CASS
Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 12569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12569 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CR DE, nato a [...] il giorno 07/06/1990 rappresentato ed assistito dall’avv. Renato Vigna - di fiducia avverso l’ordinanza del 22/10/2025 del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
udita la Sostituta Procuratrice generale, Laura Condemi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell’indagato, Avv. Renato Vigna, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 ottobre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Reggio Calabria ha riqualificato il delitto provvisoriamente contestato a DE CR ai sensi degli artt. 110 e 416 bis cod. pen. e ha sostituito la misura degli arresti domiciliari alla misura della custodia in carcere originariamente Penale Sent. Sez. 2 Num. 12569 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: AM DA Data Udienza: 04/03/2026 2 applicata con l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 1 settembre 2025. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 110, 416-bis cod. pen., 273 cod. proc. pen., 274 cod. proc. pen., 275 cod. proc. pen., 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. Si deduce, in particolare, l'erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza in capo all'indagato degli elementi tipici della condotta associativa;
la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza a carico dell'indagato degli indizi integranti la fattispecie del concorso esterno in associazione di stampo mafioso e in ordine alla ritenuta sussistenza di un vincolo consapevolmente stretto tra l’indagato e taluni presunti membri dell'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1 dell’imputazione provvisoria, qualificata quale articolazione della cosca calabrese IR e, più in generale, dell'associazione di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta. Si deduce, inoltre, l'omessa disamina dei punti decisivi dedotti con la memoria difensiva in merito alla sussistenza dei requisiti essenziali per configurare la condotta partecipativa, sia quella del concorrente esterno di un presunto sodalizio mafioso;
quanto a quest'ultimo aspetto, si deduce, in particolare, che la posizione dell'indagato sarebbe caratterizzata dall'assenza di un concreto e funzionale collegamento con il IR, dalla assenza di consapevolezza rispetto ai programmi delittuosi dei sigg. ZI e EO, dall'assenza di rapporti stabili con soggetti ritenuti partecipi alla ‘ndrangheta; si denuncia, inoltre, la contraddittorietà della motivazione del Tribunale che afferma la sussistenza a carico dell'indagato dei gravi indizi di colpevolezza per il diritto di cui all'art. 416- bis cod. pen. e, allo stesso tempo, ne rinnega la valenza dimostrativa ritenendo che gli stessi integrano gli estremi del delitto di cui agli artt. 110-416-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa presuppone che l'agente, pur non essendo inserito in maniera stabile e organica nel sodalizio e pur essendo privo dell’affectio societatis, tuttavia fornisca un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, il 3 quale, valutato ex post, riveli una effettiva incidenza causale sulla conservazione, sull'agevolazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o di un suo particolare settore, ramo o articolazione territoriale (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01 e, successivamente, Sez. 5, n. 2653 del 13/10/2015, dep. 2016, Paron, Rv. 265926-01; Sez. 6, n. 33885 del 18/06/2014, Marcello, Rv. 260178-01; Sez. 6, n. 8674 del 24/01/2014, Imbalzano, Rv. 258807-01; Sez. 6, n. 542 del 10/05/2007, dep. 2008, Contrada, Rv. 238242- 01). 2.1. Ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamento postumo dell'idoneità causale di quest'ultima che, in rapporto alla vita e all'operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo "percepibile" al mantenimento in vita dell'organismo stesso (Sez. 1, n. 49790 del 14/09/2023, Amato, Rv. 285654 – 01). 2.2. Nel caso in esame, il Tribunale con l'ordinanza impugnata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, costituiti dagli esiti di intercettazioni telefoniche e tra presenti, e da elementi di riscontro anche documentali acquisiti dalla polizia giudiziaria, e, con motivazione logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per il delitto di concorso in associazione di tipo mafioso, e non per quello di partecipazione, come delineati dalla giurisprudenza di legittimità. Il Tribunale, sulla base di una interpretazione degli elementi indiziari, che non lascia trasparire travisamenti o vizi di illogicità evidenti, e tenendo conto dei rilievi della difesa, ai quali viene fatto continuo riferimento nella motivazione, ha ricostruito le condotte ascrivibili all'indagato, evidenziando il contributo concreto da lui fornito alla cosca, nel fornire alla stessa un luogo sicuro dove i sodali potessero incontrare i soggetti con cui di volta in volta dovevano rapportarsi, e la piena consapevolezza della natura riservata di quegli incontri, che si desumeva dal linguaggio criptico utilizzato dallo stesso indagato nel comunicare con ON ZI. Nonostante fosse ravvisabile la sua stabile messa a disposizione rispetto all’associazione, per il Tribunale non si ravvisava quella necessaria affectio societatis tale da fare giudicare l'indagato un soggetto partecipe al sodalizio;
invero, da una lettura complessiva degli elementi acquisiti, sembrava comprendersi come egli, verosimilmente, pur volendo farsi strada all'interno del sodalizio ed essere “arruolato” all'interno della cosca, permaneva ancora in una posizione di mera contiguità; una vicinanza, dunque, che, pur significativa, non 4 era sufficiente a qualificarlo come partecipe dell’associazione, in quanto priva dei caratteri di stabile inserimento organico. 2.3. In conclusione, occorre rilevare che il vaglio del Tribunale si presenta logico e puntuale e immune da vizi rilevabili in questa sede. 3. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 04/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DA AM ANGELO CAPUTO
