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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2025, n. 20048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20048 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE - Presidente - CI LL DO D'UR R.G.N. 7405/2025 Motivazione Semplificata SENTENZA sul ricorso proposto da: OC CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 16/12/2024 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 25/05/2022, che aveva condannato CE OC per il reato di cui all’art. 640-ter, comma terzo, cod. pen. 2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 344-bis cod. proc. pen. Rileva che il giudizio di appello non è stato definito nel termine di due anni dalla pronuncia di primo grado, per cui è maturata l’improcedibilità dell’azione penale. 3. Il ricorso è inammissibile, per essere manifestamente infondato l’unico motivo cui è affidato. Ed invero, la difesa omette di considerare che, a mente dell’art. 2, comma 5, della legge n. 134 del 2021, «nei procedimenti di cui al comma 3, [cioè, quelli che hanno ad oggetto reati commessi a far Penale Sent. Sez. 2 Num. 20048 Anno 2025 Presidente: GA AN Relatore: D'UR DO Data Udienza: 23/04/2025 data dall’1.1.2020, come nel caso oggetto di scrutinio, nel quale il reato è stato commesso il 6 febbraio 2020], nei quali l’impugnazione è proposta entro la data del 31.12.2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 344 bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione». Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 25/05/2022, con termine di deposito per la motivazione di giorni quarantacinque (per cui si arriva al 9.7.2022), cui devono aggiungersi i novanta giorni previsti dalla legge (con i quali si arriva al 7/11/2022), per cui, considerando tre anni, il termine di improcedibilità di tre anni sarebbe maturato il 7.11.2025, di talchè non era decorso al 16/12/2024, data di pronuncia della sentenza d’appello. 4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2025. Il Presidente AN GA
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 16/12/2024 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 25/05/2022, che aveva condannato CE OC per il reato di cui all’art. 640-ter, comma terzo, cod. pen. 2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 344-bis cod. proc. pen. Rileva che il giudizio di appello non è stato definito nel termine di due anni dalla pronuncia di primo grado, per cui è maturata l’improcedibilità dell’azione penale. 3. Il ricorso è inammissibile, per essere manifestamente infondato l’unico motivo cui è affidato. Ed invero, la difesa omette di considerare che, a mente dell’art. 2, comma 5, della legge n. 134 del 2021, «nei procedimenti di cui al comma 3, [cioè, quelli che hanno ad oggetto reati commessi a far Penale Sent. Sez. 2 Num. 20048 Anno 2025 Presidente: GA AN Relatore: D'UR DO Data Udienza: 23/04/2025 data dall’1.1.2020, come nel caso oggetto di scrutinio, nel quale il reato è stato commesso il 6 febbraio 2020], nei quali l’impugnazione è proposta entro la data del 31.12.2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 344 bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione». Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 25/05/2022, con termine di deposito per la motivazione di giorni quarantacinque (per cui si arriva al 9.7.2022), cui devono aggiungersi i novanta giorni previsti dalla legge (con i quali si arriva al 7/11/2022), per cui, considerando tre anni, il termine di improcedibilità di tre anni sarebbe maturato il 7.11.2025, di talchè non era decorso al 16/12/2024, data di pronuncia della sentenza d’appello. 4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2025. Il Presidente AN GA