CASS
Sentenza 17 gennaio 2023
Sentenza 17 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2023, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IR GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 di. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 di. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. IG Orsi, che ha chiesto il rigetto del ricorso. de Penale Sent. Sez. 4 Num. 1414 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 15/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. IG CA ricorre a mezzo del proprio difensore avverso la sentenza con cui il 14/5/2021 la Corte d'Appello di Bologna, ha confermato la sentenza del 24/07/2020 emessa dal Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, che lo aveva condannato, a seguito di rito abbreviato condizionato, alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 8.600 di multa, "per aver commesso il delitto p. e p. di cui agli art. 61 nr. 11 quater c.p. e 73 co. 1 e 4 DPR 309/1990 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 dello stesso DPR, illecitamente deteneva - ai fini di spaccio, grammi 1310 di sostanza stupefacente del tipo marijuana nonché grammi 8,50 di sostanza stupefacente del tipo hashish. Con l'aggravante di avere commesso il fatto mentre si trovava sottoposto ad una misura alternativa al car- cere e segnatamente in affidamento in prova ai servizi sociali con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna n. 5796/2019 del 28.11.2019 con decorrenza dal 28.1.2020 Con la recidiva specifica ed infraquinquennale e plurireiterata ex art. 99 co. 2 n. 1, 23, 3 e 4 cod. pen. In Riccione fino al 4/6/2020 2. Con un unico motivo di ricorso il difensore ricorrente lamenta la violazione dell'art. 420ter, co. 5 bis cod. proc. pen. per il mancato rinvio dell'udienza di trat- tazione del ricorso in appello, fissata per il giorno 14/5/2021 dinanzi alla Terza Sezione Penale della Corte d'Appello di Bologna, a causa della mancata presa vi- sione del legittimo impedimento ex art 420 ter, comma 5 bis cod. proc. pen., del difensore di fiducia, Avv. Elisa Nardella, a causa dallo stato di maternità, impedi- mento comunicato tempestivamente alla cancelleria competente mediante comu- nicazione telematica, così come stabilito dal decreto n. 243 del 17/11/2020 e suc- cessive modifiche, emesso dalla Corte di Appello di Bologna. Ricorda in proposito il difensore ricorrente che il 7/4/202:1 la Cancelleria della Corte di Appello di Bologna le inviava, a mezzo P.E.C., il decreto di citazione per l'udienza in camera di consiglio prevista per il 14/5/2021 e che prontamente ella, trovandosi in stato di maternità, in data 15/4/2021 inviava, a mezzo P.E.C. all'in- dirizzo depositoattipenali.ca.bologna@giustiziacertit -così come indicato nel citato protocollo, istanza di rinvio per legittimo impedimento, allegando a tal fine sia l'estratto di nascita, come pure precisando la data di cessazione del suddetto im- pedimento. Si evidenzia in ricorso che, a pag. 6 del citato decreto n° 243/2020 si legge testualmente che:" All'indirizzo depositoattipenali.ca.bologna@giustiziacert.it in- dividuato per l'ufficio udienze, potranno essere depositati ì seguenti atti: ..." tra i quali, al punto 4, le istanze di rinvio per legittimo impedimento. Al fine di consentire alla cancelleria di riferimento la corretta individuazione del procedimento penale -si legge in ricorso- si specificava nell'istanza di legittimo 2 impedimento, come pure nell'oggetto della P.E.C. di accompagnamento, l'indica- zione del giorno dell'udienza, nome dell'imputato nonché la Sezione Penale che avrebbe trattato il gravame. Il ricorrente sottolinea che l'istanza in questione conteneva tutte le prescri- zioni previste dall'art. 420 ter, comma 5 bis cod. proc. pen., nonché le indicazioni prescritte dal suddetto decreto della Corte, evidenziando che il legittimo impedi- mento invocato era dettato dallo stato di maternità del difensore di fiducia, com- provato dal relativo certificato dell'estratto di nascita, garantendo, così, un rinvio dell'udienza da fissarsi trascorsi i tre mesi dal parto. A fronte di ciò, al momento dell'apertura del procedimento per la verifica della regolare costituzione delle parti, la Corte territoriale non menzionava l'invio e/o la ricezione della suddetta istanza di legittimo impedimento, né nel verbale di udienza, né nella motivazione della sentenza impugnata. Ed invero, ci si duole che nel citato verbale di udienza del 14/5/2021, il Col- legio consideri regolare la costituzione delle parti, omettendo invece di menzionare l'istanza di legittimo impedimento, violando palesemente il diritto di difesa poiché in contrasto con il combinato disposto dell'art. 484 cod. proc pen. riferito all'art. 420 ter, comma 5 bis cod. proc. pen., rendendo nulla la celebrazione della udienza stessa. Infatti, l'inosservanza delle suddette disposizioni, concretizza, nella