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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 622/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente
RUSSO PASQUALE, OR
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6957/2023 depositato il 20/12/2023 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
Email_3 elettivamente domiciliato presso Camera Di Commercio Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_5ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003993501000 ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003993501000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003993501000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003993501000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003993501000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1, per come in atti rappresentato e difeso adiva questa Corte per ottenere l'annullamento dell'avviso di intimazione di pagamento n.
03420239003993501000, notificato il 26/09/2023 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito
ADER), per l'importo complessivo di € 672.348,05 a titolo di debiti derivanti da plurime cartelle di pagamento e avvisi di addebito emessi per conto di diversi Enti impositori (INPS, Agenzia delle
Entrate, Camera di Commercio, Regione Calabria)..
A sostegno del gravame, il ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli atti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi di addebito), contestando la ritualità delle notifiche e l'assenza di validi atti interruttivi intermedi. Lamentava, inoltre, il difetto di motivazione dell'atto e invocava l'efficacia di giudicato esterno di due pronunce favorevoli già passate in giudicato.
Si costituivano in giudizio l'ADER, l'Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio di Cosenza, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Agente della Riscossione depositava documentazione comprovante la regolare notifica di una precedente intimazione (n. 03420199007042959000), avvenuta il
18/10/2019, sostenendo che la mancata impugnazione di tale atto avesse consolidato la pretesa, rendendo inopponibili i vizi pregressi. Gli altri Enti si riportavano alle difese di ADER per i profili di riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
In corso di causa, con ordinanza interlocutoria n. 196/2024, questa Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato per carenza del requisito del periculum in mora, con spese rimesse al merito
All'udienza del 21/01/2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei soli limiti derivanti dai giudicati esterni prodotti in atti.
In via pregiudiziale ed assorbente, il Collegio deve dare atto che parte della pretesa creditoria trasfusa nell'intimazione impugnata è già stata oggetto di definitivo accertamento giudiziale. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13916/2006), il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio e s'impone al giudice in ogni stato e grado del processo.
Nello specifico:
a) Sentenza n. 883/2025 del Tribunale di Cosenza (Sez. Lavoro): Tale pronuncia ha dichiarato l'inesistenza del diritto di ADER a procedere per i crediti previdenziali (INPS) portati dalle cartelle nn. 03420050045419370000,
03420070050892180000, 03420090008125183000 e 03420080038905170000, per maturata prescrizione quinquennale tra la notifica originaria e l'atto interruttivo del 2019.
b) Sentenza n. 170/2025 del Giudice di Pace di Trebisacce: Tale pronuncia ha annullato la pretesa relativa alla sanzione amministrativa (Prefettura) di cui alla cartella n. 03420170005779318000, accertando un vizio insanabile della notifica dell'atto presupposto.
L'accertamento contenuto in tali sentenze, emesse dalle autorità competenti per materia, fa stato nel presente giudizio e comporta la caducazione dell'intimazione oggi impugnata in parte qua.
Per i crediti non coperti da giudicato (Erariali, Camerali, Regionali), l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è infondata e va rigettata.
Dalla documentazione prodotta da ADER emerge la prova della regolare notifica dell'intimazione n.
03420199007042959000, avvenuta in data 18/10/2019 con il rito di cui all'art. 140 c.p.c.
Risultano compiute tutte le formalità prescritte: deposito casa comunale, affissione avviso e invio/ricezione della raccomandata informativa (CAD).
Va qui riaffermato il principio consolidato secondo cui l'intimazione di pagamento non opposta produce l'effetto di
"cristallizzazione" del debito. Secondo la più recente giurisprudenza (Cass. n. 6436/2025), qualora il contribuente non impugni l'atto della riscossione intermedio che faccia seguito a cartelle di pagamento, non può successivamente, in sede di opposizione a un atto ulteriore, far valere vizi di notifica o prescrizioni maturate in data anteriore alla notifica dell'atto intermedio non opposto.
Pertanto, il termine di prescrizione ha ricominciato a decorrere ex novo dal 18/10/2019.
Considerato il periodo di sospensione dell'attività di riscossione ex art. 68 D.L. 18/2020, alla data di notifica dell'intimazione odierna (26/09/2023) il termine quinquennale non era affatto decorso.
Le medesime considerazioni valgono per le tasse automobilistiche, soggette a prescrizione triennale. Anche per tali carichi, la notifica del 18/10/2019 ha interrotto il termine facendone decorrere uno nuovo.
Considerata la sospensione dell'attività di riscossione ex art. 68 D.L. 18/2020 (542 giorni) e la proroga di cui all'art. 12 d.lgs. 159/2015, alla data di notifica dell'intimazione odierna (26/09/2023) nessun termine prescrizionale
— né quinquennale né triennale — risultava maturato.
In forza di quanto esposto, l'atto impugnato va annullato limitatamente alle cartelle indicate ai punti a) e b) della motivazione. Nel resto, la pretesa tributaria è legittima. Le spese della fase cautelare, rimesse al merito dall'ordinanza n. 196/2024, unitamente a quelle della presente fase, vengono integralmente compensate tra le parti in ragione della soccombenza parziale e della complessità del recepimento dei giudicati esterni.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. II, definitivamente pronunciando sul
Ricorrente_1ricorso proposto da così decide:
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione n. 03420239003993501000 limitatamente ai carichi afferenti alle cartelle nn. 03420050045419370000, 03420070050892180000,
03420090008125183000, 03420080038905170000 e 03420170005779318000 già dichiarati inesigibili con le sentenze 883/2025 Tribunale di Cosenza e Sent. 170/2025 Giudice di Pace di
Trebisacce e per il resto rigetta il ricorso confermando la legittimità della pretesa per i residui carichi tributari. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite incluse quelle della fase cautelare.
Così deciso in Cosenza, il 21 gennaio 2026.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente
RUSSO PASQUALE, OR
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6957/2023 depositato il 20/12/2023 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
Email_3 elettivamente domiciliato presso Camera Di Commercio Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_5ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003993501000 ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003993501000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003993501000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003993501000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003993501000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1, per come in atti rappresentato e difeso adiva questa Corte per ottenere l'annullamento dell'avviso di intimazione di pagamento n.
03420239003993501000, notificato il 26/09/2023 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito
ADER), per l'importo complessivo di € 672.348,05 a titolo di debiti derivanti da plurime cartelle di pagamento e avvisi di addebito emessi per conto di diversi Enti impositori (INPS, Agenzia delle
Entrate, Camera di Commercio, Regione Calabria)..
A sostegno del gravame, il ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli atti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi di addebito), contestando la ritualità delle notifiche e l'assenza di validi atti interruttivi intermedi. Lamentava, inoltre, il difetto di motivazione dell'atto e invocava l'efficacia di giudicato esterno di due pronunce favorevoli già passate in giudicato.
Si costituivano in giudizio l'ADER, l'Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio di Cosenza, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Agente della Riscossione depositava documentazione comprovante la regolare notifica di una precedente intimazione (n. 03420199007042959000), avvenuta il
18/10/2019, sostenendo che la mancata impugnazione di tale atto avesse consolidato la pretesa, rendendo inopponibili i vizi pregressi. Gli altri Enti si riportavano alle difese di ADER per i profili di riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
In corso di causa, con ordinanza interlocutoria n. 196/2024, questa Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato per carenza del requisito del periculum in mora, con spese rimesse al merito
All'udienza del 21/01/2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei soli limiti derivanti dai giudicati esterni prodotti in atti.
In via pregiudiziale ed assorbente, il Collegio deve dare atto che parte della pretesa creditoria trasfusa nell'intimazione impugnata è già stata oggetto di definitivo accertamento giudiziale. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13916/2006), il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio e s'impone al giudice in ogni stato e grado del processo.
