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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/04/2024, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
Simona Di Rauso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 10063/2018 avente ad oggetto azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. con sede in ST (CE) alla Strada Torre Lupara Zona Industriale, elettivamente domiciliata in Curti (CE) alla Via D'Annunzio n. 6/a, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Nacca che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attore
E
in persona del Sindaco p.t., con sede in LA (CE) presso Controparte_1 la casa comunale alla Piazza Mazza 81030, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano
Agliata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viale Michelangelo 33 –
80129 Napoli, giusto mandato agli atti ed in forza della Delibera di giunta comunale n. 14 del 11.02.2019
Convenuto
NONCHÉ
, in qualità di Responsabile Ufficio Ambiente Controparte_2 [...]
, rappresentato e difeso, come da procura agli atti, dagli avv.ti Gianluca CP_1
Sasso e Vincenzo Calenzo, elettivamente domiciliato presso il loro lo Studio a Sessa
CA (CE) in Via Seggetiello n. 20.
Altro convenuto
CONCLUSIONI come in atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 19.11.2018, regolarmente notificato, la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il e il Controparte_1 dell' del predetto Comune CP_3 Controparte_4 Controparte_2 chiedendo, in primo luogo la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma
1 residua di euro 188.000,00 derivante, secondo la sua prospettazione, dal mancato pagamento di fatture emesse per l'esecuzione di lavori di bonifica di un sito rifiuti effettuati a favore del commissionati da quest'ultimo e Controparte_1 asseritamente non dotati di adeguata copertura finanziaria;
in secondo luogo, ha chiesto condannarsi ex art. 2900 Cod. civ. l'ente comunale al pagamento, a titolo di arricchimento senza causa, degli importi che il su intestato tribunale avrebbe posto a carico del funzionario.
In punto di fatto, l'attore ha premesso che, per effetto dell'emergenza relativa allo smaltimento dei rifiuti registrata in durata sino al 2007, il _1
, al fine di non interrompere per periodi prolungati il servizio di Controparte_1 raccolta dei rifiuti solidi urbani, provvedeva ad abbancare notevoli quantità di rifiuti presso un sito di stoccaggio provvisorio realizzato in località Selleccola;
il sito veniva sottoposto a sequestro penale dell'A.G. nel febbraio del 2007 e successivamente ne veniva disposto il dissequestro, al fine di consentire all'ente comunale di trasferire i rifiuti ivi collocati e, conseguentemente, bonificare l'area; il Sindaco di , con CP_1 ordinanza n.1 del 22/01/2009, ordinò alla ditta già affidataria Parte_1 del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per conto del di Controparte_1 provvedere, a far data dal 23/01/2009, al prelievo e trasporto dei rifiuti solidi urbani giacenti nel sito di Selleccola al sito di stoccaggio regionale “ ”; la Org_2 Pt_1 presentava, quindi, una offerta di contratto aperta, avente prot. n. 1050 del
26.01.2009 (che, nell'impossibilità di una preventiva quantificazione del lavoro in assenza di conoscenza delle quantità e qualità di rifiuti abbancati, individuava le voci delle attività richieste indicando per ciascuna di esse il costo unitario da moltiplicare per il numero di prestazioni che si fossero rese necessarie sotto il continuo controllo del ), che veniva sottoscritta dal Capo Settore Organizzazione_3 delle Attività Produttive-Ecologia del Controparte_1 Controparte_2 quest'ultimo provvedeva, con la determina n. 7 del 26.1.2009, ad impegnare la spesa presunta di €340.000,00.
L'attore ha riferito che, una volta terminati i lavori, il ometteva di pagare CP_1 fatture per complessivi € 335.826,74 per cui la chiedeva ed Parte_1 otteneva dall'intestato Tribunale due distinti decreti ingiuntivi pari alle somme non pagate.
Siffatti decreti venivano poi opposti dal ed a seguito riuniti in un Controparte_1 unico giudizio, all'esito del quale il Giudice, dott.ssa Maria del Prete, su richiesta di
2 parte, emetteva ordinanza ex art.186/quater la quale, rilevato che” (…) alla luce degli atti e comunque in base al principio di non contestazione il opponente CP_1 abbia già corrisposto la somma di € 188.872,00 alla Parte_1 rilevato che è stata prevista la somma di 340.000,00 a titoli di copertura finanziaria per le prestazioni affidate alla come emerge Parte_1 dagli atti di causa e da quanto riportato negli atti di entrambe le parti processuali;
ritenuti pertanto sussistenti, allo stato, i presupposti per accogliere l'istanza proposta dall'opposta nei limiti di € 151.128,00 (€ 340.000,00 – 188.872,00), a titolo di sorta capitale, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda, condannava il a pagare, in favore della la somma citata, Controparte_1 Controparte_5 oltre interessi.
A seguito dell'emanazione della succitata ordinanza, l'attore ha rappresentato che il rinunciava alla definizione con sentenza e chiedeva che fosse Controparte_1 dichiarata l'estinzione del processo. Di tale dichiarazione notificata il 21/03/2017, la prendeva atto e dichiarava “di rinunciare all'azione nei confronti Parte_1 del per il pagamento degli € 182.310,08 pari alla differenza tra Controparte_1 gli € 333.438,08 (corrispettivi accertati dal CTU e non pagati) e gli € 151.128,00 oggetto di ordinanza ex art.186/quater (corrispettivi rientranti nel limite della copertura finanziaria prevista dal Comune). Per tale importo di € 182.310,08 ci si riserva di avviare azione nei confronti degli amministratori e/o funzionari che hanno dato luogo alla spesa, comunque riconoscibile, ai sensi dell'art.191 quarto comma
TUEL ed in via extracontrattuale e surrogatoria nei confronti del Controparte_1 ex art.2041 e/o 2043 cod.civ.”.
Ciò posto, dunque, l'attore, assumendo in citazione che la avesse Parte_1 effettuato lavori per € 182.310,08 non coperti da impegni di spesa, per impossibilità da parte del funzionario di quantificare preventivamente l'importo complessivo dei lavori richiesti, ha chiesto che: “venisse accertato e dichiarato che la
[...] ha effettuato, a favore del , le prestazioni indicate Parte_1 Controparte_1 in narrativa, dando atto che esse, ai sensi dell'art.191 comma 4 del D.Lgs.267/2000, hanno determinato il sorgere di un valido ed efficace rapporto obbligatorio tra la ed il funzionario . Per l'effetto, condannare Parte_1 Controparte_2 quest'ultimo al pagamento, in favore della della somma di € Parte_1
188.872,00. Il tutto oltre interessi ex artt.4 e 5 d.lgs.231/02 come modificato dal
D.Lgs. 192/2012 dal trentesimo giorno successivo alla data delle fatture emesse
3 dalla Voglia, altresì, l'adito Tribunale, ai sensi dell'art.2900 Parte_1 codice civile, accertata e dichiarata l'utilità per il e per esso Controparte_1 della sua collettività delle prestazioni effettuate dalla in forza Parte_1 del rapporto contrattuale instaurato con il funzionario , si chiede Controparte_2 la condanna del al pagamento, a titolo di arricchimento senza Controparte_1 causa, dell'intera somma che il Tribunale porrà a carico del funzionario CP_2
o dell'altra somma che sarà riconosciuta ex artt.2041 e/o 2043 cod.civ.,
[...] oltre rivalutazione e/o interessi ex d.lgs.231/02 come modificato dal D.Lgs.
192/2012 dall'epoca delle effettuate prestazioni”, il tutto con vittoria di spese di lite da attribuirsi all'avvocato dichiaratosi antistatario.
Si è costituito il il quale ha dedotto in primis: 1) Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande attoree, ritenendo che l'azione non fosse proponibile trattandosi di somme che erano ancora sub iudice al momento della proposizione della domanda (essendo stato proposto gravame innanzi all'A.G. avverso l'ordinanza ex 186 quater con cui si ingiungeva il predetto ente a pagare parte delle somme richieste) e, dunque, mancando una determinazione coperta da giudicato dalla quale possa scaturire la certezza che la abbia un credito nei Pt_1 confronti del ed un credito nei confronti del funzionario;
2) Controparte_1
l'intervenuto pagamento della somma di € 340.000,00 da parte del 3) la CP_1 nullità dell'affidamento ad del servizio di selezione, cernita, carico e Pt_1 trasporto di rifiuti in località Selleccola, non essendo stato sottoscritto alcun contratto;
4) il difetto di legittimazione passiva tanto dell'Ente, quanto del funzionario citato. Ha, quindi, concluso per il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese di lite ed attribuzione al difensore antistatario.
Si è costituito il Responsabile del settore Ambiente del , Controparte_1 CP_2
il quale ha eccepito in via preliminare: 1) l'inopponibilità nei suoi confronti
[...] del citato giudizio di cognizione R.G. 800833/2010 definito con ordinanza ex art. 186 quater n. 774/2017 e degli accertamenti peritali ivi compiuti, non essendo stato egli parte del relativo giudizio, nonché la necessità della sospensione necessaria del
Giudizio ex art. 295 c.p.c.; 2) la nullità dell'atto di citazione per carenza e contraddittorietà dei fatti costitutivi della domanda sulla base di un evidente errore materiale costituito dal fatto di aver indicato, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, la somma di € 188.872,00 in luogo della somma di € 182.310,08 (errore poi corretto con le definitive conclusioni rassegnate con le note di primo termine ex
4 art. 183 c.p.c.); 3) la prescrizione del diritto “essendo decorso il termine di Legge per far valere tale diritto”.
Nel merito ha eccepito: 1) il difetto di legittimazione passiva del convenuto avendo lo stesso, quale funzionario del , dato esecuzione ex art. 191, comma Controparte_1
3, D.Lgs. n. 267/2000 ad una Ordinanza sindacale e nel pieno rispetto dell'ordinamento contabile (cfr. determine indicate nella comparsa); 2) l'intervenuto pagamento della somma di € 340.000,00 da parte del evidenziando di non CP_1 avere mai autorizzato spese ulteriori rispetto agli impegni contabili assunti nel rispetto del principio di prudenza e di sana gestione finanziaria. Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa ed espletata l'istruttoria, il Giudice all'udienza del 12.12.23, celebrata con modalità cartolare, ha riservato la causa in decisione con termine di 30 giorni per comparse conclusionali e 20 giorni per memorie di repliche.
Deve essere premesso che questa decisione non tiene conto né delle allegazioni nuove né dei documenti nuovi prodotti dalle parti in sede di comparsa conclusionale, sede in cui le parti sono solo tenute a compendiare l'esito del processo ed a sintetizzare le ragioni delle proprie domande e/o eccezioni, come già proposte- salvo documenti sopravvenuti che la parte non poteva produrre prima (nel caso di specie , la sentenza n. 3980.2021 della Cda di Napoli).
Le parti non possono neanche nelle comparse conclusionali precisare e modificare le allegazioni , che devono essere contenute nelle domande introduttive e, con i limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, al più nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Ebbene, ciò premesso, emerge dagli atti del giudizio che l'asserito credito vantato dalla per le prestazioni non pagate rese a favore del per il Pt_1 Controparte_1 prelievo e trasporto dei rifiuti solidi urbani giacenti nel sito di Selleccola al sito di stoccaggio regionale “ , è stato già quantificato, nel primo giudizio R.G. Org_2
800833/2010 derivante dalla riunione dei due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, in euro 333.438, 08.
Tali sono le somme non pagate alla ed accertate dal CTU in detto giudizio Pt_1 come dovute a titolo di corrispettivo per i servizi di gestione dei rifiuti resi a seguito di ordinanza sindacale n.1/2009.
Come precisato dalla parte attrice, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc e, dunque tempestivamente, nel corso del giudizio di primo grado, fu disposta
5 consulenza tecnica che ridusse il valore dei lavori non pagati dagli € 335.826,74 oggetto di ingiunzione ad € 333.438,08 con la precisazione che per € 151.128,00 vi era regolare impegno di spesa mentre per il residuo importo dovuto determinato in €
182.310,08 dal CTU, non vi era alcun impegno di spesa.
All'esito dell'istruttoria, il primo giudice ha quindi emesso ordinanza ex art. 186/quater di condanna del al pagamento di € 151.128,00 a Controparte_1 favore della (ordinanza confermata in appello), mentre, per la Parte_1 restante somma per la quale non c'era impegno di spesa, l'ordinanza rigettava la richiesta della Parte_1
In questa sede la ha agito verso il funzionario per il pagamento € 182.310,08 Pt_1 non coperta da alcun impegno di spesa.
La precisazione della domanda, anche rispetto agli importi richiesti, è contenuta nella prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc, ed è, dunque, ammissibile, essendo precisato il petitum e non essendo variata la causa petendi.
Si riporta, per ragioni di migliore comprensione, l'ordinanza ingiunzione (confermata dalla Corte di Appello di Napoli (Cfr. All. alla comparsa conclusionale della Pt_1 del 10.1.24 “Sent 3980 con certificazione di cosa giudicata, che si richiama per relationem”), che ha espressamente così statuito:: ritenuto che, dall'istruttoria svolta, debba ritenersi che la società opposta abbia eseguito i lavori oggetto dell'ordinanza di cui sopra;
rilevato altresì che in atti è stato depositato certificato di regolare esecuzione dei lavori;
considerato inoltre che, dalle risultanze della consulenza depositata in atti a firma dell'Ing. , emerge che la Persona_1 somma ancora dovuta dal alla a titolo Controparte_1 Controparte_5 di corrispettivo per i servizi di gestione dei rifiuti resi a seguito dell'ordinanza sindacale n. 1/2009, ammonti ad € 333.438,08; ritenute condivisibile le conclusioni
a cui è giunto il C.T.U., in ragione del percorso logico-argomentativo seguito dalla stesso nella stesura della relazione ed in virtù dei criteri dallo stesso seguiti per effettuare le indagini peritali, nonché in considerazione della documentazione utilizzata, così come esplicitato nella predetta relazione;
rilevato che, alla luce degli atti e comunque in base al principio di non contestazione, deve affermarsi che il opponente abbia già corrisposto la somma di € 188.872,00 alla CP_1 [...]
rilevato che è stata prevista la somma di € 340.000,00 a titoli di Parte_1 copertura finanziaria per le prestazioni affidate alla come Parte_1 emerge dagli atti di causa e da quanto riportato negli atti di entrambe le parti
6 processuali; ritenuti pertanto sussistenti, allo stato, i presupposti per accogliere
l'istanza proposta dall'opposta nei limiti di € 151.128,00 (€ 340.000,00 –
188.872,00), a titolo di sorta capitale, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda”), condanna il ha pagare tale ultima somma. CP_1
A seguito della estinzione del giudizio di primo grado, l'attore già si riservava di agire verso il funzionario per il pagamento della differenza tra l'ammontare dei lavori effettuati come accertati dal CTU e coperti da impegno di spese e quelli invece che difettavano di tale impegno (cfr. rinuncia alla sentenza depositata il 18 febbraio
2019).
In questa sede, dunque, l'attore agisce nel presente giudizio nei riguardi del funzionario e in surrogatoria verso il per il recupero della somma di euro CP_1
182.310,08, ovvero per la somma rispetto a cui si sarebbe riservato di “avviare azione nei confronti degli amministratori e/o funzionari che avrebbero dato luogo alla spesa, comunque riconoscibile, ai sensi dell'art.191 quarto comma TUEL ed in via extracontrattuale e surrogatoria nei confronti del ex art.2041 e/o Controparte_1
2043 cod.civ.” .
In definitiva, quindi l'odierno attore esperisce azione ai sensi dell'art. 191 comma IV
TUEL, per il pagamento nei confronti di , in qualità di funzionario Controparte_2
- Capo Settore attività produttive ed ecologia - che, ai sensi della sopra citata norma, avrebbe consentito la fornitura di beni e servizi in violazione degli obblighi indicati dai commi 1,2,3 del medesimo articolo nonché esperisce l'azione di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 Cod. civ. nei riguardi dell'ente comunale, in via surrogatoria rispetto al funzionario che avrebbe consentito lo svolgimento delle prestazioni.
Invero, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma di tale disposizione, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente.
E' stato peraltro precisato che, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. e) il predetto principio non esclude la facoltà dell'ente di riconoscere a posteriori il debito fuori
7 bilancio, con apposita delibera consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali restano comunque soggetti all'azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio.
In altri termini, la mancanza di una formale deliberazione, adottata nelle forme prescritte dei citati artt. 193 co. 2 e 191 co. 4 esclude "la stessa imputabilità dell'obbligazione all'ente comunale prevedendo che il rapporto s'instauri direttamente tra il il funzionario o il dipendente che hanno Org_4 consentito la fornitura, i quali rispondono con il loro patrimonio, con la conseguente esclusione dell'esperibilità dell'azione d'ingiustificato arricchimento del terzo verso l'ente pubblico, per difetto del requisito della sussidiarietà prescritto dall'art. 2042
c.c., il quale presuppone che nessun'altra azione sia proponibile non solo nei confronti dell'arricchito, ma anche nei confronti di terzi" (cfr. da ultimo, Cass. n.
25870/2020).
E infatti, mentre, per la parte di prestazione per cui sia intervenuto il riconoscimento del debito fuori bilancio, si deve ritenere che detto riconoscimento instauri un rapporto che trova la propria fonte nella procedura di acquisizione dei beni o servizi;
per la restante parte, rimasta priva di idonea copertura contabile, invece, difetta il carattere della sussidiarietà richiesto dall' art. 2042 c.c. dal momento che il fornitore
è munito di azione diretta nei confronti degli obbligati ex lege. Quanto alla posizione del funzionario sul quale gravano le obbligazioni assunte in violazione della disciplina in tema di regolarità contabile, poi, si ritiene pacificamente che sussistano le condizioni affinché egli possa esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. verso l'ente nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito.
Pertanto, l'amministratore che sia stato convenuto dal privato ben può esercitare l'azione di arricchimento onde essere rilevato indenne dall'esborso, senza che venga leso il principio di sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento dal momento che, come già esposto, per un verso, la medesima azione diretta verso l'amministrazione locale è preclusa al professionista o al fornitore del servizio e, per altro verso, quest'ultimo può agire contrattualmente in via principale nei confronti
8 del singolo amministratore in ragione della costituzione ope legis del rapporto obbligatorio con lui.
Tuttavia, poiché la proposizione di tale azione espone l'amministratore condannato in proprio a un depauperamento patrimoniale che si correla a un arricchimento ingiustificato dell'amministrazione pubblica, per avere comunque quest'ultima beneficiato di una prestazione patrimoniale senza corrispettivo, ne deriva l'esigenza di tutela dell'amministratore, che può essere soddisfatta mediante la proposizione, in mancanza di altre azioni, proprio dell'azione di ingiustificato arricchimento verso l'ente pubblico, a norma dell'art. 2041 c.c. (Cass. n. 10432/2022).
A ciò si aggiunga che, integralmente recependo i principi espressi dalla Corte
Costituzionale con la nota sentenza n. 446/1995 (successivamente ribaditi nella pronuncia n. 295/1997), la giurisprudenza di legittimità è oggi ferma nel ritenere che,
"se da un lato sussistono in favore del funzionario (o amministratore) le condizioni affinché egli possa esercitare l'azione ex 2041 c.c. verso l'ente nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito, dall'altro, e per conseguenza, il contraente privato è legittimato, utendo iuribus del funzionario (o amministratore) suo debitore, ad agire contro la pubblica amministrazione in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni quando il patrimonio del funzionario (o amministratore) non offra adeguata garanzia".
In particolare, si ritiene che il contraente privato sia legittimato ad agire contro la pubblica amministrazione anche contestualmente alla proposizione della domanda per il pagamento del prezzo nei confronti di costui, sostituendosi al proprio debitore
(amministratore o funzionario) nell'esercizio dell'azione di indebito arricchimento verso l'ente pubblico, su di lui, naturalmente, ricade l'onere di dimostrare i presupposti costitutivi dell'ingiustificato arricchimento dell'amministrazione in correlazione al depauperamento dell'amministratore (Cass. n. 5665/2021).
Deve, infine, evidenziarsi, come precisato a più riprese dalla S.C. (Cass., sez. III n.
20763/2009; conforme, Cass., Sez. I, n. 19037/2010), che l'art. 191 TUEL in questione si applica anche ai contratti di appalto di lavori pubblici e non solo ai contratti di fornitura. Ciò emerge con chiarezza dalla seconda parte del comma 3, che si riferisce ai “lavori di somma urgenza" ed è dato pacifico in tutta la giurisprudenza di legittimità e del giudice delle leggi (Corte cost., 24/10/1995, n. 446, dove appunto si fa riferimento alla circostanza che l'acquisizione di beni o servizi può avvenire anche attraverso lavori di somma urgenza) che il contratto di appalto di lavori di
9 somma urgenza costituisce, quindi, il mezzo contrattuale con il quale la p.a. si procura il bene o il servizio.
La S.C. ha, altresì, evidenziato come il procedimento di indicazione della copertura di spesa si applica anche ai contratti di appalto di lavori di somma urgenza, nonché che la Corte Costituzionale ha, infatti, rilevato che la disposizione di cui all'art. 23 D.L. n.
66/1989, convertito, con modificazioni, con la legge n. 144/2009 cit., poi abrogato dal
D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 123, sostituito dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 36, comma 3, a sua volta successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 4, e art. 194, comma 1, T.U. dispone che, nel Org_5 caso di omessa regolarizzazione contabile, entro 30 giorni, degli impegni di spesa per forniture assunti dall'ente locale, il contratto sia inefficace nei confronti della p.a. e delle obbligazioni da esso scaturenti risponda il funzionario che ha consentito la fornitura, non prevede una sanzione a carico dell'amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura, e nemmeno, propriamente, una novazione soggettiva nella titolarità del rapporto obbligatorio, ma si limita a stabilire le condizioni formali
(registrazione dell'impegno contabile e attestazione della copertura finanziaria, o, nel caso di lavori di somma urgenza, regolarizzazione contabile nel termine di trenta giorni) alle quali è subordinata l'efficacia del contratto nei confronti della p.a., in coerenza con il principio tradizionale secondo cui il contratto stipulato diviene obbligatorio nei confronti della p.a. contraente solo a seguito della prescritta approvazione (R.D. n. 2440 del 1923, art. 19), prevedendo che, in mancanza, e per la parte di debito non riconoscibile esso produca effetti obbligatori a carico della persona fisica che ha consentito la fornitura (cfr. CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA,
Sentenza n. 713/2022 del 16-05-2022)
Questi essendo i principi di diritto applicabili, può essere esaminata la domanda proposta dalla nei confronti di . Parte_1 Controparte_2
Essa è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Come già anticipato, l'azione proposta ha natura contrattuale, trattandosi di un rapporto obbligatorio che trova la propria fonte nella legge e, precisamente, nell'art. 191 co. 4, del Tuel.
E infatti, qualora il funzionario pubblico attivi un impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dell'ente, si determina una frattura ope legis del rapporto di immedesimazione organica, sicchè il rapporto
10 obbligatorio, non perfezionatosi nei confronti della P.A., si costituisce tra il privato e l'amministratore(cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 342/2023 del 12-01-2023)
Nel caso di specie, valgono, gli ordinari criteri in tema di riparto dell'onere della prova in tema di inadempimento di un'obbligazione, secondo cui, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ebbene, dagli atti di causa emerge che la ha effettuato prestazioni per € Pt_1
182.310,08 in assenza di impegno di spesa e di regolarizzazione contabile ex post ai sensi dell'art. 191, III comma;
né è intervenuta una procedura del Comune di riconoscimento del debito fuori bilancio.
Gli atti prodotti dimostrano che alla sia stato affidato il servizio di Parte_1 prelievo e trasporto dei rifiuti solidi urbani giacenti nel sito di Selleccola al sito di stoccaggio regionale “ ” e che detto servizio è stato effettivamente reso. Org_2
Tali circostanze risultano documentalmente provate mediante il deposito dell'ordinanza sindacale n. 1 del 2009 e offerta economica prot. 1050 del 2009, dalle determine dirigenziali n. 8 del 2007, e 7 del 2009, munite del visto di regolarità contabile, con la quale veniva impegnata la spesa per le operazioni di rimozione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, nella misura di euro 100.000 ed euro 260.000, oltre che delle fatture emesse e sottoscritte dal Controparte_6 CP_2
dal verbale di fine lavoro e regolare esecuzione sottoscritto dal medesimo,
[...] dalle fatture con allegati i buoni lavoro controfirmate dal capo settore, nonché dalle rendicontazioni riferite ai buoni di lavoro (cfr. atti allegati alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc).
Anche se l'offerta a contratto aperto depositata entro la seconda memoria n. 183 non
è debitamente sottoscritta per accettazione dal Capo settore attività produttive ed ecologia del dalla ulteriore documentazione depositata, come Controparte_1 sopra indicata, è provato che fu il capo settore , in tale qualità, ad Controparte_2 autorizzare l'esecuzione di lavori.
Da tale documentazione si evince in maniera che l'ente beneficiò delle prestazioni di cui in questa sede è chiesto il pagamento.
11 Né del resto, il costituitosi nel giudizio introdotto nei suoi confronti per i CP_1 medesimi fatti, né il funzionario hanno contestato l'allegazione della controparte sul punto, mai negando che i servizi siano stati resi e mai contestando specificamente che alcune delle prestazioni indicate siano state effettuate.
E' vero che il funzionario ha agito in virtù del titolo costituito dall'ordinanza sindacale, la quale però stabiliva che sarebbe stato il settore ecologia ad attuare la procedura di impegno e successiva liquidazione al termine delle operazioni.
Il puntum dolens è che è stato stimato un impegno di spesa minore di quello poi occorso, né è stato poi concordato con la ditta di non superare detto impegno di spese: le fatture che si assumono non pagate ed allegate sono sottoscritte dal
Funzionario, il quale ha poi certificato la esecuzione dei lavori.
Inoltre, il quantum dei lavori effettuati, oltreche' dai documenti sopra indicati
(fatture emesse, verbale di fine lavoro e regolare esecuzione sottoscritto dal Capo settore, fatture con allegati i buoni lavoro controfirmate dal capo settore, rendicontazioni riferite ai buoni di lavoro) trova riscontro negli esiti della CTU causa
R.G. 800833/2010 in ordine all'ammontare dei lavori non pagati, come specificati dalla parte attrice nella prima memoria ex art. 183, comma 2, cpc.
Tali esiti possono comunque essere valorizzati anche in questo giudizio.
La allegazione, infatti, che la CTU esperita nella causa R.G. 800833/2010 abbia accertato un valore di lavori totali non pagati pari ad € 335.826,74 con la precisazione che per € 151.128,00 vi era regolare impegno di spesa (tanto che sono stati oggetto di condanna del mentre per il residuo importo dovuto di € CP_1
184.698,74 non vi era alcun impegno di spesa, come addotta dall'attrice nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, non è contestata.
ha contestato solo che tali esiti possano valere in questo giudizio, Controparte_2 stante la circostanza che detta consulenza è stata esperita in una controversia di cui egli non era parte e che era stata instaurata solo dall'odierno attore solo verso il
. Controparte_1
La giurisprudenza ha però precisato che al giudice del merito, per il principio dell'unitarietà della giurisdizione, appartiene il potere d'utilizzare ai fini della decisione demandatagli, in difetto di divieti espliciti od impliciti desumibili dalla normativa in materia, anche prove raccolte in un diverso giudizio tra gli stessi od altri soggetti, come qualsiasi produzione proveniente dalle parti in causa e di trarre da queste non solo semplici indizi od elementi di convincimento, ma anche di attribuire
12 loro valore di prova esclusiva;
il ché vale anche per una perizia svolta in sede penale od una consulenza tecnica svolta in altra sede civile (cfr. Corte di Cassazione, sez. II
Civile, sentenza n. 10599/14; depositata il 14 maggio;
cfr. Tribunale Reggio Emilia sent. 1333/2021 secondo cui i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno valore di mero indizio, prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti […] e possono essere vagliate dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente
[…]».Per quanto riguarda la sentenza resa in un altro giudizio, oltre a produrre gli effetti di giudicato tra le parti (ex art. 2909 c.p.c.), essa può valere come prova documentale verso i terzi che non sono parti del giudizio, anche se non vincolante per il giudice. «Tale efficacia indiretta di prova documentale rispetto ai terzi che non sono parti nel giudizio, pur se non vincolante per il giudice, può essere invocata da chi vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio presenti negli atti di causa».)
Ebbene, anche a non voler considerare gli esiti di una Ctu resa in altro giudizio prova esclusiva, alla stessa non può comunque negarsi l'efficacia probatoria di presunzione semplice ex art. 2729 c.c. od argomento di prova, che può essere valorizzato unitamente ad altri elementi che pure sussistono (cfr. produzione documentale sopra menzionata da cui risulta, come allegato dalla parte attrice, anche un elenco delle fatture emesse per i lavori di località Selleccola per un importo complessivo di €
677.129,62 e buoni dei lavori effettuati in località Selleccola firmati dal capo settore attività produttiva ed ecologia del dr;
mandati Controparte_1 Controparte_2 dei pagamenti effettuati dal con allegate le fatture di riferimento Controparte_1 per un valore complessivo di € 340.852,32).
Né rispetto all'offerta aperta presentata dalla società e sulla cui base sono stati affidati i lavori, vi è una determina o altro atto che ha previsto un limito massimo di importo dei lavori (per esempio pari all'importo impegnato), al cui raggiungimento la società avrebbe dovuto arrestarsi nel proseguire nella bonifica.
Può ritenersi, dunque, dimostrato dal complesso degli atti e degli elementi un ammontare di lavori totali non pagati pari ad € 335.826,74 di cui € € 182.310,08, non coperti da impegno di spesa (i residui € 151.128,00 sono stati oggetto di condanna pronunciata in capo al . CP_1
13 Né vale quanto eccepito dal funzionario convenuto il quale ha eccepito che la somma coperta dall'impegno di spesa è stata tutta pagata nel 2009, oltre all'ulteriore somma di € 151.128,00 riconosciuta in via giudiziale in capo al comune.
Ed, infatti, nella presente sede l'attrice ha agito verso il funzionario proprio per la differenza tra il valore dei lavori svolti e quelli coperti dall'impegno di spesa.
Una volta provato il titolo della pretesa, nei termini di cui si è detto, e allegato l'inadempimento della controparte all'obbligo di pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese, in difetto di allegazione (e prova) di elementi estintivi e/o modificativi del diritto di credito da parte della convenuta, non può che concludersi che per l'accoglimento della domanda proposta.
Né può ritenersi fondata la eccezione di prescrizione, genericamente formulata dal convenuto, soggiacendo l'azione contrattuale al termine decennale.
Nel caso di specie, l'ordinanza che ha commissionato i lavori data 2009 e nel 2018 è stato introdotto il presente giudizio, sicchè il termine di prescrizione decennale non è maturato.
Consegue da quanto detto la condanna di in qualità di Controparte_2 funzionario, al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese dalla Parte_1 in favore del per euro 182.310,08 Controparte_1
Tale importo va maggiorato degli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo,
e non a quello di cui al d.lgs. 231/2002 non vertendosi in "transazioni commerciali" tra impresa e pubblica amministrazione.
Ed infatti, in conseguenza del mancato impegno di spesa, si è verificata una frattura nel rapporto di immedesimazione organica tra il funzionaria convenuto e il
[...]
, sicchè il rapporto non è qualificabile come una transazione commerciale CP_1 tra impresa e pubblica amministrazione.
Va adesso esaminata la domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via surrogatoria dalla nei confronti del . Parte_1 Controparte_1
Come già in parte motiva evidenziato, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto al privato contraente il diritto di agire verso l'ente pubblico in surrogatoria "per assicurare che siano soddisfatte e conservate le sue ragioni
(creditorie)" e, dunque, il diritto di "esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascuri di esercitare", ex art. 2900 c.c.
L'art. 2900 cod. civ. indica il presupposto dell'azione nella "trascuratezza" e non nella mera "inerzia" del debitore, ma ciò non comporta che il debitore possa in ogni caso
14 venire spogliato di ogni facoltà dispositiva, in quanto il diritto azionato è e rimane nella piena disponibilità del suo titolare e disporne, sia pur con conseguenze negative sulla situazione patrimoniale complessiva, costituisce una esplicita manifestazione della volontà di gestione e non un indice di trascuratezza nell'esercizio di quel diritto.
La Corte Costituzionale nella citata sentenza n.446/1995 ha inoltre così precisato:
"da un lato, quindi, sussistono in favore del funzionario (o amministratore) le condizioni affinché egli possa esercitare l'azione ex 2041 cod. civ. verso l'ente nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito;
dall'altro, e per conseguenza, il contraente privato è legittimato, utendo iuribus del funzionario (o amministratore) suo debitore, ad agire contro la pubblica amministrazione - anche contestualmente alla proposizione della domanda per il pagamento del prezzo nei confronti di costui - in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ. "per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni" quando il patrimonio del funzionario (o amministratore) non offra adeguata garanzia".
Ebbene, è pacifico, sulla base dei principi sopra richiamati, che Controparte_2 sarebbe legittimato ad agire nei confronti del ex art. 2041 c.c., Organizzazione_6 dovendo subire, per effetto dell'accoglimento della domanda avanzata dalla Pt_1 nei suoi confronti ex art. 191, IV co, TUEL, un depauperamento patrimoniale correlato ad un arricchimento ingiustificato dell'ente.
Così come, conseguentemente, la sarebbe a sua volta legittimata ad agire nei Pt_1 confronti dell'ente ex art. 2900 c.c., nell'inerzia del funzionario..
Nel caso di specie però non sussiste né la prova della trascuratezza del funzionario nell'esercizio dell' azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti del per la semplice considerazione che è solo con la predetta Controparte_1 decisione che egli acquisirà consapevolezza della eventuale esistenza dei presupposti per esercitare tale azione.
Assorbente poi è la considerazione che l'attore non allega né prova l'incapienza del patrimonio del funzionario, sicchè l'azione surrogatoria esercitata dalla deve Pt_1 dichiararsi inammissibile.
In definitiva, in virtù di quanto sin ora esplicitato, la domanda surrogatoria deve essere rigettata.
Le spese di lite tra la e il convenuto seguono il principio Pt_1 Controparte_2 della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata dai rispettivi difensori, sulla base dei
15 valori minimi di cui ai parametri del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n.
147/2022; le spese di lite tra la e il vengono compensate, Pt_1 Controparte_1 in ragione dei motivi della decisione, rilevati solo dal Giudice e non in adesione delle difese del imperniate sulla carenza di legittimazione passiva del funzionario. CP_1
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Simona Di Rauso, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
• A) In accoglimento della domanda proposta nei confronti di , Controparte_2 condanna quest'ultimo al pagamento, in favore della dell'importo di € Parte_1
182.310,08, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
B) Rigetta la domanda ex art.2900 c.c. proposta dalla nei confronti del Parte_1
; Controparte_1
C) condanna al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di Controparte_2 lite, che liquida in complessivi euro 7052,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale, oltre IVA e cpa se dovuti, con attribuzione all''avv. Giovanni Nacca dichiaratosi antistatario;
D) compensa le spese di lite tra la ed il . Parte_1 Controparte_1
Così deciso il 22.4.2023
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
Simona Di Rauso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 10063/2018 avente ad oggetto azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. con sede in ST (CE) alla Strada Torre Lupara Zona Industriale, elettivamente domiciliata in Curti (CE) alla Via D'Annunzio n. 6/a, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Nacca che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attore
E
in persona del Sindaco p.t., con sede in LA (CE) presso Controparte_1 la casa comunale alla Piazza Mazza 81030, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano
Agliata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viale Michelangelo 33 –
80129 Napoli, giusto mandato agli atti ed in forza della Delibera di giunta comunale n. 14 del 11.02.2019
Convenuto
NONCHÉ
, in qualità di Responsabile Ufficio Ambiente Controparte_2 [...]
