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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/08/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte resistente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr° 2421/2021 R.G.L.
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Ottavio Brocato ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cefalù in Via Prestisimone n. 2, giusta procura in atti;
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' Avv.to Controparte_1
Giuseppe Profita ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in
Via Tunisi n. 11;
OGGETTO: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.09.2021, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze di dal 02.09.2013 al 22.02.2021, Persona_1
per svolgere attività di colf in favore della stessa e presso la sua abitazione sita in
Ventimiglia di Sicilia, in Via Marchese di Rudini n. 106; - di aver lavorato tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore
21.00 senza un giorno di riposo settimanale e anche durante le ore notturne;
- che soltanto in daa 12.09.2020 la sua posizione previdenziale era stata regolarizzata con contratto di lavoro a tempo indeterminato anche se per un numero di ore inferiori a quelle realmente svolte;
- di avere ricevuto una retribuzione mensile dall'inizio del rapporto fino al mese di dicembre 2013 pari a €. 600,00; dal mese di gennaio 2014 al mese di dicembre 2014 pari ad €. 650,00; dal mese di gennaio 2015 al mese di dicembre 2016 pari ad €. 700,00; dal mese di gennaio 2017 al mese di giugno 2017 pari ad €. 750,00; per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 pari ad €. 800,00 e dal mese di ottobre 2017 fino alla fine del rapporto di lavoropari ad €. 1.000,00 nettamente inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria di cui dedusse l'applicabilità al rapporto (CCNL
Collaboratori familiari- lavoro domestico);
- di non avere percepito una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, la 13^ mensilità, il compenso per il lavoro straordinario svolto,
l'indennità sostituiva delle ferie e preavviso nonché il TFR.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna delle parte convenuta a corrisponderle, per i titoli di cui sopra, la complessiva somma di €. 84.677,09, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese processuali.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo mai accettato l'eredità - né espressamente, né tacitamente - della sorella defunta, nonché l'inammissibilità del ricorso, stante l'accordo intervenuto in sede sindacale dell'11.09.2020; nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Istruita la causa con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 04.06.2025 per il deposito di note.
*** ** *** Nel merito il ricorso va respinto.
Deve, preliminarmente, rilevarsi la carenza di legittimazione passiva del resistente che, a seguito dell'esercizio dell'actio interrogatoria di Controparte_1
cui all'art. 481 c.c. disposta da Codesto Organo Giudicante con ordinanza del
04.06.2024, non ha prodotto alcuna dichiarazione, perdendo, così, il diritto di accettare l'eredità della sorella defunta . Persona_1
Ne deriva, pertanto, che le pretese economiche della ricorrente nei confronti del resistente vanno respinte per l'assenza, in capo al predetto soggetto, della qualità di erede.
Deve, comunque, rilevarsi come difetti la prova, che era onere della ricorrente fornire, in ordine alla qualità di erede del SI. odierno convenuto. Controparte_1
Al riguardo giova richiamare la risalente ma consolidata opinione della giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. 5101/85, e Cass. 5062/81), secondo cui : “In ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per il pagamento dei debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 cod. civ., l'Onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, che non può inferirsi dalla mera chiamata alla eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede. (nella specie la
S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - in un giudizio celebrato col rito del lavoro - aveva respinto la domanda proposta da un lavoratore nei confronti di un ente morale dotato di personalità giuridica, quale erede del datore di lavoro, per la mancata prova dell'accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità da parte dell'ente convenuto, ancorché quest'ultimo fosse rimasto contumace)” (Sez. L,
Sentenza n. 1885 del 22/02/1988).
Nel caso odierno la ricorrente si è limitata a provare che fra la datrice di lavoro, ovvero la SI.ra e il convenuto intercorresse un rapporto di parentela (cfr. Persona_1
stato di famiglia all. 8 fascicolo parte ricorrente), senza nulla dedurre in ordine agli effettivi rapporti di parentela esistenti e soprattutto all'eventuale accettazione, da parte del convenuto, dell'eredità della SI.ra . Persona_1
In assenza di tali prove che, si ribadisce, era onere della ricorrente fornire, nessuna delle domande avanzate in giudizio può essere accolta nei confronti di questi.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, assorbita ogni altra questione, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, defintivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi euro 4.200,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Così deciso, il 13.08.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte resistente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr° 2421/2021 R.G.L.
