Sentenza 18 gennaio 2001
Massime • 2
Il principio secondo il quale i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale (risoluzione del contratto, "exceptio inadimpleti contractus" ecc.) non sono utilizzabili nel diverso ambito dei contratti societari (per essere questi ultimi caratterizzati non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo, sì che i rimedi invocabili sono quelli del recesso e dell'esclusione del socio) non si applica alle società cooperative, nelle quali il rapporto (ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale) attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni (di collaborazione o) di scambio tra socio e società è indiscutibilmente caratterizzato non dalla comunione di scopo, bensì dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e (la retribuzione o) il prezzo corrispettivo. In particolare, con riguardo alle cooperative edilizie, un tale rapporto economico - giuridico, distinto da quello sociale, instaurandosi (tra società e socio prenotatario) nella fase della successiva attribuzione dell'unità immobiliare costruita, caratterizza tale attribuzione come vero e proprio atto traslativo della proprietà a titolo oneroso, sicché riprendono vigore i rimedi generali volti a mantenere o ristabilire l'equilibrio sinallagmatico tra la prestazione traslativa e la controprestazione economica.
Il principio secondo il quale i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale (risoluzione del contratto, "exceptio inadimpleti contractus" ecc.) non sono utilizzabili nel diverso ambito dei contratti societari (per essere questi ultimi caratterizzati non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo, sì che i rimedi invocabili sono quelli del recesso e dell'esclusione del socio) non si applica alle società cooperative, nelle quali il rapporto (ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale) attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni (di collaborazione o) di scambio tra socio e società è indiscutibilmente caratterizzato non dalla comunione di scopo, bensì dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e (la retribuzione o) il prezzo corrispettivo. In particolare, con riguardo alle cooperative edilizie, un tale rapporto economico - giuridico, distinto da quello sociale, instaurandosi (tra società e socio prenotatario) nella fase della successiva attribuzione dell'unità immobiliare costruita, caratterizza tale attribuzione come vero e proprio atto traslativo della proprietà a titolo oneroso, sicché riprendono vigore i rimedi generali volti a mantenere o ristabilire l'equilibrio sinallagmatico tra la prestazione traslativa e la controprestazione economica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2001, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
SSAZIONE DI CA O UPREMA LL O B T 374S E N ) ZIO E . C N A A 1, R P LA CO 9 IST 19 I D 1- EG 694 / 0 1 1 E R 1- IC 2 A SEZIONE D . D L E IU 9 T 3 SEN G E E 6 E ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 4 N Oggetto . T . T T R IS A ( CARNEVALE Presidente e Relatore Dott. Corrado RINUNCIA - Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Dott. Massimo BONOMO - Consigliere R.G.N. 1756/99 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI · Consigliere Cron.15018 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 12/04/2001 ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENEL SpA, in persona dell'Institore e Capo della Divisione Distribuzione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso l'avvocato COLETTI PIERFILIPPO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LECCE REGINALDO, giusta delega a margine del ricorso;
-> ricorrente
contro
FUSTO CARLO DONATO;
-· intimato avversO la sentenza n. 2473/97 del Giudice di pace di CATANZARO, depositata il 15/12/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica $208 udienza del 12/04/2001 dal Presidente Relatore Dott. 1 " Corrado CARNEVALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia. La Corte ritenuto che con atto regolarmente sottoscritto e depositato nella cancelleria prima della fissazione dell'udienza la parte ricorrente ha dichiarato di ri- nunciare al ricorso ritualmente notificato e deposita- to;
che l'altra parte non ha notificato controricorso;
che, conseguentemente, il giudizio deve essere dichia- rato estinto senza che debba emettersi alcuna pronuncia sulle spese;
visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 aprile 2001. Il Presidente estensore CELLERIA Corrado Carnevale lover law er N CA 2004 DSITATA 5 MAG. IN SITATA EPO D OZZING B 1 Oggi, 3 07 ור בורוכוב 77 IL CANCELLIERE/ 8 3 Maria Di NuzzoПа музовного