del percorso sonno/veglia” e del limite massimo di Flight Duty Period , nonché in ogni caso connessa a una situazione eccezionale, imprevista ed imprevedibile;
V. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione della norma ORO.GEN.200 dell’Allegato III recante “Requisiti relativi alle organizzazioni per le operazioni di volo” del Regolamento della comunità Europea 5 ottobre 2012, n. 965/2012 recante “regolamento della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio”. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Illogicità manifesta , affermando il Comandante -OMISSIS-, in relazione al rilievo n. 2 mosso alla compagnia aerea – riguardante i provvedimenti adottati nei confronti dei sei membri dell’equipaggio interessato dal cambio turno dichiaratisi unfit to fly , ovvero non nelle condizioni psicofisiche necessarie per poter operare il volo (annullamento dell’intero turno originario, rientro con mezzi propri al proprio domicilio e ferie d’ufficio), ritenuti “ in aperto contrasto con i propositi enunciati nelle procedure aziendali (Operations Manual, Parte A), con i principi dettati dalla normativa comunitaria (par. ORO.GEN.200 Management System del Reg 965/2012) e in violazione ai principi della “just culture” e della “no blame policy ” - la piena legittimità di tali determinazioni riconducibili a mere scelte pianificatorie di -OMISSIS-, non connotate da alcun intento punitivo;
VI. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione della norma ARO.GEN.350 dell’Allegato II recante “Requisiti relativi alle autorità per le operazioni di volo” del Regolamento della comunità Europea 5 ottobre 2012, n. 965/2012 recante “regolamento della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio”. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Illogicità manifesta. Difetto assoluto di motivazione , fondandosi il provvedimento su affermazioni del tutto assertive ed in alcun modo motivate.
Chiede, altresì, il ricorrente “ la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto dell’attività illegittima tenuta da EN ”, affermando che il “ danno … sarà provato in corso di causa ”.
2. Il ricorrente con successiva memoria ribadiva le proprie argomentazioni difensive, nulla aggiungendo in ordine al danno asseritamente subito per l’effetto del richiamo avversato.
3. EN si costituiva in giudizio eccependo in rito l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse, nonché chiedendo nel merito il rigetto del ricorso argomentando diffusamente sulla legittimità delle proprie determinazioni.
4. Parte ricorrente, con successiva memoria, replicava anche all’eccezione in rito della controparte processuale, ribadendo il proprio interesse anche a fini risarcitori nonché chiedendo la condanna di parte resistente alla rifusione del danno morale da costui asseritamente subito “ costituendo di per sé ragione pregiudizievole per il ricorrente essere stato destinatario di un formale richiamo da parte di EN per asserite (e non provate) violazioni della normativa di riferimento alla cui applicazione egli era tenuto ”.
5. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Deve essere, innanzi tutto, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, formalmente sollevata in atti da parte resistente in relazione al preteso carattere endoprocedimentale, privo di attitudine lesiva, del richiamo avversato, già nella considerazione - spesa in atti dalla stessa difesa di EN - che l’adozione di un siffatto atto “ costituisce il presupposto per l’emanazione di provvedimenti limitativi dei certificati dell’operatore ”.
A ciò si aggiunga come parte ricorrente abbia articolato in ricorso anche una (seppur del tutto generica) relativa domanda risarcitoria in relazione al danno morale da costui subito per effetto del predetto richiamo, poi da ultimo ribadendo nella memoria di replica il proprio interesse a tali fini.
L’eccezione va, pertanto, respinta.
7. Ciò posto, il ricorso va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
8. In primo luogo deve essere affrontata la censura sollevata dal ricorrente in ordine alla nullità del richiamo formale operato da EN nei suoi confronti per difetto assoluto di attribuzione, in quanto EN avrebbe esercitato un potere non previsto da alcuna norma attributiva.
La tesi non è condivisibile.
Reputa sul punto il Collegio che la determinazione in discorso trovi il proprio fondamento in quei “ necessari poteri e responsabilità ” riconosciuti dagli Stati membri alle competenti autorità nazionali – tra le quale rientra EN – “ ai fini della certificazione e della sorveglianza di persone e organizzazioni che rientrano nel regolamento (CE) n. 216/2008 ” del Parlamento europeo e del Consiglio, recante “ le regole comuni nel settore dell’aviazione civile ” e relative norme attuative (in tal senso, l’art. 3 del regolamento (UE) n. 965/2012), quale specifica espressione di quel potere di “ verifica continuativa” del rispetto della normativa di settore (in tal senso l’art. 3, n. 1 del regolamento (UE) n. 1139/2018), in cui rientra anche la facoltà di richiamo formale dei soggetti tenuti all’osservanza della normativa medesima, che, nel caso di specie, risulta essere stata esercitata nei confronti del Comandante -OMISSIS-.
