Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2003, n. 7510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7510 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0751 0 /03 no contes SEZIO su m ujer artistice. Composta dagli Ill.mi R.G.N. 14126/00 GRIECODott. Angelo Presidente Dott. Alessandro Consigliere CRISCUOLO Cron.16651 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep. 1970 PLENTEDA - Consigliere Dott. Donato Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Ud. 14/01/2003 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AR FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63 presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO CROCETTA, giusta mandato in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
INCISIONI INDUSTRIALI SRL IN RANDI SERGIO, LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. P. TOSTI 19, 2003 presso l'avvocato MARIO VOLPE, che li rappresenta e 51 difende unitamente all'avvocato CESARE GLENDI, giusta Th procura in calce al controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 412/99 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 25/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2003 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il resistente l'Avvocato Volpe che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per ん il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo NC RI promoveva giudizio arbitrale nei confronti di ER DI che in qualità di amministra- tore della srl NI Industriali gli aveva ceduto i macchinari della società predetta, atti allo stampag- gio di materie plastiche. Nello stesso atto il cedente si era pure impegnato a cessare la propria attività, e ad assicurare al cessionario la locazione dello stabi- limento industriale. Il RI aveva costituito una apposita sas alla quale giusta una clausola del con- tratto suddetto aveva fatto stipulare il previsto con- insorta controversia sulla tratto di locazione. Era clausole negoziali e circa la attuazione di talune 2 ----- quantità di energia elettrica della quale la azienda avrebbe dovuto fruire e da ciò la richiesta di giudizio arbitrale gia detta, ai sensi di altra espressa previ- sione del contratto di cessione. Il collegio arbitrale qualificava il contratto come ли cessione di azienda, respingeva le domande del Ferrrari intese ad ottenere una dichiarazione di annullamento del negozio o di risoluzione per difetto di qualità es- senziali della cosa oggetto della convenzione ovvero per inadempimento della controparte, ed i risarcimenti conseguenti. Condannava il RI. a versare il prezzo residuo e dichiarava inammissibile la domanda del DI di risoluzione del contratto di locazione per morosità. Il RI e la sas UO NI prima del depo- sito del lodo ne proponevano impugnazione per nullità. Quindi, dopo della declaratoria di esecutività del me- desimo proponevano altra impugnazione. Deducevano la nullità del lodo per violazione di legge, l'annullabilità del contratto per vizio del volere, la carenza e la contraddittorietà della motivazione degli arbitri. Resistevano DI e la NI Industriali srl. La Corte di Genova dichiarava inammissibile l'impugnazione avanzata prima del deposito del lodo e rigettava quella successivamente proposta. Il giudice 3 del merito, tra l'altro, negava il dedotto vizio di di- fetto di motivazione del lodo in considerazione del fatto che le parti avevano potuto individuare argomen- tazioni motivazionali, a loro avviso meritevoli di dis- senso, con ciò evidenziando di aver individuato il percorso logico degli arbitri. RI e la UO NI Industriali ricorre- vano per cassazione. Resistevano le controparti. La Corte Suprema con sentenza n 5909 del 1995 dichiarava inammissibile il controricorso ed accoglieva il ricorso quanto al vizio di insufficienza di motivazione del lo- do. Il giudizio di rinvio davanti a diverso collegio della Corte di Genova si concludeva con la sentenza di rigetto della impugnativa proposta dal RI avverso il lodo. La corte di rinvio, per ciò