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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 158/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3593/2023 depositato il 13/07/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico, 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IN EN Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 245/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 24/01/2023
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TY7IR3X00011/2019 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle entrate di Siracusa - successivamente al rimborso di un credito (art. 30 c. 3 lett. “c” Dpr 633/72) in favore della Resistente_2 srl - rilevava il difetto di alcuni presupposti (meglio indicati in atti) per cui notificava l'atto di contestazione n. TY7CO3X00411/2018 ed irrogava la sanzione del 30% sull'importo del credito rimborsato di € 85.000,00 oltre interessi (cfr. documentazione in atti).
La ET chiedeva, quindi, il riesame dell'atto di contestazione e l'Amministrazione finanziaria richiedeva una relazione tecnica attestante il possesso dei requisiti ritenuti “mancanti” (cfr. documentazione in atti).
L'Amministrazione – ritenendo che la ET non avesse assolto il proprio onere probatorio - emetteva un
Avviso di irrogazione sanzioni (meglio indicato in atti) che veniva impugnato dalla ET (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle entrate si costituita e contro deduceva.
Il primo Giudice accoglieva – con la sentenza n. 245 del 2025 - il ricorso e compensava le spese (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
La ET si è costituita ed ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'art. 30 c. 3 lett. c) Dpr 633/1972 dispone che il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore ad euro 2.582,28, all'atto della presentazione della dichiarazione “ … limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche ….”.
Dalla documentazione versata in atti è, però, emerso che le opere erano state realizzate su un immobile di proprietà di terzi e non del soggetto che le aveva eseguite. 2.- Ed infatti, l'Amministrazione finanziaria, con Circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 ha (in breve) chiarito che “… non spetta il rimborso dell'Iva assolta sull'acquisto o realizzazione di impianto fotovoltaico collocato su beni di terzi quando l'impianto non è separabile dal bene immobile cui si riferisce, in quanto l'impianto non ha una autonoma funzionalità, non potendo essere rimosso al termine del periodo di utilizzo.
In tali casi, l'opera eseguita non è di proprietà del soggetto che l'ha realizzata, giacché in base ai principi civilistici accede a un immobile di proprietà altrui. Di conseguenza, non può essere iscritta nel bilancio come bene ammortizzabile proprio del soggetto che l'ha effettuata ….”.
3.- La recente giurisprudenza di legittimità – in tema di qualificazione fiscale dei parchi fotovoltaici - ha ritenuto (Cassazione, sentenza n. 6840 del 14 marzo 2024) che un grande impianto fotovoltaico è un bene immobile ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali: tale decisione si basa su un'interpretazione funzionale e non meramente fisica del concetto di 'bene immobile'.
4.- La Giurisprudenza di vertice, inoltre, ha ritenuto che “In tema d'IVA, il rimborso dell'eccedenza detraibile d'imposta che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, alinea e lett. c), consente al soggetto passivo di richiedere all'atto della dichiarazione, se di importo superiore ad Euro 2.582,20, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, deve avere ad oggetto beni che, oltre ad essere provvisti del requisito della strumentalità in quanto destinati ad essere utilizzati nell'attività dell'impresa e perciò inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui siano inseriti, debbono rientrare, in quanto ammortizzabili, tra i beni costituenti immobilizzazioni materiali o immateriali, da identificarsi con quelli di uso durevole la cui vita non si esaurisca nell'arco di un esercizio contabile e dei quali l'imprenditore possa disporre in quanto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento” (Cassazione, Sez. V, n. 24779/2015 – conforme: Ordinanza n. 23667/2020).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Va riformata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna la ET appellata alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate appellante, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Palermo, 11 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN RO LV ER
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3593/2023 depositato il 13/07/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico, 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IN EN Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 245/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 24/01/2023
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TY7IR3X00011/2019 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle entrate di Siracusa - successivamente al rimborso di un credito (art. 30 c. 3 lett. “c” Dpr 633/72) in favore della Resistente_2 srl - rilevava il difetto di alcuni presupposti (meglio indicati in atti) per cui notificava l'atto di contestazione n. TY7CO3X00411/2018 ed irrogava la sanzione del 30% sull'importo del credito rimborsato di € 85.000,00 oltre interessi (cfr. documentazione in atti).
La ET chiedeva, quindi, il riesame dell'atto di contestazione e l'Amministrazione finanziaria richiedeva una relazione tecnica attestante il possesso dei requisiti ritenuti “mancanti” (cfr. documentazione in atti).
L'Amministrazione – ritenendo che la ET non avesse assolto il proprio onere probatorio - emetteva un
Avviso di irrogazione sanzioni (meglio indicato in atti) che veniva impugnato dalla ET (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle entrate si costituita e contro deduceva.
Il primo Giudice accoglieva – con la sentenza n. 245 del 2025 - il ricorso e compensava le spese (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
La ET si è costituita ed ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'art. 30 c. 3 lett. c) Dpr 633/1972 dispone che il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore ad euro 2.582,28, all'atto della presentazione della dichiarazione “ … limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche ….”.
Dalla documentazione versata in atti è, però, emerso che le opere erano state realizzate su un immobile di proprietà di terzi e non del soggetto che le aveva eseguite. 2.- Ed infatti, l'Amministrazione finanziaria, con Circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 ha (in breve) chiarito che “… non spetta il rimborso dell'Iva assolta sull'acquisto o realizzazione di impianto fotovoltaico collocato su beni di terzi quando l'impianto non è separabile dal bene immobile cui si riferisce, in quanto l'impianto non ha una autonoma funzionalità, non potendo essere rimosso al termine del periodo di utilizzo.
In tali casi, l'opera eseguita non è di proprietà del soggetto che l'ha realizzata, giacché in base ai principi civilistici accede a un immobile di proprietà altrui. Di conseguenza, non può essere iscritta nel bilancio come bene ammortizzabile proprio del soggetto che l'ha effettuata ….”.
3.- La recente giurisprudenza di legittimità – in tema di qualificazione fiscale dei parchi fotovoltaici - ha ritenuto (Cassazione, sentenza n. 6840 del 14 marzo 2024) che un grande impianto fotovoltaico è un bene immobile ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali: tale decisione si basa su un'interpretazione funzionale e non meramente fisica del concetto di 'bene immobile'.
4.- La Giurisprudenza di vertice, inoltre, ha ritenuto che “In tema d'IVA, il rimborso dell'eccedenza detraibile d'imposta che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, alinea e lett. c), consente al soggetto passivo di richiedere all'atto della dichiarazione, se di importo superiore ad Euro 2.582,20, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, deve avere ad oggetto beni che, oltre ad essere provvisti del requisito della strumentalità in quanto destinati ad essere utilizzati nell'attività dell'impresa e perciò inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui siano inseriti, debbono rientrare, in quanto ammortizzabili, tra i beni costituenti immobilizzazioni materiali o immateriali, da identificarsi con quelli di uso durevole la cui vita non si esaurisca nell'arco di un esercizio contabile e dei quali l'imprenditore possa disporre in quanto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento” (Cassazione, Sez. V, n. 24779/2015 – conforme: Ordinanza n. 23667/2020).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Va riformata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna la ET appellata alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate appellante, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Palermo, 11 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN RO LV ER