fatti- specie, una palese violazione in tema di assistenza e rappresentanza dell'imputato e, conseguentemente, rientra tra le nullità assolute degli atti compiuti, e quindi della medesima sentenza, per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. C) e 179, comma 1, cod. proc. pen., che rendono, pertanto, del tutto nulla la stessa cele- brazione del processo. Oltretutto, non tenendo in considerazione il suddetto legittimo impedimento, si è privato il difensore di poter valutare se celebrare l'udienza in modalità carto- lare o in presenza, avendo la Corte dato per pacifica, la scelta della celebrazione cartolare, anziché di quella orale Si evidenzia che la durata del legittimo impedimento, richiamato dall'art. 420 ter comma 5 bis cod. proc. pen., è di natura codicistica e, pertanto, se pronta- mente comunicata e certificata, come nel caso de quo, non può essere in alcun modo disattesa dal giudicante. E si ricorda che, sul punto, la giurisprudenza di Legittimità è pacifica sul ritenere che il difensore che invochi il legittimo impedi- mento per maternità non ha neppure l'obbligo di nominare un sostituto, così come sancito dalla pronuncia delle Sez. Unite, n. 41432 del 21/7/2016. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 c:o. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 3 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso sopra illustrato appare fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna per la celebrazione del giudizio di appello. 2. Ed invero, con la Sez. 5 n. 46792 del 12/10/2021, Cartanese, n.m. e, prima ancora con Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, Belisario, Rv. 281667, questa Corte di legittimità ha ancora di recente, chiarito, condivisibilmente, i requisiti di ammis- sibilità dell'istanza di rinvio, per legittimo impedimento del difensore, inoltrata a mezzo PEC alla cancelleria del giudice competente sotto la vigenza della normativa emergenziale (art. 24, co. 5, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176), con alcune specificazioni relative alla prova della ricezione dell'istanza inoltrata dal difensore tramite posta elettronica certificata, che deve avvenire mediante l'annotazione e l'attestazione di cancelleria di cui all'art. 24, comma 5 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, in assenza delle quali è onere del difensore produrre in giudizio l'originale informatico del messaggio„ sottoscritto digil:almente dal gestore del sistema, attestante l'avvenuto recapito nella casella del destinatario, come è appunto avvenuto nel caso di specie. Tali requisiti risultano adempiuti nel caso in esame. Ed invero, come si evince ex actis, il 7/4/2021 la Cancelleria della Corte di Appello di Bologna inviava all'Avv. Elisa Nardelli, a mezzo P.E.E.C., il decreto di ci- tazione per l'udienza in camera di consiglio prevista per il 14/5/2021 e pronta- mente ella, trovandosi in stato di maternità, in data 15/4/2021 inviava, a mezzo P.E.C. all'indirizzo depositoattipenali.ca.bologna@giustiziacertit -così come indi- cato nel decreto n. 243 del 17/11/2020 e successive modifiche, emesso dalla Corte di Appello di Bologna, istanza di rinvio per legittimo impedimento, allegando a tal fine sia l'estratto di nascita, come pure precisando la data di cessazione del sud- detto impedimento. Al fine di consentire alla cancelleria di riferimento la corretta individuazione del procedimento penale, l'avvocato dell'istante specificava nell'istanza di legittimo impedimento, come pure nell'oggetto della P.E.C. di accompagnamento, l'indica- zione del giorno dell'udienza, nome dell'imputato nonché la Sezione Penale che avrebbe trattato il gravame. L'istanza in questione evidenziava che il legittimo impedimento invocato era dettato dallo stato di maternità del difensore di fiducia, comprovato dal relativo 4 certificato dell'estratto di nascita, garantendo, così, un rinvio dell'udienza da fis- sarsi trascorsi i tre mesi dal parto, avvenuto il 26/2/2021. Veniva anche dedotto che l'istante era unico difensore e che non aveva la possibilità di nominare un sostituto processuale. La PEC in questione risulta pervenuta in data 15/4/2021, ovvero quasi un mese prima dell'udienza, fissata come ricordato il 14/5/2021. 