CASS
Sentenza 23 ottobre 2023
Sentenza 23 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 23/10/2023, n. 43207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43207 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PRECUP IA nato il [...] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
letta la memoria del difensore del ricorrente;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 43207 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 04/10/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, secondo comma, cod. pen. e riducendo la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Pisa del 4 febbraio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di RI RE per il reato di tentato furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
- che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta l'assenza della querela divenuta condizione di procedibilità del reato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, è fondato atteso che, come risultante anche dalla sentenza impugnata, la persona offesa non è mai stata identificata;
- che pertanto, mancando la condizione di procedibilità, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può proseguire per difetto di querela, essendo rimasta ignota la persona offesa;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di condizione di procedibilità. Così deciso il 04/10/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
letta la memoria del difensore del ricorrente;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 43207 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 04/10/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, secondo comma, cod. pen. e riducendo la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Pisa del 4 febbraio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di RI RE per il reato di tentato furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
- che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta l'assenza della querela divenuta condizione di procedibilità del reato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, è fondato atteso che, come risultante anche dalla sentenza impugnata, la persona offesa non è mai stata identificata;
- che pertanto, mancando la condizione di procedibilità, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può proseguire per difetto di querela, essendo rimasta ignota la persona offesa;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di condizione di procedibilità. Così deciso il 04/10/2023.