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
udita la Sostituta Procuratrice generale, Laura Condemi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell’indagato, Avv. Renato Vigna, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 ottobre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Reggio Calabria ha riqualificato il delitto provvisoriamente contestato a DE CR ai sensi degli artt. 110 e 416 bis cod. pen. e ha sostituito la misura degli arresti domiciliari alla misura della custodia in carcere originariamente Penale Sent. Sez. 2 Num. 12569 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: AM DA Data Udienza: 04/03/2026 2 applicata con l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 1 settembre 2025. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 110, 416-bis cod. pen., 273 cod. proc. pen., 274 cod. proc. pen., 275 cod. proc. pen., 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. Si deduce, in particolare, l'erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza in capo all'indagato degli elementi tipici della condotta associativa;
la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza a carico dell'indagato degli indizi integranti la fattispecie del concorso esterno in associazione di stampo mafioso e in ordine alla ritenuta sussistenza di un vincolo consapevolmente stretto tra l’indagato e taluni presunti membri dell'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1 dell’imputazione provvisoria, qualificata quale articolazione della cosca calabrese IR e, più in generale, dell'associazione di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta. Si deduce, inoltre, l'omessa disamina dei punti decisivi dedotti con la memoria difensiva in merito alla sussistenza dei requisiti essenziali per configurare la condotta partecipativa, sia quella del concorrente esterno di un presunto sodalizio mafioso;
quanto a quest'ultimo aspetto, si deduce, in particolare, che la posizione dell'indagato sarebbe caratterizzata dall'assenza di un concreto e funzionale collegamento con il IR, dalla assenza di consapevolezza rispetto ai programmi delittuosi dei sigg. ZI e EO, dall'assenza di rapporti stabili con soggetti ritenuti partecipi alla ‘ndrangheta; si denuncia, inoltre, la contraddittorietà della motivazione del Tribunale che afferma la sussistenza a carico dell'indagato dei gravi indizi di colpevolezza per il diritto di cui all'art. 416- bis cod. pen. e, allo stesso tempo, ne rinnega la valenza dimostrativa ritenendo che gli stessi integrano gli estremi del delitto di cui agli artt. 110-416-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa presuppone che l'agente, pur non essendo inserito in maniera stabile e organica nel sodalizio e pur essendo privo dell’affectio societatis, tuttavia fornisca un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, il 3 quale, valutato ex post, riveli una effettiva incidenza causale sulla conservazione, sull'agevolazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o di un suo particolare settore, ramo o articolazione territoriale (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01 e, successivamente, Sez. 5, n. 2653 del 13/10/2015, dep. 2016, Paron, Rv. 265926-01; Sez. 6, n. 33885 del 18/06/2014, Marcello, Rv. 260178-01; Sez. 6, n. 8674 del 24/01/2014, Imbalzano, Rv. 258807-01; Sez. 6, n. 542 del 10/05/2007, dep. 2008, Contrada, Rv. 238242- 01). 2.1. Ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamento postumo dell'idoneità causale di quest'ultima che, in rapporto alla vita e all'operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo "percepibile" al mantenimento in vita dell'organismo stesso (Sez. 1, n. 49790 del 14/09/2023, Amato, Rv. 285654 – 01). 2.2. Nel caso in esame, il Tribunale con l'ordinanza impugnata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, costituiti dagli esiti di intercettazioni telefoniche e tra presenti, e da elementi di riscontro anche documentali acquisiti dalla polizia giudiziaria, e, con motivazione logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per il delitto di concorso in associazione di tipo mafioso, e non per quello di partecipazione, come delineati dalla giurisprudenza di legittimità. Il Tribunale, sulla base di una interpretazione degli elementi indiziari, che non lascia trasparire travisamenti o vizi di illogicità evidenti, e tenendo conto dei rilievi della difesa, ai quali viene fatto continuo riferimento nella motivazione, ha ricostruito le condotte ascrivibili all'indagato, evidenziando il contributo concreto da lui fornito alla cosca, nel fornire alla stessa un luogo sicuro dove i sodali potessero incontrare i soggetti con cui di volta in volta dovevano rapportarsi, e la piena consapevolezza della natura riservata di quegli incontri, che si desumeva dal linguaggio criptico utilizzato dallo stesso indagato nel comunicare con ON ZI. Nonostante fosse ravvisabile la sua stabile messa a disposizione rispetto all’associazione, per il Tribunale non si ravvisava quella necessaria affectio societatis tale da fare giudicare l'indagato un soggetto partecipe al sodalizio;
invero, da una lettura complessiva degli elementi acquisiti, sembrava comprendersi come egli, verosimilmente, pur volendo farsi strada all'interno del sodalizio ed essere “arruolato” all'interno della cosca, permaneva ancora in una posizione di mera contiguità; una vicinanza, dunque, che, pur significativa, non 4 era sufficiente a qualificarlo come partecipe dell’associazione, in quanto priva dei caratteri di stabile inserimento organico. 2.3. In conclusione, occorre rilevare che il vaglio del Tribunale si presenta logico e puntuale e immune da vizi rilevabili in questa sede. 3. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 04/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DA AM ANGELO CAPUTO