3. Orbene, ad avviso del Collegio occorre chiedersi se tale istanza contenga anche un'implicita richiesta di trattazione orale del processo. Ciò perché questa Corte di legittimità ha di recente chiarii:o che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid- 19, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato determina l'applicazione del rito ordinario, con conseguente obbligo di rinvio del procedi- mento, nel caso di legittimo impedimento dell'imputato, al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021 dep. 2022, G. Rv. 282400). E, in altra pronuncia, ha ulteriormente specificato che, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio si svolga con contrad- dittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legit- timo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415, massima riferita al giudizio di Cassazione mai espressiva di un principio valido an- che per il giudizio d'appello). Orbene, la risposta al quesito che ci si è posti è affermativa. Ciò perché, quando ha operato la richiesta di rinvio, il difensore era ancora nel termine per chiedere la partecipazione fisica all'udienza. A norma dell'art. 23 bis, co. 4, della legge 176/2020 (ex art. 23 d.l. n. 149/2020), infatti, la cui ope- ratività era, già, stata prorogata dal decreto-legge n. 105 del 2021 sino al 31 dicembre 2021, "la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pub- blico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'impu- tato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza". Deve, dunque, ritenersi implicita nella comunicazione del proprio legittimo impedimento a comparire e nella richiesta di rinvio la volontà di discutere in pre- senza il processo dinanzi alla Corte di appello. Peraltro, è stato dedotto e documentato un impedimento codificato e previsto quale tale ex art. 420ter co. 5 bis cod. proc. pen. che lascia ben pochi margini di 5 apprezzamento al giudice adito, se non quello di controllare -il che è nel caso che ci occupa- che ci si trovi nello spazio temporale previsto dalla norma (nei due mesi prima del parto o nei tre mesi successivi allo stesso). Ebbene, nel caso che ci occupa, l'avv. Elisa Nardella ha documentato di avere partorito il 26/5/2021. L'udienza era fissata per il 14/5/2021, quindi, allorquando si sarebbe dovuta celebrare, l'istante era certamente nei due mesi che precedono il parto. 4. La Corte emiliana ha del tutto omesso di pronunciarsi su detta istanza, evidentemente non sottoposta alla sua attenzione, cosicché risulta applicabile il principio di diritto già affermato da questa Corte di cassazione in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, secondo il quale l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.. (Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Pagano, Rv. 265483; Sez. 6, n. 42110 del 14/10/2009, Gaudio, Rv. 245127; Sez. 6, n. 10376 del 22/01/2008, Renna, Rv. 238926). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per la celebrazione del giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Bologna, altra sezione, per la celebrazione del giudizio di ap- pello. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2022 Il C sigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 di. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 di. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. IG Orsi, che ha chiesto il rigetto del ricorso. de Penale Sent. Sez. 4 Num. 1414 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 15/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. IG CA ricorre a mezzo del proprio difensore avverso la sentenza con cui il 14/5/2021 la Corte d'Appello di Bologna, ha confermato la sentenza del 24/07/2020 emessa dal Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, che lo aveva condannato, a seguito di rito abbreviato condizionato, alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 8.600 di multa, "per aver commesso il delitto p. e p. di cui agli art. 61 nr. 11 quater c.p. e 73 co. 1 e 4 DPR 309/1990 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 dello stesso DPR, illecitamente deteneva - ai fini di spaccio, grammi 1310 di sostanza stupefacente del tipo marijuana nonché grammi 8,50 di sostanza stupefacente del tipo hashish. Con l'aggravante di avere commesso il fatto mentre si trovava sottoposto ad una misura alternativa al car- cere e segnatamente in affidamento in prova ai servizi sociali con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna n. 5796/2019 del 28.11.2019 con decorrenza dal 28.1.2020 Con la recidiva specifica ed infraquinquennale e plurireiterata ex art. 99 co. 2 n. 1, 23, 3 e 4 cod. pen. In Riccione fino al 4/6/2020 2. Con un unico motivo di ricorso il difensore ricorrente lamenta la violazione dell'art. 420ter, co. 5 bis cod. proc. pen. per il mancato rinvio dell'udienza di trat- tazione del ricorso in appello, fissata per il giorno 14/5/2021 dinanzi alla Terza Sezione Penale della Corte d'Appello di Bologna, a causa della mancata presa vi- sione del legittimo impedimento ex art 420 ter, comma 5 bis cod. proc. pen., del difensore di fiducia, Avv. Elisa Nardella, a causa dallo stato di maternità, impedi- mento comunicato tempestivamente alla cancelleria competente mediante comu- nicazione telematica, così come stabilito dal decreto n. 243 del 17/11/2020 e suc- cessive modifiche, emesso dalla Corte di Appello di Bologna. Ricorda in proposito il difensore ricorrente che il 7/4/202:1 la Cancelleria della Corte di Appello di Bologna le inviava, a mezzo P.E.C., il decreto di citazione per l'udienza in camera