CASS
Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
Massime • 1
L'accertamento della tempestività dell'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'art. 335-quater, comma 5, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 15, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non può essere operato quando l'iscrizione nel registro degli indagati sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore di tale disposizione, ma nell'ambito di un procedimento già pendente per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, cod. proc. pen. commesso in epoca antecedente, ancorché in permanenza attuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/09/2024, n. 39681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39681 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NA ME, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/03/2024 emessa dal Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AN Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell'avvocato GI Miceli, anche in sostituzione dell'avvocato BE FA IC, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta da ME NA e ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 26 febbraio 2024, che ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti dello stesso, in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui Penale Sent. Sez. 6 Num. 39681 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 10/09/2024 all'art. 416 bis, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen., contestato al capo 1) dell'imputazione cautelare. 2. Gli avvocati FA IC e GI Miceli, difensori dell'indagato, ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento, proponendo tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, i difensori censurano la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 335 e 335 quater cod. proc. pen. I difensori premettono che il Tribunale di Palermo ha ritenuto che le risultanze investigative avessero dimostrato l'appartenenza del ricorrente alla famiglia mafiosa di CA a partire dalla data della sua scarcerazione, avvenuta il 15 marzo 2009 e, in particolare, avrebbero assunto significativo rilievo le intercettazioni, telefoniche e ambientali, eseguite nel periodo dal giugno del 2016 e il marzo del 2017. NA, dunque, ancorché sia stato iscritto nel registro degli indagati nel presente procedimento solo in data 5 febbraio 2023, sarebbe stato sostanzialmente sottoposto ad indagine dalla Procura distrettuale di Palermo già nell'ambito del procedimento n. 4132/11 R.G.N.R., tanto da essere stato sottoposto a intercettazione telefonica e ambientale nel corso dell'anno 2016, in assenza di iscrizione nel registro delle notizie di reato. Ad avviso dei difensori, dunque, vi sarebbe stata un'illegittima dilatazione del termine delle indagini preliminari, durate circa un decennio, in assenza di iscrizione nel registro degli indagati, che avrebbe condotto gli inquirenti a ritenere che IE LA avesse affidato a NA la reggenza della famiglia mafiosa di CA. Il Tribunale del riesame, dunque, avrebbe illegittimamente rigettato la richiesta di dichiarare l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi al 23 luglio 2015, in quanto l'iscrizione della notizia di reato nei confronti di NA avrebbe dovuto essere retrodatata almeno al 23 maggio 2014, data dell'informativa della precedente indagine. Il Tribunale del riesame avrebbe, inoltre, interpretato in modo errato la soglia indiziaria necessaria per imporre l'iscrizione di una persona nel registro degli indagati. La soglia di gravità indiziaria per procedere all'iscrizione non sarebbe, infatti, costituita dal «sufficiente grado di gravità indiziaria» indicato dal Tribunale, parametro necessario per l'adozione di una misura cautelare, ma dal superamento del sospetto e della mera configurabilità di un fatto sussumibile in una determinata fattispecie criminosa, attribuibile ad un soggetto. 2 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, i difensori deducono la violazione degli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. e la mancanza e la contraddittorietà della motivazione, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato le dichiarazioni rese in data 11 giugno 2019 dal collaboratore di giustizia PO NT, diffusamente valorizzate nella memoria difensiva depositata nel procedimento di riesame. In questa memoria la difesa, infatti, avrebbe rilevato come PO NT, capo del mandamento di Belmonte Mezzagno, territorialmente limitrofo a quello sul quale esercita il suo dominio la famiglia di CA, avrebbe escluso sia la posizione apicale, che quella di mero partecipe di NA. Erroneamente, peraltro, il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto che, in relazione a soggetto già condannato per il delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso, lo standard di gravità indiziaria per l'adozione della misura cautelare sia attenuato. