Sentenza 27 giugno 2002
Massime • 1
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ. in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore(e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dello avvenuto accreditamento giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello , eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione.
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- 2. Il creditore può proseguire l’azione revocatoria ordinaria dopo il sopravvenuto fallimento del debitore, in caso di inerzia del curatoreDonato Vozza · https://www.filodiritto.com/ · 10 gennaio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2002, n. 9349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9349 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
000497 0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Azione revocatoria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ordinaria Dott. Angelo GIULIANO R.G.N. 19633/99 Presidente Dott. ON LIMONGELLI Consigliere Dott. Italo PURCARO Cron.25203 Consigliere Rep. 1876 Dott. Bruno DURANTE Consigliere - Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DPGASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig.SENTEN Z A perdiritti € 310 sul ricorso proposto da: il 28 1 2002 EIDOS SRL, in persona dell'amministratore unico dCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Angelo CESARINI, elettivamente domiciliata in ROMA VIE. Richiesta copia studio MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato dal Sig.ADRIANO €per diritti 103 2002 ROSSI, che 1 difende unitamente all'avvocato VINCENZO IL CANCELLIERE CAMERINI, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrente - Richiesta copia studio contro dal Sig.. V per diritti € BANCA NAPOLI SPA FILIALE CASERTA, in persona dei suoi 28 PON ERElegali rappresentanti pro-tempore dott. D'AURIA Francesco e Romito Girolamo -Funzionari,in proprio e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2002 nella qualità di mandataria e procuratrice dellUFFICIO COPIE 366 Richiesta copia studioGestione di Attività S.G.A. S. . Società per la per diritti € 2 0 il28 010. 2002. IL Cave elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO PICARDI 4/C, presso lo studio dell'avvocato SERGIO GAITO, difeso dall'avvocato PASQUALE GAROFANO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
UI PE, UI BA, UI AN, SS AR NA, AR NT;
intimati - avverso la sentenza n. 1736/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, terza sezione civile emessa 1'8/6/1998, depositata il 22/07/98; RG.2165/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato ADRIANO ROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 14.2.1991 IU UI rilasciò al Banco di Napoli s.p.a., filiale di Caserta, fideiussione omnibus a garanzia delle posizioni debitorie della In.ge.cos. s.r.l., di cui era consigliere. Il 7.11.1992 donò due immobili alle figlie RB 2 e IZ, del valore dichiarato di L. 140.000.000 ca- dauno ed il 23.1.1993 vendette ad ON OF, in regime di comunione legale con la moglie AR NA US, un altro immobile per il prezzo di L. 100.000.000. Il 29.3.1993, su ricorso del Banco di Napoli, fu emesso decreto ingiuntivo di pagamento (divenuto esecu- tivo per mancata costituzione degli ingiunti nel giudi- zio di opposizione) della somma di L. 1.347.852.921, oltre agli interessi convenzionali, nei confronti della In.ge.cos. s.r.l. e del fideiussore UI per scoperto di conto corrente del debitore principale. L'11.5.1993 ed il 15.12.1993, le figlie del UI (al prezzo di L. 280.000.000) ed il OF (al prezzo di L. 115.000.000) vendettero alla EI s.r.l. gli im- mobili acquistati dal UI stesso. Nel 1995 il Banco di Napoli convenne in giudizio IU, IZ e RB UI, ON OF, AR NA US e la EI s.r.l., chiedendo che gli atti dispositivi di cui sopra fossero dichiarati inef- ficaci nei propri confronti perché pregiudizievoli