CASS
Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
Massime • 1
In tema di oltraggio, la presenza di più persone è integrata anche nei casi di presenza "virtuale", mediante mezzi di comunicazione audio visivi che consentano ai terzi di percepire in diretta (nella specie, in una diretta avviata sul "social network" Instagram) le offese rivolte ai pubblici ufficiali.
Commentario • 1
- 1. Offese alla polizia su internet: è oltraggio a pubblico ufficiale?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 novembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2024, n. 38772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38772 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta nel procedimento a carico di: ZE AN nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 13/02/2023 del Tribunale di Aosta visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ER OR, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria depositata dal difensore. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, ZE AN era assolto dal Tribunale di Aosta dal reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 e 341-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste. Penale Sent. Sez. 6 Num. 38772 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 19/09/2024 2. Nei confronti dell'imputato e del concorrente GE AN, era emesso decreto penale di condanna, avverso il quale era presentata opposizione, e, a dibattimento, le parti concordavano l'acquisizione degli atti del fascicolo del Pubblico ministero. Si contesta agli imputati di aver offeso, in data 26 gennaio 2021, l'onore e il prestigio degli agenti di polizia effettivi alla Questura di Aosta mentre procedevano a verificare il rispetto delle norme volte al contenimento dell'epidemia causata dal virus Covid-19. La sentenza impugnata ha ritenuto l'assenza del requisito della presenza di più persone, allorchè furono pronunciate le offese, non avendo gli operatori della Questura di Aosta relazionato che, al momento in cui le espressioni oltraggiose furono pronunciate da ZE e dal concorrente nel reato, fossero presenti fisicamente "più persone", limitandosi ad evidenziare che le offese erano state riprese dal vivo dal concorrente ed erano state seguite in diretta da un numero variabile da trentacinque a quarantacinque utenti del social network Instagram. Ad avviso del giudicante, la presenza di più persone non coinvolte doveva essere intesa in senso fisico e non virtuale. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge penale in relazione all'art. 341-bis cod. pen. Il concetto di "più persone" deve ritenersi integrato anche nei casi di presenza virtuale garantita dai mezzi di comunicazione audio video che consentano ai terzi di percepire indiretta le offese rivolte ai pubblici ufficiali. Tale principio è stato espresso dallo stesso giudice, allorquando si era trovato a giudicare la posizione del concorrente AN GE (condannato con sentenza passata in giudicato che viene allegata al ricorso). 3.La difesa ha depositato memoria nella quale chiede il rigetto del ricorso, evidenziando che il Legislatore, dopo aver del tutto abrogato il reato di oltraggio a pubblico ufficiale con L. 25/06/1999, n. 205, lo ha poi reintrodotto con L. 15/07/2009, n. 94, senza però prevedere, come in passato, che la comunicazione offensiva potesse avvenire in modo mediato attraverso un mezzo di comunicazione a distanza. Si è trattato di una precisa scelta volta a limitare l'ambito di applicazione della norma penale incriminatrice. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2.0ccorre, preliminarmente, osservare che costituisce principio giurisprudenziale oramai consolidato quello secondo il quale, per la presenza di più persone, non deve essere necessariamente intesa la presenza in senso fisico, ma anche quella in senso virtuale. Tale principio non è stato espresso in tema di oltraggio, bensì in tema di distinzione tra delitto di diffamazione ed illecito civile di ingiuria ove il tratto distintivo è costituito proprio dalla presenza o dall'assenza dell'offeso (vedi Sez. 6, n. 17563 del 23/03/2023, Amurri, Rv. 284592 - 01; Sez. 5 , n. 28675 del 10/06/2022, Ciancio, Rv. 283541 - 01; Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742 - 01). Si tratta di un principio che deve, senza dubbio alcuno, essere steso anche al reato di oltraggio che, come l'ingiuria, richiede la presenza di più persone. 3. Nel caso in esame l'oltraggio è avvenuto durante una diretta avviata sul social network Instagram seguita da quarantaquattro persone, che hanno, quindi, percepito in tempo reale l'offesa all'onore e al prestigio dei pubblici ufficiali. Ciò nonostante, Il Tribunale di Aosta, non conformandosi al principio di diritto sopra indicato, ha ritenuto che, per configurare il reato di cui all'art. 341- bis cod. pen. fosse indispensabile la presenza fisica di più persone sul luogo dell'evento. 4. La sentenza deve, quindi, essere annullata con rinvio per il giudizio di impugnazione alla Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
