Articolo 18 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28
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Versione
9 marzo 1999
Art. 18. (Disposizioni concernenti l'applicazione dell'imposta comunale
per l'esercizio di imprese e di arti e professioni).
1. Ai fini di cui all' articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 , i comuni hanno la facolta' di stabilire con propria deliberazione che fra le attivita' agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono comprese anche quelle svolte dalle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto l'attivita' di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dalle cooperative per la piccola pesca e loro consorzi e dalle cooperative agricole di conduzione dei terreni, nonche' quella svolta da persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attivita' di prelievo, sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 .
3. Non si fa in ogni caso luogo a rimborsi per le somme versate in ottemperanza alle disposizioni richiamate al comma 1.
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell' art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 , recante "Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale":
"Art. 1 (Presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta). - 1. Fino all'anno antecedente a quello dal quale avranno effetto i decreti legislativi per la revisione del sistema impositivo correlato ai servizi generali resi dal comune, l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, come inteso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, e' soggetto ad imposta comunale. L'esercizio delle attivita' agricole di cui all'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' soggetto ad imposta limitatamente all'attivita' di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di cui allo stesso art. 29, svolta al di fuori del fondo in locali aperti al pubblico o esercitata in forma stabile in aree mercatali attrezzate.
2. L'imposta e' dovuta dalle persone fisiche, dalle societa' di ogni tipo, dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni anche se non riconosciute, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni che esercitano sul territorio dello Stato le attivita' imprenditoriali, artistiche e professionali di cui al comma 1.
3. L'imposta e' dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali, corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. L'imposta e' dovuta per l'intero anno con riferimento alla situazione esistente al primo gennaio di ciascun anno. Il possesso del numero di partita IVA al primo gennaio comporta la presunzione di esercizio dell'attivita', salva la possibilita' per il soggetto passivo di fornire prova contraria.
4. L'imposta e' determinata separatamente per ciascun comune nell'ambito del cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi. E' considerato insediamento produttivo il locale ovvero l'area attrezzata normalmente utilizzati, sia direttamente che come supporto necessario, per l'esercizio delle attivita' imprenditoriali, artistiche e professionali, con riferimento al soggetto che ha la disponibilita' dell'insediamento secondo la sua destinazione d'uso effettiva. Per le imprese, arti e professioni esercitate senza utilizzo di insediamenti produttivi, ovvero utilizzando soltanto le superfici escluse di cui al comma 6, si considera come se le stesse fossero svolte in un insediamento produttivo di venticinque metri quadrati ubicato nel comune di domicilio fiscale del soggetto passivo.
5. Salvo quanto disposto nel comma 8, l'imposta e' dovuta a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi nella misura di base indicata nell'allegata tabella, variante in funzione della classe di superficie e del settore di attivita' di appartenenza individuati, rispettivamente, con riferimento alla superficie dell'insediamento produttivo ed all'impresa, arte e professione in esso esercitata.Se l'insediamento produttivo insiste sul territorio di piu' comuni la sua superficie e' fra questi ripartita. In caso di utilizzo da parte dello stesso soggetto passivo di piu' insediamenti produttivi ubicati nel medesimo comune le loro superfici sono sommate; se lo stesso soggetto passivo esercita piu' imprese, arti e professioni in detti insediamenti, ovvero nell'unico insediamento, si assume come esercitata in essi l'impresa, arte o professione collocata nel settore di attivita' a piu' elevata imposizione.
6. La superficie dell'insediamento produttivo utilizzata ai sensi del comma 4 e' calcolata nel modo seguente: per intero, quella strutturata come locale od area attrezzata coperta; in ragione del dieci per cento, quella strutturata come area attrezzata scoperta. Dal computo della superficie sono esclusi:
a) i locali e le aree direttamente utilizzati:
1) per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, di altri servizi a rete;
2) per gli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 , ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696 , convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8 ;
3) per parcheggio gratuito per i dipendenti e clienti;
4) come stazione del servizio ferroviario e di altri servizi pubblici di trasporto;
b) le aree direttamente utilizzate:
1) per le attivita' portuali, aeroportuali ed autoportuali;
2) per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione od autorizzazione comunale;
3) per la estrazione di materiali da miniere, cave, torbiere e foreste;
4) per l'allevamento di pesci;
5) come strade ferrate e autostrade, con annessi caselli ferroviari ed autostradali.
7. Per le imprese esercitate da artigiani iscritti nel relativo albo la superficie di cui al comma 6 eccedente i tremila metri quadrati e' calcolata nella misura ridotta al sessantacinque per cento.
8. La misura di base dell'imposta di cui al comma 5 e' ridotta del cinquanta per cento, se il reddito di impresa, di arti e professioni non e' superiore a dodici milioni di lire; e' aumentata del cento per cento se detto reddito e' superiore a cinquanta milioni di lire. Il comune puo' aumentare il limite di dodici milioni fino a diciotto milioni ovvero ridurlo fino a sei milioni e aumentare il limite di cinquanta milioni fino a settanta milioni ovvero ridurlo fino a trenta milioni. Detta facolta' puo' essere esercitata anche limitatamente ad uno o piu' settori di attivita' di cui all'allegata tabella, purche' uniformemente per tutte le attivita' comprese nel settore o nei settori prescelti e per tutte le relative classi di superficie.
9. Agli effetti di cui al comma 8 si assume la perdita o il reddito di impresa, di arti e professioni, al netto delle quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare, dichiarato dal soggetto passivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'anno ovvero per il periodo di imposta antecedente a quello per il quale e' dovuta l'imposta comunale; se sono stati dichiarati redditi o perdite di piu' imprese, arti e professioni si procede al loro cumulo. In mancanza di detto reddito di riferimento, si applica la riduzione di cui al comma 8. Resta salvo quanto disposto dall'art. 4 in materia di accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune di accertare il reddito di impresa, di arti e professioni.
10. Non sono soggetti all'imposta:
a) lo Stato, le regioni, le province, le comunita' montane, le unita' sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni anche se con personalita' giuridica;
b) le aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, anche se con personalita' giuridica;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa' e le associazioni ed altre organizzazioni ad essi equiparate, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, di cui all'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
11. L'imposta e' ridotta di un quarto per le imprese a carattere stagionale che normalmente si esercitano nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a sei mesi".
- Si riporta il testo dell'art. 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 :
"Art. 29 (Reddito agrario). - 1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di esso.
2. Sono considerate attivita' agricole:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
c) le attivita' dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su di esso.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24".
Entrata in vigore il 9 marzo 1999
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