CASS
Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2024, n. 21606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21606 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Tecnoservizi s.r.l. avverso l'ordinanza del 07/07/2023 del Tribunale di Tivoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sosl:ituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21606 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 20/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Nell'ambito del procedimento penale a carico dei soci della Siderurgica Tiburtina s.r.I., imputati del delitto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., il G.i.p. del Tribunale di Roma disponeva, con decreti del 23 maggio 2018 e dell'Il settembre 2018, il sequestro preventivo del compendio aziendale e delle quote sociali, nominando contestualmente un amministratore giudiziario a norma dell'art. 104-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Gli imputati erano successivamente rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Tivoli, che, con la sentenza di condanna in data 5 novembre 2020, disponeva la confisca dei beni. A seguito di ciò avevano inizio, dinanzi al G.i.p., le operazioni di verifica dei crediti anteriori al sequestro, regolate dagli artt. 57 ss. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in virtù del richiamo operatovi dal comma 1-bis del citato art. 104-bis. La Tecnoservizi s.r.l. chiedeva di essere ammessa, in via chirografaria, allo stato passivo, per l'importo specificato in istanza, la quale veniva tuttavia giudicata tardiva dal giudice procedente. Lo stato passivo, non ricomprendente tale credito, era dichiarato esecutivo in data 2 maggio 2022. Tecnoservizi proponeva opposizione al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, trasmessa per competenza al Tribunale di Tivoli, che la respingeva con l'ordinanza in epigrafe indicata. 2. La società già opponente ricorre per cassazione avverso tale ultima decisione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico di ricorso, essa eccepisce l'incompetenza funzionale del Tribunale di Tivoli a trattare e definire il giudizio di opposizione, sul presupposto che, dovendo trovare applicazione per quanto di ragione il citato art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, al «tribunale che ha applicato la misura di prevenzione», che la norma individua quale giudice dell'impugnazione dello stato passivo formato dal giudice delegato alla procedura, debba subentrare, in caso di confisca penale, il tribunale ordinario di cui faccia parte il giudice (monocratico) autore del corrispondente sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Questa Corte di legittimità, con giurisprudenza uniforme (tra le molte, Sez. 5, n. 411 del 22/11/2019, dep. 2020, BPM s.p.a., Rv. 278300-01), afferma 2 che la disciplina sulla formazione dello stato passivo, e sul relativo eventuale giudizio di opposizione, stabilita a proposito delle misure di prevenzione patrimoniali dal d.lgs. n. 159 del 2011 , vada applicata in sede penale in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, tra cui l'art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., rimandano alla regolamentazione contenuta nella fonte speciale per quanto concerne l'amministrazione e gestione dei beni in sequestro e la tutela dei terzi una volta intervenuto il provvedimento di confisca. Il comma 6 dell'art. 59 d.lgs. n. 159, citato, intesta la competenza a conoscere dell'opposizione del creditore, non ammesso al passivo dal giudice delegato, al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Tale competenza ha natura funzionale, derivando da una particolare attribuzione legislativa, regolatrice dei procedimenti inerenti la tutelabilità delle pretese creditorie incise da statuizioni ablatorie. Tale schema deve essere necessariamente adattato ove l'opposizione si innesti nel procedimento penale ordinario, dovendo il giudice dell'impugnazione essere qui individuato, tra gli organi che vi esercitano le loro attribuzioni, in quello avente caratteristiche maggiormente corrispondenti al modello di riferimento. 3. Nelle prime decisioni di legittimità, intervenute in argomento, si è ritenuta, anche per implicito, la competenza dello stesso ufficio del g.i.p. cui era riconducibile la formazione dello stato passivo (Sez. 1, n. 4691 del 28/01/2020, Francia, Rv. 278189-01; Sez. 5, n. 411 del 2020, cit.). Successivamente è stata valorizzata l'esigenza di preservare la terzietà del giudice investito dell'impugnazione, con necessaria attribuzione del relativo procedimento ad organo giudiziario diverso e sovraordinato rispetto a quello che avesse deliberato la contestata esclusione del credito. Secondo Sez. 2, n. 7879 del 30/01/2020, Do Value s.p.a., Rv. 278227-01, seguita da Sez. 2, n. 7064 del 12/01/2021, Scialla, Rv. 280661-01, la competenza sull'opposizione proposta dal creditore escluso andrebbe così attribuita al tribunale incaricato del riesame dei provvedimenti cautelari, cui è istituzionalmente devoluta la rivalutazione dei medesimi e dei relativi effetti. 