, rappresentato e difeso, come da procura agli atti, dagli avv.ti Gianluca CP_1
Sasso e Vincenzo Calenzo, elettivamente domiciliato presso il loro lo Studio a Sessa
CA (CE) in Via Seggetiello n. 20.
Altro convenuto
CONCLUSIONI come in atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 19.11.2018, regolarmente notificato, la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il e il Controparte_1 dell' del predetto Comune CP_3 Controparte_4 Controparte_2 chiedendo, in primo luogo la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma
1 residua di euro 188.000,00 derivante, secondo la sua prospettazione, dal mancato pagamento di fatture emesse per l'esecuzione di lavori di bonifica di un sito rifiuti effettuati a favore del commissionati da quest'ultimo e Controparte_1 asseritamente non dotati di adeguata copertura finanziaria;
in secondo luogo, ha chiesto condannarsi ex art. 2900 Cod. civ. l'ente comunale al pagamento, a titolo di arricchimento senza causa, degli importi che il su intestato tribunale avrebbe posto a carico del funzionario.
In punto di fatto, l'attore ha premesso che, per effetto dell'emergenza relativa allo smaltimento dei rifiuti registrata in durata sino al 2007, il _1
, al fine di non interrompere per periodi prolungati il servizio di Controparte_1 raccolta dei rifiuti solidi urbani, provvedeva ad abbancare notevoli quantità di rifiuti presso un sito di stoccaggio provvisorio realizzato in località Selleccola;
il sito veniva sottoposto a sequestro penale dell'A.G. nel febbraio del 2007 e successivamente ne veniva disposto il dissequestro, al fine di consentire all'ente comunale di trasferire i rifiuti ivi collocati e, conseguentemente, bonificare l'area; il Sindaco di , con CP_1 ordinanza n.1 del 22/01/2009, ordinò alla ditta già affidataria Parte_1 del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per conto del di Controparte_1 provvedere, a far data dal 23/01/2009, al prelievo e trasporto dei rifiuti solidi urbani giacenti nel sito di Selleccola al sito di stoccaggio regionale “ ”; la Org_2 Pt_1 presentava, quindi, una offerta di contratto aperta, avente prot. n. 1050 del
26.01.2009 (che, nell'impossibilità di una preventiva quantificazione del lavoro in assenza di conoscenza delle quantità e qualità di rifiuti abbancati, individuava le voci delle attività richieste indicando per ciascuna di esse il costo unitario da moltiplicare per il numero di prestazioni che si fossero rese necessarie sotto il continuo controllo del ), che veniva sottoscritta dal Capo Settore Organizzazione_3 delle Attività Produttive-Ecologia del Controparte_1 Controparte_2 quest'ultimo provvedeva, con la determina n. 7 del 26.1.2009, ad impegnare la spesa presunta di €340.000,00.
L'attore ha riferito che, una volta terminati i lavori, il ometteva di pagare CP_1 fatture per complessivi € 335.826,74 per cui la chiedeva ed Parte_1 otteneva dall'intestato Tribunale due distinti decreti ingiuntivi pari alle somme non pagate.
Siffatti decreti venivano poi opposti dal ed a seguito riuniti in un Controparte_1 unico giudizio, all'esito del quale il Giudice, dott.ssa Maria del Prete, su richiesta di
2 parte, emetteva ordinanza ex art.186/quater la quale, rilevato che” (…) alla luce degli atti e comunque in base al principio di non contestazione il opponente CP_1 abbia già corrisposto la somma di € 188.872,00 alla Parte_1 rilevato che è stata prevista la somma di 340.000,00 a titoli di copertura finanziaria per le prestazioni affidate alla come emerge Parte_1 dagli atti di causa e da quanto riportato negli atti di entrambe le parti processuali;
ritenuti pertanto sussistenti, allo stato, i presupposti per accogliere l'istanza proposta dall'opposta nei limiti di € 151.128,00 (€ 340.000,00 – 188.872,00), a titolo di sorta capitale, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda, condannava il a pagare, in favore della la somma citata, Controparte_1 Controparte_5 oltre interessi.
A seguito dell'emanazione della succitata ordinanza, l'attore ha rappresentato che il rinunciava alla definizione con sentenza e chiedeva che fosse Controparte_1 dichiarata l'estinzione del processo. Di tale dichiarazione notificata il 21/03/2017, la prendeva atto e dichiarava “di rinunciare all'azione nei confronti Parte_1 del per il pagamento degli € 182.310,08 pari alla differenza tra Controparte_1 gli € 333.438,08 (corrispettivi accertati dal CTU e non pagati) e gli € 151.128,00 oggetto di ordinanza ex art.186/quater (corrispettivi rientranti nel limite della copertura finanziaria prevista dal Comune). Per tale importo di € 182.310,08 ci si riserva di avviare azione nei confronti degli amministratori e/o funzionari che hanno dato luogo alla spesa, comunque riconoscibile, ai sensi dell'art.191 quarto comma
TUEL ed in via extracontrattuale e surrogatoria nei confronti del Controparte_1 ex art.2041 e/o 2043 cod.civ.”.
Ciò posto, dunque, l'attore, assumendo in citazione che la avesse Parte_1 effettuato lavori per € 182.310,08 non coperti da impegni di spesa, per impossibilità da parte del funzionario di quantificare preventivamente l'importo complessivo dei lavori richiesti, ha chiesto che: “venisse accertato e dichiarato che la
[...] ha effettuato, a favore del , le prestazioni indicate Parte_1 Controparte_1 in narrativa, dando atto che esse, ai sensi dell'art.191 comma 4 del D.Lgs.267/2000, hanno determinato il sorgere di un valido ed efficace rapporto obbligatorio tra la ed il funzionario . Per l'effetto, condannare Parte_1 Controparte_2 quest'ultimo al pagamento, in favore della della somma di € Parte_1
188.872,00. Il tutto oltre interessi ex artt.4 e 5 d.lgs.231/02 come modificato dal
D.Lgs. 192/2012 dal trentesimo giorno successivo alla data delle fatture emesse
3 dalla Voglia, altresì, l'adito Tribunale, ai sensi dell'art.2900 Parte_1 codice civile, accertata e dichiarata l'utilità per il e per esso Controparte_1 della sua collettività delle prestazioni effettuate dalla in forza Parte_1 del rapporto contrattuale instaurato con il funzionario , si chiede Controparte_2 la condanna del al pagamento, a titolo di arricchimento senza Controparte_1 causa, dell'intera somma che il Tribunale porrà a carico del funzionario CP_2
o dell'altra somma che sarà riconosciuta ex artt.2041 e/o 2043 cod.civ.,
[...] oltre rivalutazione e/o interessi ex d.lgs.231/02 come modificato dal D.Lgs.
192/2012 dall'epoca delle effettuate prestazioni”, il tutto con vittoria di spese di lite da attribuirsi all'avvocato dichiaratosi antistatario.
Si è costituito il il quale ha dedotto in primis: 1) Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande attoree, ritenendo che l'azione non fosse proponibile trattandosi di somme che erano ancora sub iudice al momento della proposizione della domanda (essendo stato proposto gravame innanzi all'A.G. avverso l'ordinanza ex 186 quater con cui si ingiungeva il predetto ente a pagare parte delle somme richieste) e, dunque, mancando una determinazione coperta da giudicato dalla quale possa scaturire la certezza che la abbia un credito nei Pt_1 confronti del ed un credito nei confronti del funzionario;
2) Controparte_1
l'intervenuto pagamento della somma di € 340.000,00 da parte del 3) la CP_1 nullità dell'affidamento ad del servizio di selezione, cernita, carico e Pt_1 trasporto di rifiuti in località Selleccola, non essendo stato sottoscritto alcun contratto;
4) il difetto di legittimazione passiva tanto dell'Ente, quanto del funzionario citato. Ha, quindi, concluso per il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese di lite ed attribuzione al difensore antistatario.
