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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7771 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2269/2024
tra rappresentato e difeso dall'avv. M. Sofia Parte_1
AM e dall'avv. Fabio Falanga, in virtù di procura da intendersi in calce al ricorso, con cui elettivamente domicilia come in atti;
opponente e
, in persona del Presidente p.t., rappr. e dif. dall'avv. A. Di CP_1
Feo, con cui elett. dom. in Napoli, come in atti opposto Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 37120230013202573000, notificato il 24.11.2023, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma ivi indicata a titolo di contributi previdenziali IVS relativi al periodo dal 10/2021 al 09/2022 dovuti alla gestione commercianti dell' . CP_1
Contestava le predette omissioni contributive e chiedeva l'annullamento dell'avviso opposto. In particolare sosteneva il mancato svolgimento di attività commerciale e la mancanza di partecipazione personale alla attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza essendo meramente socio di capitale con quota di minoranza di due società a responsabilità limitata, la Controparte_2
e la .
[...] Controparte_3
Si costituiva l' rilevando l'infondatezza della domanda attorea CP_1
e chiedendo la conferma dell'atto opposto. Spiegava che la contribuzione oggetto dell'avviso di addebito impugnato, relativa alla quarta rata 2021 e 1^ e 3^ rata 2022, risulta dovuta poiché parte ricorrente risultava obbligato all'iscrizione nella menzionata gestione in ragione del ruolo di amministratore e legale rapp.te della società Azzurra srl esercente attività di locazione di immobili propri, società priva di lavoratori dipendenti. La causa veniva per la prima comparizione all'udienza del 29.05.2024 innanzi al GOP che suppliva il sottoscritto giudicante assente dal Ruolo perché nelle more destinato a funzioni non giudiziarie presso il Ministero della Giustizia. A questa come alle successive 3 udienze parimenti svolte innanzi al GOP la causa veniva sempre rinviata per discussione ed infine, alla odierna udienza del 29.10.25, rientrato in Ruolo il sottoscritto giudicante, veniva decisa mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
******** L'opposizione non è fondata e va, pertanto, respinta. L'avviso opposto ha ad oggetto crediti relativi al mancato pagamento di contributi previdenziali dovuti in ragione dell'iscrizione operata dall' della parte ricorrente alla gestione previdenziale degli CP_1 esercenti attività commerciale. Tale obbligo viene contestato dall'opponente sia per il mancato svolgimento di qualsivoglia attività commerciale sia per la mancanza di partecipazione personale alla attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Rileva in via preliminare questo giudicante come dalla mera lettura dell'oggetto sociale della s.r.l. Azzurra di cui la parte ricorrente è amministratore unico consegue la sua assoggettabilità alla gestione commercianti (cfr. visura in atti). Non pare, dunque, essere revocabile in dubbio lo svolgimento di attività commerciale.
Tanto premesso va evidenziato, in termini generali, che l'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 sancisce l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e
2 gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. La norma di cui all'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996 testualmente dispone che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all
[...]
decidere sulla iscrizione nell'assicurazione Controparte_4 corrispondente all'attività prevalente….”. Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate, una prima volta, con la sentenza del 12 febbraio 2010 n. 3240 laddove affermavano, nel contrasto di giurisprudenza, che la norma doveva ritenersi applicabile anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore. Successivamente, il legislatore è intervenuto con una norma di interpretazione autentica, l'art. 12, comma 11, del decreto legge n. 78 del 2010, cui ha fatto seguito una nuova pronuncia della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 8 agosto 2011, n. 17076) e la sentenza della Corte Costituzionale (n.15/2012) con la quale è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione normativa. In virtù dell'intervento legislativo e dei successivi arresti giurisprudenziali, questo giudicante ritiene che non possa, allo stato, revocarsi in dubbio che il criterio dell'attività prevalente di cui al citato art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa dell' alla quale CP_1 versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera esclusivamente per le attività
3 esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti. Non opera, invece, per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo - per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26. Pertanto, il concorso tra un'attività di lavoro autonomo (quale è quella di amministratore di società) e l'esercizio di un'attività commerciale, non dà luogo all'applicazione del criterio della prevalenza, rimanendo le due attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo contributivo nella rispettiva gestione assicurativa.
Tutto quanto sopra esposto consente di ritenere la compatibilità, anche, delle due diverse iscrizioni. Osserva, quindi, il giudicante come non sia in contestazione che la parte ricorrente abbia assunto -nel periodo oggetto di causa- la veste di amministratore unico della società Azzurra s.r.l., di cui nel medesimo periodo è stata anche socia al 30% insieme ad un unico altro socio. Parimenti risulta incontestato che non sia stato iscritto alla gestione commercianti e non abbia, dunque, versato la relativa contribuzione alcun dipendente della società. In verità, la difesa istante, nulla allega sul punto non focalizzando mai l'attenzione sulla eventuale presenza di lavoratori dipendenti con cui avrebbe perseguito lo scopo sociale. Ebbene, non essendo indicata altra figura apicale, che con il carattere di abitualità e di prevalenza possa aver portato avanti la gestione aziendale, non può che ritenersi che tale attività sia stata posta in essere dall'amministratore (oltre che socio) della società e dunque, ritenersi sussistente, il requisito della partecipazione al lavoro aziendale, da parte del ricorrente, con i caratteri dell'abitualità e prevalenza. D'altro canto, la S.C. ha precisato che In materia di contributi previdenziali dovuti alla gestione IVS commercianti dell' devono CP_1 ritenersi assoggettati al relativo versamento anche gli amministratori di una società a responsabilità limitata che svolga attività commerciale (nella specie, per la lavorazione e vendita di pesce surgelato) e che sia interamente controllata da altra società di cui i predetti amministratori sono soci pressoché totalitari, in quanto il legislatore ha inteso evitare che, grazie allo schermo societario, la prestazione di un socio di società a responsabilità limitata espletata nell'ambito dell'impresa commerciale sia
4 sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria (Cass., 22 ottobre 2013, n. 23943 -Presidente: -Estensore: ). Tes_1 Tes_2
In definitiva rileva questo giudicante come, nel caso di specie, il ruolo di amministratore unico svolto dalla parte ricorrente e la sua quota di partecipazione alla società, unitamente alla assenza di dipendenti, devono ritenersi elementi tutti univoci nel senso della sua partecipazione personale all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza legittimante l'iscrizione nella gestione commercianti. Rileva ancora questo tribunale come nessuna allegazione documentale sia stata offerta dalla parte opponente in senso difforme da quanto accertato dall . CP_1
In presenza, allora, delle riferite risultanze acquisite agli atti di causa, deve ritenersi raggiunta dall' la prova della partecipazione CP_1 personale e abituale dell'opponente all'attività di impresa.
Il ricorso, dunque, deve essere respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite stante la particolare problematicità e indubbia controvertibilità della questione affrontata unitamente ala presenza di discordanti precedenti di merito di questa stessa sezione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in persona del dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Napoli, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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