del- le ragioni del creditore. Con sentenza del 12.3.1997 l'adito Tribunale di S. AR Capua Vetere accolse la domanda, cui avevano re- sistito IU UI e la EI s.r.l., che proposero 3 distinti atti di appello, riuniti e ri gettati, unita- mente all'appello incidentale di RB e Ti ZI Gui- da, dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza n. 1736/98 Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la EI s.r.1., affidandosi a quattro motivi, il lustrati anche da memoria, cui resiste con contro ricorso il Ban- co di Napoli, "in proprio e nella qualità di mandataria e procuratrice della Società per la Gestione di Attivi- tà S.G.A. s.p.a.", cessionaria del credito del banco di Napoli. Gli altri intimati non hanno svolto attivit à difen- siva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con i quattro motivi di ricorso è dedotta, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., rispettiva- mente, violazione "degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2901 c.c.", "sotto altro profilo dell'art. 2901 c.c.", "dell'art. 2901 sotto ulteriore profil o" e "degli artt. 2727, 2729 e 2901 c.c.". Nell'assunto che difettavano nella specie i presup- posti dell'espletata azione revocatoria, sostiene in particolare la ricorrente: a) col primo motivo, che la banca attrice non aveva fornito alcuna prova che, nel momento in cui era- 4 no stati posti in essere gli atti dispositivi, nel pa- trimonio del UI non esistessero altri immobili che potessero garantire la soddisfazione delle ragioni cre- ditorie e che, dunque, erroneamente valutando le risul- tanze probatorie e ritenendo dimostrata una circostanza non provata, la corte di merito ha ravvisato un insus- sistente eventus damni;
b) col secondo motivo, che la corte d'appello, nell'erroneo presupposto che il debito del UI fosse sorto contestualmente alla prestazione della fideius- sione, "al massimo attivata nel momento del compimen to della prima operazione bancaria da parte del fideiuben- te", ha ritenuto sufficiente la scientia damni del Gui- da, mentre avrebbe dovuto dare rilevo al momento nel quale si era formata l'esposizione debitoria (del debi- tore principale e del UI); e, in difetto di prova da parte della banca attrice sull'anteriorità di tale mo- mento rispetto a quelli in cui erano stati posti in es- sere gli atti dispositivi, avrebbe dovuto stabilire se poteva considerarsi dimostrato il necessario consilium fraudis del debitore;
c) col terzo motivo (ribadendo l'argomento fatto valere sub 4 nell'atto di gravame avverso la sen- tenza di primo grado), che la corte d'appello ha erro - neamente ritenuto che il decreto ingiuntivo emesso nei 5 confronti del guida il 29.3.1993 sulla scorta della fi- deiussione omnibus da lui sottoscritta fosse opponibile anche al terzo subacquirente e precludesse alla EI la possibilità di opporre eccezioni che non fossero fondate su fatti posteriori al passaggio in giudicato dello stesso. d) col quarto motivo, che sia stata ravvisata la mala fede della subacquirente EI benché il Banco di Napoli avesse omesso di trascrivere, ai sensi dell'art. 2652, n. 5, c.C., le domande revocatorie re- lative ai beni immobili in questione, giungendo alla conclusione della sussistenza della scientia fraudis della EI in base a presunzioni prive delle caratte- ristiche della gravità, della precisione e della con- cordanza, segnatamente laddove, in contrasto col divie- to di praesumere de peaesumpto, ha utilizzato il pre- sunto collegamento tra il UI, il OF e la EI quale fatto noto per risalire al fatto ignoto costitui- E to dalla mala fede della EI e dei suoi danti causa;
e, inoltre, che si sia dato corso ad illazioni che non escludevano l'ipotizzabilità di conclusioni diverse о alternative, in contrasto con l'insegnamento della citate Cass., nn. corte di legittimità (vengono 5402/80, 6652/81, 4222/81, 3677/83).