Si è costituito il Responsabile del settore Ambiente del , Controparte_1 CP_2
il quale ha eccepito in via preliminare: 1) l'inopponibilità nei suoi confronti
[...] del citato giudizio di cognizione R.G. 800833/2010 definito con ordinanza ex art. 186 quater n. 774/2017 e degli accertamenti peritali ivi compiuti, non essendo stato egli parte del relativo giudizio, nonché la necessità della sospensione necessaria del
Giudizio ex art. 295 c.p.c.; 2) la nullità dell'atto di citazione per carenza e contraddittorietà dei fatti costitutivi della domanda sulla base di un evidente errore materiale costituito dal fatto di aver indicato, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, la somma di € 188.872,00 in luogo della somma di € 182.310,08 (errore poi corretto con le definitive conclusioni rassegnate con le note di primo termine ex
4 art. 183 c.p.c.); 3) la prescrizione del diritto “essendo decorso il termine di Legge per far valere tale diritto”.
Nel merito ha eccepito: 1) il difetto di legittimazione passiva del convenuto avendo lo stesso, quale funzionario del , dato esecuzione ex art. 191, comma Controparte_1
3, D.Lgs. n. 267/2000 ad una Ordinanza sindacale e nel pieno rispetto dell'ordinamento contabile (cfr. determine indicate nella comparsa); 2) l'intervenuto pagamento della somma di € 340.000,00 da parte del evidenziando di non CP_1 avere mai autorizzato spese ulteriori rispetto agli impegni contabili assunti nel rispetto del principio di prudenza e di sana gestione finanziaria. Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa ed espletata l'istruttoria, il Giudice all'udienza del 12.12.23, celebrata con modalità cartolare, ha riservato la causa in decisione con termine di 30 giorni per comparse conclusionali e 20 giorni per memorie di repliche.
Deve essere premesso che questa decisione non tiene conto né delle allegazioni nuove né dei documenti nuovi prodotti dalle parti in sede di comparsa conclusionale, sede in cui le parti sono solo tenute a compendiare l'esito del processo ed a sintetizzare le ragioni delle proprie domande e/o eccezioni, come già proposte- salvo documenti sopravvenuti che la parte non poteva produrre prima (nel caso di specie , la sentenza n. 3980.2021 della Cda di Napoli).
Le parti non possono neanche nelle comparse conclusionali precisare e modificare le allegazioni , che devono essere contenute nelle domande introduttive e, con i limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, al più nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Ebbene, ciò premesso, emerge dagli atti del giudizio che l'asserito credito vantato dalla per le prestazioni non pagate rese a favore del per il Pt_1 Controparte_1 prelievo e trasporto dei rifiuti solidi urbani giacenti nel sito di Selleccola al sito di stoccaggio regionale “ , è stato già quantificato, nel primo giudizio R.G. Org_2
800833/2010 derivante dalla riunione dei due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, in euro 333.438, 08.
Tali sono le somme non pagate alla ed accertate dal CTU in detto giudizio Pt_1 come dovute a titolo di corrispettivo per i servizi di gestione dei rifiuti resi a seguito di ordinanza sindacale n.1/2009.
Come precisato dalla parte attrice, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc e, dunque tempestivamente, nel corso del giudizio di primo grado, fu disposta
5 consulenza tecnica che ridusse il valore dei lavori non pagati dagli € 335.826,74 oggetto di ingiunzione ad € 333.438,08 con la precisazione che per € 151.128,00 vi era regolare impegno di spesa mentre per il residuo importo dovuto determinato in €
182.310,08 dal CTU, non vi era alcun impegno di spesa.
All'esito dell'istruttoria, il primo giudice ha quindi emesso ordinanza ex art. 186/quater di condanna del al pagamento di € 151.128,00 a Controparte_1 favore della (ordinanza confermata in appello), mentre, per la Parte_1 restante somma per la quale non c'era impegno di spesa, l'ordinanza rigettava la richiesta della Parte_1
In questa sede la ha agito verso il funzionario per il pagamento € 182.310,08 Pt_1 non coperta da alcun impegno di spesa.
La precisazione della domanda, anche rispetto agli importi richiesti, è contenuta nella prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc, ed è, dunque, ammissibile, essendo precisato il petitum e non essendo variata la causa petendi.
Si riporta, per ragioni di migliore comprensione, l'ordinanza ingiunzione (confermata dalla Corte di Appello di Napoli (Cfr. All. alla comparsa conclusionale della Pt_1 del 10.1.24 “Sent 3980 con certificazione di cosa giudicata, che si richiama per relationem”), che ha espressamente così statuito:: ritenuto che, dall'istruttoria svolta, debba ritenersi che la società opposta abbia eseguito i lavori oggetto dell'ordinanza di cui sopra;
rilevato altresì che in atti è stato depositato certificato di regolare esecuzione dei lavori;
considerato inoltre che, dalle risultanze della consulenza depositata in atti a firma dell'Ing. , emerge che la Persona_1 somma ancora dovuta dal alla a titolo Controparte_1 Controparte_5 di corrispettivo per i servizi di gestione dei rifiuti resi a seguito dell'ordinanza sindacale n. 1/2009, ammonti ad € 333.438,08; ritenute condivisibile le conclusioni
a cui è giunto il C.T.U., in ragione del percorso logico-argomentativo seguito dalla stesso nella stesura della relazione ed in virtù dei criteri dallo stesso seguiti per effettuare le indagini peritali, nonché in considerazione della documentazione utilizzata, così come esplicitato nella predetta relazione;
rilevato che, alla luce degli atti e comunque in base al principio di non contestazione, deve affermarsi che il opponente abbia già corrisposto la somma di € 188.872,00 alla CP_1 [...]
rilevato che è stata prevista la somma di € 340.000,00 a titoli di Parte_1 copertura finanziaria per le prestazioni affidate alla come Parte_1 emerge dagli atti di causa e da quanto riportato negli atti di entrambe le parti
6 processuali; ritenuti pertanto sussistenti, allo stato, i presupposti per accogliere
l'istanza proposta dall'opposta nei limiti di € 151.128,00 (€ 340.000,00 –
188.872,00), a titolo di sorta capitale, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda”), condanna il ha pagare tale ultima somma. CP_1
A seguito della estinzione del giudizio di primo grado, l'attore già si riservava di agire verso il funzionario per il pagamento della differenza tra l'ammontare dei lavori effettuati come accertati dal CTU e coperti da impegno di spese e quelli invece che difettavano di tale impegno (cfr. rinuncia alla sentenza depositata il 18 febbraio
2019).
In questa sede, dunque, l'attore agisce nel presente giudizio nei riguardi del funzionario e in surrogatoria verso il per il recupero della somma di euro CP_1
182.310,08, ovvero per la somma rispetto a cui si sarebbe riservato di “avviare azione nei confronti degli amministratori e/o funzionari che avrebbero dato luogo alla spesa, comunque riconoscibile, ai sensi dell'art.191 quarto comma TUEL ed in via extracontrattuale e surrogatoria nei confronti del ex art.2041 e/o Controparte_1
2043 cod.civ.” .
In definitiva, quindi l'odierno attore esperisce azione ai sensi dell'art. 191 comma IV
TUEL, per il pagamento nei confronti di , in qualità di funzionario Controparte_2
- Capo Settore attività produttive ed ecologia - che, ai sensi della sopra citata norma, avrebbe consentito la fornitura di beni e servizi in violazione degli obblighi indicati dai commi 1,2,3 del medesimo articolo nonché esperisce l'azione di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 Cod. civ. nei riguardi dell'ente comunale, in via surrogatoria rispetto al funzionario che avrebbe consentito lo svolgimento delle prestazioni.
Invero, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma di tale disposizione, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente.
E' stato peraltro precisato che, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. e) il predetto principio non esclude la facoltà dell'ente di riconoscere a posteriori il debito fuori
7 bilancio, con apposita delibera consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali restano comunque soggetti all'azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio.
In altri termini, la mancanza di una formale deliberazione, adottata nelle forme prescritte dei citati artt. 193 co. 2 e 191 co. 4 esclude "la stessa imputabilità dell'obbligazione all'ente comunale prevedendo che il rapporto s'instauri direttamente tra il il funzionario o il dipendente che hanno Org_4 consentito la fornitura, i quali rispondono con il loro patrimonio, con la conseguente esclusione dell'esperibilità dell'azione d'ingiustificato arricchimento del terzo verso l'ente pubblico, per difetto del requisito della sussidiarietà prescritto dall'art. 2042
c.c., il quale presuppone che nessun'altra azione sia proponibile non solo nei confronti dell'arricchito, ma anche nei confronti di terzi" (cfr. da ultimo, Cass. n.
25870/2020).
E infatti, mentre, per la parte di prestazione per cui sia intervenuto il riconoscimento del debito fuori bilancio, si deve ritenere che detto riconoscimento instauri un rapporto che trova la propria fonte nella procedura di acquisizione dei beni o servizi;
per la restante parte, rimasta priva di idonea copertura contabile, invece, difetta il carattere della sussidiarietà richiesto dall' art. 2042 c.c. dal momento che il fornitore
è munito di azione diretta nei confronti degli obbligati ex lege. Quanto alla posizione del funzionario sul quale gravano le obbligazioni assunte in violazione della disciplina in tema di regolarità contabile, poi, si ritiene pacificamente che sussistano le condizioni affinché egli possa esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. verso l'ente nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito.