di consiglio prevista per il 14/5/2021 e che prontamente ella, trovandosi in stato di maternità, in data 15/4/2021 inviava, a mezzo P.E.C. all'in- dirizzo depositoattipenali.ca.bologna@giustiziacertit -così come indicato nel citato protocollo, istanza di rinvio per legittimo impedimento, allegando a tal fine sia l'estratto di nascita, come pure precisando la data di cessazione del suddetto im- pedimento. Si evidenzia in ricorso che, a pag. 6 del citato decreto n° 243/2020 si legge testualmente che:" All'indirizzo depositoattipenali.ca.bologna@giustiziacert.it in- dividuato per l'ufficio udienze, potranno essere depositati ì seguenti atti: ..." tra i quali, al punto 4, le istanze di rinvio per legittimo impedimento. Al fine di consentire alla cancelleria di riferimento la corretta individuazione del procedimento penale -si legge in ricorso- si specificava nell'istanza di legittimo 2 impedimento, come pure nell'oggetto della P.E.C. di accompagnamento, l'indica- zione del giorno dell'udienza, nome dell'imputato nonché la Sezione Penale che avrebbe trattato il gravame. Il ricorrente sottolinea che l'istanza in questione conteneva tutte le prescri- zioni previste dall'art. 420 ter, comma 5 bis cod. proc. pen., nonché le indicazioni prescritte dal suddetto decreto della Corte, evidenziando che il legittimo impedi- mento invocato era dettato dallo stato di maternità del difensore di fiducia, com- provato dal relativo certificato dell'estratto di nascita, garantendo, così, un rinvio dell'udienza da fissarsi trascorsi i tre mesi dal parto. A fronte di ciò, al momento dell'apertura del procedimento per la verifica della regolare costituzione delle parti, la Corte territoriale non menzionava l'invio e/o la ricezione della suddetta istanza di legittimo impedimento, né nel verbale di udienza, né nella motivazione della sentenza impugnata. Ed invero, ci si duole che nel citato verbale di udienza del 14/5/2021, il Col- legio consideri regolare la costituzione delle parti, omettendo invece di menzionare l'istanza di legittimo impedimento, violando palesemente il diritto di difesa poiché in contrasto con il combinato disposto dell'art. 484 cod. proc pen. riferito all'art. 420 ter, comma 5 bis cod. proc. pen., rendendo nulla la celebrazione della udienza stessa. Infatti, l'inosservanza delle suddette disposizioni, concretizza, nella fatti- specie, una palese violazione in tema di assistenza e rappresentanza dell'imputato e, conseguentemente, rientra tra le nullità assolute degli atti compiuti, e quindi della medesima sentenza, per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. C) e 179, comma 1, cod. proc. pen., che rendono, pertanto, del tutto nulla la stessa cele- brazione del processo. Oltretutto, non tenendo in considerazione il suddetto legittimo impedimento, si è privato il difensore di poter valutare se celebrare l'udienza in modalità carto- lare o in presenza, avendo la Corte dato per pacifica, la scelta della celebrazione cartolare, anziché di quella orale Si evidenzia che la durata del legittimo impedimento, richiamato dall'art. 420 ter comma 5 bis cod. proc. pen., è di natura codicistica e, pertanto, se pronta- mente comunicata e certificata, come nel caso de quo, non può essere in alcun modo disattesa dal giudicante. E si ricorda che, sul punto, la giurisprudenza di Legittimità è pacifica sul ritenere che il difensore che invochi il legittimo impedi- mento per maternità non ha neppure l'obbligo di nominare un sostituto, così come sancito dalla pronuncia delle Sez. Unite, n. 41432 del 21/7/2016. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 c:o. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 3 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso sopra illustrato appare fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna per la celebrazione del giudizio di appello. 2. Ed invero, con la Sez. 5 n. 46792 del 12/10/2021, Cartanese, n.m. e, prima ancora con Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, Belisario, Rv. 281667, questa Corte di legittimità ha ancora di recente, chiarito, condivisibilmente, i requisiti di ammis- sibilità dell'istanza di rinvio, per legittimo impedimento del difensore, inoltrata a mezzo PEC alla cancelleria del giudice competente sotto la vigenza della normativa emergenziale (art. 24, co. 5, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176), con alcune specificazioni relative alla prova della ricezione dell'istanza inoltrata dal difensore tramite posta elettronica certificata, che deve avvenire mediante l'annotazione e l'attestazione di cancelleria di cui all'art. 24, comma 5 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, in assenza delle quali è onere del difensore produrre in giudizio l'originale informatico del messaggio„ sottoscritto digil:almente dal gestore del sistema, attestante l'avvenuto recapito nella casella del destinatario, come è