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, i difensori eccepiscono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. La partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso sarebbe, infatti, stata affermata dai giudici del Tribunale del riesame discostandosi dai principi affermati dalle Sezioni unite nella pronuncia Modaffari. Difetterebbe, infatti, la stabile e organica compenetrazione del ricorrente nel sodalizio mafioso e la dimostrazione di un suo ruolo dinamico e funzionale al raggiungimento degli scopi dell'associazione. Già con la memoria difensiva depositata in sede di riesame la difesa ha rilevato la mancata commissione da parte di NA di reati di estorsione o di alti reati fine, neppure in forma concorsuale. Indeterminati sarebbero, inoltre, anche alla luce delle dichiarazioni di PO NT, i contenuti delle riunioni e dei vertici asseritamente intervenuti con altri capomandamento. 3. In data 4 luglio 2024 l'avvocato GI Miceli ha depositato telematicamente richiesta di trattazione orale del procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati. 2. Con il primo motivo di ricorso, i difensori del ricorrente censurano la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 335 e 335 quater cod. proc. pen., in quanto gli atti di indagine compiuti sarebbero 3 inutilizzabili per effetto della violazione del termine di durata massima delle indagini preliminari. Il ricorrente, infatti, ancorché sia stato iscritto nel registro degli indagati nel presente procedimento solo in data 5 febbraio 2023, sarebbe stato sostanzialmente sottoposto ad indagine per la medesima ipotesi di reità dalla Procura distrettuale di Palermo già nell'ambito del procedimento n. 4132/11 R.G.N.R. e, dunque, il termine di iscrizione nel registro degli indagati avrebbe dovuto essere retrodatato, secondo il disposto dell'art. 335 quater, comma 5, cod. proc. pen. 3. Il motivo è, tuttavia, infondato. Il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 335 quater, comma 5, cod. proc. pen., introdotto nella trama sistematica del codice di procedura penale dall'art. 15, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. La disposizione invocata, tuttavia, non è applicabile nel caso di specie. L'art. 88-bis del d.lgs. n. 150 del 2022, entrato in vigore il 31 dicembre 2022 infatti, espressamente sancisce che «Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407- bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-quater del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto». Il ricorrente è, infatti, stato iscritto nel registro degli indagati in data 5 febbraio 2023, ma in un procedimento (n. 6884/19 R.G.N.R.) già pendente all'atto dell'entrata in vigore dell'art. 335 quater, comma 5, cod. proc. pen. e per l'art. 416-bis cod. pen., ovvero uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, cod. proc. pen., peraltro commesso anteriormente all'entrata in vigore della predetta disposizione, ancorché in permanenza attuale. 4. Con il secondo motivo di ricorso, i difensori deducono la violazione degli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. e la mancanza e la contraddittorietà della 4 motivazione, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato le dichiarazioni rese in data 11 giugno 2019 dal collaboratore di giustizia PO NT, diffusamente valorizzate nella memoria difensiva depositata nel procedimento di riesame. 5. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelar' può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (ex plurimis: Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542 - 01). Non sussiste, infatti, l'omessa valutazione della memoria difensiva quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670 — 01). Muovendo da tali consolidati principi, deve rilevarsi che la carenza di motivazione denunciata dal ricorrente non assume valenza decisiva, a fronte dell'ampio compendio probatorio posto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria nell'ordinanza impugnata, in quanto non è idonea a disarticolare l'apprezzamento operato dal Tribunale del riesame. Il NT potrebbe, infatti, pur essendo capo mandamento di una cosca operante in un territorio finitimo, potrebbe non conoscere le dinamiche interne alla famiglia mafiosa di CA, anche in ragione della tipica compartimentazione delle informazioni all'interno delle cosche. Le dichiarazioni del NT, del resto, sono strutturalmente inidonee a confutare le ampie risultanze investigative, di cui si dirà di seguito, che nella valutazione logica e congrua del Tribunale del riesame hanno dimostrato, nei limiti delibatori propri della sede cautelare, che il ricorrente si è occupato della riorganizzazione degli organigrammi della famiglia mafiosa di CA e ha diretto le attività associative, ricorrendo ad una fitta rete di contatti e incontri riservati. 