Sentenza 20 settembre 1999
Massime • 1
La comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241, dell'avvio del procedimento per l'emanazione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio previsto dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 può essere omessa - alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n.210 del 31 maggio 1995 - non sulla base del postulato secondo cui mancherebbe, nella specie, un "iter" amministrativo nel quale l'interessato possa interloquire (dovendosi invece ritenere che un tale "iter" sussista, atteso che il procedimento inizia di norma con un rapporto o una relazione di servizio e si svolge con l'acquisizione di informazioni sui trascorsi e sui precedenti dell'interessato), ma soltanto in quanto si riscontrino particolari ragioni di urgenza come, ad esempio, nel caso in cui la notizia della presenza di un soggetto in un determinato luogo sia connessa alla commissione di determinati reati e, per esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, sussista la necessità di provvedere all'immediato allontanamento del soggetto medesimo, giudicato pericoloso. (Nella fattispecie la S.C., accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha annullato con rinvio la sentenza con la quale l'imputato era stato assolto dal reato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio osservando che il giudice di merito, nel disapplicare il provvedimento di rimpatrio in quanto emesso senza la previa comunicazione all'interessato dell'avvio del relativo procedimento, non aveva verificato se sussistessero o meno le suaccennate ragioni d'urgenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/1999, n. 11716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11716 |
| Data del deposito : | 20 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SACCHETTI FRANCESCO Presidente del 20.09.1999
1.Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CHIEFFI SEVERO " N.725
3.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N.16061/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1)Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE APPELLO di FIRENZE nei confronti di:
PA GL N. IL 15.05.1964
avverso sentenza del 28.01.1999 CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO
Udito Pubblico Ministero in persona del Dott. CARMINE DI ZENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28.1.1999 la Corte di Appello di Firenze, in riforma dell'analogo provvedimento emesso il 17.4.1998 dal Pretore di Prato, assolveva PA GL - che in primo grado era stato dichiarato responsabile della contravvenzione di cui all'art.2 della legge 27.12.1956 n. 1423 (violazione del divieto di fare ritorno nella città di Prato per la durata di tre anni), commessa il 17.4.1998 - assolveva l'imputato dal reato suddetto per insussistenza del fatto. Osservava la Corte territoriale, accogliendo uno dei motivi di gravame del Pacella, che, in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 1995 ed in conformità alla giurisprudenza di questa Corte Suprema, l'omissione, da parte del Questore di Firenze, della comunicazione all'interessato dell'avvio del relativo procedimento prima della emissione dell'ordine di rimpatrio, comportava la illegittimità di tale provvedimento e la conseguente disapplicazione di esso.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, lamentando erronea applicazione di legge ai sensi dell'art.606 co.1 lett. b) c.p.p.- Ha sostenuto in particolare il P.G. ricorrente che l'avviso all'interessato dell'inizio del procedimento era da ritenere non necessario quando, come nella specie, il foglio di via venga emesso senza la necessità di espletare un vero e proprio procedimento amministrativo, ed avendo il Questore emesso il suddetto provvedimento semplicemente sulla base di atti sottratti al diritto di accesso in quanto "relativi all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e/o di prevenzione e repressione della criminalita".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Appare innanzitutto opportuno delineare il sistema legislativo che regola la fattispecie in esame.
L'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241 fa obbligo alla pubblica amministrazione di dare comunicazione ai soggetti direttamente interessati (destinatari del provvedimento finale e soggetti che debbono intervenirvi) dell'avvio di qualsiasi procedimento amministrativo. Il comma 1 del medesimo art. 7 subordina tuttavia l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento alla condizione che "non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento". La medesima legge regola altresì il diritto di accesso ai documenti amministrativi, al fine di porre gli interessati nella condizione concreta di presentare osservazioni e proposte, e prospettare motivatamente le proprie ragioni anche sulla base dei documenti in possesso della P.A., prevedendo però alcune eccezioni. L'art.
8 - comma 5, lett. c) - del D.P.R. 27.6.1992 n.352 (regolamento attuativo della suddetta legge) prescrive che l'accesso, da parte degli interessati, ai documenti amministrativi può essere negato in materia di documenti riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero a fini di prevenzione e repressione della criminalità. Il medesimo art. 8 delega inoltre le singole Amministrazioni ad individuare le tipologie degli atti sottratti all'accesso.
L'art.