che rileva in questa sede, premesso il richiamo dei criteri mesi a punto dalla Cassazione circa la definizione dei poteri spet- tanti al giudice di rinvio in esito alla sentenza di- chiarativa della nullità del lodo sotto il profilo di cui all'art 829 n 4 e 5 cpc, rilevava che non ogni ca- renza di motivazione è utilmente denunciabile bensì so- 10 quella , in particolare quanto alla contradditto- rietà allegata, che si concreta nella inconciliabilità la motivazione ed il dispositivo ovvero tra partitra 4 dell'uno e dell'altra di tale gravità da rendere impos- sibile la ricostruzione della ratio decidendi al punto da tradursi in carenza di motivazione. Pertanto esclu- 1 deva di dovere vagliare il merito della questione e re- stringeva il suo esame alla adeguatezza nel senso pre- detto della motivazione. Alla stregua di tale indirizzo concludeva ravvisando nella decisione degli arbitri la idoneità ad consentire il controllo del suo iter logi- CO. Notava, infatti, che il collegio arbitrale, dopo aver سلام provveduto a qualificare giuridicamente il contratto, aveva dedotto che la disponibilità nella zona di un de- terminato quantitativo di energia elettrica doveva con- siderarsi qualità essenziale del bene ceduto il cui di- fetto ben avrebbe giustificato, in astratto, la domanda del Ferrrari. Nella specie, tuttavia, aveva escluso la possibilità di ricorrere a siffatto rimedio perchè i quantitativi di energia assentiti dai contraenti erano stati dagli stessi considerati sufficienti al funziona- mento dell'impianto. Quindi, notava la sentenza impu- gnata, il collegio arbitrale in coerenza con tale pre- messa aveva escluso la mancanza di qualità essenziale , confermando tale conclusione sotto il profilo della irrilevanza di aspettative dell'acquirente circa le po- ны tenzialità di attività e di consumo della azienda in 5 questione Parimenti la corte di rinvio riteneva adeguatamente motivato il rigetto della domanda di annullamento sia per la mancanza di prova del dolo е sia quanto all'adombrato errore, rispetto alla cui configurazione il collegio arbitrale aveva opportunamente preso in considerazione il decisivo requisito della riconosci- bilità. Infine, riteneva adeguatamente motivata la esclusione dell' inadempimento del DI in base a con- siderazioni relative all'onere della prova. Ricorre per cassazione con un motivo il RI. ER DI e la srl In- Resistono con controricorso cisioni Industriali. Motivi della decisione.
1. Con l'unico mezzo il RI lamenta la violazio- e la errata applicazione degli artt 384, 392, 394 ne cpc nonchè la motivazione omessa, insufficiente e con- traddittoria circa i relativi punti decisivi della con- troversia. Sostiene che la corte di merito si è limitata ad indicare i punti della motivazione del lodo che а suo dire sarebbero sufficienti a farne individuare l'iter motivazionale, senza chiarire la ragione della reiezione delle domande sue e della UO NI In- dustriali. E ciò benchè essi in sede di rinvio avessero evidenziato le insanabili contraddizioni e le incon- gruenze logiche tale da rendere inidonea la motivazione del lodo. Il motivo in proposito rileva che la conclu- sione per la quale, poichè gli impianti ceduti potevano assorbire meno energia di quella considerata essenzia- le da esso ricorrente, sia pure in base ad un uso meno intenso, cio non rendeva individuabile in concreto la pur astrattamente configurabile mancanza di qualità es- senziale nel bene ceduto, è insanabilmente contraddit- toria. Per le stesse ragioni, secondo il ricorrente, sa- rebbe stata erroneamente esclusa la rilevanza delle aspettative di esso RI circa la attività della azienda che andava ad acquistare. Secondo il ricorrente, invece, la corte di merito avrebbe dovuto constatare gli elementi della azienda ceduta ed il fatto che ad essa non poteva essere erogata la energia potenzialmente utilizzabile. Conseguentemente, carenti di motivazione sarebbero le statuizioni relative alla esclusione dell'errore vi- zio e dell'inadempimento del DI.