6. Con il terzo motivo di ricorso, i difensori eccepiscono la violazione dell'art. 416 bis cod. pen., in quanto il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto sussistenti gravi indizi della partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, discostandosi dai principi affermati dalle Sezioni unite nella pronuncia Modaffari. 7. Il motivo è infondato. 5 Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). Il Tribunale di Palermo ha, invero, fatto buon governo di questi principi, in quanto ha rilevato che il ricorrente, già condannato per la partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata "cosa nostra" con sentenza della Corte di appello di Palermo del 28 febbraio 2007, divenuta irrevocabile in data 2 novembre 2007, ha diretto la famiglia mafiosa di CA a partire dalla data della sua scarcerazione (15 marzo 2009). In questo lasso di tempo, NA ha mantenuto i rapporti criminali, attraverso riunioni e incontri clandestini, con gli elementi di vertice del mandamento e di altre famiglie mafiose (OR IN di Ciminna, GI AN NO e OG IN della famiglia di Cerda, Giovanni Privitera di Vallelunga), e ha organizzato le riunioni operative con gli altri associati e diretto le attività estorsive, da lui affidate a RE AL, NO AV e NA CC. NA, per gli incontri con i vertici di altri mandamenti, si è, inoltre, avvalso della collaborazione e del supporto della propria compagna IS OD, che lo ha coadiuvato negli spostamenti, quale autista e guardaspalle. Il Tribunale del riesame ha motivato logicamente e congruamente sul ruolo dinamico e funzionale assunto dal ricorrente nel sodalizio criminoso, in quanto gli incontri descritti erano finalizzati a ricevere pizzini (come negli incontri con GI AN NO del 20 giugno 2016 e del 9 luglio 2016), a risolvere questioni di interesse della cosca e a risolvere il contrasto interno insorto per il riconoscimento del ruolo di reggente della famiglia mafiosa di CA (come negli incontri con GI AN NO del 20 giugno 2016 e del 16 luglio 2016). L'incontro di NA con IN OR del 19 luglio 2016 è, inoltre, stato dettato dalla necessità di risolvere i contrasti insorti con RE AL per la reggenza della famiglia di CA, al pari di quello del 28 luglio 2016, con RE AL, NO AV, NA SA e OG IN. L'incontro con il AL del 6 agosto 2016, per quanto risultato dalle intercettazioni, era, invece, volto a decidere la spartizione dei proventi delle attività illecite. Nel dialogo intercettato con RI CC in data 26 settembre 2016, inoltre, NA si riferisce all'appalto ricevuto da un imprenditore della zona e i due interlocutori discutono della sua riluttanza a pagare il "pizzo". 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato. 6 Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10/09/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AN Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell'avvocato GI Miceli, anche in sostituzione dell'avvocato BE FA IC, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta da ME NA e ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 26 febbraio 2024, che ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti dello stesso, in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui Penale Sent. Sez. 6 Num. 39681 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 10/09/2024 all'art. 416 bis, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen., contestato al capo 1) dell'imputazione cautelare. 2. Gli avvocati FA IC e GI Miceli, difensori dell'indagato, ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento, proponendo tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, i difensori censurano la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 335 e 335 quater cod. proc. pen. I difensori premettono che il Tribunale di Palermo ha ritenuto che le risultanze investigative avessero dimostrato l'appartenenza del ricorrente alla famiglia mafiosa di CA a partire dalla data della sua scarcerazione, avvenuta il 15 marzo 2009 e, in particolare, avrebbero assunto significativo rilievo le intercettazioni, telefoniche e ambientali, eseguite nel periodo dal giugno del 2016 e il marzo del 2017. NA, dunque, ancorché sia stato iscritto nel registro degli indagati nel presente procedimento solo in data 5 febbraio 2023, sarebbe stato sostanzialmente sottoposto ad indagine dalla Procura distrettuale di Palermo già nell'ambito del procedimento n. 4132/11 R.G.N.R., tanto da essere stato sottoposto a intercettazione telefonica e ambientale nel corso dell'anno 2016, in assenza di iscrizione nel registro delle notizie di reato. Ad avviso dei difensori, dunque, vi sarebbe stata un'illegittima dilatazione del termine delle indagini preliminari, durate circa un decennio, in assenza di