La nota del 17 gennaio 2025, nella parte di cui si discorre, si risolve infatti in una formale raccomandazione al rispetto, pro futuro , della normativa di riferimento e delle procedure operative del vettore contenute nell’ Operations Manual del vettore -OMISSIS- affinché assicuri in via cautelativa - a differenza di quanto avvenuto in occasione degli accadimenti ivi riportati - il fedele ossequio alle norme vigenti ivi richiamate onde evitare future altre simili violazioni.
Di tale valenza sembra, peraltro, essere ben consapevole il ricorrente che, infatti, appunta il proprio interesse all’annullamento del provvedimento impugnato (pure esistente, quanto meno in termini di interesse morale) principalmente in relazione all’eventuale successivo esercizio “ di ogni conseguente azion (e) nei suoi confronti ” che possa - questa sì – “ compro (mettere) e /o me (ttere) in discussione la … correttezza e capacità professionale ” del ricorrente, anche in ragione di suoi possibili risvolti sanzionatori.
9. Diversamente, risulta fondata, in via assorbente, la seconda censura formulata in ricorso in ordine alla violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, in relazione al non essere stato il ricorrente previamente coinvolto nel procedimento amministrativo poi sfociato nell’adozione del provvedimento di cui si discorre. Risulta infatti incontestato (oltre che non sconfessato dalle risultanze probatorie) che il Comandante -OMISSIS-non abbia mai ricevuto alcun avviso di avvio procedimentale, non abbia mai partecipato alle audizioni svolte da EN (in particolare Audit -OMISSIS-), né abbia presentato osservazioni nel corso del procedimento (v. nota EN-AMM-13/12/2024--OMISSIS-), così venendo a conoscenza del richiamo formale indirizzatogli direttamente con il provvedimento conclusivo.
Né risulta sostenibile, come vorrebbe parte resistente, l’applicazione al caso di specie dell’art. 21- octies comma 2, l. 241/1990 alla luce della natura certamente discrezionale-valutativa del richiamo formale operato dall’Ente nei confronti del ricorrente che esclude in radice l’operare di tale disposizione. Invero la natura non vincolata della determinazione in questione impedisce di poter ritenere che, anche ove il ricorrente avesse partecipato al procedimento, il contenuto del provvedimento sarebbe rimasto invariato da quello effettivamente riversato nel provvedimento adottato: E’ evidente, infatti, che il Comandante -OMISSIS-, proprio perché ritenuto compartecipe al processo decisionale che ha portato alle scelte organizzative contestate alla -OMISSIS-, avrebbe dovuto essere messo nelle condizioni di spiegare il ragionamento ed i presupposti che lo avevano spinto ad adottare determinate scelte organizzative per fronteggiare l’evento eccezionale dato della mancata effettuazione del volo del 10 dicembre 2024 e la conseguente riorganizzazione dei turni del personale di volo.
Sicché EN avrebbe dovuto valutare la condotta del Comandante -OMISSIS-anche alla luce delle deduzioni che lo stesso avrebbe dovuto presentare e non provvedere direttamente al riguardo, come in concreto avvenuto.
Da una simile violazione procedimentale discende l’illegittimità (sotto tale profilo) del provvedimento EN impugnato, nella parte in cui reca nei confronti del ricorrente l’avversato “ formale richiamo…al rispetto della normativa di riferimento e delle procedure operative del vettore contenute nell’ Operations Manual del vettore -OMISSIS- ”.
10. Ciò premesso, l’ulteriore domanda risarcitoria formulata con il ricorso introduttivo non può trovare accoglimento tenuto conto che il ricorrente non ha specificamente dedotto, ancora prima che provato, il pregiudizio subito di cui ha inteso chiedere ristoro. Difettano, in altri termini, allegazione e prova dell’ an e del quantum del risarcimento richiesto.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
1) annulla la nota dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (prot. EN-AMM--OMISSIS---OMISSIS-) nella parte in cui dispone nei confronti del ricorrente il “ formale richiamo…al rispetto della normativa di riferimento e delle procedure operative del vettore contenute nell’ Operations Manual del vettore -OMISSIS- ;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno.
Condanna EN alla refusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN AN, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta BA | EN AN |
IL SEGRETARIO