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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2097/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente e Relatore
MAGISTRO FABIO, Giudice
RIZZI MARIA CRISTINA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6223/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240160794474 IRPEF-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240160794474 REC.CREDITO.IMP 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1721/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto il 17.3.2025 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate DP 1 di Napoli e dell'ADER, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120240160794474, notificatale il 6.2.2025, avente ad oggetto: a) il recupero del credito d'imposta di cui all'atto di recupero n.
TF3CR12001328/2020 (mai notificato) degli anni 2009 per un importo totale a titolo di sorta capitale di
€ 37.419,27, oltre sanzione ed interessi come per legge per un importo totale omnicomprensivo pari ad
€ 85.902,89; b) l'omesso e carente versamento IRPEF, addizionali regionali e comunali e dell'imposta sostitutiva locazioni cedolare secca dell'anno 2021 a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.
R. n. 600/1973 per un importo a titolo di sorta capitale di € 3.537,71, oltre sanzioni ed interessi come per legge, per un importo totale pari ad € 5.660,15; la ricorrente ha eccepito con riferimento alla pretesa sub a):
1) l'illegittimità procedurale in assenza di notifica dell'atto di recupero costituente titolo esecutivo;
2) in via gradata il decorso del termine decadenziale di cui all'art. 25 comma 1 lett. c. del D.P.R. n. 602/1973 anche laddove l'atto di recupero presupposto fosse stato notificato correttamente in data 17.05.2022 e divenuto definitivo, decorsi 60 gg. dalla notifica, alla data del 16.07.2022, essendo la cartella stata notificata il 6.2.2025
e non già entro il 31.12.2024 (ovvero il 31 dicembre del secondo anno successivo alla definitività dell'accertamento del 22.07.2022); quanto alla pretesa sub b): l'istante ha contestato la mancata notifica dell'avviso bonario del 23.02.2024 richiamato nella cartella esattoriale con la conseguente necessità della rideterminazione dell'importo dovuto e la riduzione ad un terzo delle sanzioni previste nella cartella;
tanto dedotto, l'istante ha chiesto di annullare la cartella oggetto di impugnazione nella parte del recupero dei crediti di imposta IRPEF sopra rilevati e, in ordine alla pretesa avente ad oggetto imposte IRPEF dell'anno
2021, accertata e dichiarata l'assenza di notifica dell'avviso bonario, di rideterminare la pretesa tributaria con decurtazione ad un terzo delle sanzioni applicate, vinte le spese con distrazione. Si è tempestivamente costituita l'Agenzia delle Entrate eccependo l'infondatezza del ricorso stante la rituale notifica dell'atto di recupero e la superfluità dell'avviso bonario in tema di controllo automatizzato ex art. 36 bis dpr n. 600/1973 peraltro inviato alla contribuente. La difesa di parte istante ha depositato una prima memoria di replica con la quale ha contestato la ritualità della notifica dell'atto di recupero. Si è poi tardivamente costituita l'ADER in data 9.1.2026 eccependo il difetto di legittimazione passiva quanto alla notifica degli atti presupposti e l'inapplicabilità del termine di decadenza invocato dalla ricorrente vertendosi in tema di atto di recupero ontologicamente diverso da un avviso di accertamento;
l'ADER ha altresì evidenziato di aver comunque notificato la cartella nel termine di nove mesi dall'affidamento del ruolo. La difesa di parte istante ha depositato una seconda memoria di replica con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento per quanto di ragione. Invero, quanto alla doglianza sub a), concernente l'iscrizione a ruolo da atto di recupero, giova preliminarmente evidenziare che è documentata per tabulas la rituale notifica dell'atto di recupero presupposto dell'iscrizione a ruolo de qua, effettuata a mezzo messo con esito di irreperibilità relativa della contribuente in data 13.5.2022, seguita dal deposito del plico presso la casa comunale in pari data e dall'invio della prescritta raccomandata informativa in data 17.5.2022 a sua volta perfezionatasi per compiuta giacenza dopo avviso in data 18.5.2002.
Ne consegue che l'atto di recupero è divenuto definitivo decorsi 60 giorni dal perfezionamento della relativa notifica in quanto non impugnato. Ciò premesso, posto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 23138/2017; Cass. n. 19561/2014; Cass. n. 8033/2011), l'avviso di recupero del credito d'imposta illegittimamente compensato, costituisce manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione, deve ritenersi applicabile al caso di specie il termine decadenziale biennale previsto dall'art. 25 comma 1 lettera c) del dprr n. 602/1973 così come dedotto dalla difesa del contribuente con la conseguente maturazione della eccepita decadenza essendo la cartella opposta stata notificata solo il 6.2.2025 e non già entro il 31.12.2024. Per contro è infondata la doglianza relativa alla iscrizione a ruolo da controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 relativo all'anno di imposta 2021, essendovi prova documentale in atti della rituale notifica dell'avviso bonario direttamente a mezza posta ordinaria in data 23.2.2024 con la conseguente debenza delle sanzioni applicate. Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso e dell'oggettiva controvertibilità in diritto della lite, appare giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Dichiara integralmente compensate le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente e Relatore
MAGISTRO FABIO, Giudice
RIZZI MARIA CRISTINA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6223/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240160794474 IRPEF-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240160794474 REC.CREDITO.IMP 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1721/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto il 17.3.2025 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate DP 1 di Napoli e dell'ADER, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120240160794474, notificatale il 6.2.2025, avente ad oggetto: a) il recupero del credito d'imposta di cui all'atto di recupero n.