iscrizione nel registro degli indagati, che avrebbe condotto gli inquirenti a ritenere che IE LA avesse affidato a NA la reggenza della famiglia mafiosa di CA. Il Tribunale del riesame, dunque, avrebbe illegittimamente rigettato la richiesta di dichiarare l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi al 23 luglio 2015, in quanto l'iscrizione della notizia di reato nei confronti di NA avrebbe dovuto essere retrodatata almeno al 23 maggio 2014, data dell'informativa della precedente indagine. Il Tribunale del riesame avrebbe, inoltre, interpretato in modo errato la soglia indiziaria necessaria per imporre l'iscrizione di una persona nel registro degli indagati. La soglia di gravità indiziaria per procedere all'iscrizione non sarebbe, infatti, costituita dal «sufficiente grado di gravità indiziaria» indicato dal Tribunale, parametro necessario per l'adozione di una misura cautelare, ma dal superamento del sospetto e della mera configurabilità di un fatto sussumibile in una determinata fattispecie criminosa, attribuibile ad un soggetto. 2 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, i difensori deducono la violazione degli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. e la mancanza e la contraddittorietà della motivazione, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato le dichiarazioni rese in data 11 giugno 2019 dal collaboratore di giustizia PO NT, diffusamente valorizzate nella memoria difensiva depositata nel procedimento di riesame. In questa memoria la difesa, infatti, avrebbe rilevato come PO NT, capo del mandamento di Belmonte Mezzagno, territorialmente limitrofo a quello sul quale esercita il suo dominio la famiglia di CA, avrebbe escluso sia la posizione apicale, che quella di mero partecipe di NA. Erroneamente, peraltro, il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto che, in relazione a soggetto già condannato per il delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso, lo standard di gravità indiziaria per l'adozione della misura cautelare sia attenuato. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, i difensori eccepiscono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. La partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso sarebbe, infatti, stata affermata dai giudici del Tribunale del riesame discostandosi dai principi affermati dalle Sezioni unite nella pronuncia Modaffari. Difetterebbe, infatti, la stabile e organica compenetrazione del ricorrente nel sodalizio mafioso e la dimostrazione di un suo ruolo dinamico e funzionale al raggiungimento degli scopi dell'associazione. Già con la memoria difensiva depositata in sede di riesame la difesa ha rilevato la mancata commissione da parte di NA di reati di estorsione o di alti reati fine, neppure in forma concorsuale. Indeterminati sarebbero, inoltre, anche alla luce delle dichiarazioni di PO NT, i contenuti delle riunioni e dei vertici asseritamente intervenuti con altri capomandamento. 3. In data 4 luglio 2024 l'avvocato GI Miceli ha depositato telematicamente richiesta di trattazione orale del procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati. 2. Con il primo motivo di ricorso, i difensori del ricorrente censurano la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 335 e 335 quater cod. proc. pen., in quanto gli atti di indagine compiuti sarebbero 3 inutilizzabili per effetto della violazione del termine di durata massima delle indagini preliminari. Il ricorrente, infatti, ancorché sia stato iscritto nel registro degli indagati nel presente procedimento solo in data 5 febbraio 2023, sarebbe stato sostanzialmente sottoposto ad indagine per la medesima ipotesi di reità dalla Procura distrettuale di Palermo già nell'ambito del procedimento n. 4132/11 R.G.N.R. e, dunque, il termine di iscrizione nel registro degli indagati avrebbe dovuto essere retrodatato, secondo il disposto dell'art. 335 quater, comma 5, cod. proc. pen. 3. Il motivo è, tuttavia, infondato. Il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 335 quater, comma 5, cod. proc. pen., introdotto nella trama sistematica del codice di procedura penale dall'art. 15, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. La disposizione invocata, tuttavia, non è applicabile nel caso di specie. L'art. 88-bis del d.lgs. n. 150 del 2022, entrato in vigore il 31 dicembre 2022 infatti, espressamente sancisce che «Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407- bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-quater del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto». Il ricorrente è, infatti, stato iscritto nel registro degli indagati in data 5 febbraio 2023, ma in un procedimento (n. 6884/19 R.G.N.R.) già pendente all'atto dell'entrata in vigore dell'art. 335 quater, comma 5, cod. proc. pen. e per l'art. 416-bis cod. pen., ovvero uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, cod. proc. pen., peraltro commesso anteriormente all'entrata in vigore della predetta disposizione, ancorché in permanenza attuale. 