Sentenza 27 maggio 2009
Massime • 1
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 322, comma secondo, cod. pen., con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la riduzione della pena, ivi stabilita per un'ipotesi delittuosa sostanzialmente identica al tentativo di corruzione propria, non sia determinata in misura corrispondente a quella prevista dall'art. 56 cod. pen., trattandosi di fattispecie criminose autonome, la cui diversa configurazione discende dalla volontà del legislatore di realizzare - attraverso un più grave trattamento sanzionatorio - una più efficace tutela contro il pericolo che l'offerta o la promessa di terzi possano essere accettate dal pubblico ufficiale, con il conseguente grave turbamento della funzione pubblica o della concreta attività della pubblica amministrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2009, n. 36077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36077 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 27/05/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1100
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 12058/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO AN, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 16 gennaio 2007 n. 348;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Giovanni GALATI, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 10 maggio 2005 n. il Tribunale di S. Maria Capua Vetere dichiarava AN OR colpevole a) del reato previsto dall'art. 336 c.p., commesso in Mondragone il 4 maggio 2003 minacciando gli agenti operanti CE Papa e LA SA con le parole ho molte conoscenze e parenti sia nei carabinieri che nella polizia, farò ricorso al verbale e vi denunzierò per falso, per costringerli a omettere il verbale di contravvenzione;
e b) del reato previsto dall'art. 322 c.p., comma 2, commesso in Mondragone il 4 maggio 2003 offrendo denaro ai suddetti agenti e dicendo loro così apparate me e vi apparate voi, al fine di non fare loro elevare il suddetto verbale di contravvenzione, e lo condannava, con le attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di dieci mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello il difensore dell'imputato, chiedendone l'assoluzione. In particolare, eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 322 c.p., comma 2, in riferimento all'art. 3 Cost. e al generale principio di ragionevolezza.
Con sentenza del 16 gennaio 2007 n. 348 la Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello confermando la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello gli appellanti hanno proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 1 (art. 606 c.p.p., n. 1, lett. b) e c) quando ritiene il teste LA attendibile nel riferire frasi del OR conformi a quelle oggetto della contestazione dell'art. 322 c.p.p., comma 2 e lo stesso teste, che pure versava nelle medesime circostanze di luogo e di tempo, inattendibile con riferimento alla contestazione dell'art. 336 c.p. nel riferire frasi completamente difformi da quelle oggetto della contestazione;
2. manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 1 (art. 606 c.p.p., n. 1, lett. b) ed e) con riferimento al delitto di istigazione alla corruzione, per travisamento dell'interpretazione del verbo del dialetto napoletano apparare;
assenza di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento ai fattori ambientali e relazionali che hanno inciso sull'errore di interpretazione della frase pronunciata dal La OR;
3. manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) nel rigetto della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 322 c.p., comma 2, nella parte in cui non prevede che la riduzione della pena, per l'ipotesi delittuosa in oggetto sostanzialmente identica a quella del delitto di tentata corruzione, non sia equivalente a quella prevista dall'ordinamento ex art. 56 c.p., con riferimento all'art. 3 Cost. e al principio di ragionevolezza che regola e disciplina l'ordinamento giuridico dello Stato.
L'impugnazione è infondata.
Nella sentenza impugnata si svolge un'attenta e articolata analisi delle prove acquisite al fine di ricostruire compiutamente la vicenda e, in particolare, della testimonianza dell'agente LA SA, di cui si seguono puntualmente i movimenti in vista del controllo delle sue percezioni e dei dati da lui riferiti nella sua deposizione.
La critica svolta nel primo motivo di ricorso, peraltro in termini generici e puramente assertivi, appare priva di fondatezza. Anche il secondo motivo risulta infondato.
In realtà il significato del termine apparare, inteso come sistemare una faccenda, appianare questione, è di fatto inequivoco, così com'è inequivoco il senso delle versioni rispettivamente fornite dagli accusatori e dall'imputato, senza che si debba necessariamente, dare la prevalenza all'una o all'altra.
Infatti, anche a dar credito alla tesi del OR, secondo la quale egli si è offerto di pagare, fra quelle dovute per le due contravvenzioni, la sanzione di importo più modesto, il risultato è comunque di un'istigazione alla corruzione.
La censura mossa con questo secondo motivo di ricorso, di conseguenza, risulta anch'essa infondata.
Infine, è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 322 c.p.p., comma 2, con riferimento all'art. 3 Cost. e al principio di ragionevolezza che regola e disciplina l'ordinamento giuridico dello Stato, nella parte in cui non prevede che la riduzione della pena, in relazione a un'ipotesi delittuosa sostanzialmente identica a quella del delitto di tentata corruzione, non sia determinata in misura corrispondente a quella prevista dall'art. 56 c.p.. Il tentativo di corruzione propria e l'istigazione alla corruzione prevista dall'art. 322 c.p., comma 2, costituiscono fattispecie criminose diverse e autonome, in quanto il primo è reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio e si realizza col compimento da parte sua di atti idonei diretti in modo non equivoco a ricevere per sè o per un terzo denaro o altra utilità o ad accettarne la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doversi del proprio ufficio. Mentre il secondo può commettersi da chiunque, ma in ogni caso da persona diversa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio pubblico impiegato in quanto in ipotesi destinatari dell'azione, e si realizza con l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti al fine di indurli a omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai propri doveri.
Rilevata la diversità delle due ipotesi criminose si osserva che, pur essendo indubbio che l'art. 322 c.p., comma 2, preveda una fattispecie materiale di tentativo (Cass., Sez. 6, 19 novembre 1958 n. 1593, ric. Varricchio), tuttavia non costituisce motivo di irragionevolezza la configurazione come reato consumato. Infatti, la ratio della diversità di tale configurazione, dalla quale per effetto del richiamo dell'art. 322 c.p., comma 3 all'art.319 c.p. deriva un trattamento sanzionatorio meno favorevole di quello del tentativo di corruzione propria, è connessa con la volontà del legislatore di realizzare, punendole più gravemente, una più efficace tutela contro il pericolo che l'offerta o la promessa di terzi possano provocare il pericolo di un'accettazione da parte del pubblico ufficiale e, quindi, di un grave turbamento della funzione pubblica o della concreta attività della P.A. (Cass., Sez. 2, 15 aprile 1985 n. 7867, ric. Scarpati). Nella medesima ratio e nel medesimo trattamento sanzionatorio è accomunata l'ipotesi, prevista dall'art. 322 c.p., u.c., in cui è il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per le finalità indicate nell'art. 319 c.p. e che, per la maggior gravità della sua condotta, viene correlativamente ritenuto autore di un reato consumato e assoggettato a una sanzione più pesante che nel caso di tentativo di corruzione propria.
Il sistema appare simmetricamente ordinato e razionalmente concepito, per cui la dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 322 c.p., comma 2, per contrasto col principio di uguaglianza e di ragionevolezza dell'ordinamento appare manifestamente priva di fondamento.
Pertanto il ricorso dev'essere rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2009