Sentenza 5 novembre 2008
Massime • 1
Integra i delitti di modificazione dello stato dei luoghi e di invasione di terreni, procedibili d'ufficio per la destinazione ad uso pubblico del bene, l'occupazione, con apprezzabile modificazione dello stato dei luoghi, di parte della sponda di un torrente per la realizzazione di opere edili, anche se detto torrente non sia iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, dato che la presunzione di demanialità di tutte le acque può essere superata solo con la prova che quello specifico corso d'acqua, per le sue caratteristiche, è inidoneo alla realizzazione di usi di pubblico e generale interesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2008, n. 44926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44926 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 05/11/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1334
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 021731/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UM SC, N. IL 25/07/1958;
avverso SENTENZA del 03/03/2008 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MELIADÒ GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 3.3.2008 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza emessa il 2.11.2005 dal Giudice monocratico del Tribunale di Messina sez. distaccata di Taormina che dichiarava CE MU responsabile dei reati di cui agli artt. 632, 633 e 639 bis c.p. per aver invaso, al fine di occuparla, parte dell'alveo del torrente TA, senza alcuna concessione, realizzando una rampa asfaltata d'accesso alla cava GEICO, di cui lo stesso era titolare, e per aver immutato lo stato dei luoghi, restringendo notevolmente l'alveo del torrente, e lo condannava alla pena di mesi uno di reclusione ed Euro 100 di multa.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione MU CE, a mezzo del suo difensore, lamentando violazione di legge.
In particolare con un unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 632, 633, 639 bis c.p. e al D.P.R. n. 238 del 1999, art. 1 e alla L. n. 36 del 1994, art. 1 che la corte territoriale aveva erroneamente disatteso la censura con la quale si era contestata la demanialità dell'area occupata, ritenendo la demanialità di tutti i corsi d'acqua, pur non essendo quello in questione iscritto nell'elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art.1 (T.U.), con la conseguente esclusione della necessità della querela ai fini della perseguibilità del reato.
Il ricorso è infondato.
Osserva il ricorrente che il torrente TA non è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 1, cit. T.U. e che, pur nel sistema normativo vigente, per come risultante a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 36 del 1994 e del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 238 del 1999), non tutte le acque sono pubbliche, ma possono sussistere corsi fluviali che, in virtù delle loro caratteristiche, non possiedono il requisito della demanialità.
Tali conclusioni, seppur esatte in punto di diritto, non consentono di escludere, nel caso in esame, la responsabilità dell'imputato, per come correttamente accertata dalla Corte territoriale. Deve, al riguardo, premettersi, con riferimento ai criteri di collegamento in tema di qualificazione delle acque fra la normativa previgente e quella posta dalla cd. "Legge Galli" del 1994, come risulti sufficientemente acquisito il principio che la L. n. 36 del 1994, art. 1 ai sensi del quale " tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà", non ha introdotto un nuovo criterio di identificazione delle acque pubbliche, ma ha mantenuto fermo, per come è reso palese dal concetto di "utilizzazione secondo criteri di solidarietà", il requisito dell'interesse pubblico, che presuppone l'idoneità delle acque a soddisfare usi di pubblico e generale interesse (cfr. Cass. n. 315/2001; Cass. 7475/1995). Tale interpretazione, che conferma la necessità dell'assunzione di un criterio teleologico ai fini della qualificazione delle acque in termini di risorsa pubblica, si collega, del resto,
all'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dal giudice delle leggi con la sentenza n. 259 del 1996, che, nell'assolvere la L. n. 36 da ogni sospetto di incostituzionalità, in relazione alla prospettata soppressione perpetua e generalizzata della proprietà privata delle acque, ha sottolineato come la nuova legge determini, in realtà, "lo spostamento del baricentro del sistema delle acque pubbliche verso il regime di utilizzo, piuttosto che sul regime di proprietà" e conferma, pertanto, che la dichiarazione di pubblicità di tutte le acque non fa venir meno l'interesse generale che sta alla base della dichiarazione di pubblicità del bene idrico, inteso quale "risorsa suscettibile di uso previsto o consentito". Il che implica che il collegamento fra la legge speciale, quella codicistica e le previgenti disposizioni del testo unico si risolve nel senso che la L. n. 36 non ratifica la demanialità di tutte le acque, bensì solo quella pubblicità virtuale, o (si potrebbe anche dire) presunta, che era già implicita nel sistema normativo, in quanto collega il requisito della pubblicità all'interesse generale sottostante alle acque in quanto risorsa.
Ne deriva, ai fini della tutela penale, che le previsioni incriminatrici degli artt. 632 e 633 c.p. possono ritenersi insussistenti, per l'assenza del disvalore connesso alla mancanza di effettiva lesione per il bene giuridico tutelato, solo quando la presunzione di demanialità di tutte le acque, che discende dal sistema vigente, sia in concreto superata dalla prova che il corso d'acqua, in virtù delle sue specifiche caratteristiche, sia inidoneo a realizzare usi di pubblico e generale interesse, nel sistema idrografico al quale appartiene.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato alcuna circostanza utile ad escludere la riconducibilità alle aree demaniali del torrente TA, ne' ha dimostrato l'esistenza in suo favore di riconoscimento o concessione preferenziale,limitandosi a sostenere che il torrente non risulta iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, ma non considerando le innovazioni che, nel sistema normativo, si sono nel frattempo prodotte e che comunque, pur secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza anteriore all'entrata in vigore della L. n. 36 cit., gli elenchi avevano carattere meramente dichiarativo e non costitutivo (v. ad es. SU n. 1244/1948), sicché se l'iscrizione di un'acqua negli elenchi era sufficiente per farne ritenere la demanialità, la mancata iscrizione era insufficiente per escluderla.
La Corte territoriale, per il resto, ha accertato che l'imputato, in conseguenza delle opere edili eseguite, ha occupato, in assenza di alcun titolo giustificativo, parte della sponda del torrente, che è stata notevolmente ristretta rispetto a quella risultante dalla planimetria catastale, realizzando un'apprezzabile modificazione del luoghi. La sentenza impugnata, con le precisazioni in punto di diritto evidenziate, va, pertanto, confermata con conseguente condanna alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2008