2.1. Il primo motivo è infondato. 6 Dalla gravata sentenza risulta: -per un verso (a pagina 6), che in atto di appello il UI aveva affermato di aver “disposto dell'intero patrimonio immobiliare in breve tempo per la imminenza di delicati interventi chirurgici ad alto rischio per la sopravvivenza" e che "si era spogliato solo dei beni immobili"; -per altro verso, che la corte d'appello ha cons e- guentemente assunto come dato di fatto che, con la do- nazione e la vendita dei tre appartamenti, il UI avesse alienato il "proprio patrimonio immobiliare" (pagina 12) e che vi fosse "assenza di immobili sui quali rivalersi" (pagina 13). La ricorrente EI non afferma in questa sede di aver contestato il riconoscimento effettuato dal UI, né di aver rappresentato nel corso del giudizio di me- rito che, invece, egli era proprietario di altri cespi- ti di valore tale da assicurare la garanzia patrimonia- le del creditore (relativamente ad un credito ammontan- te a L. 1.347.852.921, esclusi gli interessi al tasso convenzionale). Si limita ad affermare che il Banco di Napoli non aveva dato la prova dell'assenza di altri beni immobili. Ma si trattava di una prova assolutamente inutile in relazione alle acquisite - e non contestate - risul- 7 tanze processuali.
2.2. Infondato è anche il secondo mot ivo, che pre- suppone una nozione di credito assolutamente restritti- va, mentre è noto che, in tema di azione revocato ria, ne è recepita una assai più lata, estesa anche all e so- le aspettative del creditore (cfr. Cass., n 1220/86), essendosi chiarito che non occorre che il credito sia certo e determinato nel suo ammontare, essendo suffi- ciente una ragione di credito, anche eventu ale, come si desume dal dettato della legge, che contempla anche crediti soggetti a condizione (Cass., nn. 238/1982 e 1338/81). E' stato in particolare affermato che, ove la ban ca accreditante agisca in revocatoria contro il cliente accreditato, la relazione cronologica fra credito tute- lato ed atto impugnato in revocazione, assunta dal- l'art. 2901 c.c. come criterio discriminatore dell'al- ternativa tra necessità della dolosa preordinazione dell'atto e sufficienza della mera consapevolezza del pregiudizio che ne deriva alle ragioni del creditore, va apprezzata con riferimento al momento dell'accredi- tamento e non a quello, eventualmente successivo nel tempo, dell'effettivo prelievo da parte dell'accredita- to della somma messa a sua disposizione (così Cass., nn. 1327/93 e 1688/73). 8 Tali principi si estendono ovviamente al fideiusso- re (Cass., n. 591/99), con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiu- dizio delle ragioni del creditore, sono soggetti ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c. in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, even- tualmente successivo nel tempo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. Nella specie, essendo incontestato che l'apertura di credito e la prestazione di fideiussione fossero an- teriori agli atti dispositivi del fideiussore, la corte di merito ha correttamente contenuto il suo apprezza- mento alla consapevolezza del pregiudizio, essendo ir- rilevante che il debitore principale avesse, alle date in cui furono posti in essere gli atti dispositivi pre- 9 giudizievoli delle ragioni del creditore, già effetti- vamente prelevato le somme messe a sua di sposizione.
2.3. L'infondatezza del terzo motivo direttamente discende dal rilievo che la sentenza gravata in nessuna delle pagine (da 11 a 19) dedicate ai "motivi della de- cisione", contiene le affermazioni in questa sede cen- surate.
2.4. Del pari infondato è il quarto motivo, avendo corte d'appello dato analitico conto (alle pagine la 16, 17 e 18 della sentenza), con motivazione di cri- stallina chiarezza, delle ragioni - la quasi totalità delle quali ancorate a dati di fatto oggett ivi - che la hanno indotta a condividere le conclusioni dei primi giudici sulla consapevolezza da parte della su bacqui- rente EI del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore Banco di Napoli, esclusa ogni praesumptio de praesumpto.
3. Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna la ri corren- a rimborsare alla resistente le spese del giudizio te di cassazione, che liquida in € 64,98 ol- tre ad € 5.000,00 per onorari. 10 Roma, 11 febbraio 2002 L'estensore Il presidente نمها متناهАредак LO BUANAONVO TI Depositata in Cancelleria Oggi, 27.06.02 IL CANCELLIERE CA Dott.ssa AR Aiello 1037129,11 १०९९456T 3099 CORTE SUPREMA CASSAZIONE TOT. 160,10 presso l'AgenziaSi attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 il 3.5.2012 serie 4 al n. 17783 versate € 166.10 8067 600 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 166,10 11