Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 3562
CS
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026

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  • Rigettato
    Rigetto del primo motivo di appello

    Il Consiglio di Stato ritiene infondato il primo motivo di appello, confermando la decisione del TAR. La Corte evidenzia che i due metodi di calcolo (a consuntivo e standardizzato) non sono fungibili. Se i misuratori sono già presenti, non si può applicare il metodo standardizzato. La società ha presentato un progetto standardizzato, ma le condizioni tecniche non erano soddisfatte. La società ha avviato il progetto prima della presentazione della domanda, rendendo impossibile la presentazione di un progetto a consuntivo. La deroga temporale prevista dal D.M. 10 maggio 2018 era solo per i progetti standardizzati.

  • Rigettato
    Rigetto del secondo motivo di appello

    Il Consiglio di Stato ritiene il secondo motivo di appello infondato. La Corte rileva che non è mai stato presentato un progetto a consuntivo, con conseguente carenza di interesse alla censura. Inoltre, la supposta impossibilità di presentazione tempestiva di un progetto a consuntivo non muta le condizioni di ammissibilità di un progetto standardizzato. La scelta del regolatore di prevedere una deroga temporale solo per i progetti standardizzati è considerata ragionevole, essendo legata all'approvazione delle tipologie di interventi incentivabili e all'impossibilità di presentazione delle domande per mancanza di schede tecniche.

  • Rigettato
    Rigetto del motivo relativo alla conformità delle lampade

    L'infondatezza dei motivi principali comporta l'assorbimento dell'ulteriore censura, relativa solo a una parziale difformità dell'intervento, che risulta irrilevante rispetto alla mancanza dei presupposti di ammissibilità del progetto presentato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 3562
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3562
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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