4. Ferma l'esigenza di cui sopra, la giurisprudenza di questa Corte si è in seguito ulteriormente evoluta, giungendo a statuire che la competenza a decidere sull'opposizione avverso la formazione dello stato passivo deliberata dal g.i.p. spetti al giudice che, nel medesimo procedimento, ha disposto la confisca, e non già al tribunale del riesame (Sez. 1, n. 8765 del 06/12/2021, confl. comp. 3 in proc. BNL s.p.a., Rv. 282757-01; Sez. 1, n. 19106 del 22/04/2021, confl. comp. in proc. MPS Capital Service s.p.a., Rv. 281363-01). Tale conclusione merita di essere ribadita, essendo condivisibili le argomentazioni che la sorreggono e giustificano. Non può omettersi, invero, di rimarcare nuovamente al riguardo che, in sede di regolamentazione legislativa del procedimento di formazione dello stato passivo, l'art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011 ripartisce le competenze tra giudice delegato e tribunale che ha applicato la misura di prevenzione secondo una logica, volta a garantire la miglior tutela del diritto del creditore escluso di ottenere una rivalutazione autonoma delle sue ragioni, affidandola al giudice che abbia già conosciuto della confisca, e dunque delle sue condizioni di applicabilità, in fatto e in diritto. Seguendo tale prospettiva, la competenza del tribunale del riesame non realizza la condizione, atteso che trattasi di un organo che, se da un lato esplica funzioni ordinarie di controllo sui provvedimenti emessi in sede cautelare penale (anche rispetto ad organi giudiziari diversi dal g.i.p., e con riferimento alla posizione dei terzi: Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938-01), dall'altro non è investito di alcuna attribuzione in tema di confisca. Tale rilevo appare dirimente. Il procedimento di verifica dei crediti non ha natura cautelare e risponde a diverse finalità. La posizione soggettiva azionata nel procedimento di ammissione del credito è suscettibile di essere incisa in via definitiva dalla decisione di confisca che, nel realizzare l'acquisto a titolo originario del bene che ne è oggetto in capo allo Stato, estingue le ragioni e í diritti del terzo, che deve essere allora messo in grado di far valere eventuali ragioni di sua prevalenza dinanzi ad un organo esercitante una giurisdizione piena e riguardante la materia, sia esso individuabile nel g.u.p., ovvero nel tribunale, monocratico o collegiale, che ha celebrato il giudizio (a seconda delle opzioni sul rito esercitate dall'imputato). 5. Nel procedimento odierno, il giudizio dibattimentale si è svolto e concluso dinanzi al Tribunale di Tivoli (mentre, per il meccanismo di concentrazione delle indagini nella sede distrettuale, previsto per i reati di cui all'art. 51, comma 3- bis, cod. proc. pen., il sequestro era stato disposto del G.i.p. del Tribunale di Roma, che aveva anche formato lo stato passivo). Il Tribunale di Tivoli era pertanto il giudice funzionalmen1:e competente a definire il giudizio di opposizione. 6. Segue la reiezione del ricorso e la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/02/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sosl:ituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21606 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 20/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Nell'ambito del procedimento penale a carico dei soci della Siderurgica Tiburtina s.r.I., imputati del delitto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., il G.i.p. del Tribunale di Roma disponeva, con decreti del 23 maggio 2018 e dell'Il settembre 2018, il sequestro preventivo del compendio aziendale e delle quote sociali, nominando contestualmente un amministratore giudiziario a norma dell'art. 104-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Gli imputati erano successivamente rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Tivoli, che, con la sentenza di condanna in data 5 novembre 2020, disponeva la confisca dei beni. A seguito di ciò avevano inizio, dinanzi al G.i.p., le operazioni di verifica dei crediti anteriori al sequestro, regolate dagli artt. 57 ss. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in virtù del richiamo operatovi dal comma 1-bis del citato art. 104-bis. La Tecnoservizi s.r.l. chiedeva di essere ammessa, in via chirografaria, allo stato passivo, per l'importo specificato in istanza, la quale veniva tuttavia giudicata tardiva dal giudice procedente. Lo stato passivo, non ricomprendente tale credito, era dichiarato esecutivo in data 2 maggio 2022. Tecnoservizi proponeva opposizione al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, trasmessa per competenza al Tribunale di Tivoli, che la respingeva con l'ordinanza in epigrafe indicata. 2. La società già opponente ricorre per cassazione avverso tale ultima decisione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico di ricorso, essa eccepisce l'incompetenza funzionale del Tribunale di Tivoli a trattare e definire il giudizio di opposizione, sul presupposto che, dovendo trovare applicazione per quanto di ragione il citato art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, al «tribunale che ha applicato la misura di prevenzione», che la norma individua quale giudice dell'impugnazione dello stato passivo formato dal giudice delegato alla procedura, debba subentrare, in caso di confisca penale, il tribunale ordinario di cui faccia parte il giudice (monocratico) autore del corrispondente sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Questa Corte di legittimità, con giurisprudenza uniforme (tra le molte, Sez. 5, n. 411 del 22/11/2019, dep. 2020, BPM s.p.a., Rv. 