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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE ZZ AL, Presidente e Relatore DE LUCA SILVIO, Giudice D'AURIA DONATO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 286/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120249012108546 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120249012108546 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 806/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
per il ricorrente: “Piaccia all' Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita, in accoglimento del presente ricorso, disattesa ogni diversa istanza o eccezione: - Accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione ovvero l'inesistenza di un valido titolo esecutivo con riferimento alle cartelle di pagamento richiamate in parte motiva del suesteso ricorso e, conseguentemente, annullare integralmente l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n.041 2024 90121085 46; - Condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze professionali ed anticipazioni da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”;
per l'Ufficio: “Voglia Ill.ma Corte adita: - In via preliminare accertare e dichiarare inammissibile/infondata la domanda del Ricorrente per l'assoluta regolarità e tempestività dell'azione della scrivente. - In ogni caso, disporre la condanna alla spese di giustizia di parte Ricorrente, stante la palese pretestuosità dei motivi di contestazione sollevati con la presente impugnativa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 28/3/2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento 1) n.04120249012108546 recante l'importo complessivo di €.38.627,86, avente titolo nelle ventidue cartelle di pagamento ivi specificate delle quali limitava l'impugnazione a quelle sedici riguardanti l'IRPEF, l'IRAP, la tassa automobilistica, il diritto annuale di iscrizione alla Camera di Commercio, l'imposta sostitutiva di cui alla L.255/2007.
Lamentava anzitutto la omessa notifica delle cartelle sottese oggetto di impugnazione.
Eccepiva poi la prescrizione di tutti i crediti azionati.
Rassegnava le sopratrascritte conclusioni.
La Agenzia delle Entrate Riscossione, evocata in giudizio, si costituiva con 2) controdeduzioni 16/4/2025 nelle quali chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso con la condanna alla rifusione delle spese di giustizia.
Ai fini istruttori produceva la documentazione asseritamente comprovante la valida notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti di notifica.
3) Con ordinanza 21/7/2025 la Corte ordinava a'sensi dell'art. 14 D.Lgs. 546/1992 l'integrazione del contraddittorio nei confronti della C.C.I.A.A., della Regione Toscana e della
Agenzia delle Entrate territorialmente competente, onerando dell'incombente il ricorrente.
Al fine assegnava il termine perentorio dell'1/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione nel costituirsi in giudizio ha depositato gli atti relativi al procedimento di notifica delle sottese cartelle, anch'esse impugnate, nonché degli atti interruttivi.
La Corte, ritenuto tuttavia che la documentazione prodotta non comprovasse la tempestività della notifica delle cartelle in ragione del termine di pagamento di ciascuna obbligazione, ha disposto l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 D.Lgs. 546/1992 affinché gli Enti impositori, perciò litisconsorti necessari, ne fornissero la dimostrazione.
Il ricorrente onerato dell'incombente non vi ha provveduto.
Ne consegue che il procedimento deve dichiararsi estinto ex art. 45 D.Lgs. 546/1992.
La Agenzia delle Entrate – Riscossione, ritualmente costituitasi, fornendo la documentazione di sua pertinenza deve tuttavia essere tenuta indenne dalle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della parte costituita, spese che liquida in €.1.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%.
Firenze, 15/12/2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE ZZ AL, Presidente e Relatore DE LUCA SILVIO, Giudice D'AURIA DONATO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 286/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120249012108546 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120249012108546 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 806/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
per il ricorrente: “Piaccia all' Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita, in accoglimento del presente ricorso, disattesa ogni diversa istanza o eccezione: - Accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione ovvero l'inesistenza di un valido titolo esecutivo con riferimento alle cartelle di pagamento richiamate in parte motiva del suesteso ricorso e, conseguentemente, annullare integralmente l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n.041 2024 90121085 46; - Condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze professionali ed anticipazioni da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”;
per l'Ufficio: “Voglia Ill.ma Corte adita: - In via preliminare accertare e dichiarare inammissibile/infondata la domanda del Ricorrente per l'assoluta regolarità e tempestività dell'azione della scrivente. - In ogni caso, disporre la condanna alla spese di giustizia di parte Ricorrente, stante la palese pretestuosità dei motivi di contestazione sollevati con la presente impugnativa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 28/3/2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento 1) n.04120249012108546 recante l'importo complessivo di €.38.627,86, avente titolo nelle ventidue cartelle di pagamento ivi specificate delle quali limitava l'impugnazione a quelle sedici riguardanti l'IRPEF, l'IRAP, la tassa automobilistica, il diritto annuale di iscrizione alla Camera di Commercio, l'imposta sostitutiva di cui alla L.255/2007.
Lamentava anzitutto la omessa notifica delle cartelle sottese oggetto di impugnazione.
Eccepiva poi la prescrizione di tutti i crediti azionati.
Rassegnava le sopratrascritte conclusioni.
La Agenzia delle Entrate Riscossione, evocata in giudizio, si costituiva con 2) controdeduzioni 16/4/2025 nelle quali chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso con la condanna alla rifusione delle spese di giustizia.
Ai fini istruttori produceva la documentazione asseritamente comprovante la valida notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti di notifica.
3) Con ordinanza 21/7/2025 la Corte ordinava a'sensi dell'art. 14 D.Lgs. 546/1992 l'integrazione del contraddittorio nei confronti della C.C.I.A.A., della Regione Toscana e della
Agenzia delle Entrate territorialmente competente, onerando dell'incombente il ricorrente.
Al fine assegnava il termine perentorio dell'1/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione nel costituirsi in giudizio ha depositato gli atti relativi al procedimento di notifica delle sottese cartelle, anch'esse impugnate, nonché degli atti interruttivi.
La Corte, ritenuto tuttavia che la documentazione prodotta non comprovasse la tempestività della notifica delle cartelle in ragione del termine di pagamento di ciascuna obbligazione, ha disposto l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 D.Lgs. 546/1992 affinché gli Enti impositori, perciò litisconsorti necessari, ne fornissero la dimostrazione.
Il ricorrente onerato dell'incombente non vi ha provveduto.
Ne consegue che il procedimento deve dichiararsi estinto ex art. 45 D.Lgs. 546/1992.
La Agenzia delle Entrate – Riscossione, ritualmente costituitasi, fornendo la documentazione di sua pertinenza deve tuttavia essere tenuta indenne dalle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della parte costituita, spese che liquida in €.1.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%.
Firenze, 15/12/2025
Il Presidente Relatore ed Estensore