4. Con il secondo motivo di ricorso, i difensori deducono la violazione degli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. e la mancanza e la contraddittorietà della 4 motivazione, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato le dichiarazioni rese in data 11 giugno 2019 dal collaboratore di giustizia PO NT, diffusamente valorizzate nella memoria difensiva depositata nel procedimento di riesame. 5. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelar' può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (ex plurimis: Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542 - 01). Non sussiste, infatti, l'omessa valutazione della memoria difensiva quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670 — 01). Muovendo da tali consolidati principi, deve rilevarsi che la carenza di motivazione denunciata dal ricorrente non assume valenza decisiva, a fronte dell'ampio compendio probatorio posto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria nell'ordinanza impugnata, in quanto non è idonea a disarticolare l'apprezzamento operato dal Tribunale del riesame. Il NT potrebbe, infatti, pur essendo capo mandamento di una cosca operante in un territorio finitimo, potrebbe non conoscere le dinamiche interne alla famiglia mafiosa di CA, anche in ragione della tipica compartimentazione delle informazioni all'interno delle cosche. Le dichiarazioni del NT, del resto, sono strutturalmente inidonee a confutare le ampie risultanze investigative, di cui si dirà di seguito, che nella valutazione logica e congrua del Tribunale del riesame hanno dimostrato, nei limiti delibatori propri della sede cautelare, che il ricorrente si è occupato della riorganizzazione degli organigrammi della famiglia mafiosa di CA e ha diretto le attività associative, ricorrendo ad una fitta rete di contatti e incontri riservati. 6. Con il terzo motivo di ricorso, i difensori eccepiscono la violazione dell'art. 416 bis cod. pen., in quanto il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto sussistenti gravi indizi della partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, discostandosi dai principi affermati dalle Sezioni unite nella pronuncia Modaffari. 7. Il motivo è infondato. 5 Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). Il Tribunale di Palermo ha, invero, fatto buon governo di questi principi, in quanto ha rilevato che il ricorrente, già condannato per la partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata "cosa nostra" con sentenza della Corte di appello di Palermo del 28 febbraio 2007, divenuta irrevocabile in data 2 novembre 2007, ha diretto la famiglia mafiosa di CA a partire dalla data della sua scarcerazione (15 marzo 2009). In questo lasso di tempo, NA ha mantenuto i rapporti criminali, attraverso riunioni e incontri clandestini, con gli elementi di vertice del mandamento e di altre famiglie mafiose (OR IN di Ciminna, GI AN NO e OG IN della famiglia di Cerda, Giovanni Privitera di Vallelunga), e ha organizzato le riunioni operative con gli altri associati e diretto le attività estorsive, da lui affidate a RE AL, NO AV e NA CC. NA, per gli incontri con i vertici di altri mandamenti, si è, inoltre, avvalso della collaborazione e del supporto della propria compagna IS OD, che lo ha coadiuvato negli spostamenti, quale autista e guardaspalle. Il Tribunale del riesame ha motivato logicamente e congruamente sul ruolo dinamico e funzionale assunto dal ricorrente nel sodalizio criminoso, in quanto gli incontri descritti erano finalizzati a ricevere pizzini (come negli incontri con GI AN NO del 20 giugno 2016 e del 9 luglio 2016), a risolvere questioni di interesse della cosca e a risolvere il contrasto interno insorto per il riconoscimento del ruolo di reggente della famiglia mafiosa di CA (come negli incontri con GI AN NO del 20 giugno 2016 e del 16 luglio 2016). L'incontro di NA con IN OR del 19 luglio 2016 è, inoltre, stato dettato dalla necessità di risolvere i contrasti insorti con RE AL per la reggenza della famiglia di CA, al pari di quello del 28 luglio 2016, con RE AL, NO AV, NA SA e OG IN. L'incontro con il AL del 6 agosto 2016, per quanto risultato dalle intercettazioni, era, invece, volto a decidere la spartizione dei proventi delle attività illecite. Nel dialogo intercettato con RI CC in data 26 settembre 2016, inoltre, NA si riferisce all'appalto ricevuto da un imprenditore della zona e i due interlocutori discutono della sua riluttanza a pagare il "pizzo". 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato. 6 Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10/09/2024.