TF3CR12001328/2020 (mai notificato) degli anni 2009 per un importo totale a titolo di sorta capitale di
€ 37.419,27, oltre sanzione ed interessi come per legge per un importo totale omnicomprensivo pari ad
€ 85.902,89; b) l'omesso e carente versamento IRPEF, addizionali regionali e comunali e dell'imposta sostitutiva locazioni cedolare secca dell'anno 2021 a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.
R. n. 600/1973 per un importo a titolo di sorta capitale di € 3.537,71, oltre sanzioni ed interessi come per legge, per un importo totale pari ad € 5.660,15; la ricorrente ha eccepito con riferimento alla pretesa sub a):
1) l'illegittimità procedurale in assenza di notifica dell'atto di recupero costituente titolo esecutivo;
2) in via gradata il decorso del termine decadenziale di cui all'art. 25 comma 1 lett. c. del D.P.R. n. 602/1973 anche laddove l'atto di recupero presupposto fosse stato notificato correttamente in data 17.05.2022 e divenuto definitivo, decorsi 60 gg. dalla notifica, alla data del 16.07.2022, essendo la cartella stata notificata il 6.2.2025
e non già entro il 31.12.2024 (ovvero il 31 dicembre del secondo anno successivo alla definitività dell'accertamento del 22.07.2022); quanto alla pretesa sub b): l'istante ha contestato la mancata notifica dell'avviso bonario del 23.02.2024 richiamato nella cartella esattoriale con la conseguente necessità della rideterminazione dell'importo dovuto e la riduzione ad un terzo delle sanzioni previste nella cartella;
tanto dedotto, l'istante ha chiesto di annullare la cartella oggetto di impugnazione nella parte del recupero dei crediti di imposta IRPEF sopra rilevati e, in ordine alla pretesa avente ad oggetto imposte IRPEF dell'anno
2021, accertata e dichiarata l'assenza di notifica dell'avviso bonario, di rideterminare la pretesa tributaria con decurtazione ad un terzo delle sanzioni applicate, vinte le spese con distrazione. Si è tempestivamente costituita l'Agenzia delle Entrate eccependo l'infondatezza del ricorso stante la rituale notifica dell'atto di recupero e la superfluità dell'avviso bonario in tema di controllo automatizzato ex art. 36 bis dpr n. 600/1973 peraltro inviato alla contribuente. La difesa di parte istante ha depositato una prima memoria di replica con la quale ha contestato la ritualità della notifica dell'atto di recupero. Si è poi tardivamente costituita l'ADER in data 9.1.2026 eccependo il difetto di legittimazione passiva quanto alla notifica degli atti presupposti e l'inapplicabilità del termine di decadenza invocato dalla ricorrente vertendosi in tema di atto di recupero ontologicamente diverso da un avviso di accertamento;
l'ADER ha altresì evidenziato di aver comunque notificato la cartella nel termine di nove mesi dall'affidamento del ruolo. La difesa di parte istante ha depositato una seconda memoria di replica con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento per quanto di ragione. Invero, quanto alla doglianza sub a), concernente l'iscrizione a ruolo da atto di recupero, giova preliminarmente evidenziare che è documentata per tabulas la rituale notifica dell'atto di recupero presupposto dell'iscrizione a ruolo de qua, effettuata a mezzo messo con esito di irreperibilità relativa della contribuente in data 13.5.2022, seguita dal deposito del plico presso la casa comunale in pari data e dall'invio della prescritta raccomandata informativa in data 17.5.2022 a sua volta perfezionatasi per compiuta giacenza dopo avviso in data 18.5.2002.
Ne consegue che l'atto di recupero è divenuto definitivo decorsi 60 giorni dal perfezionamento della relativa notifica in quanto non impugnato. Ciò premesso, posto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 23138/2017; Cass. n. 19561/2014; Cass. n. 8033/2011), l'avviso di recupero del credito d'imposta illegittimamente compensato, costituisce manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione, deve ritenersi applicabile al caso di specie il termine decadenziale biennale previsto dall'art. 25 comma 1 lettera c) del dprr n. 602/1973 così come dedotto dalla difesa del contribuente con la conseguente maturazione della eccepita decadenza essendo la cartella opposta stata notificata solo il 6.2.2025 e non già entro il 31.12.2024. Per contro è infondata la doglianza relativa alla iscrizione a ruolo da controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 relativo all'anno di imposta 2021, essendovi prova documentale in atti della rituale notifica dell'avviso bonario direttamente a mezza posta ordinaria in data 23.2.2024 con la conseguente debenza delle sanzioni applicate. Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso e dell'oggettiva controvertibilità in diritto della lite, appare giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Dichiara integralmente compensate le spese.