278300-01), afferma 2 che la disciplina sulla formazione dello stato passivo, e sul relativo eventuale giudizio di opposizione, stabilita a proposito delle misure di prevenzione patrimoniali dal d.lgs. n. 159 del 2011 , vada applicata in sede penale in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, tra cui l'art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., rimandano alla regolamentazione contenuta nella fonte speciale per quanto concerne l'amministrazione e gestione dei beni in sequestro e la tutela dei terzi una volta intervenuto il provvedimento di confisca. Il comma 6 dell'art. 59 d.lgs. n. 159, citato, intesta la competenza a conoscere dell'opposizione del creditore, non ammesso al passivo dal giudice delegato, al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Tale competenza ha natura funzionale, derivando da una particolare attribuzione legislativa, regolatrice dei procedimenti inerenti la tutelabilità delle pretese creditorie incise da statuizioni ablatorie. Tale schema deve essere necessariamente adattato ove l'opposizione si innesti nel procedimento penale ordinario, dovendo il giudice dell'impugnazione essere qui individuato, tra gli organi che vi esercitano le loro attribuzioni, in quello avente caratteristiche maggiormente corrispondenti al modello di riferimento. 3. Nelle prime decisioni di legittimità, intervenute in argomento, si è ritenuta, anche per implicito, la competenza dello stesso ufficio del g.i.p. cui era riconducibile la formazione dello stato passivo (Sez. 1, n. 4691 del 28/01/2020, Francia, Rv. 278189-01; Sez. 5, n. 411 del 2020, cit.). Successivamente è stata valorizzata l'esigenza di preservare la terzietà del giudice investito dell'impugnazione, con necessaria attribuzione del relativo procedimento ad organo giudiziario diverso e sovraordinato rispetto a quello che avesse deliberato la contestata esclusione del credito. Secondo Sez. 2, n. 7879 del 30/01/2020, Do Value s.p.a., Rv. 278227-01, seguita da Sez. 2, n. 7064 del 12/01/2021, Scialla, Rv. 280661-01, la competenza sull'opposizione proposta dal creditore escluso andrebbe così attribuita al tribunale incaricato del riesame dei provvedimenti cautelari, cui è istituzionalmente devoluta la rivalutazione dei medesimi e dei relativi effetti. 4. Ferma l'esigenza di cui sopra, la giurisprudenza di questa Corte si è in seguito ulteriormente evoluta, giungendo a statuire che la competenza a decidere sull'opposizione avverso la formazione dello stato passivo deliberata dal g.i.p. spetti al giudice che, nel medesimo procedimento, ha disposto la confisca, e non già al tribunale del riesame (Sez. 1, n. 8765 del 06/12/2021, confl. comp. 3 in proc. BNL s.p.a., Rv. 282757-01; Sez. 1, n. 19106 del 22/04/2021, confl. comp. in proc. MPS Capital Service s.p.a., Rv. 281363-01). Tale conclusione merita di essere ribadita, essendo condivisibili le argomentazioni che la sorreggono e giustificano. Non può omettersi, invero, di rimarcare nuovamente al riguardo che, in sede di regolamentazione legislativa del procedimento di formazione dello stato passivo, l'art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011 ripartisce le competenze tra giudice delegato e tribunale che ha applicato la misura di prevenzione secondo una logica, volta a garantire la miglior tutela del diritto del creditore escluso di ottenere una rivalutazione autonoma delle sue ragioni, affidandola al giudice che abbia già conosciuto della confisca, e dunque delle sue condizioni di applicabilità, in fatto e in diritto. Seguendo tale prospettiva, la competenza del tribunale del riesame non realizza la condizione, atteso che trattasi di un organo che, se da un lato esplica funzioni ordinarie di controllo sui provvedimenti emessi in sede cautelare penale (anche rispetto ad organi giudiziari diversi dal g.i.p., e con riferimento alla posizione dei terzi: Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938-01), dall'altro non è investito di alcuna attribuzione in tema di confisca. Tale rilevo appare dirimente. Il procedimento di verifica dei crediti non ha natura cautelare e risponde a diverse finalità. La posizione soggettiva azionata nel procedimento di ammissione del credito è suscettibile di essere incisa in via definitiva dalla decisione di confisca che, nel realizzare l'acquisto a titolo originario del bene che ne è oggetto in capo allo Stato, estingue le ragioni e í diritti del terzo, che deve essere allora messo in grado di far valere eventuali ragioni di sua prevalenza dinanzi ad un organo esercitante una giurisdizione piena e riguardante la materia, sia esso individuabile nel g.u.p., ovvero nel tribunale, monocratico o collegiale, che ha celebrato il giudizio (a seconda delle opzioni sul rito esercitate dall'imputato). 5. Nel procedimento odierno, il giudizio dibattimentale si è svolto e concluso dinanzi al Tribunale di Tivoli (mentre, per il meccanismo di concentrazione delle indagini nella sede distrettuale, previsto per i reati di cui all'art. 51, comma 3- bis, cod. proc. pen., il sequestro era stato disposto del G.i.p. del Tribunale di Roma, che aveva anche formato lo stato passivo). Il Tribunale di Tivoli era pertanto il giudice funzionalmen1:e competente a definire il giudizio di opposizione. 6. Segue la reiezione del ricorso e la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/02/2024