Art. 2.
Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge verra' provveduto mediante la riduzione, per un corrispondente importo, del fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al capitolo n. 485, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.
Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge verra' provveduto mediante la riduzione, per un corrispondente importo, del fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al capitolo n. 485, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.