Pertanto, l'amministratore che sia stato convenuto dal privato ben può esercitare l'azione di arricchimento onde essere rilevato indenne dall'esborso, senza che venga leso il principio di sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento dal momento che, come già esposto, per un verso, la medesima azione diretta verso l'amministrazione locale è preclusa al professionista o al fornitore del servizio e, per altro verso, quest'ultimo può agire contrattualmente in via principale nei confronti
8 del singolo amministratore in ragione della costituzione ope legis del rapporto obbligatorio con lui.
Tuttavia, poiché la proposizione di tale azione espone l'amministratore condannato in proprio a un depauperamento patrimoniale che si correla a un arricchimento ingiustificato dell'amministrazione pubblica, per avere comunque quest'ultima beneficiato di una prestazione patrimoniale senza corrispettivo, ne deriva l'esigenza di tutela dell'amministratore, che può essere soddisfatta mediante la proposizione, in mancanza di altre azioni, proprio dell'azione di ingiustificato arricchimento verso l'ente pubblico, a norma dell'art. 2041 c.c. (Cass. n. 10432/2022).
A ciò si aggiunga che, integralmente recependo i principi espressi dalla Corte
Costituzionale con la nota sentenza n. 446/1995 (successivamente ribaditi nella pronuncia n. 295/1997), la giurisprudenza di legittimità è oggi ferma nel ritenere che,
"se da un lato sussistono in favore del funzionario (o amministratore) le condizioni affinché egli possa esercitare l'azione ex 2041 c.c. verso l'ente nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito, dall'altro, e per conseguenza, il contraente privato è legittimato, utendo iuribus del funzionario (o amministratore) suo debitore, ad agire contro la pubblica amministrazione in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni quando il patrimonio del funzionario (o amministratore) non offra adeguata garanzia".
In particolare, si ritiene che il contraente privato sia legittimato ad agire contro la pubblica amministrazione anche contestualmente alla proposizione della domanda per il pagamento del prezzo nei confronti di costui, sostituendosi al proprio debitore
(amministratore o funzionario) nell'esercizio dell'azione di indebito arricchimento verso l'ente pubblico, su di lui, naturalmente, ricade l'onere di dimostrare i presupposti costitutivi dell'ingiustificato arricchimento dell'amministrazione in correlazione al depauperamento dell'amministratore (Cass. n. 5665/2021).
Deve, infine, evidenziarsi, come precisato a più riprese dalla S.C. (Cass., sez. III n.
20763/2009; conforme, Cass., Sez. I, n. 19037/2010), che l'art. 191 TUEL in questione si applica anche ai contratti di appalto di lavori pubblici e non solo ai contratti di fornitura. Ciò emerge con chiarezza dalla seconda parte del comma 3, che si riferisce ai “lavori di somma urgenza" ed è dato pacifico in tutta la giurisprudenza di legittimità e del giudice delle leggi (Corte cost., 24/10/1995, n. 446, dove appunto si fa riferimento alla circostanza che l'acquisizione di beni o servizi può avvenire anche attraverso lavori di somma urgenza) che il contratto di appalto di lavori di
9 somma urgenza costituisce, quindi, il mezzo contrattuale con il quale la p.a. si procura il bene o il servizio.
La S.C. ha, altresì, evidenziato come il procedimento di indicazione della copertura di spesa si applica anche ai contratti di appalto di lavori di somma urgenza, nonché che la Corte Costituzionale ha, infatti, rilevato che la disposizione di cui all'art. 23 D.L. n.
66/1989, convertito, con modificazioni, con la legge n. 144/2009 cit., poi abrogato dal
D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 123, sostituito dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 36, comma 3, a sua volta successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 4, e art. 194, comma 1, T.U. dispone che, nel Org_5 caso di omessa regolarizzazione contabile, entro 30 giorni, degli impegni di spesa per forniture assunti dall'ente locale, il contratto sia inefficace nei confronti della p.a. e delle obbligazioni da esso scaturenti risponda il funzionario che ha consentito la fornitura, non prevede una sanzione a carico dell'amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura, e nemmeno, propriamente, una novazione soggettiva nella titolarità del rapporto obbligatorio, ma si limita a stabilire le condizioni formali
(registrazione dell'impegno contabile e attestazione della copertura finanziaria, o, nel caso di lavori di somma urgenza, regolarizzazione contabile nel termine di trenta giorni) alle quali è subordinata l'efficacia del contratto nei confronti della p.a., in coerenza con il principio tradizionale secondo cui il contratto stipulato diviene obbligatorio nei confronti della p.a. contraente solo a seguito della prescritta approvazione (R.D. n. 2440 del 1923, art. 19), prevedendo che, in mancanza, e per la parte di debito non riconoscibile esso produca effetti obbligatori a carico della persona fisica che ha consentito la fornitura (cfr. CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA,
Sentenza n. 713/2022 del 16-05-2022)
Questi essendo i principi di diritto applicabili, può essere esaminata la domanda proposta dalla nei confronti di . Parte_1 Controparte_2
Essa è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Come già anticipato, l'azione proposta ha natura contrattuale, trattandosi di un rapporto obbligatorio che trova la propria fonte nella legge e, precisamente, nell'art. 191 co. 4, del Tuel.
E infatti, qualora il funzionario pubblico attivi un impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dell'ente, si determina una frattura ope legis del rapporto di immedesimazione organica, sicchè il rapporto
10 obbligatorio, non perfezionatosi nei confronti della P.A., si costituisce tra il privato e l'amministratore(cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 342/2023 del 12-01-2023)
Nel caso di specie, valgono, gli ordinari criteri in tema di riparto dell'onere della prova in tema di inadempimento di un'obbligazione, secondo cui, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ebbene, dagli atti di causa emerge che la ha effettuato prestazioni per € Pt_1
182.310,08 in assenza di impegno di spesa e di regolarizzazione contabile ex post ai sensi dell'art. 191, III comma;
né è intervenuta una procedura del Comune di riconoscimento del debito fuori bilancio.
Gli atti prodotti dimostrano che alla sia stato affidato il servizio di Parte_1 prelievo e trasporto dei rifiuti solidi urbani giacenti nel sito di Selleccola al sito di stoccaggio regionale “ ” e che detto servizio è stato effettivamente reso. Org_2
Tali circostanze risultano documentalmente provate mediante il deposito dell'ordinanza sindacale n. 1 del 2009 e offerta economica prot. 1050 del 2009, dalle determine dirigenziali n. 8 del 2007, e 7 del 2009, munite del visto di regolarità contabile, con la quale veniva impegnata la spesa per le operazioni di rimozione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, nella misura di euro 100.000 ed euro 260.000, oltre che delle fatture emesse e sottoscritte dal Controparte_6 CP_2
dal verbale di fine lavoro e regolare esecuzione sottoscritto dal medesimo,
[...] dalle fatture con allegati i buoni lavoro controfirmate dal capo settore, nonché dalle rendicontazioni riferite ai buoni di lavoro (cfr. atti allegati alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc).
Anche se l'offerta a contratto aperto depositata entro la seconda memoria n. 183 non
è debitamente sottoscritta per accettazione dal Capo settore attività produttive ed ecologia del dalla ulteriore documentazione depositata, come Controparte_1 sopra indicata, è provato che fu il capo settore , in tale qualità, ad Controparte_2 autorizzare l'esecuzione di lavori.
Da tale documentazione si evince in maniera che l'ente beneficiò delle prestazioni di cui in questa sede è chiesto il pagamento.
11 Né del resto, il costituitosi nel giudizio introdotto nei suoi confronti per i CP_1 medesimi fatti, né il funzionario hanno contestato l'allegazione della controparte sul punto, mai negando che i servizi siano stati resi e mai contestando specificamente che alcune delle prestazioni indicate siano state effettuate.
E' vero che il funzionario ha agito in virtù del titolo costituito dall'ordinanza sindacale, la quale però stabiliva che sarebbe stato il settore ecologia ad attuare la procedura di impegno e successiva liquidazione al termine delle operazioni.
Il puntum dolens è che è stato stimato un impegno di spesa minore di quello poi occorso, né è stato poi concordato con la ditta di non superare detto impegno di spese: le fatture che si assumono non pagate ed allegate sono sottoscritte dal
Funzionario, il quale ha poi certificato la esecuzione dei lavori.
Inoltre, il quantum dei lavori effettuati, oltreche' dai documenti sopra indicati
(fatture emesse, verbale di fine lavoro e regolare esecuzione sottoscritto dal Capo settore, fatture con allegati i buoni lavoro controfirmate dal capo settore, rendicontazioni riferite ai buoni di lavoro) trova riscontro negli esiti della CTU causa
R.G. 800833/2010 in ordine all'ammontare dei lavori non pagati, come specificati dalla parte attrice nella prima memoria ex art. 183, comma 2, cpc.
Tali esiti possono comunque essere valorizzati anche in questo giudizio.