)--- c-.4 r--- cz cv: í13 Corte di appello di Torino. ;52 .-7,-. --,.. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio di impugnazione alla --../..: Così deciso il 19 settembre 2024 r,i
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ER OR, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria depositata dal difensore. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, ZE AN era assolto dal Tribunale di Aosta dal reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 e 341-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste. Penale Sent. Sez. 6 Num. 38772 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 19/09/2024 2. Nei confronti dell'imputato e del concorrente GE AN, era emesso decreto penale di condanna, avverso il quale era presentata opposizione, e, a dibattimento, le parti concordavano l'acquisizione degli atti del fascicolo del Pubblico ministero. Si contesta agli imputati di aver offeso, in data 26 gennaio 2021, l'onore e il prestigio degli agenti di polizia effettivi alla Questura di Aosta mentre procedevano a verificare il rispetto delle norme volte al contenimento dell'epidemia causata dal virus Covid-19. La sentenza impugnata ha ritenuto l'assenza del requisito della presenza di più persone, allorchè furono pronunciate le offese, non avendo gli operatori della Questura di Aosta relazionato che, al momento in cui le espressioni oltraggiose furono pronunciate da ZE e dal concorrente nel reato, fossero presenti fisicamente "più persone", limitandosi ad evidenziare che le offese erano state riprese dal vivo dal concorrente ed erano state seguite in diretta da un numero variabile da trentacinque a quarantacinque utenti del social network Instagram. Ad avviso del giudicante, la presenza di più persone non coinvolte doveva essere intesa in senso fisico e non virtuale. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge penale in relazione all'art. 341-bis cod. pen. Il concetto di "più persone" deve ritenersi integrato anche nei casi di presenza virtuale garantita dai mezzi di comunicazione audio video che consentano ai terzi di percepire indiretta le offese rivolte ai pubblici ufficiali. Tale principio è stato espresso dallo stesso giudice, allorquando si era trovato a giudicare la posizione del concorrente AN GE (condannato con sentenza passata in giudicato che viene allegata al ricorso). 3.La difesa ha depositato memoria nella quale chiede il rigetto del ricorso, evidenziando che il Legislatore, dopo aver del tutto abrogato il reato di oltraggio a pubblico ufficiale con L. 25/06/1999, n. 205, lo ha poi reintrodotto con L. 15/07/2009, n. 94, senza però prevedere, come in passato, che la comunicazione offensiva potesse avvenire in modo mediato attraverso un mezzo di comunicazione a distanza. Si è trattato di una precisa scelta volta a limitare l'ambito di applicazione della norma penale incriminatrice. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2.0ccorre, preliminarmente, osservare che costituisce principio giurisprudenziale oramai consolidato quello secondo il quale, per la presenza di più persone, non deve essere necessariamente intesa la presenza in senso fisico, ma anche quella in senso virtuale. Tale principio non è stato espresso in tema di oltraggio, bensì in tema di distinzione tra delitto di diffamazione ed illecito civile di ingiuria ove il tratto distintivo è costituito proprio dalla presenza o dall'assenza dell'offeso (vedi Sez. 6, n. 17563 del 23/03/2023, Amurri, Rv. 284592 - 01; Sez. 5 , n. 28675 del 10/06/2022, Ciancio, Rv. 283541 - 01; Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742 - 01). Si tratta di un principio che deve, senza dubbio alcuno, essere steso anche al reato di oltraggio che, come l'ingiuria, richiede la presenza di più persone. 3. Nel caso in esame l'oltraggio è avvenuto durante una diretta avviata sul social network Instagram seguita da quarantaquattro persone, che hanno, quindi, percepito in tempo reale l'offesa all'onore e al prestigio dei pubblici ufficiali. Ciò nonostante, Il Tribunale di Aosta, non conformandosi al principio di diritto sopra indicato, ha ritenuto che, per configurare il reato di cui all'art. 341- bis cod. pen. fosse indispensabile la presenza fisica di più persone sul luogo dell'evento. 4. La sentenza deve, quindi, essere annullata con rinvio per il giudizio di impugnazione alla Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
)--- c-.4 r--- cz cv: í13 Corte di appello di Torino. ;52 .-7,-. --,.. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio di impugnazione alla --../..: Così deciso il 19 settembre 2024 r,i