Art. 2.
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari, anche speciali, incompatibili o in contrasto con la presente legge.
La presente legge entra in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari, anche speciali, incompatibili o in contrasto con la presente legge.
La presente legge entra in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.