La allegazione, infatti, che la CTU esperita nella causa R.G. 800833/2010 abbia accertato un valore di lavori totali non pagati pari ad € 335.826,74 con la precisazione che per € 151.128,00 vi era regolare impegno di spesa (tanto che sono stati oggetto di condanna del mentre per il residuo importo dovuto di € CP_1
184.698,74 non vi era alcun impegno di spesa, come addotta dall'attrice nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, non è contestata.
ha contestato solo che tali esiti possano valere in questo giudizio, Controparte_2 stante la circostanza che detta consulenza è stata esperita in una controversia di cui egli non era parte e che era stata instaurata solo dall'odierno attore solo verso il
. Controparte_1
La giurisprudenza ha però precisato che al giudice del merito, per il principio dell'unitarietà della giurisdizione, appartiene il potere d'utilizzare ai fini della decisione demandatagli, in difetto di divieti espliciti od impliciti desumibili dalla normativa in materia, anche prove raccolte in un diverso giudizio tra gli stessi od altri soggetti, come qualsiasi produzione proveniente dalle parti in causa e di trarre da queste non solo semplici indizi od elementi di convincimento, ma anche di attribuire
12 loro valore di prova esclusiva;
il ché vale anche per una perizia svolta in sede penale od una consulenza tecnica svolta in altra sede civile (cfr. Corte di Cassazione, sez. II
Civile, sentenza n. 10599/14; depositata il 14 maggio;
cfr. Tribunale Reggio Emilia sent. 1333/2021 secondo cui i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno valore di mero indizio, prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti […] e possono essere vagliate dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente
[…]».Per quanto riguarda la sentenza resa in un altro giudizio, oltre a produrre gli effetti di giudicato tra le parti (ex art. 2909 c.p.c.), essa può valere come prova documentale verso i terzi che non sono parti del giudizio, anche se non vincolante per il giudice. «Tale efficacia indiretta di prova documentale rispetto ai terzi che non sono parti nel giudizio, pur se non vincolante per il giudice, può essere invocata da chi vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio presenti negli atti di causa».)
Ebbene, anche a non voler considerare gli esiti di una Ctu resa in altro giudizio prova esclusiva, alla stessa non può comunque negarsi l'efficacia probatoria di presunzione semplice ex art. 2729 c.c. od argomento di prova, che può essere valorizzato unitamente ad altri elementi che pure sussistono (cfr. produzione documentale sopra menzionata da cui risulta, come allegato dalla parte attrice, anche un elenco delle fatture emesse per i lavori di località Selleccola per un importo complessivo di €
677.129,62 e buoni dei lavori effettuati in località Selleccola firmati dal capo settore attività produttiva ed ecologia del dr;
mandati Controparte_1 Controparte_2 dei pagamenti effettuati dal con allegate le fatture di riferimento Controparte_1 per un valore complessivo di € 340.852,32).
Né rispetto all'offerta aperta presentata dalla società e sulla cui base sono stati affidati i lavori, vi è una determina o altro atto che ha previsto un limito massimo di importo dei lavori (per esempio pari all'importo impegnato), al cui raggiungimento la società avrebbe dovuto arrestarsi nel proseguire nella bonifica.
Può ritenersi, dunque, dimostrato dal complesso degli atti e degli elementi un ammontare di lavori totali non pagati pari ad € 335.826,74 di cui € € 182.310,08, non coperti da impegno di spesa (i residui € 151.128,00 sono stati oggetto di condanna pronunciata in capo al . CP_1
13 Né vale quanto eccepito dal funzionario convenuto il quale ha eccepito che la somma coperta dall'impegno di spesa è stata tutta pagata nel 2009, oltre all'ulteriore somma di € 151.128,00 riconosciuta in via giudiziale in capo al comune.
Ed, infatti, nella presente sede l'attrice ha agito verso il funzionario proprio per la differenza tra il valore dei lavori svolti e quelli coperti dall'impegno di spesa.
Una volta provato il titolo della pretesa, nei termini di cui si è detto, e allegato l'inadempimento della controparte all'obbligo di pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese, in difetto di allegazione (e prova) di elementi estintivi e/o modificativi del diritto di credito da parte della convenuta, non può che concludersi che per l'accoglimento della domanda proposta.
Né può ritenersi fondata la eccezione di prescrizione, genericamente formulata dal convenuto, soggiacendo l'azione contrattuale al termine decennale.
Nel caso di specie, l'ordinanza che ha commissionato i lavori data 2009 e nel 2018 è stato introdotto il presente giudizio, sicchè il termine di prescrizione decennale non è maturato.
Consegue da quanto detto la condanna di in qualità di Controparte_2 funzionario, al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese dalla Parte_1 in favore del per euro 182.310,08 Controparte_1
Tale importo va maggiorato degli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo,
e non a quello di cui al d.lgs. 231/2002 non vertendosi in "transazioni commerciali" tra impresa e pubblica amministrazione.
Ed infatti, in conseguenza del mancato impegno di spesa, si è verificata una frattura nel rapporto di immedesimazione organica tra il funzionaria convenuto e il
[...]
, sicchè il rapporto non è qualificabile come una transazione commerciale CP_1 tra impresa e pubblica amministrazione.
Va adesso esaminata la domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via surrogatoria dalla nei confronti del . Parte_1 Controparte_1
Come già in parte motiva evidenziato, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto al privato contraente il diritto di agire verso l'ente pubblico in surrogatoria "per assicurare che siano soddisfatte e conservate le sue ragioni
(creditorie)" e, dunque, il diritto di "esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascuri di esercitare", ex art. 2900 c.c.
L'art. 2900 cod. civ. indica il presupposto dell'azione nella "trascuratezza" e non nella mera "inerzia" del debitore, ma ciò non comporta che il debitore possa in ogni caso
14 venire spogliato di ogni facoltà dispositiva, in quanto il diritto azionato è e rimane nella piena disponibilità del suo titolare e disporne, sia pur con conseguenze negative sulla situazione patrimoniale complessiva, costituisce una esplicita manifestazione della volontà di gestione e non un indice di trascuratezza nell'esercizio di quel diritto.
La Corte Costituzionale nella citata sentenza n.446/1995 ha inoltre così precisato:
"da un lato, quindi, sussistono in favore del funzionario (o amministratore) le condizioni affinché egli possa esercitare l'azione ex 2041 cod. civ. verso l'ente nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito;
dall'altro, e per conseguenza, il contraente privato è legittimato, utendo iuribus del funzionario (o amministratore) suo debitore, ad agire contro la pubblica amministrazione - anche contestualmente alla proposizione della domanda per il pagamento del prezzo nei confronti di costui - in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ. "per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni" quando il patrimonio del funzionario (o amministratore) non offra adeguata garanzia".
Ebbene, è pacifico, sulla base dei principi sopra richiamati, che Controparte_2 sarebbe legittimato ad agire nei confronti del ex art. 2041 c.c., Organizzazione_6 dovendo subire, per effetto dell'accoglimento della domanda avanzata dalla Pt_1 nei suoi confronti ex art. 191, IV co, TUEL, un depauperamento patrimoniale correlato ad un arricchimento ingiustificato dell'ente.
Così come, conseguentemente, la sarebbe a sua volta legittimata ad agire nei Pt_1 confronti dell'ente ex art. 2900 c.c., nell'inerzia del funzionario..
Nel caso di specie però non sussiste né la prova della trascuratezza del funzionario nell'esercizio dell' azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti del per la semplice considerazione che è solo con la predetta Controparte_1 decisione che egli acquisirà consapevolezza della eventuale esistenza dei presupposti per esercitare tale azione.
Assorbente poi è la considerazione che l'attore non allega né prova l'incapienza del patrimonio del funzionario, sicchè l'azione surrogatoria esercitata dalla deve Pt_1 dichiararsi inammissibile.
In definitiva, in virtù di quanto sin ora esplicitato, la domanda surrogatoria deve essere rigettata.
Le spese di lite tra la e il convenuto seguono il principio Pt_1 Controparte_2 della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata dai rispettivi difensori, sulla base dei
15 valori minimi di cui ai parametri del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n.
147/2022; le spese di lite tra la e il vengono compensate, Pt_1 Controparte_1 in ragione dei motivi della decisione, rilevati solo dal Giudice e non in adesione delle difese del imperniate sulla carenza di legittimazione passiva del funzionario. CP_1
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Simona Di Rauso, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
• A) In accoglimento della domanda proposta nei confronti di , Controparte_2 condanna quest'ultimo al pagamento, in favore della dell'importo di € Parte_1
182.310,08, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
B) Rigetta la domanda ex art.2900 c.c. proposta dalla nei confronti del Parte_1
; Controparte_1
C) condanna al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di Controparte_2 lite, che liquida in complessivi euro 7052,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale, oltre IVA e cpa se dovuti, con attribuzione all''avv. Giovanni Nacca dichiaratosi antistatario;
D) compensa le spese di lite tra la ed il . Parte_1 Controparte_1
Così deciso il 22.4.2023
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso
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