CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 678/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
US EF NZ EUG, Relatore
BARRILE ANTONIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9910/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melito Di Porto Salvo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PRESA IN CARICO n. 6163082024 TARI
- PRESA IN CARICO n. 6163082024 TARI 2014
- PRESA IN CARICO n. 6163082024 TARI 2015
- PRESA IN CARICO n. 6163082024 TARI 2016
- PRESA IN CARICO n. 6163082024 TARI 2017
- PRESA IN CARICO n. 6163082024 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'avviso di presa in carico n. 616308/2024 del 16/10/2024 – Ente Creditore: Comune di Melito di Porto Salvo, notificatogli il 5.11.2024 da SOGET S.p.a., in relazione a tributi locali.
A sostegno del ricorso ha eccepito la irregolare formazione del titolo esecutivo, la sua omessa notifica, la decadenza e prescrizione del credito.
SOGET S.p.a. si costituiva argomentando in ordine alla legittimità dei propri atti.
La Corte rilevato che parte ricorrente eccepiva anche l'omissione o illegittimità di atti propri dell'ente impositore, senza citarlo in giudizio e la onerava di integrare il contraddittorio.
All'esito si costituiva il Comune di Melito P.S. che argomentava in ordine alla ritualità delle procedure adottate, producendo gli atti sostegno delle sue ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'ente impositore ha documentato di avere ritualmente notificato l'avviso di accertamento n. 30 del
23.10.2020, prodromico all'atto impugnato, oggetto di autonoma impugnazione da parte del ricorrente che era parzialmente accolta con la sentenza n. 3564/2022 di questa CGT, limitatamente all'anno 2014 e rigettata nel resto. Tuttavia, l'ente locale impugnava la decisione che era cassata dalla CGT Calabria con sentenza n. 2731/2023 depositata il 25.10.2023 che, così, rigettava tutte le eccezioni avanzate dal ricorrente.
In conseguenza, tutte le eccezioni di decadenza e prescrizione vanno rigettate.
Alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quelle convenute le spese di lite, liquidate in
€ 150,00 per ciascuna. Reggio Calabria, 23.1.2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
US EF NZ EUG, Relatore
BARRILE ANTONIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9910/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melito Di Porto Salvo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PRESA IN CARICO n. 6163082024 TARI
- PRESA IN CARICO n. 6163082024 TARI 2014
- PRESA IN CARICO n. 6163082024 TARI 2015
- PRESA IN CARICO n. 6163082024 TARI 2016
- PRESA IN CARICO n. 6163082024 TARI 2017
- PRESA IN CARICO n. 6163082024 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'avviso di presa in carico n. 616308/2024 del 16/10/2024 – Ente Creditore: Comune di Melito di Porto Salvo, notificatogli il 5.11.2024 da SOGET S.p.a., in relazione a tributi locali.
A sostegno del ricorso ha eccepito la irregolare formazione del titolo esecutivo, la sua omessa notifica, la decadenza e prescrizione del credito.
SOGET S.p.a. si costituiva argomentando in ordine alla legittimità dei propri atti.
La Corte rilevato che parte ricorrente eccepiva anche l'omissione o illegittimità di atti propri dell'ente impositore, senza citarlo in giudizio e la onerava di integrare il contraddittorio.
All'esito si costituiva il Comune di Melito P.S. che argomentava in ordine alla ritualità delle procedure adottate, producendo gli atti sostegno delle sue ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'ente impositore ha documentato di avere ritualmente notificato l'avviso di accertamento n. 30 del
23.10.2020, prodromico all'atto impugnato, oggetto di autonoma impugnazione da parte del ricorrente che era parzialmente accolta con la sentenza n. 3564/2022 di questa CGT, limitatamente all'anno 2014 e rigettata nel resto. Tuttavia, l'ente locale impugnava la decisione che era cassata dalla CGT Calabria con sentenza n. 2731/2023 depositata il 25.10.2023 che, così, rigettava tutte le eccezioni avanzate dal ricorrente.
In conseguenza, tutte le eccezioni di decadenza e prescrizione vanno rigettate.
Alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quelle convenute le spese di lite, liquidate in
€ 150,00 per ciascuna. Reggio Calabria, 23.1.2026