Sentenza 20 febbraio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2018, n. 8261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8261 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA CO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 07/08/2017 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
sentite le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO, che conclude per il rigetto del ricorso. Uditi i difensori, avv. IMPERATO ANDREA e avv. COLA SERGIO, che chiedono l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In riforma dell'ordinanza cautelare, emessa dal G.i.p. del Tribunale di S.M.C.V. il 20 luglio 2017 nei confronti di PO CO per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 110 e 353 bis cod. pen., il Tribunale del riesame di Napoli ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale per la durata di due mesi. Ritenuta infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ex art.270 cod. proc. pen., sollevata dalla difesa dell'indagato, il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine al concorso dell'indagato, socio della Gesap srl, e di VI MI, direttore medico dell'ospedale civile di Caserta, nella turbativa d'asta della gara di appalto, indetta con deliberazione del 30 maggio 2014 ed avente ad oggetto il servizio di sanificazione e pulizia delle aree ospedaliere e servizi integrati: turbativa consistita nell'aver concordato con lo VI, responsabile dell'esecuzione del contratto, il contenuto e le modifiche da inserire nel capitolato speciale di gara. La gravità indiziaria è stata desunta dai colloqui intercettati in ambientale nell'ufficio dello VI, riportati nell'ordinanza ed attestanti la collusione tra l'organo appaltante e l'impresa che avrebbe partecipato alla gara al fine di garantirle l'aggiudicazione, illustrando al PO il contenuto di clausole e di servizi speciali, quali la reperibilità e l'individuazione delle aree ad alto rischio, suggerendo all'imprenditore particolare attenzione proprio a tali servizi in modo da favorirlo, così alterando il procedimento amministrativo e condizionando le modalità di scelta del contraente. Sul piano delle esigenze cautelari il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva, ma, in ragione dell'epoca risalente e dell'unicità del fatto ascritto all'indagato, incensurato, e della posizione meno grave di quella dello VI, lo ha ritenuto adeguatamente tutelabile con la misura interdittiva applicata.
2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori del PO, che ne chiedono l'annullamento per i motivi di seguito sinteticamente illustrati:
2.1 violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. e contraddittorietà della motivazione per avere il Tribunale ritenuto utilizzabili le intercettazioni disposte con decreto n. 47772/13 nell'ambito di un diverso procedimento penale, per fatti diversi, non connessi né collegati probatoriamente a quello per il quale è stata emessa la misura cautelare: si deduce che le intercettazioni furono disposte con decreto d'urgenza dal P.m., convalidato dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, nell'ambito di un procedimento diverso, relativo al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., al fine di accertare i rapporti tra il dr. VI MI e la criminalità organizzata e tra esponenti del clan dei casalesi e l'imprenditore UA PO, titolare della EP spa affidataria del servizio di mensa presso l'ospedale S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, quindi, per fatti diversi dalle ipotesi corruttive e di turbativa d'asta successivamente emerse e per le quali lo stesso P.m. ha escluso la connessione con l'ipotesi investigativa iniziale ed il collegamento con fatti di criminalità organizzata, disponendo lo stralcio e la trasmissione per competenza territoriale all'AG di S.M.C.V. Si tratta pertanto, di reati occasionalmente emersi nel corso dell'attività di intercettazione disposta nell'ambito di un procedimento diverso: situazione che non consente di aggirare il divieto di utilizzabilità previsto dall'art. 270 cod. proc. pen.; 2.2 erronea applicazione dell'art. 353 bis cod. pen. e vizio di motivazione, in quanto erroneamente il Tribunale ha ritenuto il capitolato speciale di gara atto equipollente al bando di gara, trattandosi, invece, di un atto che non incide sui criteri di scelta del contraente, ma solo sulla fase esecutiva del contratto;
gli elementi contenuti e regolati nel capitolato speciale di gara come la reperibilità e la selezione delle aree in altissimo o alto rischio non incidono sui criteri di ammissione alla gara o sulla aggiudicazione della stessa: conseguentemente, il Tribunale avrebbe dovuto concludere per l'irrilevanza della condotta, non trattandosi di atto idoneo a selezionare i partecipanti alla gara né a determinare l'aggiudicazione;
2.3 violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto sussistente la condotta materiale del reato di cui all'art. 353 bis cod. pen., nonostante lo VI non fosse deputato né ad elaborare il capitolato speciale di gara né ad indire la gara, trattandosi di atti predisposti dal Direttore UOC Provveditorato ed Economato ospedaliero e dal Commissario Straordinario, sottoscritti dal Direttore generale, dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo. E' illogica e congetturale l'affermazione del Tribunale, secondo la quale lo VI avrebbe fornito i dati elaborati ai componenti del gruppo di lavoro incaricato di predisporre il capitolato speciale di gara ed avrebbe fornito al PO indicazioni utili per predisporre l'offerta, in quanto i requisiti dell'offerta tecnica sono previsti dal bando e dal disciplinare di gara né vi è prova che i dati di cui discutevano lo VI e il ricorrente siano stati recepiti nell'elaborato definitivo, redatto dal gruppo di lavoro;
risulta inoltre, omessa la valutazione dei rilievi difensivi in ordine al contenuto dei colloqui, aventi ad oggetto le modifiche introdotte dall'ANAC sui turni di pulizie e sulla suddivisione delle aree;
- 2.4 violazione dell'art. 353 bis cod. pen. e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato per avere il Tribunale trascurato che gli aspetti trattati nel corso delle conversazioni dai due interlocutori non incidevano sui criteri di accesso alla gara o sulla valutazione delle offerte con conseguente insussistenza del dolo di agevolare la società del ricorrente a discapito di altri concorrenti;
2.5 violazione di legge e assenza di motivazione relativamente alle esigenze cautelari: motivo ormai superato dalla sopravvenuta perdita di efficacia della misura.
3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la misura interdittiva temporanea, applicata con l'ordinanza impugnata, ha ormai perso efficacia né la decisione del ricorso è imposta dalla dichiarazione di interesse, resa in udienza dai difensori del ricorrente, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione limitatamente alla misura detentiva, originariamente applicata, in quanto non proveniente personalmente dall'interessato né da difensori muniti di procura speciale. Come chiarito da questa Corte "l'interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione dovrà essere oggetto di una specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalla omissione della pronuncia medesima. Considerato poi che la domanda di riparazione - come si evince dal coordinato disposto dell'art. 315, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 645, comma 1, cod. proc. pen. - è atto riservato personalmente alla parte, occorre che l'intenzione della sua futura presentazione sia con certezza riconducibile alla sua volontà" (Sez. Un. n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv.249002). In mancanza di una specifica e personale deduzione dell'interesse alla decisione ed in presenza di una misura interdittiva non più attuale il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con esonero del ricorrente dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 18/01/