appunto avvenuto nel caso di specie. Tali requisiti risultano adempiuti nel caso in esame. Ed invero, come si evince ex actis, il 7/4/2021 la Cancelleria della Corte di Appello di Bologna inviava all'Avv. Elisa Nardelli, a mezzo P.E.E.C., il decreto di ci- tazione per l'udienza in camera di consiglio prevista per il 14/5/2021 e pronta- mente ella, trovandosi in stato di maternità, in data 15/4/2021 inviava, a mezzo P.E.C. all'indirizzo depositoattipenali.ca.bologna@giustiziacertit -così come indi- cato nel decreto n. 243 del 17/11/2020 e successive modifiche, emesso dalla Corte di Appello di Bologna, istanza di rinvio per legittimo impedimento, allegando a tal fine sia l'estratto di nascita, come pure precisando la data di cessazione del sud- detto impedimento. Al fine di consentire alla cancelleria di riferimento la corretta individuazione del procedimento penale, l'avvocato dell'istante specificava nell'istanza di legittimo impedimento, come pure nell'oggetto della P.E.C. di accompagnamento, l'indica- zione del giorno dell'udienza, nome dell'imputato nonché la Sezione Penale che avrebbe trattato il gravame. L'istanza in questione evidenziava che il legittimo impedimento invocato era dettato dallo stato di maternità del difensore di fiducia, comprovato dal relativo 4 certificato dell'estratto di nascita, garantendo, così, un rinvio dell'udienza da fis- sarsi trascorsi i tre mesi dal parto, avvenuto il 26/2/2021. Veniva anche dedotto che l'istante era unico difensore e che non aveva la possibilità di nominare un sostituto processuale. La PEC in questione risulta pervenuta in data 15/4/2021, ovvero quasi un mese prima dell'udienza, fissata come ricordato il 14/5/2021. 3. Orbene, ad avviso del Collegio occorre chiedersi se tale istanza contenga anche un'implicita richiesta di trattazione orale del processo. Ciò perché questa Corte di legittimità ha di recente chiarii:o che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid- 19, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato determina l'applicazione del rito ordinario, con conseguente obbligo di rinvio del procedi- mento, nel caso di legittimo impedimento dell'imputato, al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021 dep. 2022, G. Rv. 282400). E, in altra pronuncia, ha ulteriormente specificato che, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio si svolga con contrad- dittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legit- timo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415, massima riferita al giudizio di Cassazione mai espressiva di un principio valido an- che per il giudizio d'appello). Orbene, la risposta al quesito che ci si è posti è affermativa. Ciò perché, quando ha operato la richiesta di rinvio, il difensore era ancora nel termine per chiedere la partecipazione fisica all'udienza. A norma dell'art. 23 bis, co. 4, della legge 176/2020 (ex art. 23 d.l. n. 149/2020), infatti, la cui ope- ratività era, già, stata prorogata dal decreto-legge n. 105 del 2021 sino al 31 dicembre 2021, "la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pub- blico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'impu- tato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza". Deve, dunque, ritenersi implicita nella comunicazione del proprio legittimo impedimento a comparire e nella richiesta di rinvio la volontà di discutere in pre- senza il processo dinanzi alla Corte di appello. Peraltro, è stato dedotto e documentato un impedimento codificato e previsto quale tale ex art. 420ter co. 5 bis cod. proc. pen. che lascia ben pochi margini di 5 apprezzamento al giudice adito, se non quello di controllare -il che è nel caso che ci occupa- che ci si trovi nello spazio temporale previsto dalla norma (nei due mesi prima del parto o nei tre mesi successivi allo stesso). Ebbene, nel caso che ci occupa, l'avv. Elisa Nardella ha documentato di avere partorito il 26/5/2021. L'udienza era fissata per il 14/5/2021, quindi, allorquando si sarebbe dovuta celebrare, l'istante era certamente nei due mesi che precedono il parto. 4. La Corte emiliana ha del tutto omesso di pronunciarsi su detta istanza, evidentemente non sottoposta alla sua attenzione, cosicché risulta applicabile il principio di diritto già affermato da questa Corte di cassazione in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, secondo il quale l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.. (Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Pagano, Rv. 265483; Sez. 6, n. 42110 del 14/10/2009, Gaudio, Rv. 245127; Sez. 6, n. 10376 del 22/01/2008, Renna, Rv. 238926). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per la celebrazione del giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Bologna, altra sezione, per la celebrazione del giudizio di ap- pello. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2022 Il C sigliere estensore Il Presidente