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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/11/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2714/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
30.12.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dagli Avv.ti SBARRA ETTORE e NETTI LEONARDO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari alla via
Egnatia n. 15
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– contumace -
OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del trattamento retributivo corrisposto al ricorrente ai sensi del “CCNL SA” per contrarietà a quanto disposto dall'art. 36 Cost. e, per l'effetto, in applicazione del medesimo art. 36 Cost., accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a
1 percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL per i Dipendenti da
Proprietari di Fabbricati nella misura di € 7,34 lordi orari;
ovvero, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto da altro C.C.N.L.
ritenuto applicabile di giustizia, o comunque non inferiore ad altra retribuzione anche determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.
2) Conseguentemente, condannare al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
dell'importo pari alla differenza fra il trattamento salariale e retributivo parametrato a quello del
CCNL Proprietari di Fabbricati, livello D1, o diversamente determinato in via equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost., ed il trattamento salariale effettivamente percepito durante il rapporto di lavoro con le società resistenti e quantificato in € 8.263,63; o nelle diverse somme, maggiori o minori, da accertarsi in corso di causa anche a seguito di espletanda CTU contabile.
3) In subordine, accertare e dichiarare che il ricorrente ha percepito un trattamento retributivo inferiore a quello previsto dal CCNL SA e, per l'effetto, condannare la società al pagamento delle differenze retributive maturate pari a € 0,74176 per ogni ora di lavoro, con conseguente ricalcolo dei ratei di 13^ mensilità, delle ore di lavoro supplementare, straordinario e festivo svolte e indicate in busta paga e del trattamento di fine rapporto.
4) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori anticipatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di CP_1
dal 7.6.2022 all'1.9.2024 per lo svolgimento di attività di accoglienza, reception,
[...]
custodia, guardiania, monitoraggio aree, attività ausiliarie alla viabilità e parcheggi,
centralinisti, servizi antincendio, essendo in particolare stato adibito presso il parcheggio
“Saba” in Mestre (VE) con mansioni di vigilanza e custodia, per le quali era inquadrato al 5° livello del CCNL cd. SAFI per il personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private;
allegava anche altro rapporto di lavoro, intercorrente con e di carattere intermittente, per il Controparte_2
periodo da maggio 2024 all'1.9.2024.
2 2. Sosteneva che la retribuzione corrisposta da fosse inferiore a quanto Controparte_1
previsto dal CCNL richiamato in contratto e che entrambe le datrici di lavoro gli avessero corrisposto una retribuzione non conforme ai precetti di cui all'art. 36 Cost., sia in relazione alla paga base che in relazione alla retribuzione per il lavoro straordinario, in particolare per il confronto con quanto previsto nel CCNL Proprietari di fabbricati in relazione al personale inquadrato nel profilo professionale D, corrispondente alle mansioni svolte da esso ricorrente, e con riferimento ad altri parametri di riferimento come gli indici di povertà assoluta pubblicati dall'istat ed il reddito di cittadinanza. Agiva
dunque in giudizio per la condanna delle società e al Controparte_1 CP_3
pagamento delle differenze retributive dovute ex art. 36 Cost, quantificate con riferimento alle previsioni del CCNL Proprietari di Fabbricati in € 8.263,63, comprensive di incidenza su tredicesima e TFR, quanto alla prima ed a € 511,44 quanto alla seconda.
3. Prima della prima udienza, differita per sostituzione del giudice procedente, parte ricorrente rinunciava alla domanda nei confronti di per intervenuta CP_2
conciliazione in sede sindacale, sicché il giudizio in relazione alla domanda svolta nei confronti di veniva dichiarato estinto. CP_2
4. Alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia di , e la causa Controparte_1
perveniva in decisione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
5. La questione di cui è causa attiene primariamente alla verifica della coerenza della retribuzione corrisposta dalla convenuta al ricorrente rispetto ai principii di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost..
6. A tal proposito si rileva innanzitutto che non ha fatto corretta Controparte_1
applicazione delle tabelle retributive del CCNL SA, che avrebbe dovuto disciplinare al rapporto giusto quanto previsto nel contratto di assunzione (docc. 1 e 2 ric.); infatti in base al CCNL (cfr. doc. 4 ric., pag. 74) avrebbe dovuto essere corrisposta una retribuzione mensile di € 1.070,00, da cui la retribuzione oraria di € 5,87 e giornaliera – tenuto conto
3 del part time al 71,42 % (cfr. buste paga) -, di € 29,39, laddove i valori riportati in busta paga sono inferiori (si vedano i docc. sub 9 ric.).
7. Peraltro, anche ove la datrice di lavoro avesse fatto corretta applicazione del CCNL SA
ne sarebbe risultata una retribuzione non sufficiente ad assicurargli una esistenza dignitosa per sé e per la propria famiglia, come invece richiesto dall'art. 36 Cost.: si tratta infatti di valori retributivi che, nonostante siano corrispondenti a previsioni di un CCNL,
non superano il vaglio del controllo giudiziale di conformità ai precetti costituzionali, se si considera la deviazione significativa rispetto alla retribuzione prevista da altri CCNL
in relazione ad analoghi profili professionali – tra tutti, il CCNL Proprietari di fabbricati
– e che la retribuzione prevista dal CCNL SA per il personale inquadrato come il ricorrente è inferiore, con riferimento alla retribuzione netta – determinata applicando le trattenute minime fiscali e quelle contributive – sia al tasso istat di povertà che all'importo del redito di cittadinanza, mentre in busta paga non si è fatta applicazione a favore del ricorrente di alcun elemento aggiuntivo o superminimo rispetto alla paga base.
8. Tali criteri sono utilizzabili dal giudice per operare la verifica del rispetto dell'art. 36
Cost. anche in riferimento a retribuzioni coerenti con CCNL. Si richiama a questo proposito Cass., 27711/23, secondo cui “Nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può
motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., e ciò
anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, dovendo il giudice darne una interpretazione costituzionalmente orientata;
il giudice può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2 c.c., può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla Direttiva
4 2022/2041/UE.”, in cui come in altre contemporanee statuizioni si è anche valorizzata la recedente Direttiva 2041/22.
9. Ne consegue che la retribuzione corrisposta al ricorrente da va ritenuta Controparte_1
non conforme al disposto dell'art. 36 Cost., sicchè la convenuta va condannata a corrispondergli importi che, per esser rispettosi della norma, possono ricavarsi da quanto previsto dal CCNL Proprietari di fabbricati.
10. Sulla base dei conteggi in atti, che risultano coerenti con le indicazioni desumibili dalle buste paga quanto ad ore e giorni lavorati e retribuzione corrisposta, per un verso, e retribuzione dovuta ex art. 36 Cost., per altro verso, determinata utilizzando quale parametro di riferimento il CCNL Proprietari di fabbricati, va Controparte_1
condannata a corrispondere al ricorrente importo di € 8.263,63, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore dei procuratori del ricorrente che si sono dichiarati antistatari, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo di € 8.263,63, oltre alla rivalutazione secondo indici
ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì parte resistente a rifondere ai procuratori del ricorrente – che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 14/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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