2.Osserva il collegio che, come ha premesso la cor- te di merito, l'esame del giudice di rinvio della impu- gnazione del lodo per vizio di cui all'art 829 n 5 in relazione all'art 827 n 3 cpc deve tener presente che la legge non consente il riesame della questione di me- fly 7 rito , bensì garantisce che venga soddisfatto il di- ritto della parte ad una motivazione del lodo tale da consentirne la ricostruzione dell'itinerario logico. In tale ottica è conseguente che si traduca nel vizio di carenza sostanziale della motivazione l'insanabile con- traddizione tra parti della motivazione ovvero tra la motivazione ed il dispositivo. Orbene, nel caso di specie, era in discussione davan- ti agli arbitri anzitutto la sussistenza di qualità es- senziali nel bent oggetto della cessione, quindi e su- bordinatamente ma sempre in ragione di tale pretesa qualità essenziale, il preteso errore dell'acquirente che non si sarebbe accorto di avere acquistato un bene mancante della suddetta qualità ovvero la risolvibilità del contratto per consegna di aliud pro alio. Tutta la questione di sostanza pertanto, verte intorno alla pre- detta qualità della azienda che secondo l'odierno ri- corrente doveva di necessità comprendere la specifica maggiore capacità dell'impianto di ricevere e di con- sumare energia rispetto a quella che risultava dalla taratura degli contatori al momento della consegna e soprattutto dallo uso che ne aveva fatto il DI. Il collegio arbitrale ha escluso che tale maggiore capaci- ta di ricezione di energia e dunque che tale disponibi- lità concreta di energia fosse stata pattuita ° in 8 qualche modo presupposta, ovvero fraudolentemente esclusa da manovre del DI stesso. Il collegio arbitrale, chiarisce la sentenza impu- gnata, ha escluso che l'azienda ceduta avesse mai con- sumato potenza superiore a quella formalmente assegnata per tutto il periodo in cui era stata gestita dal Ran- di, ed ha escluso altresì che il cavallotto posto Ш all'entrata del contatore fosse dipeso da manovra del venditore stesso. In sostanza il lodo, secondo la corte di merito, ha accertato che DI vendette una azienda con una certa storia di consumo, e che non risulta pro- vato ně emerge da alcun atto che siffatta differenza 1 tra la capacità storica e quella potenziale fosse di per sè tale da escludere l'interesse alla acquisizione da parte del RI. La motivazione suddetta, peraltro, non è affatto in contraddizione con la premessa della astratta possibilità di individuare una mancanza di qualità essenziale come conseguenza della predetta li- mitazione. La esclusione della mancanza della essenzia- lità della maggiore disponibilità di energia è avvenu- ta in concreto, in base ad una interpretazione del ne- gozio di cessione e della considerazione della situa- zione reale nella quale esso nasceva e doveva funziona- re. Proprio in tale ottica di giustifica il passaggio 9 argomentativi della sentenza in esame fortemente criti- cato dal ricorrente nel quale si nota come l' utilizza- bilità della azienda ceduta fosse certamente possibile anche sulla base del consumo di energia risultante dal- la gestione del DI. Con ciò si intendeva significa- re, con ogni evidenza, che la predetta minore utilizza- bilità di energia non rendeva l'azienda o i macchinari privi di utilizzabilità industriale al punto da dare ingresso agli istituti che provvedono alla patologia di un negozio con un tale oggetto e dunque che la motiva- т zione del lodo non era illogica. La corte di merito non si è limitata a riportare in modo meccanico i punti della motivazione del lodo, ma invece ha supportato la sua conclusione di suffi- cienza della motivazione evidenziando quelle parti che le sono apparse discendenti dalla premessa che essa stessa ha ritenuto di esprimere in tema di siffatto giudizio di rinvio e che ha ritenuto rispettata. Parimenti non meritano censure le altre statuizio- ni del giudice genovese che sulla negata essenzialità di cui si è detto ha negato la inutilizzabilità dell'azienda intesa come universitas, ed ha negato che la limitazione al consumo di energia fosse stata na- scosta dal DI. Non a caso la sentenza impugnata va- lorizza la compresenzy nella azienda oggetto della 10 My cessione, parte del cessionario accanto al cedente, una compresenza che dovette mettere il cessionario in condizione di conoscere la realtà di ciò che andava ad utilizzare in base alla cessione. La motivazione della corte di merito che ha ritenu- to adeguata quella del collegio arbitrale non merita le esaminate censure. Il motivo è anch'esso infondato.
3. Il ricorso deve essere respinto. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 100,00 ed agli onorari di difensore che liquida in euro 6000,00, oltre alle spese generali ed agli acces- sori come per legge. In Roma il 14 gennaio 2003 Il Consigliere estensore Il Presidente (Angelo Grieco (Giuseppe Maria Berrut Gelo Depre s via IL CANCELLIERE 15 MAG. 2003 Luisa Passinetti IL CANCELLIERE 11