Nello specifico:
a) Sentenza n. 883/2025 del Tribunale di Cosenza (Sez. Lavoro): Tale pronuncia ha dichiarato l'inesistenza del diritto di ADER a procedere per i crediti previdenziali (INPS) portati dalle cartelle nn. 03420050045419370000,
03420070050892180000, 03420090008125183000 e 03420080038905170000, per maturata prescrizione quinquennale tra la notifica originaria e l'atto interruttivo del 2019.
b) Sentenza n. 170/2025 del Giudice di Pace di Trebisacce: Tale pronuncia ha annullato la pretesa relativa alla sanzione amministrativa (Prefettura) di cui alla cartella n. 03420170005779318000, accertando un vizio insanabile della notifica dell'atto presupposto.
L'accertamento contenuto in tali sentenze, emesse dalle autorità competenti per materia, fa stato nel presente giudizio e comporta la caducazione dell'intimazione oggi impugnata in parte qua.
Per i crediti non coperti da giudicato (Erariali, Camerali, Regionali), l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è infondata e va rigettata.
Dalla documentazione prodotta da ADER emerge la prova della regolare notifica dell'intimazione n.
03420199007042959000, avvenuta in data 18/10/2019 con il rito di cui all'art. 140 c.p.c.
Risultano compiute tutte le formalità prescritte: deposito casa comunale, affissione avviso e invio/ricezione della raccomandata informativa (CAD).
Va qui riaffermato il principio consolidato secondo cui l'intimazione di pagamento non opposta produce l'effetto di
"cristallizzazione" del debito. Secondo la più recente giurisprudenza (Cass. n. 6436/2025), qualora il contribuente non impugni l'atto della riscossione intermedio che faccia seguito a cartelle di pagamento, non può successivamente, in sede di opposizione a un atto ulteriore, far valere vizi di notifica o prescrizioni maturate in data anteriore alla notifica dell'atto intermedio non opposto.
Pertanto, il termine di prescrizione ha ricominciato a decorrere ex novo dal 18/10/2019.
Considerato il periodo di sospensione dell'attività di riscossione ex art. 68 D.L. 18/2020, alla data di notifica dell'intimazione odierna (26/09/2023) il termine quinquennale non era affatto decorso.
Le medesime considerazioni valgono per le tasse automobilistiche, soggette a prescrizione triennale. Anche per tali carichi, la notifica del 18/10/2019 ha interrotto il termine facendone decorrere uno nuovo.
Considerata la sospensione dell'attività di riscossione ex art. 68 D.L. 18/2020 (542 giorni) e la proroga di cui all'art. 12 d.lgs. 159/2015, alla data di notifica dell'intimazione odierna (26/09/2023) nessun termine prescrizionale
— né quinquennale né triennale — risultava maturato.
In forza di quanto esposto, l'atto impugnato va annullato limitatamente alle cartelle indicate ai punti a) e b) della motivazione. Nel resto, la pretesa tributaria è legittima. Le spese della fase cautelare, rimesse al merito dall'ordinanza n. 196/2024, unitamente a quelle della presente fase, vengono integralmente compensate tra le parti in ragione della soccombenza parziale e della complessità del recepimento dei giudicati esterni.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. II, definitivamente pronunciando sul
Ricorrente_1ricorso proposto da così decide:
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione n. 03420239003993501000 limitatamente ai carichi afferenti alle cartelle nn. 03420050045419370000, 03420070050892180000,
03420090008125183000, 03420080038905170000 e 03420170005779318000 già dichiarati inesigibili con le sentenze 883/2025 Tribunale di Cosenza e Sent. 170/2025 Giudice di Pace di
Trebisacce e per il resto rigetta il ricorso confermando la legittimità della pretesa per i residui carichi tributari. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite incluse quelle della fase cautelare.
Così deciso in Cosenza, il 21 gennaio 2026.