Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 678
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Irregolare formazione del titolo esecutivo

    La Corte ha ritenuto che l'ente impositore abbia documentato la rituale notifica dell'avviso di accertamento prodromico, la cui legittimità era stata confermata in sede di appello.

  • Rigettato
    Omessa notifica del titolo esecutivo

    La Corte ha ritenuto che l'ente impositore abbia documentato la rituale notifica dell'avviso di accertamento prodromico, la cui legittimità era stata confermata in sede di appello.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione del credito

    La Corte ha rigettato le eccezioni di decadenza e prescrizione, alla luce della conferma della legittimità dell'avviso di accertamento prodromico in sede di appello.

  • Rigettato
    Omissione o illegittimità di atti dell'ente impositore

    La Corte ha ritenuto che l'ente impositore abbia documentato la rituale notifica dell'avviso di accertamento prodromico, la cui legittimità era stata confermata in sede di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 678
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 678
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo