Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/10/2003, n. 14738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14738 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
I L 9 L 8 O 6 B e l . a E N n E e , N p 1 O 8 I a 9 Z m 1 A e - t R 1 s T i 1 S - I s 4 G l EPUBBLICA ITALIANA E 2 a R . e L h A c D i 3 f IN NOM DEL OPOL ITA ANO A CORTE SU147 38 /03 i E 2 d T . o N T E m R S E Oggetto A ✓ SANZIONE AMMINISTRATIVA SEZIONE PRIMA CIVILE PER ESTRAZIONE ABUSIVA DI SABBIA E GHIAIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22319/00 LOSAVIO Presidente Dott. Giovanni Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Cron. 25826 -Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI MACIOCE -- Consigliere Rep. Dott. GI DI AMATO Ud.20/03/2003 Dott. Sergio -- Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso proposto da: NE UI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso l'avvocato ALDO FERRETTI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO MONACO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
COMUNE DI ARCISATE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l'Avvocato UI MANZI che 10 rappresenta e difende unitamente all'Avvocato ATTILIO 2003 FONTANA, giusta delega a margine del controricorso;
703 - controricorrente f avverso la sentenza n. 163/00 del Giudice di pace di VARESE, depositata il 05/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2003 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato FERRETTI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato ALBINI, con delega, che ha chiesto 1'inammissibilità ° il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Il 5.4.1988 fu irrogata dal Sindaco del Comune di Arcisate a RA GI la sanzione di L. 10.000.000, ily per avere estratto sabbia e ghiaia nel territorio di quel Comune, all'esterno dell'area autorizzata. Il RA propose opposizione, negando l'addebito e deducendo che egli aveva in corso la costruzione di una vasca di decantazione delle acque, utilizzate per il lavaggio dei materiali della cava;
eccepi in prosieguo la incompetenza del giudice di pace di Varese, cui in- tanto la controversia era stata assegnata, avendola egli proposta dinanzi al Pretore di Varese, e infine 2 dichiarò di avere sanato la infrazione. Il giudice di pace con sentenza 5.5.2000 respinse la opposizione e condannò l'opponente alle spese del processo, ritenendo di essere competente ratione valo- "1ris, trattandosi di violazione che prevede una san- zione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo", per la quale era stata applicata una sanzione di L, 10.000.000, “inferiore al limite che fa scattare la competenza del Tribunale ( superiore a L. 30.000.000)" Nel merito ha giudicato provata la responsabilità dell'opponente, sulla base delle deposizioni testimo- niali, delle quali ha dato maggior credito a quella del verbalizzante;
ha infine disatteso la tesi della sana- toria. ner GI;
resiste con controricorso il Comune di Arci- my Propone ricorso per cassazione con tre motivi Rai- sate. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia la vio- lazione delle norme sulla competenza e in particolare dell'art. 1 n. 1 L. 16.12.1999 n. 479. Assume che la competenza fosse del Tribunale di Va- rese, ai sensi della norma indicata, secondo cui i giu- dizi pendenti dinanzi al Pretore alla data del 3 30.4.1995, rientranti nella competenza del giudice di pace alla data di entrata in vigore della legge n. 479, sono attribuiti al giudice di pace competente per ter- ritorio, fatta eccezione per quelli devoluti alla com- petenza del pretore. Sicché, essendo la controversia in questione di competenza di quest'ultimo, ai sensi della L. 689/1981, ed essendo stata proposta prima del 30.4.1995, avrebbe dovuto essere rimessa al Tribunale di Varese, non tro- vando applicazione l'art. 98 D. L.gvo 30.12.1999 n. 507 ( art. 22 bis L. 689/1981) che riguarda le vertenze successive alla entrata in vigore di quel testo norma- tivo. Con il II° motivo il ricorrente lamenta la insuffi- cienza, contraddittorietà ed omissione della motivazio- ne sulla sanatoria del decreto n. 544/1985 della Comu- nità Montana Valceresio e sulla assenza di causa della pretesa del Comune di Arcisate, dopo l'atto autorizza- tivo della Comunità predetta. Deduce, infatti, di avere, a seguito del verbale हु di accertamento del 20.7.1985, ottenuto la autorizza- zione, richiesta nel giugno precedente, a costruire una vasca di decantazione delle acque di lavaggio inerti, la quale aveva sanato ex tunc ciò che era avvenuto. La pretesa del Comune avrebbe pertanto costituito 4 un illecito arricchimento, come dedotto nel giudizio di merito, senza che il giudice avesse sul punto minima- mente motivato. Con il terzo motivo è denunziata la insufficienza e circa la natura contraddittorietà della motivazione della attività sanzionata. Nega il RA che essa sia stata di estrazione di sabbia e ghiaia;
egli aveva, infatti, provato con te- stimoni di avere posto in essere interventi di riasse- stamento e non di scavi, su opere preesistenti, allo scopo di alzare gli argini della vasca, mentre la depo- sizione del verbalizzante, posta a fondamento della sentenza, era stata contraddittoria ed inattendibile. Il ricorso è inammissibile, in difetto di procura, giusta quanto disposto dall'art. 365 c.p.c.. Ha, infatti, eccepito il controricorrente che la procura a margine del ricorso risulta conferita per un giudizio diverso da quello di cui si tratta, essendosi fatto riferimento ad una controparte che non è il Co- mune di Arcisate, cui poi l'atto è stato notificato. In effetti il mandato conferito da RA GI agli avv. Antonio Monaco e Aldo Ferretti, seppure fa riferimento ad un procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, contempla una parte diversa dal Comune pre- 11detto, specificata nella Comunità Montana Valcere- 5 sio". Né è dato desumere dal corpo della procura connes- sioni con il ricorso poi proposto nei confronti del Co- mune di Arcisate, al di là della mera inerenza materia- le con l'atto processuale, che avrebbe assunto qualche rilevanza solo ove fosse mancata la suddetta indicazio- ne, pur in difetto di specifici elementi di raccordo e pur essendo il mandato apposto sul secondo foglio del ricorso, in una sede diversa dalla intestazione nella quale sono indicati parte ricorrente e parte intimata. Inoltre la circostanza che il ricorso faccia rife- rimento a provvedimenti della Comunità Montana Valcere- sio, autorizzativi e di sanatoria, contribuisce a valo- rizzare la chiara indicazione contenuta nella procura e а confermare la sua inidoneità ai fini del proposto gravame. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 900, di cui 100 per esborsi e 800 per onorari, oltre alle spese generali come per legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- danna il ricorrente alle spese processuali in Euro 900., di cui 100 per esborsi e 800 per onorari, oltre alle spese generali come per legge. Roma 20.3.2003 Il Consigliere estensore (Donato Plenteda) табли CANCELLIERE Andree Blanch 7 Il Presidente (Giovanni Losavio) Cosave SORTE SUPREMA CASS Deposi tum Cancoñeria ET-2003 CANCELLIERE