3 - comma 1, lett. a) - del Decreto del Ministro dell'Interno 10.5.1994 n. 415 (Regolamento d'attuazione per la disciplina delle categorie dei documenti sottratti al diritto di accesso) include, fra tali documenti 1e relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggettì a pubblicità". La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi circa la conformità dell'ari,2 della legge 27.12.1956 n. 1423 ai principi costituzionali, con sentenza n. 210 del 31.5.1995, nel dichiarare non fondata la questione "nei sensi di cui in motivazione" ha precisato che "l'art.7 della legge n. 241 del 1990, disponendo la comunicazione dell'avvio del procedimento nei confronti dei 'soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari'", rende a fortiori riferibile un simile principio ai diretti destinatari dei provvedimenti di questo tipo, quale che sia l'autorità amministrativa da cui il provvedimento promana e quale ne sia il modulo procedimentale utilizzato. Ha ulteriormente specificato che "Alla necessità di notiziazione di un momento davvero cruciale ai fini partecipativi, quale l'atto di avvio del procedimento, non può essere certo sottratto il destinatario del provvedimento di rimpatrio, un provvedimento direttamente incidente su una posizione costituzionalmente tutelata come il diritto di circolazione;
salva l'ipotesi - espressamente disciplinata con riferimento a tutte le tipologie procedimentali - in cui particolari esigenze di celerità risultino ostative a provvedere alla comunicazione di tale atto, non esclusa la possibilità di adottare medio termine quei provvedimenti di natura cautelare che sono consentiti dall'art 7, comma secondo, della legge n. 241 del 1990.
Dal breve excursus di cui sopra si evince che, fermo restando il principio generale in base al quale la pubblica amministrazione ha il dovere di dare comunicazione agli interessati dell'avvio di qualsiasi procedimento - ivi compreso quello relativo alla emissione del provvedimento di rimpatrio, regolato dall'art.2 della Legge n. 1423 del 1956 - va tenuto presente, per un verso, che tale obbligo non sussiste in presenza di "particolari esigenze di celerità", e, per l'altro, che, poiché il rimpatrio con foglio di via obbligatorio è da considerare indubbiamente provvedimento inerente alla prevenzione della criminalità, il diritto di accesso ai documenti relativi è in tali casi escluso, e la partecipazione al procedimento dovrebbe restare assicurata dalla sola comunicazione dell'avvio del procedimento stesso.
Alla luce dei principi come sopra esposti, con riferimento al caso di specie, va rilevato che l'osservazione della Corte di Appello di Firenze - che ha ritenuto, sulla scia della giurisprudenza di questa Corte, che "in subjecta materia non è necessaria la comunicazione in parola quando ... il provvedimento di rimpatrio è stato emesso senza la necessità di espletare un procedimento amministrativo" - a parere di questo Collegio, va parzialmente corretta, nel senso che non è tanto il fatto che non venga espletato un procedimento amministrativo che possa esimere la P.A. dall'obbligo di dare la comunicazione dell'avvio, (per la semplice ragione che in tali casi si dà comunque vita ad un iter amministrativo, che inizia normalmente con un rapporto o una relazione di servizio e si svolge con l'acquisizione di informazioni e notizie concernenti i trascorsi e i precedenti del soggetto interessato), quanto la condizione che sussistano "ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento", come recita il primo comma dell'art.7 della legge n.241 del 1990, e come ammette anche la Corte Costituzionale.
Va ulteriormente rilevato che il Consiglio di Stato, con sentenza n.368 del 25.3.1996 ha in proposito precisato - e su tale precisazione questa Corte pienamente concorda - che "non basta una qualsiasi urgenza per legittimare la deroga al generale obbligo di comunicazione, ma occorre un'urgenza qualificata, tale ciò da non consentire la suddetta comunicazione, senza che risulti compromesso il soddisfacimento dell'interesse pubblico cui il provvedimento finale è risolto".
Tale condizione può verificarsi, ad esempio, con riferimento all'ordine di rimpatrio, quando la notizia della presenza di un soggetto in un determinato luogo sia connessa alla commissione di determinati reati e, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, sussista la necessità di provvedere all'immediato allontanamento del soggetto giudicato pericoloso.
Nella specie tale aspetto, fondamentale ai fini del giudizio, non è stato in alcun modo oggetto di esame da parte della Corte territoriale e tale omissione, trattandosi di questione strettamente riservata alla valutazione del giudice di merito, chiamato ad esaminare la legittimità del provvedimento di rimpatrio, si risolve in carenza motivazionale, ai sensi dell'art.606 - comma 1, lett. e) - c.p.p., del provvedimento giurisdizionale emesso dalla Corte di
Appello di Firenze.
Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello, che terrà conto dei principi come sopra affermati.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 1999