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Ottavio Brocato ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cefalù in Via Prestisimone n. 2, giusta procura in atti;
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' Avv.to Controparte_1
Giuseppe Profita ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in
Via Tunisi n. 11;
OGGETTO: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.09.2021, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze di dal 02.09.2013 al 22.02.2021, Persona_1
per svolgere attività di colf in favore della stessa e presso la sua abitazione sita in
Ventimiglia di Sicilia, in Via Marchese di Rudini n. 106; - di aver lavorato tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore
21.00 senza un giorno di riposo settimanale e anche durante le ore notturne;
- che soltanto in daa 12.09.2020 la sua posizione previdenziale era stata regolarizzata con contratto di lavoro a tempo indeterminato anche se per un numero di ore inferiori a quelle realmente svolte;
- di avere ricevuto una retribuzione mensile dall'inizio del rapporto fino al mese di dicembre 2013 pari a €. 600,00; dal mese di gennaio 2014 al mese di dicembre 2014 pari ad €. 650,00; dal mese di gennaio 2015 al mese di dicembre 2016 pari ad €. 700,00; dal mese di gennaio 2017 al mese di giugno 2017 pari ad €. 750,00; per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 pari ad €. 800,00 e dal mese di ottobre 2017 fino alla fine del rapporto di lavoropari ad €. 1.000,00 nettamente inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria di cui dedusse l'applicabilità al rapporto (CCNL
Collaboratori familiari- lavoro domestico);
- di non avere percepito una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, la 13^ mensilità, il compenso per il lavoro straordinario svolto,
l'indennità sostituiva delle ferie e preavviso nonché il TFR.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna delle parte convenuta a corrisponderle, per i titoli di cui sopra, la complessiva somma di €. 84.677,09, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese processuali.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo mai accettato l'eredità - né espressamente, né tacitamente - della sorella defunta, nonché l'inammissibilità del ricorso, stante l'accordo intervenuto in sede sindacale dell'11.09.2020; nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Istruita la causa con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 04.06.2025 per il deposito di note.
*** ** *** Nel merito il ricorso va respinto.
Deve, preliminarmente, rilevarsi la carenza di legittimazione passiva del resistente che, a seguito dell'esercizio dell'actio interrogatoria di Controparte_1
cui all'art. 481 c.c. disposta da Codesto Organo Giudicante con ordinanza del
04.06.2024, non ha prodotto alcuna dichiarazione, perdendo, così, il diritto di accettare l'eredità della sorella defunta . Persona_1
Ne deriva, pertanto, che le pretese economiche della ricorrente nei confronti del resistente vanno respinte per l'assenza, in capo al predetto soggetto, della qualità di erede.
Deve, comunque, rilevarsi come difetti la prova, che era onere della ricorrente fornire, in ordine alla qualità di erede del SI. odierno convenuto. Controparte_1
Al riguardo giova richiamare la risalente ma consolidata opinione della giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. 5101/85, e Cass. 5062/81), secondo cui : “In ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per il pagamento dei debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 cod. civ., l'Onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, che non può inferirsi dalla mera chiamata alla eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede. (nella specie la
S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - in un giudizio celebrato col rito del lavoro - aveva respinto la domanda proposta da un lavoratore nei confronti di un ente morale dotato di personalità giuridica, quale erede del datore di lavoro, per la mancata prova dell'accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità da parte dell'ente convenuto, ancorché quest'ultimo fosse rimasto contumace)” (Sez. L,
Sentenza n. 1885 del 22/02/1988).
Nel caso odierno la ricorrente si è limitata a provare che fra la datrice di lavoro, ovvero la SI.ra e il convenuto intercorresse un rapporto di parentela (cfr. Persona_1
stato di famiglia all. 8 fascicolo parte ricorrente), senza nulla dedurre in ordine agli effettivi rapporti di parentela esistenti e soprattutto all'eventuale accettazione, da parte del convenuto, dell'eredità della SI.ra . Persona_1
In assenza di tali prove che, si ribadisce, era onere della ricorrente fornire, nessuna delle domande avanzate in giudizio può essere accolta nei confronti di questi.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, assorbita ogni altra questione, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, defintivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi euro 4.200,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Così deciso, il 13.08.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo