Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2002, n. 9349
CASS
Sentenza 27 giugno 2002

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L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ. in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore(e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dello avvenuto accreditamento giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello , eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione.

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  • 1Esigibilità - Pagina 2
    https://www.brocardi.it/

  • 2Il creditore può proseguire l’azione revocatoria ordinaria dopo il sopravvenuto fallimento del debitore, in caso di inerzia del curatore
    Donato Vozza · https://www.filodiritto.com/ · 10 gennaio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2002, n. 9349
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9349
Data del deposito : 27 giugno 2002

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